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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3590/2024 RG fissata all'udienza del 18/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RIZZO Parte_1
ERNESTO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. accertare e dichiarare illegittimo, nullo e inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre
2022 emesso da di Lecce e notificato all'odiernaricorrente con Controparte_3 raccomandata del 11.11.2022 per violazione dell'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 della legge
241/1990.
2. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato all'odierna ricorrente con raccomandata Controparte_3 del 11.11.2022 per infondatezza nel merito della pretesa per violazione dell'art. 12 co. 1 D.L. 41/2021 CP_ nonché per violazione /o errata interpretazione della Circolare n. 61 del 14.04.2021.
1 3. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato all'odierna ricorrente con raccomandata Controparte_3 del 11.11.2022 per irripetibilità in applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e art
13 L. n. 412/1991.
4. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato all'odierna ricorrente con raccomandata Controparte_3 del 11.11.2022, per violazione del principio di irripetibilità delle prestazioni assistenziali.
5. Accertare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento di indebito del 21 ottobre 2022 emesso da di Lecce e notificato all'odierna ricorrente con raccomandata Controparte_3 del 11.11.2022 nella parte in cui richiede un importo maggiore rispetto alle mensilità corrisposte.
6. condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, con la rivalutazione CP_2 monetaria e gli interessi legali dalla data delle singole avvenute trattenute alla data dell'effettivo pagamento in restituzione.
In punto di fatto ha rappresentato che: con successivo provvedimento del 21 ottobre 2022 notificato all'odierna ricorrente con raccomandata del 11.11.2022, l' di Lecce comunicava che a seguito di verifiche, era Controparte_3 risultato per il periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione
“REDDITO DI EMERGENZA n. 2021 - 1870000 per un importo complessivo di € 2.700,00 per la seguente motivazione: E' stato corrisposto il Reddito di Emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote
(marzo, aprile , maggio 2021) per emergenza covid – 19 – art. n. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo
2021, n. 41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Ha quindi eccepito: a) violazione dell'obbligo di motivazione b) violazione dell'art. 12 co. 1
D.L. 41/2021 nonché per violazione /o errata interpretazione della Circolare n. 61 del CP_3
14.04.2021 c) violazione della normativa in materia di indebito previdenziale e del principio del legittimo affidamento d) violazione della normativa in materia di indebito assistenziale e) richiesta di un importo maggiore di quello erogato.
nel costituirsi, ha precisato che il maggior importo richiesto (€ 2700,00 invece di € CP_2
2400,00. Oggetto del giudizio è quindi tale ultima somma) è frutto di mero errore materiale ed ha rettificato l'importo. Per il resto ha rappresentato che: Il nucleo familiare in questione
2 risultava composto da tre maggiorenni e due minorenni (scala di equivalenza 2.0), motivo per cui l'importo delle singole mensilità risultava di 800 euro. CP_ Il successivo Messaggio n. 2912 del 2022, nel sottolineare che “il Rem (…) è soggetto a revoca, con conseguente obbligo di recupero delle prestazioni indebitamente erogate, qualora sia accertato il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge per la concessione della misura”, segnalava che “in fase di implementazione procedurale, sono stati previsti controlli automatizzati sincroni sui rapporti di lavoro dipendente, finalizzati ad accertare la compatibilità della misura con la situazione reddituale del nucleo familiare risultante dalla DSU di riferimento” e che “nell'ottica di estendere i controlli anche ad altre categorie di rapporti di lavoro, si comunica che è stato effettuato un controllo sulla sussistenza dei rapporti di lavoro dipendente in agricoltura alla data di presentazione delle domande di Rem, con retribuzione superiore ai limiti di legge sopra indicati”.
Nel caso in esame, il coniuge della richiedente ( ), cui in data 16/02/2021 C.F._1 veniva accreditato un importo di 142,20 euro, a titolo di indennità di malattia a pagamento diretto (in quanto operaio agricolo a tempo determinato), per il periodo compreso tra il 27/08/2020 ed il
08/09/2020, risulta inoltre aver lavorato da salariato agricolo 19 giornate a febbraio 2021 per una retribuzione pari a 1028 euro, superiore alla soglia come sopra determinata (800 euro) e da qui la revoca della prestazione, oggetto di giudizio.
***
1) Per quel che riguarda le censure sub a) ed e) va fatto presente che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto e la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che non trovino applicazioni le norme in tema di procedimento amministrativo. Trattandosi di giudizio afferente al rapporto previdenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento
(Cass. 9986/2009). CP_2
In generale, si esprime per l'irrilevanza della disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali
- Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata).
Si è quindi di fronte ad un orientamento consolidato che non consente di considerare utilmente valutabile questa argomentazione del ricorrente.
3 2) Sotto il profilo sub c) va rilevato come le norme invocate in ricorso (art. 13 l. 412/1991
e art. 55 l. 88/1989. Le stesse sono irrilevanti essendo afferenti ad un diverso sistema normativo, ossia quello dell'indebito pensionistico e non quello dell'indebito assistenziale.
Circa il legittimo affidamento si veda infra.
3) I punti b) e d) possono valutarsi congiuntamente. In tal senso appare primariamente necessario valutare il testo della norma di riferimento.
L'art. 12 c. 1 d. 41/2021 ha fatto presente che:
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159; […]
Come fatto presente anche dal ricorrente nelle proprie note di trattazione e nel ricorso, lo stesso ente ha fatto presente – con il messaggio n. 1378 del 01.04.2021 – che il calcolo CP_2 del reddito mensile va valutato secondo il principio di cassa.
4) Tale circostanza – oltre a rendere effettiva la possibilità del soggetto istante di essere già
a conoscenza della sussistenza dei requisiti in base a un criterio oggettivo – appare anche in linea con la normativa primaria che fa riferimento al reddito nel mese di febbraio e non
“del” mese di febbraio.
Appare quindi corretto il criterio di cassa propugnato dal ricorrente. Egli stesso, mediante produzione dell'estratto conto (all. 5) ha dato prova che le somme in oggetto sono state
4 ricevute a marzo 2021 e non febbraio 2021, così rendendo provata la sussistenza del requisito.
5) Inoltre, a tacer d'altro, dato il messaggio sopra citato, la richiesta di restituzione CP_2 appare un venire contra factum proprium, questo sì lesivo dell'affidamento di parte ricorrente.
Risulterebbe quindi applicabile la giurisprudenza relativa agli indebiti assistenziali causati dal venir meno dei requisiti reddituali, così rendendo parimenti irripetibile il presente indebito.
6) Il ricorso è quindi fondato. Le spese gravano su CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3590/2024, così provvede: accertato che la somma oggetto di indebito è pari ad € 2400,00, accoglie il ricorso e dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa con condanna alla restituzione da parte di di CP_2 quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_2
(15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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