Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1819
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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Ai fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n.915 l'interramento di rifiuti da altri deposti, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). (Fattispecie relativa all'inizio di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1819
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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