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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7421/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7421/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede in Milano, Corso Parte_1 P.IVA_1
Como n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.TEDESCHI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Adigetto n. 11,
ATTRICE contro
(C.F. residente a [...]Controparte_1 C.F._1
in via Minghetti 4, e (C.F. , residente Controparte_2 C.F._2
in OG ET (VR), Viale Roma 74, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Pierluigi Riondato di Padova, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Piombino Dese (PD), via Roma 67/b nonchè contro pagina 1 di 12 (C.F. ), residente a [...], CP_3 C.F._3
Via Finlandia n. 22, con l'Avv. Mirko Bruni, rappresentata e difesa dall'avv. MIRKO
BRUNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona via Zorzi n.7
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice e i convenuti hanno precisato le conclusioni Controparte_4
come da foglio conclusioni depositato telematicamente.
La convenuta ha precisato le conclusioni nel merito e in via istruttoria come CP_3
in memoria autorizzata del 23.12.22.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Parte Con atto di citazione del 15.9.2020, conveniva in giudizio la Parte_1
sig.ra e i signori e , CP_3 Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente proprietaria e conduttori dello scantinato sito al piano seminterrato del complesso abitativo di Via Roma n. 34/E in OG ET, ove il 26.07.2017 scoppiava un incendio che comportava la combustione del materiale plastico ricoverato nel seminterrato e la propagazione del denso fumo sino al primo piano dell'abitazione di proprietà della SI causando CP_5
numerosi danni.
che assicurava l'immobile della SI anche contro i Parte_1 CP_5
danni da incendio, accertava e risarciva in favore di quest'ultima danni per pagina 2 di 12 l'importo complessivo di € 17.100, e agiva pertanto in rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
I convenuti conduttori si costituivano con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.20 eccependo la mancata prova del danno e contestando la riconducibilità dello stesso alla loro responsabilità e, in ogni caso, chiedendo d'essere manlevati dalla proprietaria che rimaneva contumace. CP_3
Chiedevano nel merito il rigetto della domanda di Parte_1
In via riconvenzionale, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande di chiedevano che fosse dichiarato che la sola Parte_1
convenuta fosse tenuta a soddisfarne le pretese. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.9.22 si costituiva in giudizio la sig.ra contestando l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese di CP_3
e della domanda di manleva dei sig.ri e Parte_1 Controparte_6
. Controparte_2
Chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree e l'inammissibilità e improcedibilità delle domande dei convenuti.
Chiedeva che fosse dichiarata la nullità, nei confronti di , dell'atto di CP_3
citazione e della comparsa di risposta per totale mancanza dell'esposizione dei fatti ex art. 163, comma 3, n. 4) e art. 167 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte in via principale e in via riconvenzionale nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_3
Con memoria del 23.12.22 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che CP_3
unici ed esclusivi responsabili dell'evento incendio e delle sue conseguenze erano i convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 12 In subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la responsabilità di chiedeva la condanna dei convenuti e CP_3 Controparte_1
a manlevare e tenere indenne la stessa di quanto fosse Controparte_2
eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice.
Assunte le prove orali, espletata un ctu sui danni subiti dalla sig. e sulla CP_5
compatibilità degli stessi con l'incendio sviluppatosi nel garage della convenuta, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli atti introduttivi dell'attrice e dei convenuti atteso che ai fini Controparte_4
dell'individuazione del petitum e della causa pretendi nell'atto di citazione, occorre verificare il contenuto complessivo dell'atto, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono pertanto parte integrante, purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163, 3° comma n. 5 c.p.c.
Ciò esposto, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda (petitum) ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni (causa pretendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
Dagli atti introduttivi e dalla documentazione allegata si desume chiaramente che l'attrice ha agito per il risarcimento dei danni nei confronti della convenuta CP_3
proprietaria dell'immobile quale responsabile ex art. 2051 c.c., e che i convenuti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra o di CP_3
essere manlevati, ritendo la stessa responsabile quale proprietaria dell'immobile pagina 4 di 12 delle parti di cui rimane custode (ovvero le strutture murarie dell'immobile e gli impianti in esse inseriti).
