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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 275/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 28 gennaio 2025 a mezzo PEC
da
(C.F. ), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MO alla via Boito n. CodiceFiscale_2
37 presso lo studio dell'avv. Laura Dameno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro pagina 1 di 8 (C.F. ) in qualità di titolare CP_1 CodiceFiscale_3 dell'omonima Impresa Individuale (P.IVA , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
MO alla via Parravicini n. 30 presso lo studio dell'avv. Carlo Zucca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3107/2024 del Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024 e notificata in data 2 gennaio 2025
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di MO , al fine di sentirlo condannare CP_1
ai sensi dell'art. 2051 cc. al risarcimento dei danni patiti dalla di lei figlia a Per_1 seguito del sinistro occorso in data 23 gennaio 2022, allorquando la minore (di anni 12 al momento dell'incidente) si trovava sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in
Desio nella piazza Don Giussani e gestita dall'impresa del Secondo parte CP_1
attrice, la caduta – che avrebbe causato alla minore la frattura scomposta del malleolo peroneale destro - sarebbe stata determinata da irregolarità e dislivelli della superficie della pista, non immediatamente percepibili e dunque non evitabili.
- Si costituiva , contestando la ricostruzione dei fatti di parte attrice e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di MO istruiva la causa documentalmente e con la sentenza n.
3107/2024 rigettava le domande formulate da Parte_1
pagina 2 di 8 condannandola alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese generali, 4% C.P.A e 22% IVA in favore della controparte.
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
formulando i seguenti motivi di gravame:
1. sul nesso di causalità e sull'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice;
2. sull'esposizione del regolamento sull'uso della pista di pattinaggio.
- In data 5 maggio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 3 giugno 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 16 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− l'appello non è fondato.
− Le doglianze dell'appellante saranno trattate congiuntamente in quanto entrambe relative all'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure. In particolare, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto carente la prova del “pessimo stato di manutenzione della pista”
e della presenza della buca che avrebbe determinato la caduta della minore Per_1
pagina 3 di 8 − Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare la responsabilità del gestore dell'impianto di pattinaggio ravvisabile nel mancato rispetto delle norme di sicurezza per l'esercizio di impianti sportivi. A detta della , infatti, il gestore avrebbe violato l'obbligo di esporre il regolamento, Parte_1 omettendo così di informare l'utenza circa il corretto uso della pista di pattinaggio e contribuendo causalmente al verificarsi dell'evento dannoso.
− Ebbene, tali censure non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado risultando generiche e, in parte, contraddittorie.
− Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, la fattispecie in esame deve essere ricondotta al disposto di cui all'art. 2051 c.c. che definisce la disciplina della responsabilità oggettiva per danni derivanti da cose in custodia. La sua applicazione presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato origine al danno, e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di poterla controllare, di esercitare un effettivo potere di controllo sulla stessa e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere (fra le altre, vd. Cass. n.
15761/2016).
− Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che , in qualità di titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale, rivesta la qualifica di custode della pista di pattinaggio sul ghiaccio ove si è verificato il sinistro. Tuttavia, la sola esistenza di un rapporto di custodia non solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito. Occorre, cioè, provare che l'evento lesivo sia derivato in modo normale e prevedibile da una condizione della cosa che ne abbia reso potenzialmente pericoloso l'uso o la presenza. Spetta poi al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta (iuris tantum), fornire una prova positiva dell'esistenza di un caso fortuito: un fatto estraneo alla propria sfera di controllo, dotato di autonoma efficacia causale e caratterizzato da imprevedibilità e assoluta eccezionalità.
− Nel caso in esame, non ha adeguatamente assolto l'onere Parte_1
probatorio a suo carico. Ed invero, la valutazione complessiva del materiale probatorio pagina 4 di 8 porta a escludere che sia stata raggiunta una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'evento dannoso alla mera potenziale pericolosità del bene custodito dal sig.
Non risulta dimostrato che la caduta della minore sia stata CP_1 Per_1
effettivamente provocata da una cattiva manutenzione della pista, come sostenuto dall'odierna appellante, né dalla presenza di irregolarità della superficie. In particolare, la deduce che a determinare la caduta sarebbe stata “la presenza di una vera Parte_1
e propria anomalia della superficie di ghiaccio” (…) “di un sensibile dislivello al centro della pista, nel quale si è incastrato il pattino”, senza null'altro aggiungere in merito. Invero, l'unica riproduzione fotografica allegata in atti (vd. doc. n. 1 fascicolo di primo grado) nulla aggiunge in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto se da un lato non vi è alcun elemento da cui si possa accertare che il luogo ritratto sia effettivamente l'impianto gestito da , dall'altro lo scatto non CP_1
permette alcuna valutazione sullo stato della pista di pattinaggio.
