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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 557/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa UI AV,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 557/2023 promossa da:
(P.IVA ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – Parte_1
con sede legale in Napoli alla via Augusto Righi n. 64, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.S. Caruso n. 38, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Claudio Russo e Giovanni Sibilio, dai quali è rappresentata e difesa.
Attrice - opponente
contro
Pagina da 1 a 14 P.IVA ) - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore – con sede legale in Controparte_2
Santa RI CA ET (CE) alla via Gorizia n. 18, elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via C. Battisti n. 21, presso lo studio dall'avv. Vincenzo Schiavone, c.f. , dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa.
Convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai ripettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31-12-2022 la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7751/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 23-11-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro
14.072,37, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
sulla base di 11 fatture emesse tra il 21-4-2022 e il 29-6-2022.
[...]
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
1) Negare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
2) Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 7551/2022.
3) Condannare parte opposta al pagamento della somma di euro
45.303,86, per i danni direttamente e/o indirettamente cagionati a causa della pregressa fornitura di mangime viziato. Pagina da 2 a 14 4) Condannare al pagamento delle spese di lite.
Parte opponente esponeva che in data 23 novembre 2022 veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. 7751/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso proposto dalla Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro
[...]
14.072,37.
L'importo ingiunto era riferito ad una fornitura di merce, costituita principalmente da mangimi per cavalli, che la società creditrice assumeva di avere eseguito tra il 21 aprile 2022 ed il 29 giugno 2022, con emissione di undici fatture prodotte in giudizio.
Secondo la prospettazione dell'opponente, la pretesa avanzata dall'opposta risultava del tutto infondata e pretestuosa, poiché finalizzata a contrastare la domanda risarcitoria che la stessa opponente aveva già intrapreso nei confronti della controparte, in relazione ad una precedente fornitura di mangime avariato, risalente al maggio 2020.
I rapporti contrattuali tra le parti erano risalenti e si erano deteriorati proprio a seguito dei gravi danni che l'opponente affermava di avere subito a causa della fornitura di mangimi scadenti e non conformi alle necessarie specifiche. L'azione monitoria intrapresa dall'opposta appariva pertanto, ad avviso dell'opponente, preordinata a richiedere il pagamento di forniture non integralmente eseguite e non concordate tra le parti quanto ai prezzi, circostanza rispetto alla quale la controparte non forniva alcun elemento di prova.
Si costituiva in data 28-6-2023 la società la quale Controparte_1
replicava di aver fornito adeguata prova del credito da essa rivendicato
Pagina da 3 a 14 in forza della trasmissione elettronica delle fatture a mezzo del sistema di interscambio (SdI) e della mancata contestazione delle stesse da parte debitrice, depositando, a sostegno, i documenti di trasporto e i buoni di consegna. La società ricorrente rilevava, altresì, che il prezzo applicato veniva determinato in conformità ai dati ufficialmente pubblicati dalla
Borsa Merci italiana, soggetti a oscillazioni con cadenza settimanale.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, spiegata dalla controparte,
l'opposta evidenziava che i fatti dedotti si riferivano a un arco temporale anteriore di due anni rispetto all'emissione delle fatture oggetto di causa, periodo durante il quale i rapporti commerciali tra le parti proseguivano in modo costante.
L'opposta eccepiva, altresì, che non venivano eseguite le verifiche previste dalla normativa nazionale di settore, giacché le analisi esibite dalla resistente risultavano effettuate presso laboratori privati e mediante tecniche non conformi alle disposizioni vigenti.
Ulteriore eccezione sollevata da riguardava Controparte_1
l'anomalo tasso di mortalità equina registrato nel biennio 2019-2020, superiore alla media, circostanza che induceva il ad Controparte_3
emanare un apposito protocollo operativo per fronteggiare l'elevata mortalità. Conseguentemente, secondo parte opposta, l'ammalarsi contemporaneo di sei cavalli doveva ricollegarsi a un focolaio insorto nella stalla in cui gli stessi erano alloggiati;
parimenti, la morte della puledra avrebbe imposto l'intervento obbligatorio dell per l'effettuazione CP_4
delle opportune verifiche e per la messa in sicurezza, adempimento che, tuttavia, non risultava essere stato eseguito.
Pagina da 4 a 14 Il G.I. con ordinanza del 3-7-2025 respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opposta eccepisce l'intervenuta decadenza dal diritto di contestazione, assumendo che, in virtù dell'allegato C, d.m. 55/2013, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), in mancanza di formale contestazione, si determinerebbe l'automatica conseguenza del riconoscimento del debito.
L'eccezione non può essere accolta.