Nel merito, si rileva che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti, mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo.
Di conseguenza, in caso di danni derivati dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, così come il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. e si libera da tale responsabilità dando la prova del fortuito, che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origine in parti, strutture o apparati dell'immobile non rientranti nella sua disponibilità ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza;
allo stesso modo il locatore, per i danni da incendio dell'immobile di sua proprietà, si sottrae alla responsabilità presunta, stabilita dalla citata norma, quando prova che l'incendio ha avuto origine in parti dell'immobile delle quali il conduttore ha la custodia in virtù del suo diritto di utilizzare il bene concessogli in godimento.
In tale situazione, nella quale concorrono l'esclusiva disponibilità del proprietario di alcune parti dell'immobile locato e l'analogo esclusivo potere di custodia del conduttore sulle altre parti della medesima res locata, qualora non sia possibile pagina 5 di 12 determinare in quale di esse sia insorto l'incendio, deve necessariamente ammettersi che la presunzione di responsabilità del custode, prevista dall'art. 2051 cod. civ. e superabile solo con la prova del caso fortuito, continua a configurarsi a carico sia del proprietario che del conduttore, poiché nessuno dei due è stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile del suddetto agente dannoso
(Cass.civ. n. 20335 del 15/10/2004; Cass.civ n. 23945 del 12/11/09).
Nel caso di specie, è provato che l'incendio ha avuto origine nello scantinato dell'appartamento di proprietà della sig.ra e condotto in locazione dai CP_3
convenuti e . CP_1 CP_2
Dal verbale dei Vigili del Fuoco è emerso che la parte più interessata dalle fiamme corrispondeva alla parte di fronte alla porta di ingresso dello scantinato, ma che non era possibile identificare il punto di partenza dell'incendio a causa della presenza di consistente materiale plastico che aveva determinato un notevole sviluppo di fumo, che aveva annerito le murature.
Non è possibile pertanto accertare in quali strutture o da quali impianti dell'immobile locato l'incendio si sia sviluppato.
L'ipotizzata non conformità dell'impianto elettrico del garage non è stata provata.
E' agli atti infatti la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico (doc.10 della convenuta . CP_3
Anche dalle testimonianze assunta è emersa la conformità dell'impianto elettrico.
Il teste infatti che ha fatto un sopralluogo presso il garage della sig. Tes_1
dopo l'incendio, su chiamata dei Vigili del Fuoco o della sig.ra CP_3 CP_3
pagina 6 di 12 stessa, ha dichiarato di aver ispezionato l'impianto sia nell'appartamento che nel garage (in particolare nella parte in cui scendeva il cavo che portava corrente al garage) e che lo stesso non presentava anomalie e che i cavi non erano bruciati, ad eccezione di quelli della lampadina, anch'essa bruciata.
Ha dichiarato inoltre che i cavi erano ignifughi e che la dichiarazione di rispondenza di cui al doc.10 afferiva sia all'appartamento che al garage.
All'udienza del 7.3.24 il teste ha precisato di aver effettuato delle modifiche dell'impianto elettrico nell'appartamento della sig.ra realizzando anche una CP_3
nuova linea di corrente che scendeva dall'appartamento al garage.
Tali dichiarazioni non appaiono in contraddizione con quelle rese alla precedente udienza atteso che la dichiarazione di conformità su indicata riguarda tutte le modifiche effettuate sull'impianto elettrico ivi compresa la linea di collegamento dall'appartamento al garage.
I convenuti non hanno fornito la prova del caso fortuito, ossia di un evento imprevedibile o inevitabile, o comunque estraneo alla sfera dei loro poteri e doveri di vigilanza.
Né infatti i conduttori hanno provato che l'incendio è sorto su parti murarie o su impianti in custodia alla proprietaria o che è stato provocato da un fattore CP_3
imprevedibile ed estraneo ai medesimi, né la convenuta ha dimostrato che CP_3
l'incendio è attribuibile ai conduttori, atteso che il notevole sviluppo di fumo determinato dalla presenza di materiale plastico nel garage locato, non esclude che l'incendio abbia avuto origine su parti dell'immobile custodite dal locatore.
