Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma dell'articolo 12 sexies d.l. 306/92 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne deriva che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della detta misura di sicurezza, non è consentito al giudice d'appello disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al quarto comma dell'articolo 12 sexies d.l. 306/92, in quanto sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'articolo 597 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2001, n. 10353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10353 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 15/01/2001
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 155
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 2588/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
TA NI, n. 25.12.1978
TA PP, n. 24.05.1976
avverso l'ordinanza emessa il giorno 24.09.1999 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Vianello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Nel procedimento a carico, fra gli altri, di TA OR e TA PP, condannati, con sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del 30.10.1998, rispettivamente, per il delitto ex art. 416 bis cp. e per i delitti ex artt. 390, 378 cp. e 7 DL 152/91, la Corte
di appello di Palermo, con provvedimento del 14.08.1999, disponeva, su istanza del Procuratore Generale, in pregiudizio di TA PP (sunnominato) e di TA NI, figli di TA OR, nonché della Società Costruzioni Mimosa S.r.l., il sequestro preventivo di due appartamenti promessi in vendita ai TA dalla Società predetta e dei rispettivi acconti di L. 180.000.000 versati da ciascuno dei promessi acquirenti, ritenendo tali beni frutto di attività delittuose o reimpiego di proventi di tali attività, stante la correlazione della Società stessa, di pertinenza degli imputati del processo in corso, con la famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù, e il ruolo di prestanome del padre OR rivestito da TA NI nella S.a.s. Le Lunette di TA PP, che erano stati già alla base del precedente decreto del 29.10.1997 con cui il GIP aveva sequestrato il capitale sociale della Costruzioni Mimosa S.r.l. e le quote di pertinenza di TA NI nella S.a.s Le Lunette di TA PP, beni fra l'altro sottoposti a confisca con la sentenza summenzionata a sensi dell'art. 12 sexies L. 356/92. Sul riesame proposto da TA NI e TA PP, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 24.09.1999, confermava il provvedimento della Corte d'appello, rilevando:
- che nessun ostacolo procedurale poteva ravvisarsi all'adozione del provvedimento direttamente da parte della Corte d'appello;
- che i presupposti del sequestro erano individuabili nel menzionato collegamento dei beni con quelli già sequestrati e confiscati ex art. 12 sexies D.L. 306/92, dovendosi in particolare escludere che da parte degli interessati fosse stata fornita idonea prova della legittima provenienza delle somme impiegate negli acquisti degli immobili in questione.
Hanno proposto ricorso TA NI e TA PP, deducendo:
- in primo luogo, che illogicamente il Tribunale, a fronte della documentazione prodotta, ha escluso la legittima provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti di cui in atti, pervenendo quindi, anche in base alla gratuita attribuzione ai ricorrenti della qualità di prestanome del padre OR, a una apodittica correlazione delle operazioni "de quibus" alle attività criminose di cui al processo, senza, altresì, nulla dire neppure in ordine al requisito del "periculum";
- in secondo luogo, che il contestato sequestro, adottato a sensi dell'art. 12 sexies D.L. 306/92: a) poteva essere disposto solo nella fase delle indagini preliminari e, comunque, non oltre il primo grado del giudizio di merito, pena l'inammissibile compressione delle facoltà difensive degli interessati;
b) è stato nella specie disposto in aperto contrasto con l'art. 597 cpp., sotto il duplice profilo della violazione del principio devolutivo e del divieto della "reformatio in pejus", posto che l'appello era stato proposto solo dalla difesa e non toccava il punto relativo alla confisca;
c) è stato disposto, alresì, in contrasto con la regola della inibizione di attività istruttoria nel giudizio abbreviato.
TA NI ha eccepito inoltre che, non essendo egli imputato o indagato nel processo, non poteva nei suoi confronti essere adottato il sequestro di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/92. DIRITTO
I ricorsi sono fondati per le ragioni che seguono.
Premesso, invero, che il sequestro di cui in atti è stato adottato in sede di giudizio di appello in previsione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/92, e che tale confisca è subordinata all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza, ne consegue necessariamente che essendosi, nel caso di specie, il giudizio di primo grado concluso senza l'applicazione (sui beni in questione) della detta misura di sicurezza e il previo accertamento di cui sopra, e non essendo più possibile, per i limiti posti dai commi 1 e 3 dell'art.597 cpp., sottoporre tale punto all'esame del giudice d'appello (cfr.
Cass. up. 01.10.1999 n. 12356), non era neppure consentito, a tale giudice, non legittimato a pronunciarsi nel merito sulla misura di sicurezza, disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al comma 4, dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92 (Cass. 08.07.1997, Caracciolo;
cfr. anche Cass. 21.04.1999, Corria). L'impugnata ordinanza e il provvedimento di sequestro emesso dalla Corte d'appello di Palermo in data 14.08.1999 devono pertanto essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e il provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Corte d'appello di Palermo in data 14.08.1999, mandando alla Cancelleria per l'immediata comunicazione di cui all'art. 626 cpp.. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001