La normativa richiamata non è pertinente al caso di specie, il d.m. 55/2013, come chiaramente visibile dal suo titolo – “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” – disciplina esclusivamente i rapporti nei quali sia parte la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, lo stesso allegato C del decreto non prevede affatto che la mancata contestazione della fattura entro il termine di quindici giorni equivalga a un implicito riconoscimento del debito. Piuttosto, la disposizione si limita a stabilire che, decorso detto termine senza rilievi, il Sistema di Interscambio trasmette automaticamente la ricevuta di avvenuta consegna, restando comunque impregiudicata la facoltà della Pubblica Amministrazione di sollevare successive contestazioni con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento. Pagina da 5 a 14 Di talchè, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il rapporto intercorso tra e riveste Controparte_1 Parte_1
natura esclusivamente privatistica, con la conseguenza che il richiamo al d.m. 55/2013 deve ritenersi del tutto inconferente. In ogni caso, anche a voler ipotizzare un'applicazione estensiva della disciplina richiamata, non potrebbe configurarsi alcuna decadenza dal diritto di contestazione per effetto del mero decorso del termine di quindici giorni, atteso che la parte destinataria della fattura conserva comunque la facoltà di avvalersi dei rimedi giudiziari ordinariamente previsti dall'ordinamento per contestare la pretesa creditoria.
L'intimata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo, già nell'atto introduttivo, l'asserita mancata fornitura della merce, nonché l'applicazione unilaterale e immotivata di un aumento dei prezzi in un arco temporale ristretto, in palese difformità rispetto alle precedenti fatturazioni regolarmente corrisposte.
Con successivo deposito di note scritte in data 2 luglio 2023, l'intimata ha espressamente contestato i buoni di consegna ed i documenti di trasporto prodotti dalla creditrice, volti a comprovare le forniture e la regolare emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. In particolare, parte opponente ha eccepito l'inidoneità probatoria dei suddetti documenti, osservando che gli stessi non recano alcun collegamento univoco con le fatture oggetto di ingiunzione, e che i prezzi risultano manifestamente apposti in un momento successivo, circostanza desumibile dall'utilizzo di differenti strumenti di scrittura, in taluni casi addirittura di diverso colore, rendendo palese l'alterazione successiva del documento.
Pagina da 6 a 14 Parte opponente ha inoltre rilevato che le sottoscrizioni apposte sui buoni di consegna sono del tutto illeggibili e, pertanto, non riconducibili né al sig.
, legale rappresentante dell'impresa ingiunta, né ad alcun suo Parte_1
dipendente, con la conseguenza che non risulta possibile riferire detti documenti all'intimata, alla merce indicata o ai prezzi ivi riportati, ai fini della prova del credito azionato.
L'eccezione relativa ai buoni di consegna è fondata e deve essere accolta.
In effetti, dai buoni di consegna depositati nella presente fase oppositiva e contestati dall'opponente non emerge alcun elemento che consenta di collegare gli stessi alle fatture azionate con il presente ricorso monitorio, ragion per cui gli stessi non forniscono nessuna prova in ordine ai termini dell'accordo intercorso tra le parti e alla effettiva consegna della merce.
Parte opponente ha, altresì, impugnato i documenti di trasporto depositati dall'opposta nella presente fase.
Si premette che in ordine alla contestazione del prezzo del mangime, parte opposta ha replicato che il prezzo dello stesso varierebbe a seconda delle oscillazioni settimanali dei listini delle materie prime secondo i dati pubblicati nella Borsa merci italiana e che inoltre, l'intimata sarebbe stata ben consapevole del prezzo del mangime, giacché riportato nei ddt e nei buoni di consegna.
In disparte i buoni di consegna, privi di valenza probatoria per quanto sopra argomentato, si rileva che il disconoscimento operato dall'ingiunta dei documenti di trasporto appare del tutto generico.
Pagina da 7 a 14 Innanzitutto, si precisa che gli unici documenti di trasporto, idonei a far presumere l'effettiva consegna della merce alla ingiunta e l'effettiva conoscenza da parte della stessa del prezzo del mangime, sono quelli che recano la firma del destinatario, non potendosi attribuire valore probatorio, in presenza di contestazione della debitrice, destinataria della prestazione, ai documenti di trasporto, che recano solo la firma del conducente e non anche quella del destinatario.
I DDT sottoscritti dal destinatario sono i seguenti: DDT n.85B del 15-
5-2022, relativo alla fattura n.618/2022; il DDT n.21/C del 10-5-2022 relativo alla fattura n.554/2022; il DDT n.69B del 15-4-2022 relativo alla fattura n.469/2022.