Infatti non è provato il punto di partenza dell'incendio e quindi la causa dello stesso. pagina 7 di 12 Conseguentemente i convenuti sono responsabili in solido tra loro del danno derivante dall'incendio originatosi nello scantinato dell'appartamento di proprietà della sig.ra condotto in locazione dai signori e . CP_3 CP_1 CP_2
In ordine alla domanda di manleva esercitata dai convenuti conduttori nei confronti della convenuta si rileva per quanto sopra detto che non vi è CP_3
prova che l'incendio sia stato cagionato dalla non conformità dell'impianto elettrico o da un guasto dello stesso o che sia derivato da strutture murarie in custodia alla proprietaria o da altro evento imprevedibile che integri caso fortuito.
Quanto alla domanda di manleva esercitata dalla SI nei confronti dei CP_3
convenuti conduttori si rileva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9 del contratto di locazione, atteso che lo stesso ha ad oggetto i danni derivanti al conduttore e non quelli cagionati a terzi, come emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione.
Le domande di manleva devono pertanto essere rigettate.
In ordine alla compatibilità dei danni con l'incendio, il ctu ha evidenziato che dalla dichiarazione dei Vigili del Fuoco di Verona si evinceva che dalla combustione del materiale plastico, pneumatici e frazione secca rifiuti urbani presenti nel deposito seminterrato al momento dell'incendio, si sprigionava del fumo denso nero che si propagava dal deposito all'esterno radendo l'intradosso della solettina del terrazzo dell'abitazione sub 14, sino a penetrare all'interno dell'appartamento CP_3
al primo piano di proprietà della sig.ra , causando danni alla CP_5
proprietà immobiliare, beni, tessuti, mobili e dotazioni interne all'appartamento.
Il ctu rileva altresì che anche nella documentazione fotografica successiva all'incendio e relativa sia all'interno dell'unità della sig. che all'esterno CP_5
pagina 8 di 12 della facciata Est su Via Roma si scorgono degli aloni negli angoli in quanto la fuliggine staziona e si deposita di più negli spigoli e nelle parti con meno ventilazione.
Il consulente ha ben illustrato l'incidenza del fumo sulle opere chiarendo che “ i fumi e i gas generati dagli incendi, combinati con l'umidità dell'aria, producono acido cloridrico, una sostanza altamente corrosiva e ossidante. L'acido cloridrico provoca ruggine e corrosione. Il fumo, fuliggine e residui della combustione si depositano sulle superfici degli edifici e penetrano nelle strutture murarie. Anche se non direttamente danneggiati dal fuoco, i contenuti ed ambienti dell'appartamento rimangono contaminati dai residui di fuliggine presenti nei locali e sviluppano in seguito odori di fumo e corrosione perché il fumo impregna pareti, soffitti e superfici assorbenti e tanto più se sono porose. Le particelle finissime disperse nell'aria vengono assorbite dagli intonaci e dalle pitture causando le tipiche macchie che tendono a riaffiorare”.
Il ctu ravvisa pertanto la sussistenza di nesso causale tra l'incendio e i danni subiti alle tinteggiature esterne ed interne e al contenuto dell'appartamento.
Rileva la congruità degli interventi effettuati da consistenti in Controparte_7
bonifiche, salvataggi, sanificazioni, decontaminazioni e neutralizzazioni chimiche di superfici contaminate da fuliggine o polvere.
Il consulente afferma che la preventiva bonifica di abbinata agli Controparte_7
interventi di ripristino successivi da parte di con prodotti di Controparte_8
fondo antifumo, ha risolto in modo appropriato i problemi di ingiallimento dovuto al fumo nero provocato dall'incendio e l'odore acre persistente anche nelle parti meno colpite. pagina 9 di 12 Il ctu quantifica i danni relativi a tinteggiatura per interni ed esterni, e per opere provvisionali nella misura di € 4.973,43 (iva esclusa) e così per complessivi €
5.470,77, per bonifica appartamento nella misura di € 9.273,23 e in € 74,00 per pulizia condizionatore, e così per complessivi € 14.818,00.
Non è emersa invece la prova del danneggiamento dei capi di abbigliamento e della presenza degli stessi nell'abitazione della sig.ra al momento CP_5
dell'incendio.
