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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6 maggio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2051/2023 R.G. Lavoro, nella causa promossa da in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rappresentata e difesa in virtù di mandato ex art. 83 Persona_1 da considerarsi steso in calce al ricorso per ATPO n. 6758/2021 R.G.L. dall'avv.
Leonardo Lembo presso lo studio del quale in Lucera (FG) Viale Castello, 12, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del
Notaio dall'Avv. Paolo Sedda ed elettivamente domiciliato ai fini Persona_2 del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvoca1tura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 , in qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento di patologie comportanti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, previa revoca delle conclusioni rassegnate in sede di accertamento tecnico preventivo, accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione dell'indennità di frequenza in capo al minore in quanto non vi è stato alcun miglioramento delle condizioni Persona_1 cliniche del ricorrente dalla pronuncia giudiziale emessa dal tribunale di Foggia con decreto di omologa del 8.3.19 e per l'effetto condannare il convenuto, come sopra rappresentato, alla corresponsione dell'indennità di frequenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di revoca. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 6 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel me ri to, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_3
, ha concluso che il minore non versa in una condizione di difficoltà
[...] persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
6758/2021 R.G. Lavoro).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del CTP (cfr. considerazioni in atti).
In particolare con riferimento alla specifica richiesta di verifica delle condizioni sanitarie rispetto a quanto acclarato nel decreto di omologa 8.3.19 del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto in capo al minore la sussistenza dei requisiti utili al conseguimento dell'indennità di frequenza, il CTU ha ampiamente argomentato sulla evoluzione migliorativa nel tempo basandosi sulla certificazione in atti e sull'esame obiettivo.
Si riportano, per comodità espositiva i principali passaggi della relazione: “non essendo stata la evidenza clinica legata ad anomalie di rilievo
e valutando la documentazione clinica in atti da cio' ne scaturisce anche in rapporto alla patologia da cui è affetto una chiara ed esplicita Per_1 evoluzione migliorativa nel tempo che è esitata nello status-quo psico-fisico chiaro in sede di operazioni peritali ed evidentemente dalla data di revoca della prestazione. Rispetto alla valutazione medico-legale ed in relazione alla epilessia priorita' deve essere data al parametro rappresentato dalla qualita' della vita del minore se rapportata alla frequenza delle crisi ed alla terapia medica assunta.
Per cio' che attiene la qualita' della vita è stata ampiamente descritta,come da racconto anamnestico,una socializzazione in tutte le sue peculiarita' ed in assenza di possibili crisi da lunghissimo tempo. Fondamentale
è la chiara determinazione della frequenza delle crisi e tale parametro è stato dedotto dall'esame di adeguata documentazione clinico-terapeutica e dal racconto anamnestico del genitore che evidenziano una assenza di possibili episodi da riferire a crisi epilettiche dal 2019,la revoca della prestazione è da riferire al 21 aprile 20121. Attenzione ulteriore deve essere posta alla evidenza della ottimale compliance determinatasi tra la terapia medica e la patologia di base,daltrocanto il genitore di ha descritto assenza di qualsivoglia Per_1 manifestazione da riferire a possibili effetti collaterali determinate dal
Depakin in relazione alla posologia assunta e non sono state segnalate reazioni avverse.
Ampie ed esaustive motivazioni alle osservazioni del legale ed attenzione deve essere posta alla assenza di possibili episodi da riferire a crisi epilettiche dal 2019 che mostrano e dimostrano la progressione positiva quoad valetitudinem della patologia neurologica.
Per cio' che attiene i supposti problemi motori riferiti dal legale credo sia opportuno riportare ancora una volta alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato l'esame obiettivo dello apparato osteoarticolare resosi chiaramente manifesto in sede di operazioni peritali. ”Deambulazione autonoma, sicura, senza necessita' di appoggio e con modestissimo steppage a sx.
Deambulazione sulla punta dei piedi possibile ed in assenza di problematiche.