Parte opponente, nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio dell'opposta e alla allegazione da parte della stessa dei DDT, ossia nelle note scritte depositate in data 2-7-2023, ha affermato: “I 5
“d.d.t.” depositati, analogamente, non possono costituire prova né della quantità della merce né del prezzo e li si contesta espressamente. A titolo di esempio si osserva che il documento 115/b porta solo la firma del conducente mentre nel 21/c il prezzo unitario è stato chiaramente aggiunto dopo, analogamente a quanto già fatto nelle OL (v.sopra), con una penna diversa e la prova che il 69/b faccia riferimento alla fattura 469 è costituita unicamente da una successiva aggiunta effettuata con una penna diversa. Se a questo si aggiunge che le firme sui documenti sono tutte praticamente illeggibili, emerge chiaramente che i “d.d.t.” depositati non possono costituire prova scritta nel presente procedimento e li si contesta singolarmente.”.
Pagina da 8 a 14 Ebbene, il disconoscimento dei DDT - e per quanto detto sopra l'indagine va circoscritta ai tre DDT sopra menzionati -, non è efficace, tranne che per il DDT n.21/C del 10-5-2022.
Giova premettere che l'opponente è una società di capitali e che, quindi, per operare un valido disconoscimento, avrebbe dovuto attenersi ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia.
Sul valore del disconoscimento va fatta una preliminare considerazione: proprio per evitare i disconoscimenti puramente strumentali e dilatori, la
Cassazione ha da tempo statuito che "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (così Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3620 del 16/02/2010 (Rv. 611613); Tribunale di Padova -
Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482; Cass.n.1217971997).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il disconoscimento operato dall'opponente dei documenti di trasporto appare del tutto generico, essendosi la parte limitata ad affermare che le firme sui documenti sono tutte praticamente illeggibili.
Va, però, ritenuta efficace la contestazione dell'ingiunta avente ad oggetto il DDT n.21/C del 10-5-2022 relativo alla fattura n.554/2022.
Pagina da 9 a 14 Ed infatti, appare evidente, ictu oculi, che il prezzo unitario 0,5609 veniva apposto dopo, con una penna diversa, dal tratto più sottile, ciò che fa dubitare del fatto che il destinatario della merce avesse acquisito conoscenza del prezzo della merce stessa, accettandola.
Ne consegue che soltanto i DDT relativi alla fattura n.618/22 e alla fattura n.469/2022 formano prova della effettiva consegna dei beni ivi indicati e della effettiva consapevolezza, da parte della debitrice, del prezzo degli stessi riportato sui DDT.
Né ha rilievo alcuno il fatto che il DDT n.69 B del 15-4-2022 rechi l'aggiunta, con una penna diversa, dell'indicazione della fattura 469, posto che non vi è dubbio che tale DDT si riferisca proprio alla fattura n.469/2022, essendo in tale fattura espressamente menzionato il DDT
69/B del 15-4-2022.
Ne consegue che parte opposta, integrando la documentazione allegata nella fase monitoria, ha fornito, in sede di opposizione, adeguata prova del credito limitatamente all'importo di euro 6.116,45, corrispondente alla somma aritmetica degli importi delle fatture nn. 618/22 e 469/22.
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 6.116,45.
La società ha proposto domanda Parte_1
riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 45.303,86, a titolo di risarcimento dei
Pagina da 10 a 14 danni asseritamente subiti in conseguenza dei gravi problemi di salute che avrebbero colpito gli equini , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e della morte della puledra
[...] Per_1 Persona_2
Parte convenuta in riconvenzionale deduce che il mangime consegnato in data 2 maggio 2020, diverso da quello indicato nelle fatture oggetto dell'odierna contestazione, e successivamente somministrato agli animali, avrebbe determinato l'insorgere delle predette patologie, nonché l'evento letale della puledra.
Secondo la prospettazione della da tale Parte_1
circostanza sarebbero derivate ripercussioni economiche consistenti in:
- spese veterinarie documentate per l'importo di euro 5.323,92 (doc.
12 prodotto dalla parte opponente);
- acquisto della puledra per euro 4.000,00, in quanto Persona_2
l'animale era detenuto in custodia e la società opponente doveva rispondere dei danni arrecati ai beni custoditi;
- perdita di proventi da competizioni ippiche per un periodo di sette settimane nel corso della stagione estiva, quantificata in euro
31.861,41, sulla base della media dei ricavi conseguiti nel triennio precedente, certificata dal competente;
CP_3
- danno all'immagine subito dalla scuderia, quantificato in euro
4.118,53.
La domanda riconvenzionale è inammissibile.
Giova premettere che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla
Pagina da 11 a 14 causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus.”
(Cass. civ. 5484/2024; Cass. civ. 6091/2020).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale si fonda su fatti e titoli contrattuali del tutto autonomi e distinti rispetto a quelli dedotti nel presente procedimento, come peraltro affermato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio “In virtù delle pregresse – ed effettivamente intervenute – forniture di mangimi, diverse da quelle pretese e successive oggetto dell'avversa domanda di pagamento”.