Va riconosciuta invece la spesa sostenuta per il tendaggio nella misura di €
120,00 come da scontrino del lavasecco (doc.13 dell'attrice) atteso che vi è prova della presenza di tale arredo al momento dell'incendio e del suo danneggiamento
(teste ). CP_5
Alla luce di quanto sopra, l'attrice che ha corrisposto alla danneggiata CP_5
l'indennizzo per i danni subiti nella misura di € 17.100,00 (doc.5 dell'attrice), è creditrice nei confronti dei convenuti della somma di € 14.938,00 corrispondente al risarcimento del danno cui è tenuto il terzo responsabile, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento (11.10.17) al saldo.
Si rileva infatti che l'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto pagamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore.
Ora, poiché il risarcimento del danno sopra indicato è espresso in valuta attuale,
è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, pagina 10 di 12 rapportandole all'equivalente della data del pagamento e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale.
Le spese di lite tra l'attrice e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano a carico di questi ultimi nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di lite tra i convenuti e la convenuta in Controparte_9 CP_3
considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) accertata la responsabilità dei convenuti nel sinistro occorso in data 26.7.2017,
e il pagamento dell'indennizzo da parte dell'attrice all'assicurata, condanna i convenuti e e la convenuta al pagamento in solido tra CP_1 CP_2 CP_3
loro in favore di della somma di €14.938,00 oltre interessi e Controparte_10
rivalutazione dal 11.10.17 (con i criteri di cui in parte motiva) al saldo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti e nei CP_1 CP_2
confronti di CP_3
c) rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti dei CP_3
convenuti ; Controparte_4
d) rigetta ogni ulteriore domanda;
e) condanna i convenuti e e al pagamento in solido tra CP_1 CP_2 CP_3
loro delle spese di lite nei confronti dell'attrice, spese che si liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.999,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
f) compensa le spese di lite tra i convenuti e e CP_1 CP_2 CP_3
pagina 11 di 12 Verona, 2.4.2025
Il G.O.P. dott.Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7421/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede in Milano, Corso Parte_1 P.IVA_1
Como n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.TEDESCHI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Adigetto n. 11,
ATTRICE contro
(C.F. residente a [...]Controparte_1 C.F._1
in via Minghetti 4, e (C.F. , residente Controparte_2 C.F._2
in OG ET (VR), Viale Roma 74, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Pierluigi Riondato di Padova, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Piombino Dese (PD), via Roma 67/b nonchè contro pagina 1 di 12 (C.F. ), residente a [...], CP_3 C.F._3
Via Finlandia n. 22, con l'Avv. Mirko Bruni, rappresentata e difesa dall'avv. MIRKO
BRUNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona via Zorzi n.7
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice e i convenuti hanno precisato le conclusioni Controparte_4
come da foglio conclusioni depositato telematicamente.
La convenuta ha precisato le conclusioni nel merito e in via istruttoria come CP_3
in memoria autorizzata del 23.12.22.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Parte Con atto di citazione del 15.9.2020, conveniva in giudizio la Parte_1
sig.ra e i signori e , CP_3 Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente proprietaria e conduttori dello scantinato sito al piano seminterrato del complesso abitativo di Via Roma n. 34/E in OG ET, ove il 26.07.2017 scoppiava un incendio che comportava la combustione del materiale plastico ricoverato nel seminterrato e la propagazione del denso fumo sino al primo piano dell'abitazione di proprietà della SI causando CP_5
numerosi danni.
che assicurava l'immobile della SI anche contro i Parte_1 CP_5
danni da incendio, accertava e risarciva in favore di quest'ultima danni per pagina 2 di 12 l'importo complessivo di € 17.100, e agiva pertanto in rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
I convenuti conduttori si costituivano con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.20 eccependo la mancata prova del danno e contestando la riconducibilità dello stesso alla loro responsabilità e, in ogni caso, chiedendo d'essere manlevati dalla proprietaria che rimaneva contumace. CP_3
Chiedevano nel merito il rigetto della domanda di Parte_1
In via riconvenzionale, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande di chiedevano che fosse dichiarato che la sola Parte_1
convenuta fosse tenuta a soddisfarne le pretese. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.9.22 si costituiva in giudizio la sig.ra contestando l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese di CP_3
e della domanda di manleva dei sig.ri e Parte_1 Controparte_6
. Controparte_2
Chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree e l'inammissibilità e improcedibilità delle domande dei convenuti.
