Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
Ai fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n.915 l'interramento di rifiuti da altri deposti, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). (Fattispecie relativa all'inizio di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 12/5/99
DR. PI GIAMMANCO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N.1819
DR. ALFREDO TERESI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. SALVATORE SALVAGO CONSIGLIERE N. 3647/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, in data 23.12.98, con la quale veniva respinto l'appello proposto dalla Procura presso la Pretura Circondariale di Palermo e per l'effetto veniva confermato il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari della Pretura Circondariale di Palermo 1.12.98 di revoca del sequestro preventivo nei confronti di DI LI PI n. a Palermo il 30.11.30, relativamente ad un terreno asseritamente adibito a discarica abusiva.
Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 19.10.98 la Polizia Municipale di Palermo sottoponeva a sequestro un terreno di circa mq. 1500 siccome destinato a discarica abusiva. Il PM chiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari di emettere provvedimento autonomo di sequestro preventivo ed il Giudice per le Indagini Preliminari lo emetteva il 23.10.98. 2. Il 26.11.98 la difesa presentava al PM istanza di dissequestro ed il giudice, contrariamente al parere del PM, l'accoglieva.
3. Il Tribunale per il riesame, investito dal PM dell'impugnazione, confermava il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, rilevando che la persona sottoposta alle indagini aveva conseguito il possesso del terreno da poco tempo;
che erano in corso lavori di recinzione;
che non vi era prova come l'indagato avesse posto in essere attività di deposito di rifiuti;
che per contro vi era prova di una mera attività di spianamento di rifiuti, dapprima depositati in modo incontrollato.
4. In sostanza, secondo il Tribunale, mentre con la recinzione si tendeva ad impedire ulteriori depositi di rifiuti, l'attività di spianamento non poteva essere compresa nello spettro delle condotte punibili a sensi dell'art. 51 del Dlv. n. 22.97.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, osservando che l'interramento dei rifiuti, lo spianamento, la recinzione costituiscono modalità di gestione di una discarica abusiva, onde esistono gli elementi del reato ipotizzato ai fini del sequestro preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato. Trattasi di sequestro preventivo, destinato per sua natura ad impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente a reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso. È quindi sufficiente che il reato sia venuto in essere e che sia ipotizzabile la sua prosecuzione nel tempo.
7. Nella specie, su di un terreno adibito a deposito di rifiuti si è realizzata una recinzione e si sono iniziate attività di spianamento del terreno e di livellamento Tali attività costituiscono manifestazione esterna di una gestione di discarica o possono costituirla. Infatti nella gestione di una discarica, segnatamente nella fase iniziale, ben possono rientrare la recinzione, lo spianamento dei rifiuti con loro interramento totale o parziale, il livellamento del terreno. Ciò non integra un allargamento indebito della nozione di "gestione" della discarica abusiva, ma vi rientra a pieno titolo. Vedasi al riguardo Cass. 17.9.96 n. 8468:
"Ai fini della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 l'interramento di rifiuti da altri deposti,
essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo).
8. Irrilevante appare che i rifiuti possano essere stati da altri depositati, prima che il Di LI conseguisse il possesso del terreno.
9. L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame della questione, tenuti presenti i principi di cui ai paragrafi che precedono.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999