Autonomia nei passaggi posturali. Assenza di qualsivoglia limitazione funzionale nel salire e scendere dal lettino da visita.Movimenti fini possibili e coordinati. Al mio invito il periziando si toglie e rimette le scarpe in autonomia usando senza limitazioni entrambi gli emisomi” Evidenzio come non vi sia stata alcuna possibile limitazione funzionale nella fisiologia dei movimenti da riferire all'emisoma sx ed in tal senso ha mostrato assoluta Per_1 autonomia nella gestualita' del togliersi e rimettersi le scarpe dovendosi allacciare le calzature e quindi assoluta coordinazione nei movimenti fini degli arti superiori, mentre per una ulteriore valutazione degli arti inferiori oltre alla deambulazione con e senza scarpe ed in punta di piedi e la stazione eretta ho chiesto a di salire e scendere dal lettino ed anche in tale Per_1 gestualita' non vi è stata alcuna limitazione e/o difficolta'
Diventa supporto ed elemento prioritario l'esame obiettivo redatto dalla commissione per l'accertamento della invalidita' in data 21 aprile(epoca della revisione del beneficio) che ha evidenziato una andatura nella norma, accovacciamento possibile, non ipotrofia della coscia sx chiara espressione di assenza di problemi motori. Infine probabilmente sfugge al legale che è costante la diagnosi di disabilita' intellettiva lieve e/o funzionamento cognitivo limite
e come ampiamente evidenziato il funzionamento cognitivo limite che la semeiologia ha evidenziato è inequivocabilmente caratterizzato da compromissioni di minima e modesta entita' e alla visita sono scaturite capacita' comunicative assolutamente sufficienti alla vita familiare, sociale e scolastica di tutti i giorni in relazione ad una vita di routine esente da limitazioni grossolane.
Inconfutabilmente il funzionamento cognitivo limite che rappresenta la diagnosi finale del periziando in letteratura viene classificato come un “funzionamento intellettivo limite o borderline cognitivo”. Le abilita' cognitive sono definite
“limite” perché sono ai “limiti della norma”, ovvero al confine tra cio' che per convenzione è “normalità” In atti non è documentato uso ed adozione di un piano didattico personalizzato. Il documento citato dal legale redatto dalla struttura di neuropsichiatria infantile del policlinico di Foggia del 19/5/2021 testualmente afferma che l'anno scolastico in corso che alla data del 19/5 2021 era ormai quasi terminato ed evidenziava comunque buon profitto globale scolastico.”
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede: definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al minore i Persona_1 requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025
Il Giudice del lavoro Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6 maggio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2051/2023 R.G. Lavoro, nella causa promossa da in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore rappresentata e difesa in virtù di mandato ex art. 83 Persona_1 da considerarsi steso in calce al ricorso per ATPO n. 6758/2021 R.G.L. dall'avv.
Leonardo Lembo presso lo studio del quale in Lucera (FG) Viale Castello, 12, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
, rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del
Notaio dall'Avv. Paolo Sedda ed elettivamente domiciliato ai fini Persona_2 del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvoca1tura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 , in qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento di patologie comportanti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, previa revoca delle conclusioni rassegnate in sede di accertamento tecnico preventivo, accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione dell'indennità di frequenza in capo al minore in quanto non vi è stato alcun miglioramento delle condizioni Persona_1 cliniche del ricorrente dalla pronuncia giudiziale emessa dal tribunale di Foggia con decreto di omologa del 8.3.19 e per l'effetto condannare il convenuto, come sopra rappresentato, alla corresponsione dell'indennità di frequenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di revoca. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 6 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel me ri to, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_3
, ha concluso che il minore non versa in una condizione di difficoltà
[...] persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
6758/2021 R.G. Lavoro).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del CTP (cfr. considerazioni in atti).
In particolare con riferimento alla specifica richiesta di verifica delle condizioni sanitarie rispetto a quanto acclarato nel decreto di omologa 8.3.19 del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto in capo al minore la sussistenza dei requisiti utili al conseguimento dell'indennità di frequenza, il CTU ha ampiamente argomentato sulla evoluzione migliorativa nel tempo basandosi sulla certificazione in atti e sull'esame obiettivo.
Si riportano, per comodità espositiva i principali passaggi della relazione: “non essendo stata la evidenza clinica legata ad anomalie di rilievo
e valutando la documentazione clinica in atti da cio' ne scaturisce anche in rapporto alla patologia da cui è affetto una chiara ed esplicita Per_1 evoluzione migliorativa nel tempo che è esitata nello status-quo psico-fisico chiaro in sede di operazioni peritali ed evidentemente dalla data di revoca della prestazione. Rispetto alla valutazione medico-legale ed in relazione alla epilessia priorita' deve essere data al parametro rappresentato dalla qualita' della vita del minore se rapportata alla frequenza delle crisi ed alla terapia medica assunta.