− Non appaiono convincenti neppure le argomentazioni dell'appellante secondo cui la gravità della frattura del malleolo peroneale riportata dalla figlia costituirebbe, di per sé, prova delle carenti condizioni di manutenzione del ghiaccio e della pericolosità della pista. Al contrario, le dichiarazioni rese dalla madre della minore appaiono persino contraddittorie, se si considera che la stessa ha più volte affermato che la bambina aveva già frequentato la pista in questione senza mai sollevare alcuna lamentela circa lo stato del fondo ghiacciato. Inoltre, la presunta causa della caduta — descritta come “una buca della dimensione di un'arancia al centro della pista” e “non visibile da bordo pista” — non risulta accertata in modo oggettivo, né è chiaro quando e con quali modalità tale rilievo sia stato effettuato, non avendo i parenti della minore avuto accesso al luogo ove sarebbe presente la buca. Va evidenziato, infatti, che manca un verbale del sinistro, poiché al momento della caduta non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine; inoltre, come emerge dall'atto di appello (pag. 8), la stessa appellante riferisce che il avrebbe immediatamente fatto allontanare CP_1
l'infortunata e i suoi familiari dalla pista, provvedendo personalmente, insieme a un collaboratore, a far uscire la minore. Ne consegue che la non abbia avuto Parte_1 pagina 5 di 8 modo di accertare la causa effettiva della caduta, non avendo avuto la possibilità di accedere al centro della pista ove la minore si trovava.
− Né le istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado di giudizio, ove accolte, avrebbero fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. I capitoli di prova numerati da 6) a 10) risultano infatti valutativi e/o generici, mentre quelli da 1) a 5) e da 11) a 15) si riferiscono a circostanze non contestate o comunque irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia.
− Di conseguenza, anche le censure mosse dall'appellante in merito alla presunta errata valutazione delle istanze istruttorie da parte del Tribunale appaiono prive di fondamento, considerando che i parenti della minore, indicati quali testi, non avrebbero potuto offrire alcun contributo probatorio alle dichiarazioni rese dalla in ordine al nesso di causalità tra il bene e i danni lamentati. Per stessa Parte_1
ammissione dell'appellante, tali soggetti non hanno avuto accesso alla pista al momento del sinistro, né hanno potuto visionare direttamente l'area della caduta, così da poter individuare con precisione la causa dell'evento.
− Peraltro, i capitoli di prova appaiono parzialmente contraddittori. Se al capitolo 6) si afferma che “ nei mesi di novembre e dicembre aveva già pattinato su Per_1
quella pista 4 volte”, al capitolo 7) si legge che “la superficie di ghiaccio della pista, al momento del sinistro, presentava irregolarità e dislivelli, con parti ammalorate al centro della pista”. Tali affermazioni – pur formulate in termini generici – ove confermate dai testi escussi, avrebbero fatto emergere un profilo di grave imprudenza da parte dell'utente della pista (o, trattandosi di minore, del genitore), che, pur avendola frequentata in precedenza, ha continuato ad attraversarla nonostante le evidenti condizioni di cattiva manutenzione, in violazione delle regole di ordinaria prudenza richieste a un utente avveduto.
− Infine, le censure relative all'omessa esposizione del regolamento sull'uso della pista di pattinaggio restano assorbite a quanto sin qui valutato in quanto la violazione di obblighi di legge o regole tecniche da parte del custode rileva nella sola fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo pagina 6 di 8 stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento” (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022).
