Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 6
Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori, generalmente applicabile in forza del rinvio contenuto nell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ad assumere, in tutti i casi di urgenza, le misure necessarie per la protezione del minore che si trovi in Italia, ferma restando la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - cui i provvedimenti urgenti devono essere immediatamente comunicati (per il tramite delle Autorità centrali, tra gli Stati contraenti) - a decidere sul mantenimento o la revoca delle misure medesime.
Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'articolo 37 ma dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'articolo 19 della legge n. 218 del 1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 12 del Trattato C.E.; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale).
Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 cod. civ., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).
Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori, generalmente applicabile in forza del rinvio contenuto nell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ad assumere, in tutti i casi di urgenza, le misure necessarie per la protezione del minore che si trovi in Italia, ferma restando la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - cui i provvedimenti urgenti devono essere immediatamente comunicati (per il tramite delle Autorità centrali, tra gli Stati contraenti) - a decidere sul mantenimento o la revoca delle misure medesime.
Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 cod. civ., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).
Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'articolo 37 ma dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'articolo 19 della legge n. 218 del 1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 12 del Trattato C.E.; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/01/2001, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
, O L L O . B T S . I R A D N T A ' , A L 3 A T L 7 S S E 4 E 8 O P D - P S TE SUPREMA DI CASSAZIONE I 1 S M 1 A I N D E A E E S SEZIONI UNIT CIVILI D , a G I d O E g G i Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A R T l E T O N S L E Oggetto om T I S T G PUBBLICO IMPIEGO - I A E E R PENSIONATO DIFFERENZE L R I Dott. Andrea VELA Primo Presidente L - PENSIONISTICHE D E D O AMIRANTE - Presidente di sezioneDott. Francesco R.G.N. 9168/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Antonio VELLA · Consigliere Cron. 606 Dott. Giovanni PRESTIPINO © Consigliere Rep. Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE · Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale alSig. AW. GEN. STATO ORD I NANZA per diritti L. 1 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL EL UC DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTIO LABEONE 16/B/4, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2000 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
1 per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 4/98 del Pretore di ISERNIA, depositata il 19/02/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede, che la corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che il Pretore di Isernia, giudice del lavoro, ha pronunciato sentenza con la quale ha di- chiarato il proprio difetto di giurisdizione nella con- troversia proposta da LD CC nei confronti del Mi- nistero del Tesoro, per la condanna di quest'ultimo al pagamento di differenze pensionistiche;
- considerato che avverso questa sentenza il CC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale chiede che venga dichiarata la giurisdi- zione del giudice adito;
considerato che
il Ministero del Tesoro, nel re- sistere con controricorso, insiste per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del pro- posto regolamento;
3 - considerato che queste S.U., con una molteplici- tà di decisioni, hanno rimeditato la questione relati- va ai limiti di ammissibilità del regolamento preventi- vo di giurisdizione, sulla base anche della nuova for- mulazione dell'art. 367 c.p.c., giungendo alla conclu- sione - condivisa dal Collegio - che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione, in quanto la formula della prima parte dell'art. 41 c.p.c., anzichè essere interpretata nel senso che solo una pronuncia che abbia attinto il merito della causa preclude il regolamento, deve essere letto nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radi- cato, ha efficacia preclusiva del regolamento, come se dicesse: "finchè non sia intervenuta una decisione sul- la causa in sede di merito" dovendosi ritenere che il ' legislatore modificando l'art. 367 c.p.c. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come im- pugnazione, nonostante che tale ipotesi si fosse profi- lata prima della riforma, ha reso più chiaro il carat- tere preventivo del regolamento, escludendone la propo- nibilità ogniqualvolta la risoluzione della questione della giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario 3 svolgimento del processo (Cass. 22 marzo 1996 n. 2466 e successive conformi); considerato che, nel caso di specie, l'intervenuta pronuncia declinatoria della giurisdizio- ne è ostativa alla proponibilità del regolamento pre- ventivo di giurisdizione, che va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrrente al pagamen- to delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a le spese di rimborsare alla parte controricorrente, liquidate in questa fase di giudizio, £ 100:000 , oltre quelle prenotate a debi- to, oltre a £ 2.000.000, per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio I D delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. IL PRESIDENTE fudres Mele Collaboratore di Cancelleria Depositato in Concoloria 11 GEN, 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA