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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2020
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 09/07/2024 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per N.Q. DI EREDE DI IO LO l'avv. FEDERICA Parte_1
CANNIZZARO in sostituzione dell'avv. VINCENZO IOZZIA, la quale insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa;
per COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO DI MUTUO SOCCORSO l'avv. SALVATORE
MALTESE, il quale si riporta alle note conclusive già depositate e chiede il rigetto della domanda attorea.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
N.Q. DI EREDE DI IO E DI Parte_1 Pt_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO IOZZIA, Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Sacro Cuore n. 114/a;
ATTORE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE
MALTESE, elettivamente domiciliata nel suo studio in Modica, corso Umberto I n. 205;
CONVENUTA
Oggetto
Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/4/2020 , quale erede di Parte_1 _1
e di , conveniva in giudizio l' Parte_2 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che, al fine di realizzare un'edicola funeraria nel cimitero di Modica, con contratto dell'8/10/1979
l'Associazione ” aveva commissionato a Controparte_1 [...] la costruzione dell'edicola e la vendita dei loculi ricavati dalla stessa;
Parte_3
- che con istanza del 7/7/1986 l' ” Controparte_2 aveva richiesto al l'autorizzazione a realizzare ulteriori 282 loculi sopraelevati;
Controparte_3 - che con delibera n. 1140/1986 il Comune di Modica aveva rilasciato l'autorizzazione;
- che tra i destinatari dei nuovi loculi vi erano i coniugi e;
_1 Parte_2
- che in data 20/5/1989 l' ” aveva CP_2 Controparte_1 attribuito a il loculo n. 79/L, III fila, e a il loculo sottostante _1 Parte_2
n. 47/L, II fila, entrambi al secondo piano dell'edicola;
- che, a fronte del corrispettivo versato dai predetti coniugi, l'Associazione
[...]
” aveva rilasciato le relative ricevute di pagamento;
Controparte_1
- che in data 3/4/2006 era stato tumulato nel loculo acquistato, mentre in data _1
10/7/2014 era stata provvisoriamente tumulata nel loculo n. 223 al quarto Parte_2 piano, diverso da quello acquistato e lontano da quello del marito;
- di aver appreso dell'inutilizzabilità dei loculi dei genitori in quanto estranei alla concessione e, quindi, totalmente abusivi, per come risultante anche dalla variante allegata alla richiesta di sanatoria avanzata dall'Associazione ” e Controparte_1 rigettata dal Comune di Modica;
- che il carattere abusivo dei loculi ne determinava l'incommerciabilità ab origine, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione delle norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale e/o ex art. 1346 c.c. per impossibilità o illiceità dell'oggetto del contratto;
- che, in ogni caso, la falsa rappresentazione dei loculi come conformi integrava un raggiro in danno dei coniugi , che, facendo affidamento su quanto loro rappresentato, si erano Controparte_4 determinati ad avere la disponibilità dei loculi, con conseguente annullabilità del contratto ex art. 1439 c.c.;
- che, in ogni caso, l'irregolarità dei loculi, alla quale era conseguita la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro, integrava un inadempimento contrattuale circa un elemento essenziale del negozio, cioè la vicinanza dei loculi attribuiti;
- di avere diritto al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Pertanto, , quale erede di e di , formulava le Parte_1 _1 Parte_2 seguenti conclusioni: “accertare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto tra la
[...]
ed i coniugi e Controparte_2 _1 Parte_2
per contrarietà alle norme imperative e/o per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per
[...] vizio del consenso e/o per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa a risarcire al Sig. il danno quantificato in € 10.000,00 o nell'altra Parte_1 maggiore o minore somma che sarà ben visa al Giudice in ragione della restituzione delle somme versate con l'adeguamento per danno da svalutazione ed interessi e del risarcimento dei danni patiti ed espressi in premessa commisurati al danno all'immagine ed al culto patito dall'attore ed ai costi necessari per dare sepoltura ai propri genitori in conformità al volere degli stessi”. Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2020, l'
[...] chiedeva di rigettare la domanda attorea. Controparte_2
Con ordinanza del 29/6/2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5/2/2022 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
In via preliminare, l' ” Controparte_2
(convenuta) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , quale erede di Parte_1
e di (attore). _1 Parte_2
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto … deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (cfr. Cass. 22730/2021);
- “a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. Cass. 11276/2018, che richiama Cass. Sez.