− Nel caso di specie, però, l'appellante non ha dato prova del nesso di causalità, non dimostrando l'effettivo stato di pericolo che avrebbe caratterizzato lo stato dei luoghi, con la conseguenza che la caduta della minore debba ritenersi Persona_1
accidentale, non essendo emersi difetti di manutenzione o di conservazione della pista di pattinaggio da parte dell'odierno appellato.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 3107/2024 del Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente
D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 3107/2024 del
Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024; pagina 7 di 8 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 275/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 28 gennaio 2025 a mezzo PEC
da
(C.F. ), in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MO alla via Boito n. CodiceFiscale_2
37 presso lo studio dell'avv. Laura Dameno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro pagina 1 di 8 (C.F. ) in qualità di titolare CP_1 CodiceFiscale_3 dell'omonima Impresa Individuale (P.IVA , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
MO alla via Parravicini n. 30 presso lo studio dell'avv. Carlo Zucca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3107/2024 del Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024 e notificata in data 2 gennaio 2025
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di MO , al fine di sentirlo condannare CP_1
ai sensi dell'art. 2051 cc. al risarcimento dei danni patiti dalla di lei figlia a Per_1 seguito del sinistro occorso in data 23 gennaio 2022, allorquando la minore (di anni 12 al momento dell'incidente) si trovava sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in
Desio nella piazza Don Giussani e gestita dall'impresa del Secondo parte CP_1
attrice, la caduta – che avrebbe causato alla minore la frattura scomposta del malleolo peroneale destro - sarebbe stata determinata da irregolarità e dislivelli della superficie della pista, non immediatamente percepibili e dunque non evitabili.
- Si costituiva , contestando la ricostruzione dei fatti di parte attrice e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di MO istruiva la causa documentalmente e con la sentenza n.
3107/2024 rigettava le domande formulate da Parte_1
pagina 2 di 8 condannandola alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese generali, 4% C.P.A e 22% IVA in favore della controparte.
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
formulando i seguenti motivi di gravame:
1. sul nesso di causalità e sull'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice;
2. sull'esposizione del regolamento sull'uso della pista di pattinaggio.
- In data 5 maggio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 3 giugno 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 16 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− l'appello non è fondato.
− Le doglianze dell'appellante saranno trattate congiuntamente in quanto entrambe relative all'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure. In particolare, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto carente la prova del “pessimo stato di manutenzione della pista”
e della presenza della buca che avrebbe determinato la caduta della minore Per_1
pagina 3 di 8 − Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare la responsabilità del gestore dell'impianto di pattinaggio ravvisabile nel mancato rispetto delle norme di sicurezza per l'esercizio di impianti sportivi. A detta della , infatti, il gestore avrebbe violato l'obbligo di esporre il regolamento, Parte_1 omettendo così di informare l'utenza circa il corretto uso della pista di pattinaggio e contribuendo causalmente al verificarsi dell'evento dannoso.
− Ebbene, tali censure non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado risultando generiche e, in parte, contraddittorie.
− Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, la fattispecie in esame deve essere ricondotta al disposto di cui all'art. 2051 c.c. che definisce la disciplina della responsabilità oggettiva per danni derivanti da cose in custodia. La sua applicazione presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato origine al danno, e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di poterla controllare, di esercitare un effettivo potere di controllo sulla stessa e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere (fra le altre, vd. Cass. n.
15761/2016).
− Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che , in qualità di titolare CP_1
dell'omonima impresa individuale, rivesta la qualifica di custode della pista di pattinaggio sul ghiaccio ove si è verificato il sinistro. Tuttavia, la sola esistenza di un rapporto di custodia non solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito. Occorre, cioè, provare che l'evento lesivo sia derivato in modo normale e prevedibile da una condizione della cosa che ne abbia reso potenzialmente pericoloso l'uso o la presenza. Spetta poi al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta (iuris tantum), fornire una prova positiva dell'esistenza di un caso fortuito: un fatto estraneo alla propria sfera di controllo, dotato di autonoma efficacia causale e caratterizzato da imprevedibilità e assoluta eccezionalità.
− Nel caso in esame, non ha adeguatamente assolto l'onere Parte_1
probatorio a suo carico. Ed invero, la valutazione complessiva del materiale probatorio pagina 4 di 8 porta a escludere che sia stata raggiunta una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'evento dannoso alla mera potenziale pericolosità del bene custodito dal sig.
Non risulta dimostrato che la caduta della minore sia stata CP_1 Per_1
effettivamente provocata da una cattiva manutenzione della pista, come sostenuto dall'odierna appellante, né dalla presenza di irregolarità della superficie. In particolare, la deduce che a determinare la caduta sarebbe stata “la presenza di una vera Parte_1
e propria anomalia della superficie di ghiaccio” (…) “di un sensibile dislivello al centro della pista, nel quale si è incastrato il pattino”, senza null'altro aggiungere in merito. Invero, l'unica riproduzione fotografica allegata in atti (vd. doc. n. 1 fascicolo di primo grado) nulla aggiunge in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto se da un lato non vi è alcun elemento da cui si possa accertare che il luogo ritratto sia effettivamente l'impianto gestito da , dall'altro lo scatto non CP_1
permette alcuna valutazione sullo stato della pista di pattinaggio.