Per cio' che attiene la qualita' della vita è stata ampiamente descritta,come da racconto anamnestico,una socializzazione in tutte le sue peculiarita' ed in assenza di possibili crisi da lunghissimo tempo. Fondamentale
è la chiara determinazione della frequenza delle crisi e tale parametro è stato dedotto dall'esame di adeguata documentazione clinico-terapeutica e dal racconto anamnestico del genitore che evidenziano una assenza di possibili episodi da riferire a crisi epilettiche dal 2019,la revoca della prestazione è da riferire al 21 aprile 20121. Attenzione ulteriore deve essere posta alla evidenza della ottimale compliance determinatasi tra la terapia medica e la patologia di base,daltrocanto il genitore di ha descritto assenza di qualsivoglia Per_1 manifestazione da riferire a possibili effetti collaterali determinate dal
Depakin in relazione alla posologia assunta e non sono state segnalate reazioni avverse.
Ampie ed esaustive motivazioni alle osservazioni del legale ed attenzione deve essere posta alla assenza di possibili episodi da riferire a crisi epilettiche dal 2019 che mostrano e dimostrano la progressione positiva quoad valetitudinem della patologia neurologica.
Per cio' che attiene i supposti problemi motori riferiti dal legale credo sia opportuno riportare ancora una volta alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato l'esame obiettivo dello apparato osteoarticolare resosi chiaramente manifesto in sede di operazioni peritali. ”Deambulazione autonoma, sicura, senza necessita' di appoggio e con modestissimo steppage a sx.
Deambulazione sulla punta dei piedi possibile ed in assenza di problematiche.
Autonomia nei passaggi posturali. Assenza di qualsivoglia limitazione funzionale nel salire e scendere dal lettino da visita.Movimenti fini possibili e coordinati. Al mio invito il periziando si toglie e rimette le scarpe in autonomia usando senza limitazioni entrambi gli emisomi” Evidenzio come non vi sia stata alcuna possibile limitazione funzionale nella fisiologia dei movimenti da riferire all'emisoma sx ed in tal senso ha mostrato assoluta Per_1 autonomia nella gestualita' del togliersi e rimettersi le scarpe dovendosi allacciare le calzature e quindi assoluta coordinazione nei movimenti fini degli arti superiori, mentre per una ulteriore valutazione degli arti inferiori oltre alla deambulazione con e senza scarpe ed in punta di piedi e la stazione eretta ho chiesto a di salire e scendere dal lettino ed anche in tale Per_1 gestualita' non vi è stata alcuna limitazione e/o difficolta'
Diventa supporto ed elemento prioritario l'esame obiettivo redatto dalla commissione per l'accertamento della invalidita' in data 21 aprile(epoca della revisione del beneficio) che ha evidenziato una andatura nella norma, accovacciamento possibile, non ipotrofia della coscia sx chiara espressione di assenza di problemi motori. Infine probabilmente sfugge al legale che è costante la diagnosi di disabilita' intellettiva lieve e/o funzionamento cognitivo limite
e come ampiamente evidenziato il funzionamento cognitivo limite che la semeiologia ha evidenziato è inequivocabilmente caratterizzato da compromissioni di minima e modesta entita' e alla visita sono scaturite capacita' comunicative assolutamente sufficienti alla vita familiare, sociale e scolastica di tutti i giorni in relazione ad una vita di routine esente da limitazioni grossolane.
Inconfutabilmente il funzionamento cognitivo limite che rappresenta la diagnosi finale del periziando in letteratura viene classificato come un “funzionamento intellettivo limite o borderline cognitivo”. Le abilita' cognitive sono definite
“limite” perché sono ai “limiti della norma”, ovvero al confine tra cio' che per convenzione è “normalità” In atti non è documentato uso ed adozione di un piano didattico personalizzato. Il documento citato dal legale redatto dalla struttura di neuropsichiatria infantile del policlinico di Foggia del 19/5/2021 testualmente afferma che l'anno scolastico in corso che alla data del 19/5 2021 era ormai quasi terminato ed evidenziava comunque buon profitto globale scolastico.”
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede: definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al minore i Persona_1 requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025
Il Giudice del lavoro Caterina Napolitano