Un. 12065/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto una “dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla qualità di erede, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000”, con la quale ha dichiarato “sotto la propria personale responsabilità … di essere figlio ed erede del Sig. … e della Sig.ra _1
” (cfr. all. 1 all'atto di citazione). Parte_2
A fronte di tale produzione documentale, con la comparsa di risposta la convenuta ha rilevato “la carenza di legittimazione attiva dell'attore il quale a distanza di sei anni dalla morte della propria madre tenta di speculare su un fatto che non riveste alcun elemento di illiceità” (cfr. p. 2).
Orbene, a fronte della produzione, da parte dell'attore, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la sua qualità di figlio ed erede di e di _1 [...] , la convenuta, per un verso, ha solo genericamente eccepito la carenza di legittimazione Parte_2 attiva dell'attore (senza alcuna precisazione delle ragioni poste a fondamento di tale eccezione) e, per altro verso, ha espressamente riconosciuto che la defunta era la madre Parte_2 dell'attore (“a sei anni di distanza dalla morte della propria madre”), senza contestare specificatamente che il defunto fosse il padre dell'attore. _1
Ne segue che, alla stregua di una valutazione comparativa tra il (preciso) contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'attore e la (generica) contestazione operata dalla convenuta, detta contestazione non risulta sufficientemente proporzionata al grado di specificità della dichiarazione sostitutiva, con conseguente infondatezza della doglianza.
Nel merito, l'attore, deducendo che i loculi acquistati dai propri genitori erano abusivi (in quanto estranei alla concessione), ha chiesto:
- di dichiarare la nullità del contratto di attribuzione dei loculi ai sensi dell'art. 1418 c.c. (per violazione delle norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale) e/o ai sensi dell'art. 1346 c.c. (per impossibilità o illiceità dell'oggetto del contratto);
- in subordine, di annullare il predetto contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. (per il raggiro che sarebbe stato operato a danno dei propri genitori);
- in ulteriore subordine, di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta (dato che all'irregolarità dei loculi era conseguita la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro, con conseguente inadempimento circa un elemento essenziale del negozio, cioè la vicinanza dei loculi attribuiti);
- in ogni caso, di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Tali domande sono infondate, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che “nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale
(suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa) e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie” (cfr. Cass.
8804/2003, più recentemente richiamata da Cass. 467/2019; nello stesso senso, Cass. Sez. Un.
8197/1994 e Cass. 5923/1999 e 3607/1983).
Nel caso di specie:
- con istanza del 7/7/1986 la convenuta ha chiesto al Comune di Modica di approvare il “progetto relativo all'ampliamento per la realizzazione di nuovi loculi dei colombari siti tra i viali S. PIO e S.
FRANCESCO del cimitero di Modica, già precedentemente concessionati” (cfr. all. 4 all'atto di citazione); - con delibera n. 1440 del 20/9/1986 il Comune di Modica ha autorizzato la convenuta “a realizzare n. 282 loculi per complessivi mq. 357.75, sulle edicole sociali di Viale S. Pio e Viale S. Francesco”
(cfr. all. 5 all'atto di citazione);
- in data 20/5/1989 la convenuta ha emesso una “ricevuta di versamento … per la concessione perpetua di un loculo nella Edicola Sociale S. Paolo – Viale S. Pio … da servire per il Signor
e un'analoga “ricevuta di versamento … per la concessione perpetua di _1 un loculo nella Edicola Sociale S. Paolo – Viale S. Pio … da servire per il Signor Parte_2
” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
[...]
Da ciò si evince che:
- nel 1986 il Comune di Modica (quale autorità amministrativa) ha concesso alla convenuta un'area del proprio cimitero per la realizzazione di ulteriori loculi;
- il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, creato a seguito di tale concessione è stato poi trasferito dalla convenuta, quanto a due loculi, a e a , genitori _1 Parte_2 dell'attore.
Orbene, anche a voler reputare che (per come sostenuto dall'attore) tali loculi siano inutilizzabili, in quanto abusivi, non può ritenersi che il contratto di assegnazione dei loculi ai genitori dell'attore sia nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative, o ai sensi dell'art. 1346 c.c., per impossibilità o illiceità dell'oggetto.