− Non appaiono convincenti neppure le argomentazioni dell'appellante secondo cui la gravità della frattura del malleolo peroneale riportata dalla figlia costituirebbe, di per sé, prova delle carenti condizioni di manutenzione del ghiaccio e della pericolosità della pista. Al contrario, le dichiarazioni rese dalla madre della minore appaiono persino contraddittorie, se si considera che la stessa ha più volte affermato che la bambina aveva già frequentato la pista in questione senza mai sollevare alcuna lamentela circa lo stato del fondo ghiacciato. Inoltre, la presunta causa della caduta — descritta come “una buca della dimensione di un'arancia al centro della pista” e “non visibile da bordo pista” — non risulta accertata in modo oggettivo, né è chiaro quando e con quali modalità tale rilievo sia stato effettuato, non avendo i parenti della minore avuto accesso al luogo ove sarebbe presente la buca. Va evidenziato, infatti, che manca un verbale del sinistro, poiché al momento della caduta non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine; inoltre, come emerge dall'atto di appello (pag. 8), la stessa appellante riferisce che il avrebbe immediatamente fatto allontanare CP_1
l'infortunata e i suoi familiari dalla pista, provvedendo personalmente, insieme a un collaboratore, a far uscire la minore. Ne consegue che la non abbia avuto Parte_1 pagina 5 di 8 modo di accertare la causa effettiva della caduta, non avendo avuto la possibilità di accedere al centro della pista ove la minore si trovava.
− Né le istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado di giudizio, ove accolte, avrebbero fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. I capitoli di prova numerati da 6) a 10) risultano infatti valutativi e/o generici, mentre quelli da 1) a 5) e da 11) a 15) si riferiscono a circostanze non contestate o comunque irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia.
− Di conseguenza, anche le censure mosse dall'appellante in merito alla presunta errata valutazione delle istanze istruttorie da parte del Tribunale appaiono prive di fondamento, considerando che i parenti della minore, indicati quali testi, non avrebbero potuto offrire alcun contributo probatorio alle dichiarazioni rese dalla in ordine al nesso di causalità tra il bene e i danni lamentati. Per stessa Parte_1
ammissione dell'appellante, tali soggetti non hanno avuto accesso alla pista al momento del sinistro, né hanno potuto visionare direttamente l'area della caduta, così da poter individuare con precisione la causa dell'evento.
− Peraltro, i capitoli di prova appaiono parzialmente contraddittori. Se al capitolo 6) si afferma che “ nei mesi di novembre e dicembre aveva già pattinato su Per_1
quella pista 4 volte”, al capitolo 7) si legge che “la superficie di ghiaccio della pista, al momento del sinistro, presentava irregolarità e dislivelli, con parti ammalorate al centro della pista”. Tali affermazioni – pur formulate in termini generici – ove confermate dai testi escussi, avrebbero fatto emergere un profilo di grave imprudenza da parte dell'utente della pista (o, trattandosi di minore, del genitore), che, pur avendola frequentata in precedenza, ha continuato ad attraversarla nonostante le evidenti condizioni di cattiva manutenzione, in violazione delle regole di ordinaria prudenza richieste a un utente avveduto.
− Infine, le censure relative all'omessa esposizione del regolamento sull'uso della pista di pattinaggio restano assorbite a quanto sin qui valutato in quanto la violazione di obblighi di legge o regole tecniche da parte del custode rileva nella sola fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo pagina 6 di 8 stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento” (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022).
− Nel caso di specie, però, l'appellante non ha dato prova del nesso di causalità, non dimostrando l'effettivo stato di pericolo che avrebbe caratterizzato lo stato dei luoghi, con la conseguenza che la caduta della minore debba ritenersi Persona_1
accidentale, non essendo emersi difetti di manutenzione o di conservazione della pista di pattinaggio da parte dell'odierno appellato.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 3107/2024 del Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente
D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 3107/2024 del
Tribunale di MO, pubblicata il 28 dicembre 2024; pagina 7 di 8 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8