Chiedeva che fosse dichiarata la nullità, nei confronti di , dell'atto di CP_3
citazione e della comparsa di risposta per totale mancanza dell'esposizione dei fatti ex art. 163, comma 3, n. 4) e art. 167 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte in via principale e in via riconvenzionale nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_3
Con memoria del 23.12.22 chiedeva che fosse accertato e dichiarato che CP_3
unici ed esclusivi responsabili dell'evento incendio e delle sue conseguenze erano i convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 12 In subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la responsabilità di chiedeva la condanna dei convenuti e CP_3 Controparte_1
a manlevare e tenere indenne la stessa di quanto fosse Controparte_2
eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice.
Assunte le prove orali, espletata un ctu sui danni subiti dalla sig. e sulla CP_5
compatibilità degli stessi con l'incendio sviluppatosi nel garage della convenuta, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli atti introduttivi dell'attrice e dei convenuti atteso che ai fini Controparte_4
dell'individuazione del petitum e della causa pretendi nell'atto di citazione, occorre verificare il contenuto complessivo dell'atto, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono pertanto parte integrante, purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163, 3° comma n. 5 c.p.c.
Ciò esposto, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda (petitum) ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni (causa pretendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
Dagli atti introduttivi e dalla documentazione allegata si desume chiaramente che l'attrice ha agito per il risarcimento dei danni nei confronti della convenuta CP_3
proprietaria dell'immobile quale responsabile ex art. 2051 c.c., e che i convenuti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra o di CP_3
essere manlevati, ritendo la stessa responsabile quale proprietaria dell'immobile pagina 4 di 12 delle parti di cui rimane custode (ovvero le strutture murarie dell'immobile e gli impianti in esse inseriti).
Nel merito, si rileva che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti, mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo.
Di conseguenza, in caso di danni derivati dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, così come il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. e si libera da tale responsabilità dando la prova del fortuito, che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origine in parti, strutture o apparati dell'immobile non rientranti nella sua disponibilità ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza;
allo stesso modo il locatore, per i danni da incendio dell'immobile di sua proprietà, si sottrae alla responsabilità presunta, stabilita dalla citata norma, quando prova che l'incendio ha avuto origine in parti dell'immobile delle quali il conduttore ha la custodia in virtù del suo diritto di utilizzare il bene concessogli in godimento.
In tale situazione, nella quale concorrono l'esclusiva disponibilità del proprietario di alcune parti dell'immobile locato e l'analogo esclusivo potere di custodia del conduttore sulle altre parti della medesima res locata, qualora non sia possibile pagina 5 di 12 determinare in quale di esse sia insorto l'incendio, deve necessariamente ammettersi che la presunzione di responsabilità del custode, prevista dall'art. 2051 cod. civ. e superabile solo con la prova del caso fortuito, continua a configurarsi a carico sia del proprietario che del conduttore, poiché nessuno dei due è stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile del suddetto agente dannoso
(Cass.civ. n. 20335 del 15/10/2004; Cass.civ n. 23945 del 12/11/09).
Nel caso di specie, è provato che l'incendio ha avuto origine nello scantinato dell'appartamento di proprietà della sig.ra e condotto in locazione dai CP_3
convenuti e . CP_1 CP_2
Dal verbale dei Vigili del Fuoco è emerso che la parte più interessata dalle fiamme corrispondeva alla parte di fronte alla porta di ingresso dello scantinato, ma che non era possibile identificare il punto di partenza dell'incendio a causa della presenza di consistente materiale plastico che aveva determinato un notevole sviluppo di fumo, che aveva annerito le murature.
Non è possibile pertanto accertare in quali strutture o da quali impianti dell'immobile locato l'incendio si sia sviluppato.
L'ipotizzata non conformità dell'impianto elettrico del garage non è stata provata.