Ed infatti, Cass. Sez. Un. 8230/2019, esaminando le nullità comminate dall'art. 46 D.P.R. 380/2001
e dagli artt. 17-40 l. 47/1985 (quanto agli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici abusivi) ha evidenziato che:
- la “nullità c.d. virtuale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 … presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili”;
- “tale divieto … non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità”.
Inoltre, Cass. Sez. Un. 8230/2019 ha rilevato che:
- “la consentita disposizione testamentaria in ordine ad immobili non regolari urbanisticamente, e comunque la possibilità del loro trasferimento per successione mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser contemplati in seno agli atti inter vivos
(valga per tutti la locazione) ed in seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto”;
- “l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità”.
Tali principi ben possono essere applicati anche al caso di specie, pure relativo (per come si è detto) al trasferimento (in favore dei genitori dell'attore) di un diritto reale (assimilabile al diritto di superficie) su immobili (loculi) ritenuti abusivi dall'attore. Conseguentemente, in base ai condivisibili principi giurisprudenziali appena citati, deve escludersi la nullità del predetto trasferimento ai sensi delle disposizioni invocate dall'attore (art. 1418, comma 1, c.c. e art. 1346 c.c.).
Quanto alla dedotta nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., va peraltro osservato che l'attore non ha neppure precisato quali siano le invocate “norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale” (cfr. atto di citazione, p. 3) che sarebbero state violate nel caso di specie.
Ciò chiarito, è vero che:
- Cass. Sez. Un. 8230/2019 ha ricondotto la nullità comminata dall'art. 46 D.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17-40 l. 47/1985 nell'ambito dell'art. 1418, comma 3, c.c. e l'ha qualificata come nullità testuale, “con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile”;
- Cass. Sez. Un. 26242/2014 ha affermato “il principio della legittimità del rilievo officioso del giudice di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte”;
- pertanto, potrebbe essere rilevata d'ufficio la nullità del contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa, ove nel contratto non fossero stati inseriti gli estremi del titolo abilitativo relativo ai loculi.
Tuttavia, per come evidenziato (da ultimo) da Cass. 4867/2024:
- “la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all'onere di allegazione - della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio) - dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721;
06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n. 27998; 26/02/2014, n. 4548)”
- “la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo steso giudice del merito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del
13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020; v. pure Cass. Sez. U. nn. 26242 e 26243 del 2014)”.
Orbene, nel caso di specie non è stato prodotto il contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa (contratto che, ai sensi dell'art. 1350, n. 2 c.c., doveva essere stipulato per iscritto). Piuttosto, per come si è detto, l'attore ha prodotto due ricevute di versamento (cfr. all. 7 all'atto di citazione), le quali possono al più dimostrare il pagamento del corrispettivo (il cui importo non è stato peraltro indicato nelle ricevute prodotte) da parte dei genitori dell'attore, ma non possono essere qualificate come contratto di concessione o assegnazione di loculo, essendo del resto sottoscritte solo dalla convenuta e non contenendo alcuna clausola che regoli il rapporto contrattuale fra le parti.
Ne segue che, in mancanza di produzione del contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa, non può verificarsi se siano stati o meno inseriti nel predetto contratto gli estremi del titolo abilitativo relativo ai loculi e non può, quindi, procedersi all'eventuale rilievo d'ufficio della nullità (testuale) comminata dall'art. 46 D.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17-40 l. 47/1985.
Non può neppure ritenersi che il contratto di assegnazione dei loculi ai genitori dell'attore sia annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c. (per il raggiro che sarebbe stato operato a danno dei genitori dell'attore).
Anche a non voler considerare la mancata produzione del contratto, va ricordato che “il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. Più in particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza” (cfr. Cass. 21008/2022, che richiama Cass. 14628/2009).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato che la “falsa rappresentazione dei loculi come conformi” aveva integrato “un raggiro in danno dei coniugi che, facendo affidamento su Controparte_4 quanto loro rappresentato, si sono determinati ad avere la disponibilità dei loculi” (cfr. atto di citazione, p. 3).
