Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/01/2001, n. 1
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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Massime6

Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori, generalmente applicabile in forza del rinvio contenuto nell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ad assumere, in tutti i casi di urgenza, le misure necessarie per la protezione del minore che si trovi in Italia, ferma restando la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - cui i provvedimenti urgenti devono essere immediatamente comunicati (per il tramite delle Autorità centrali, tra gli Stati contraenti) - a decidere sul mantenimento o la revoca delle misure medesime.

Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'articolo 37 ma dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'articolo 19 della legge n. 218 del 1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 12 del Trattato C.E.; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale).

Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 cod. civ., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).

Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori, generalmente applicabile in forza del rinvio contenuto nell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ad assumere, in tutti i casi di urgenza, le misure necessarie per la protezione del minore che si trovi in Italia, ferma restando la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - cui i provvedimenti urgenti devono essere immediatamente comunicati (per il tramite delle Autorità centrali, tra gli Stati contraenti) - a decidere sul mantenimento o la revoca delle misure medesime.

Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 cod. civ., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).

Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'articolo 37 ma dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'articolo 19 della legge n. 218 del 1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 12 del Trattato C.E.; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale).

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/01/2001, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 9 gennaio 2001

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