Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, e' sottoposto, quando non e' stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, e' sottoposto, quando non e' stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.