Tuttavia, l'attore (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato né che la convenuta abbia falsamente rappresentato ai genitori dell'attore che i loculi erano conformi a legge, né che gli eventuali raggiri abbiano determinato la volontà a contrarre dei genitori dell'attore.
Ed infatti, l'attore non ha prodotto documenti rilevanti sotto questi specifici profili, né ha articolato richieste di prova orale volte a provare quanto sopra, con conseguente infondatezza della doglianza.
Non può neppure ritenersi che vi sia stato un inadempimento della convenuta in merito a un elemento essenziale del negozio (cioè la vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore) per il fatto che alla dedotta irregolarità dei loculi era conseguita (secondo quanto affermato dall'attore) la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro.
Ed infatti, in primo luogo, l'attore non ha prodotto il contratto, non potendo perciò verificarsi se le parti abbiano stabilito quale suo elemento essenziale la necessaria vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore.
In secondo luogo, ed in ogni caso, l'attore non ha comunque dimostrato in altro modo che le parti abbiano stabilito, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore.
Va peraltro considerato che: - pur potendo presumersi la volontà dei coniugi e di avere _1 Parte_2 attribuiti loculi vicini, non vi è prova che tale volontà degli stessi sia stata accettata dalla convenuta e si sia tradotta in una clausola contrattuale che prevedeva, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi;
- l'attribuzione a del loculo n. 79/L, III fila, e l'attribuzione a _1 Parte_2 del loculo sottostante n. 47/L, II fila, risultante dalle ricevute prodotte dall'attore (cfr. all. 7 all'atto di citazione), non comporta necessariamente che le parti abbiano stabilito, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi, circostanza che doveva essere oggetto di specifica prova.
Pertanto, data l'infondatezza delle domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto o, in subordine, il suo annullamento o, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, risulta infondata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In ogni caso, con riguardo alla domanda risarcitoria, va ricordato che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il danno effettivamente subito;
il fatto che il danno sia risarcibile in via equitativa non fa venir meno l'onere del danneggiato di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. 16202/2002; nello stesso senso, fra tante, Cass.
15680/2020, 28742/2018, 2538/2017 e 20889/2016).
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha dimostrato di aver subito il danno di cui ha chiesto il risarcimento, per complessivi euro 10.000,00, somma (a suo dire) comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai propri genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Ed infatti, in primo luogo, l'attore non ha neppure allegato gli importi che i propri genitori avrebbero corrisposto a titolo di corrispettivo per l'assegnazione dei loculi oggetto di causa (né, tanto meno, ha fornito la relativa prova).
Del resto, per come si è detto, nelle ricevute di versamento prodotte dall'attore non risulta indicato il corrispettivo pagato dai genitori dell'attore (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
D'altro canto, l'attore non ha prodotto altri documenti utili a provare l'importo versato dai propri genitori a titolo di corrispettivo, né ha articolato richieste di prova orale sul punto.
In secondo luogo, l'attore si è limitato a richiedere genericamente il rimborso delle “spese necessarie per esumare e tumulare le salme, e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui” (cfr. atto di citazione, p. 3), senza tuttavia fornire elementi probatori o dati di fatto utili a consentire una quantificazione di tali spese (anche sulla base di preventivi o di fatture emesse in relazione ad analoghe spese affrontate da altri soggetti in analoghi casi).
In terzo luogo, l'attore non ha allegato (né, tanto meno, provato) sotto quali profili sia stato subito un danno all'immagine sepolcrale dei propri genitori, che sono stati comunque tumulati (per come riconosciuto dallo stesso attore) in loculi ubicati nel cimitero di Modica.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attore sono infondate e devono essere perciò rigettate. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1404/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , quale erede di e di Parte_1 _1 [...]
, nei confronti dell'Associazione ”; Parte_2 Controparte_1
2) condanna , quale erede di e di , al Parte_1 _1 Parte_2 pagamento, in favore dell' delle Controparte_2 spese processuali, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 9 luglio 2024.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Maria Di Maria, magistrato onorario in tirocinio.
