Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 10/03/2026, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2026, proposto da
DA LD SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cresti, Valeria Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio del Municipio Roma I° centro n. 34 del 18/12/2025 prot. CA/246516/2025 avente ad oggetto: “ approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica ” pubblicato sull'albo pretorio di Roma Capitale dal 19/12/2025 al 2/01/2026;
- della determinazione dirigenziale del Municipio Roma I° U.O. amministrativa e. q. commercio aree pubbliche c.a.p.), edicole n. rep. ca/3041/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AN FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Deliberazione n. 34 del 18 dicembre 2025 il Consiglio del Municipio Roma I ha approvato il Piano del Commercio, con cui sono stati redatti, con decorrenza 1° gennaio 2026, gli elenchi dei posteggi sui quali autorizzare il commercio su aree pubbliche (allegati da A1 a A7) e da porre a bando nelle successive procedure selettive. Per quanto concerne il posteggio in questione, esso è stato definitivamente escluso dal nuovo piano di settore.
Contestualmente, si è dato mandato alla U.O. Amministrativa ed Affari Generali – Servizio Commercio Aree Pubbliche – Edicole di porre in essere tutti i provvedimenti attuativi per l’espletamento delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi individuati in detti elenchi. Sono state prorogate le concessioni di cui ai suddetti elenchi sino alla definizione delle procedure selettive ed è stata disposta la cessazione al 31 dicembre 2025 di tutte le concessioni non individuate negli elenchi medesimi.
Con Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/3041/2025 – n. prot. CA/249073 del 23.12.2025, il Municipio I, in attuazione della richiamata Delibera C.M. n. 34/2025 ha conformemente disposto “ in attuazione del comma 6 dell’articolo 11 della Legge n. 214/2023, la cessazione al 31 dicembre 2025 di tutte le concessioni non individuate negli Allegati da 1 a 7, che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione 34/2025 suindicata ”, nonché di “ differire la scadenza delle concessioni per le postazioni di seguito indicate per le quali è ancora aperto il procedimento partecipativo ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e fino alla sua conclusione ”, tra le quali è inclusa anche quella dell’odierna deducente.
Quindi, con nota del 28 gennaio 2026, Roma Capitale ha comunicato alla deducente che: “ la postazione ubicata in Via Manin 89/91 (posteggio isolato fisso), di cui la S.V. è concessionario, a seguito di sopravvenute valutazioni legate a questioni di tutela della sicurezza di studenti e personale scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Pilo Albertelli, non è stata inserita tra le postazioni che saranno oggetto delle prossime procedure ad evidenza pubblica. Tutto ciò premesso e considerato, La invitiamo a presentare al Municipio un eventuale progetto di ottimizzazione alternativo che includa il rispetto di tutte le prescrizioni allocative previste dalla normativa vigente entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione ”.
Con il ricorso in esame, notificato in data 9 febbraio 2026, la sig.ra SC DA LD ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta delibera n. 34 del 18 dicembre 2025 con cui il Consiglio del Municipio Roma I ha approvato il Piano del Commercio e della predetta determinazione attuativa del 23 dicembre 2025.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Alla camera di consiglio del 4 marzo parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla misura cautelare richiesta.
La causa è stata trattenuta in decisione pervio avviso ex art. 60 c.p.a. della sussistenza di una causa di inammissibilità in relazione a vizi della procura alle liti e della possibile decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di aderire alla linea interpretativa secondo cui l’intervenuta rinunzia alla domanda cautelare non preclude la definizione del giudizio mediante la cd. “sentenza breve”, dal momento che le uniche cause ostative a tal fine sono quelle enunciate dalla legge, ossia il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al Giudice apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione (in termini, Cons. di Stato n. 3718 del 2015, TAR Bologna n. 688/2017; TAR Campania n. 8058/2025), assenti nel caso all’esame.
3. Ciò doverosamente premesso, il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Come noto, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso innanzi al TAR.
Le modalità di conferimento della procura sono disciplinate dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura “ si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ”.
La procura deve contenere gli elementi di specialità di cui all’art. 40 c.p.a. che consentano l’immediata riconducibilità all’oggetto del ricorso ( ex multis : C. di St. n. 5723/2018).
Nello specifico, deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 11/2025, ha avuto modo di rilevare che: “ Per "sottoscrizione" del ricorso, ai sensi e per gli effetti del c.p.a., si intende alternativamente:
- la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio;
- la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale (conferita nei modi di legge), che, oltretutto, deve essere specificamente "indicata".
4.9. Al di fuori di queste tassative ipotesi, difetta - come nella specie - un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come sottoscrizione del ricorso, di cui, dunque, l'atto deve ritenersi de jure sprovvisto, con la conseguenza che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato e deve, pertanto, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l'atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito ”.
Ha poi affermato che:
“ i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile ”; “ ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”.
Pertanto, la carenza della procura speciale non può essere sanata mediante la ratifica prevista nel giudizio civile dall' articolo 182, comma 2, c.p.c., atteso che “ l'applicazione della norma processual-civilistica non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che, considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso. La detta disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo. La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità ” (TAR Reggio Calabria n. 619/2022).
Ancora, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, rubricato “ Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico ”:
“ 1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure ”.
Infine, l’art. 136 c.p.a., che disciplina le modalità telematiche nel processo amministrativo telematico, al comma 2 ter prevede che:
“ 2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali ”.
5. Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio, in disparte la genericità della procura (che, secondo parte della giurisprudenza , non può essere superata per il solo fatto che la procura sia considerata come apposta in calce ai sensi dell’art. 8 del DPCS 28 luglio 2021: CDS n. 1346/23; Tar Potenza, n. 270/25) il ricorso è inammissibile in quanto manca l’asseverazione con firma digitale della sottoscrizione della procura alle liti ad opera del difensore della parte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato e dell’art. 136 c.p.a.
Né, per le ragioni già viste, può essere assegnato a parte ricorrente un termine per il rilascio e/o la rinnovazione della procura speciale alle liti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite, attesa la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FE | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO