Articolo 43 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 42Articolo 44
Versione
5 maggio 1968
Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, e' sottoposto, quando non e' stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968