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 09/07/2024 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per N.Q. DI EREDE DI IO LO l'avv. FEDERICA Parte_1
CANNIZZARO in sostituzione dell'avv. VINCENZO IOZZIA, la quale insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa;
per COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO DI MUTUO SOCCORSO l'avv. SALVATORE
MALTESE, il quale si riporta alle note conclusive già depositate e chiede il rigetto della domanda attorea.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
N.Q. DI EREDE DI IO E DI Parte_1 Pt_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO IOZZIA, Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Sacro Cuore n. 114/a;
ATTORE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE
MALTESE, elettivamente domiciliata nel suo studio in Modica, corso Umberto I n. 205;
CONVENUTA
Oggetto
Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/4/2020 , quale erede di Parte_1 _1
e di , conveniva in giudizio l' Parte_2 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che, al fine di realizzare un'edicola funeraria nel cimitero di Modica, con contratto dell'8/10/1979
l'Associazione ” aveva commissionato a Controparte_1 [...] la costruzione dell'edicola e la vendita dei loculi ricavati dalla stessa;
Parte_3
- che con istanza del 7/7/1986 l' ” Controparte_2 aveva richiesto al l'autorizzazione a realizzare ulteriori 282 loculi sopraelevati;
Controparte_3 - che con delibera n. 1140/1986 il Comune di Modica aveva rilasciato l'autorizzazione;
- che tra i destinatari dei nuovi loculi vi erano i coniugi e;
_1 Parte_2
- che in data 20/5/1989 l' ” aveva CP_2 Controparte_1 attribuito a il loculo n. 79/L, III fila, e a il loculo sottostante _1 Parte_2
n. 47/L, II fila, entrambi al secondo piano dell'edicola;
- che, a fronte del corrispettivo versato dai predetti coniugi, l'Associazione
[...]
” aveva rilasciato le relative ricevute di pagamento;
Controparte_1
- che in data 3/4/2006 era stato tumulato nel loculo acquistato, mentre in data _1
10/7/2014 era stata provvisoriamente tumulata nel loculo n. 223 al quarto Parte_2 piano, diverso da quello acquistato e lontano da quello del marito;
- di aver appreso dell'inutilizzabilità dei loculi dei genitori in quanto estranei alla concessione e, quindi, totalmente abusivi, per come risultante anche dalla variante allegata alla richiesta di sanatoria avanzata dall'Associazione ” e Controparte_1 rigettata dal Comune di Modica;
- che il carattere abusivo dei loculi ne determinava l'incommerciabilità ab origine, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione delle norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale e/o ex art. 1346 c.c. per impossibilità o illiceità dell'oggetto del contratto;
- che, in ogni caso, la falsa rappresentazione dei loculi come conformi integrava un raggiro in danno dei coniugi , che, facendo affidamento su quanto loro rappresentato, si erano Controparte_4 determinati ad avere la disponibilità dei loculi, con conseguente annullabilità del contratto ex art. 1439 c.c.;
- che, in ogni caso, l'irregolarità dei loculi, alla quale era conseguita la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro, integrava un inadempimento contrattuale circa un elemento essenziale del negozio, cioè la vicinanza dei loculi attribuiti;
- di avere diritto al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Pertanto, , quale erede di e di , formulava le Parte_1 _1 Parte_2 seguenti conclusioni: “accertare l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto tra la
[...]
ed i coniugi e Controparte_2 _1 Parte_2
per contrarietà alle norme imperative e/o per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per
[...] vizio del consenso e/o per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa a risarcire al Sig. il danno quantificato in € 10.000,00 o nell'altra Parte_1 maggiore o minore somma che sarà ben visa al Giudice in ragione della restituzione delle somme versate con l'adeguamento per danno da svalutazione ed interessi e del risarcimento dei danni patiti ed espressi in premessa commisurati al danno all'immagine ed al culto patito dall'attore ed ai costi necessari per dare sepoltura ai propri genitori in conformità al volere degli stessi”. Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 21/10/2020, l'
[...] chiedeva di rigettare la domanda attorea. Controparte_2
Con ordinanza del 29/6/2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 5/2/2022 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
In via preliminare, l' ” Controparte_2
(convenuta) ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , quale erede di Parte_1
e di (attore). _1 Parte_2
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto … deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (cfr. Cass. 22730/2021);
- “a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. Cass. 11276/2018, che richiama Cass. Sez.