E' agli atti infatti la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico (doc.10 della convenuta . CP_3
Anche dalle testimonianze assunta è emersa la conformità dell'impianto elettrico.
Il teste infatti che ha fatto un sopralluogo presso il garage della sig. Tes_1
dopo l'incendio, su chiamata dei Vigili del Fuoco o della sig.ra CP_3 CP_3
pagina 6 di 12 stessa, ha dichiarato di aver ispezionato l'impianto sia nell'appartamento che nel garage (in particolare nella parte in cui scendeva il cavo che portava corrente al garage) e che lo stesso non presentava anomalie e che i cavi non erano bruciati, ad eccezione di quelli della lampadina, anch'essa bruciata.
Ha dichiarato inoltre che i cavi erano ignifughi e che la dichiarazione di rispondenza di cui al doc.10 afferiva sia all'appartamento che al garage.
All'udienza del 7.3.24 il teste ha precisato di aver effettuato delle modifiche dell'impianto elettrico nell'appartamento della sig.ra realizzando anche una CP_3
nuova linea di corrente che scendeva dall'appartamento al garage.
Tali dichiarazioni non appaiono in contraddizione con quelle rese alla precedente udienza atteso che la dichiarazione di conformità su indicata riguarda tutte le modifiche effettuate sull'impianto elettrico ivi compresa la linea di collegamento dall'appartamento al garage.
I convenuti non hanno fornito la prova del caso fortuito, ossia di un evento imprevedibile o inevitabile, o comunque estraneo alla sfera dei loro poteri e doveri di vigilanza.
Né infatti i conduttori hanno provato che l'incendio è sorto su parti murarie o su impianti in custodia alla proprietaria o che è stato provocato da un fattore CP_3
imprevedibile ed estraneo ai medesimi, né la convenuta ha dimostrato che CP_3
l'incendio è attribuibile ai conduttori, atteso che il notevole sviluppo di fumo determinato dalla presenza di materiale plastico nel garage locato, non esclude che l'incendio abbia avuto origine su parti dell'immobile custodite dal locatore.
Infatti non è provato il punto di partenza dell'incendio e quindi la causa dello stesso. pagina 7 di 12 Conseguentemente i convenuti sono responsabili in solido tra loro del danno derivante dall'incendio originatosi nello scantinato dell'appartamento di proprietà della sig.ra condotto in locazione dai signori e . CP_3 CP_1 CP_2
In ordine alla domanda di manleva esercitata dai convenuti conduttori nei confronti della convenuta si rileva per quanto sopra detto che non vi è CP_3
prova che l'incendio sia stato cagionato dalla non conformità dell'impianto elettrico o da un guasto dello stesso o che sia derivato da strutture murarie in custodia alla proprietaria o da altro evento imprevedibile che integri caso fortuito.
Quanto alla domanda di manleva esercitata dalla SI nei confronti dei CP_3
convenuti conduttori si rileva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 9 del contratto di locazione, atteso che lo stesso ha ad oggetto i danni derivanti al conduttore e non quelli cagionati a terzi, come emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione.
Le domande di manleva devono pertanto essere rigettate.
In ordine alla compatibilità dei danni con l'incendio, il ctu ha evidenziato che dalla dichiarazione dei Vigili del Fuoco di Verona si evinceva che dalla combustione del materiale plastico, pneumatici e frazione secca rifiuti urbani presenti nel deposito seminterrato al momento dell'incendio, si sprigionava del fumo denso nero che si propagava dal deposito all'esterno radendo l'intradosso della solettina del terrazzo dell'abitazione sub 14, sino a penetrare all'interno dell'appartamento CP_3
al primo piano di proprietà della sig.ra , causando danni alla CP_5
proprietà immobiliare, beni, tessuti, mobili e dotazioni interne all'appartamento.
Il ctu rileva altresì che anche nella documentazione fotografica successiva all'incendio e relativa sia all'interno dell'unità della sig. che all'esterno CP_5
pagina 8 di 12 della facciata Est su Via Roma si scorgono degli aloni negli angoli in quanto la fuliggine staziona e si deposita di più negli spigoli e nelle parti con meno ventilazione.
