Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2004, n. 43946
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di gestione dei rifiuti, la riutilizzazione come concime agricolo del cosiddetto "pastazzo" di agrumi, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, non esclude lo stesso dal regime dei rifiuti, atteso che sotto il profilo oggettivo rientra tra i residui di produzione e sotto il profilo soggettivo la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero rientra nell'ipotesi nella quale il detentore del rifiuto abbia deciso di disfarsi dello stesso, in quanto tra le operazioni di recupero indicate nell'Allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è compresa quella di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2004, n. 43946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43946
    Data del deposito : 21 settembre 2004

    Testo completo