Un. 12065/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto una “dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla qualità di erede, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000”, con la quale ha dichiarato “sotto la propria personale responsabilità … di essere figlio ed erede del Sig. … e della Sig.ra _1
” (cfr. all. 1 all'atto di citazione). Parte_2
A fronte di tale produzione documentale, con la comparsa di risposta la convenuta ha rilevato “la carenza di legittimazione attiva dell'attore il quale a distanza di sei anni dalla morte della propria madre tenta di speculare su un fatto che non riveste alcun elemento di illiceità” (cfr. p. 2).
Orbene, a fronte della produzione, da parte dell'attore, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la sua qualità di figlio ed erede di e di _1 [...] , la convenuta, per un verso, ha solo genericamente eccepito la carenza di legittimazione Parte_2 attiva dell'attore (senza alcuna precisazione delle ragioni poste a fondamento di tale eccezione) e, per altro verso, ha espressamente riconosciuto che la defunta era la madre Parte_2 dell'attore (“a sei anni di distanza dalla morte della propria madre”), senza contestare specificatamente che il defunto fosse il padre dell'attore. _1
Ne segue che, alla stregua di una valutazione comparativa tra il (preciso) contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'attore e la (generica) contestazione operata dalla convenuta, detta contestazione non risulta sufficientemente proporzionata al grado di specificità della dichiarazione sostitutiva, con conseguente infondatezza della doglianza.
Nel merito, l'attore, deducendo che i loculi acquistati dai propri genitori erano abusivi (in quanto estranei alla concessione), ha chiesto:
- di dichiarare la nullità del contratto di attribuzione dei loculi ai sensi dell'art. 1418 c.c. (per violazione delle norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale) e/o ai sensi dell'art. 1346 c.c. (per impossibilità o illiceità dell'oggetto del contratto);
- in subordine, di annullare il predetto contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. (per il raggiro che sarebbe stato operato a danno dei propri genitori);
- in ulteriore subordine, di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta (dato che all'irregolarità dei loculi era conseguita la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro, con conseguente inadempimento circa un elemento essenziale del negozio, cioè la vicinanza dei loculi attribuiti);
- in ogni caso, di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Tali domande sono infondate, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che “nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale
(suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa) e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie” (cfr. Cass.
8804/2003, più recentemente richiamata da Cass. 467/2019; nello stesso senso, Cass. Sez. Un.
8197/1994 e Cass. 5923/1999 e 3607/1983).
Nel caso di specie:
- con istanza del 7/7/1986 la convenuta ha chiesto al Comune di Modica di approvare il “progetto relativo all'ampliamento per la realizzazione di nuovi loculi dei colombari siti tra i viali S. PIO e S.
FRANCESCO del cimitero di Modica, già precedentemente concessionati” (cfr. all. 4 all'atto di citazione); - con delibera n. 1440 del 20/9/1986 il Comune di Modica ha autorizzato la convenuta “a realizzare n. 282 loculi per complessivi mq. 357.75, sulle edicole sociali di Viale S. Pio e Viale S. Francesco”
(cfr. all. 5 all'atto di citazione);
- in data 20/5/1989 la convenuta ha emesso una “ricevuta di versamento … per la concessione perpetua di un loculo nella Edicola Sociale S. Paolo – Viale S. Pio … da servire per il Signor
e un'analoga “ricevuta di versamento … per la concessione perpetua di _1 un loculo nella Edicola Sociale S. Paolo – Viale S. Pio … da servire per il Signor Parte_2
” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
[...]
Da ciò si evince che:
- nel 1986 il Comune di Modica (quale autorità amministrativa) ha concesso alla convenuta un'area del proprio cimitero per la realizzazione di ulteriori loculi;
- il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, creato a seguito di tale concessione è stato poi trasferito dalla convenuta, quanto a due loculi, a e a , genitori _1 Parte_2 dell'attore.
Orbene, anche a voler reputare che (per come sostenuto dall'attore) tali loculi siano inutilizzabili, in quanto abusivi, non può ritenersi che il contratto di assegnazione dei loculi ai genitori dell'attore sia nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative, o ai sensi dell'art. 1346 c.c., per impossibilità o illiceità dell'oggetto.
Ed infatti, Cass. Sez. Un. 8230/2019, esaminando le nullità comminate dall'art. 46 D.P.R. 380/2001
e dagli artt. 17-40 l. 47/1985 (quanto agli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici abusivi) ha evidenziato che:
- la “nullità c.d. virtuale di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 … presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili”;
- “tale divieto … non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità”.