Il consulente ha ben illustrato l'incidenza del fumo sulle opere chiarendo che “ i fumi e i gas generati dagli incendi, combinati con l'umidità dell'aria, producono acido cloridrico, una sostanza altamente corrosiva e ossidante. L'acido cloridrico provoca ruggine e corrosione. Il fumo, fuliggine e residui della combustione si depositano sulle superfici degli edifici e penetrano nelle strutture murarie. Anche se non direttamente danneggiati dal fuoco, i contenuti ed ambienti dell'appartamento rimangono contaminati dai residui di fuliggine presenti nei locali e sviluppano in seguito odori di fumo e corrosione perché il fumo impregna pareti, soffitti e superfici assorbenti e tanto più se sono porose. Le particelle finissime disperse nell'aria vengono assorbite dagli intonaci e dalle pitture causando le tipiche macchie che tendono a riaffiorare”.
Il ctu ravvisa pertanto la sussistenza di nesso causale tra l'incendio e i danni subiti alle tinteggiature esterne ed interne e al contenuto dell'appartamento.
Rileva la congruità degli interventi effettuati da consistenti in Controparte_7
bonifiche, salvataggi, sanificazioni, decontaminazioni e neutralizzazioni chimiche di superfici contaminate da fuliggine o polvere.
Il consulente afferma che la preventiva bonifica di abbinata agli Controparte_7
interventi di ripristino successivi da parte di con prodotti di Controparte_8
fondo antifumo, ha risolto in modo appropriato i problemi di ingiallimento dovuto al fumo nero provocato dall'incendio e l'odore acre persistente anche nelle parti meno colpite. pagina 9 di 12 Il ctu quantifica i danni relativi a tinteggiatura per interni ed esterni, e per opere provvisionali nella misura di € 4.973,43 (iva esclusa) e così per complessivi €
5.470,77, per bonifica appartamento nella misura di € 9.273,23 e in € 74,00 per pulizia condizionatore, e così per complessivi € 14.818,00.
Non è emersa invece la prova del danneggiamento dei capi di abbigliamento e della presenza degli stessi nell'abitazione della sig.ra al momento CP_5
dell'incendio.
Va riconosciuta invece la spesa sostenuta per il tendaggio nella misura di €
120,00 come da scontrino del lavasecco (doc.13 dell'attrice) atteso che vi è prova della presenza di tale arredo al momento dell'incendio e del suo danneggiamento
(teste ). CP_5
Alla luce di quanto sopra, l'attrice che ha corrisposto alla danneggiata CP_5
l'indennizzo per i danni subiti nella misura di € 17.100,00 (doc.5 dell'attrice), è creditrice nei confronti dei convenuti della somma di € 14.938,00 corrispondente al risarcimento del danno cui è tenuto il terzo responsabile, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento (11.10.17) al saldo.
Si rileva infatti che l'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto pagamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore.
Ora, poiché il risarcimento del danno sopra indicato è espresso in valuta attuale,
è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, pagina 10 di 12 rapportandole all'equivalente della data del pagamento e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale.
Le spese di lite tra l'attrice e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano a carico di questi ultimi nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di lite tra i convenuti e la convenuta in Controparte_9 CP_3
considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) accertata la responsabilità dei convenuti nel sinistro occorso in data 26.7.2017,
e il pagamento dell'indennizzo da parte dell'attrice all'assicurata, condanna i convenuti e e la convenuta al pagamento in solido tra CP_1 CP_2 CP_3
loro in favore di della somma di €14.938,00 oltre interessi e Controparte_10
rivalutazione dal 11.10.17 (con i criteri di cui in parte motiva) al saldo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti e nei CP_1 CP_2
confronti di CP_3
c) rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti dei CP_3
convenuti ; Controparte_4
d) rigetta ogni ulteriore domanda;
e) condanna i convenuti e e al pagamento in solido tra CP_1 CP_2 CP_3
loro delle spese di lite nei confronti dell'attrice, spese che si liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.999,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
f) compensa le spese di lite tra i convenuti e e CP_1 CP_2 CP_3
pagina 11 di 12 Verona, 2.4.2025
Il G.O.P. dott.Eleonora Da Cortà Fumei
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