Inoltre, Cass. Sez. Un. 8230/2019 ha rilevato che:
- “la consentita disposizione testamentaria in ordine ad immobili non regolari urbanisticamente, e comunque la possibilità del loro trasferimento per successione mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser contemplati in seno agli atti inter vivos
(valga per tutti la locazione) ed in seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto”;
- “l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità”.
Tali principi ben possono essere applicati anche al caso di specie, pure relativo (per come si è detto) al trasferimento (in favore dei genitori dell'attore) di un diritto reale (assimilabile al diritto di superficie) su immobili (loculi) ritenuti abusivi dall'attore. Conseguentemente, in base ai condivisibili principi giurisprudenziali appena citati, deve escludersi la nullità del predetto trasferimento ai sensi delle disposizioni invocate dall'attore (art. 1418, comma 1, c.c. e art. 1346 c.c.).
Quanto alla dedotta nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., va peraltro osservato che l'attore non ha neppure precisato quali siano le invocate “norme imperative a tutela della corretta utilizzabilità ed edificabilità del suolo pubblico cimiteriale” (cfr. atto di citazione, p. 3) che sarebbero state violate nel caso di specie.
Ciò chiarito, è vero che:
- Cass. Sez. Un. 8230/2019 ha ricondotto la nullità comminata dall'art. 46 D.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17-40 l. 47/1985 nell'ambito dell'art. 1418, comma 3, c.c. e l'ha qualificata come nullità testuale, “con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile”;
- Cass. Sez. Un. 26242/2014 ha affermato “il principio della legittimità del rilievo officioso del giudice di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte”;
- pertanto, potrebbe essere rilevata d'ufficio la nullità del contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa, ove nel contratto non fossero stati inseriti gli estremi del titolo abilitativo relativo ai loculi.
Tuttavia, per come evidenziato (da ultimo) da Cass. 4867/2024:
- “la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all'onere di allegazione - della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio) - dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721;
06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018, n. 27998; 26/02/2014, n. 4548)”
- “la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo steso giudice del merito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del
13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020; v. pure Cass. Sez. U. nn. 26242 e 26243 del 2014)”.
Orbene, nel caso di specie non è stato prodotto il contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa (contratto che, ai sensi dell'art. 1350, n. 2 c.c., doveva essere stipulato per iscritto). Piuttosto, per come si è detto, l'attore ha prodotto due ricevute di versamento (cfr. all. 7 all'atto di citazione), le quali possono al più dimostrare il pagamento del corrispettivo (il cui importo non è stato peraltro indicato nelle ricevute prodotte) da parte dei genitori dell'attore, ma non possono essere qualificate come contratto di concessione o assegnazione di loculo, essendo del resto sottoscritte solo dalla convenuta e non contenendo alcuna clausola che regoli il rapporto contrattuale fra le parti.
Ne segue che, in mancanza di produzione del contratto con cui la convenuta ha trasferito ai genitori dell'attore il diritto reale, assimilabile al diritto di superficie, sui loculi oggetto di causa, non può verificarsi se siano stati o meno inseriti nel predetto contratto gli estremi del titolo abilitativo relativo ai loculi e non può, quindi, procedersi all'eventuale rilievo d'ufficio della nullità (testuale) comminata dall'art. 46 D.P.R. 380/2001 e dagli artt. 17-40 l. 47/1985.
Non può neppure ritenersi che il contratto di assegnazione dei loculi ai genitori dell'attore sia annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c. (per il raggiro che sarebbe stato operato a danno dei genitori dell'attore).
Anche a non voler considerare la mancata produzione del contratto, va ricordato che “il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. Più in particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza” (cfr. Cass. 21008/2022, che richiama Cass. 14628/2009).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato che la “falsa rappresentazione dei loculi come conformi” aveva integrato “un raggiro in danno dei coniugi che, facendo affidamento su Controparte_4 quanto loro rappresentato, si sono determinati ad avere la disponibilità dei loculi” (cfr. atto di citazione, p. 3).
Tuttavia, l'attore (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato né che la convenuta abbia falsamente rappresentato ai genitori dell'attore che i loculi erano conformi a legge, né che gli eventuali raggiri abbiano determinato la volontà a contrarre dei genitori dell'attore.
Ed infatti, l'attore non ha prodotto documenti rilevanti sotto questi specifici profili, né ha articolato richieste di prova orale volte a provare quanto sopra, con conseguente infondatezza della doglianza.
Non può neppure ritenersi che vi sia stato un inadempimento della convenuta in merito a un elemento essenziale del negozio (cioè la vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore) per il fatto che alla dedotta irregolarità dei loculi era conseguita (secondo quanto affermato dall'attore) la tumulazione dei defunti in loculi distanti fra loro.
Ed infatti, in primo luogo, l'attore non ha prodotto il contratto, non potendo perciò verificarsi se le parti abbiano stabilito quale suo elemento essenziale la necessaria vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore.
In secondo luogo, ed in ogni caso, l'attore non ha comunque dimostrato in altro modo che le parti abbiano stabilito, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi attribuiti ai genitori dell'attore.
Va peraltro considerato che: - pur potendo presumersi la volontà dei coniugi e di avere _1 Parte_2 attribuiti loculi vicini, non vi è prova che tale volontà degli stessi sia stata accettata dalla convenuta e si sia tradotta in una clausola contrattuale che prevedeva, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi;
- l'attribuzione a del loculo n. 79/L, III fila, e l'attribuzione a _1 Parte_2 del loculo sottostante n. 47/L, II fila, risultante dalle ricevute prodotte dall'attore (cfr. all. 7 all'atto di citazione), non comporta necessariamente che le parti abbiano stabilito, quale elemento essenziale del contratto, la necessaria vicinanza dei loculi, circostanza che doveva essere oggetto di specifica prova.
Pertanto, data l'infondatezza delle domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto o, in subordine, il suo annullamento o, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, risulta infondata anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In ogni caso, con riguardo alla domanda risarcitoria, va ricordato che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il danno effettivamente subito;
il fatto che il danno sia risarcibile in via equitativa non fa venir meno l'onere del danneggiato di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. 16202/2002; nello stesso senso, fra tante, Cass.
15680/2020, 28742/2018, 2538/2017 e 20889/2016).
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha dimostrato di aver subito il danno di cui ha chiesto il risarcimento, per complessivi euro 10.000,00, somma (a suo dire) comprensiva del rimborso delle somme corrisposte dai propri genitori, delle spese necessarie per esumare e tumulare le salme e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui, oltre che del danno all'immagine sepolcrale dei propri cari.
Ed infatti, in primo luogo, l'attore non ha neppure allegato gli importi che i propri genitori avrebbero corrisposto a titolo di corrispettivo per l'assegnazione dei loculi oggetto di causa (né, tanto meno, ha fornito la relativa prova).
Del resto, per come si è detto, nelle ricevute di versamento prodotte dall'attore non risulta indicato il corrispettivo pagato dai genitori dell'attore (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
D'altro canto, l'attore non ha prodotto altri documenti utili a provare l'importo versato dai propri genitori a titolo di corrispettivo, né ha articolato richieste di prova orale sul punto.
In secondo luogo, l'attore si è limitato a richiedere genericamente il rimborso delle “spese necessarie per esumare e tumulare le salme, e per l'acquisto di altri nuovi loculi contigui” (cfr. atto di citazione, p. 3), senza tuttavia fornire elementi probatori o dati di fatto utili a consentire una quantificazione di tali spese (anche sulla base di preventivi o di fatture emesse in relazione ad analoghe spese affrontate da altri soggetti in analoghi casi).
In terzo luogo, l'attore non ha allegato (né, tanto meno, provato) sotto quali profili sia stato subito un danno all'immagine sepolcrale dei propri genitori, che sono stati comunque tumulati (per come riconosciuto dallo stesso attore) in loculi ubicati nel cimitero di Modica.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte dall'attore sono infondate e devono essere perciò rigettate. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1404/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , quale erede di e di Parte_1 _1 [...]
, nei confronti dell'Associazione ”; Parte_2 Controparte_1
2) condanna , quale erede di e di , al Parte_1 _1 Parte_2 pagamento, in favore dell' delle Controparte_2 spese processuali, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 9 luglio 2024.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Maria Di Maria, magistrato onorario in tirocinio.