Parte opponente, infatti, riferisce di forniture di mangime avvenute nei due anni precedenti rispetto a quelle oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, fatture peraltro regolarmente saldate senza che, all'epoca, fosse sollevata alcuna contestazione (doc. 9 e 10 depositati da parte opponente).
Pertanto, pur potendosi ravvisare un collegamento soggettivo tra le parti — le società e —, difetta Parte_1 Controparte_1
nella specie qualsiasi collegamento oggettivo tra la pretesa azionata con la presente ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
Parte opponente ha fondato la propria pretesa risarcitoria su fatti e forniture estranee al thema decidendum sotteso al presente procedimento,
e concernenti mangimi di tipologia diversa rispetto a quelli descritti nelle fatture oggi contestate.
Pagina da 12 a 14 Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di collegamento oggettivo con la domanda principale, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 36 c.p.c..
Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, vanno sopportate in via definitiva dalla ingiunta D'DR FE RL.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Vincenzo Schiavone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
UI AV, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1.accoglie in parte l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n.
7751/2022 del Tribunale di Napoli;
condanna la società di allevamento al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 6.116,45; Controparte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3. Dispone che le spese della fase monitoria siano sopportate definitivamente dalla società di allevamento Parte_1
, liquidandole in euro 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per
[...]
onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per
Pagina da 13 a 14 legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Vincenzo
Schiavone;
4. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Avv.Vincenzo Schiavone.
Così deciso in Napoli, in data 27-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa UI AV
Pagina da 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico, Dott.ssa UI AV,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 557/2023 promossa da:
(P.IVA ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – Parte_1
con sede legale in Napoli alla via Augusto Righi n. 64, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.S. Caruso n. 38, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Claudio Russo e Giovanni Sibilio, dai quali è rappresentata e difesa.
Attrice - opponente
contro
Pagina da 1 a 14 P.IVA ) - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore – con sede legale in Controparte_2
Santa RI CA ET (CE) alla via Gorizia n. 18, elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via C. Battisti n. 21, presso lo studio dall'avv. Vincenzo Schiavone, c.f. , dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa.
Convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai ripettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31-12-2022 la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7751/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 23-11-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro
14.072,37, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
sulla base di 11 fatture emesse tra il 21-4-2022 e il 29-6-2022.
[...]
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
1) Negare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
2) Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 7551/2022.
3) Condannare parte opposta al pagamento della somma di euro
45.303,86, per i danni direttamente e/o indirettamente cagionati a causa della pregressa fornitura di mangime viziato. Pagina da 2 a 14 4) Condannare al pagamento delle spese di lite.
Parte opponente esponeva che in data 23 novembre 2022 veniva notificato alla società il decreto ingiuntivo n. 7751/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso proposto dalla Controparte_1
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro
[...]
14.072,37.
L'importo ingiunto era riferito ad una fornitura di merce, costituita principalmente da mangimi per cavalli, che la società creditrice assumeva di avere eseguito tra il 21 aprile 2022 ed il 29 giugno 2022, con emissione di undici fatture prodotte in giudizio.
Secondo la prospettazione dell'opponente, la pretesa avanzata dall'opposta risultava del tutto infondata e pretestuosa, poiché finalizzata a contrastare la domanda risarcitoria che la stessa opponente aveva già intrapreso nei confronti della controparte, in relazione ad una precedente fornitura di mangime avariato, risalente al maggio 2020.
I rapporti contrattuali tra le parti erano risalenti e si erano deteriorati proprio a seguito dei gravi danni che l'opponente affermava di avere subito a causa della fornitura di mangimi scadenti e non conformi alle necessarie specifiche. L'azione monitoria intrapresa dall'opposta appariva pertanto, ad avviso dell'opponente, preordinata a richiedere il pagamento di forniture non integralmente eseguite e non concordate tra le parti quanto ai prezzi, circostanza rispetto alla quale la controparte non forniva alcun elemento di prova.
Si costituiva in data 28-6-2023 la società la quale Controparte_1
replicava di aver fornito adeguata prova del credito da essa rivendicato
Pagina da 3 a 14 in forza della trasmissione elettronica delle fatture a mezzo del sistema di interscambio (SdI) e della mancata contestazione delle stesse da parte debitrice, depositando, a sostegno, i documenti di trasporto e i buoni di consegna. La società ricorrente rilevava, altresì, che il prezzo applicato veniva determinato in conformità ai dati ufficialmente pubblicati dalla
Borsa Merci italiana, soggetti a oscillazioni con cadenza settimanale.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, spiegata dalla controparte,
l'opposta evidenziava che i fatti dedotti si riferivano a un arco temporale anteriore di due anni rispetto all'emissione delle fatture oggetto di causa, periodo durante il quale i rapporti commerciali tra le parti proseguivano in modo costante.
L'opposta eccepiva, altresì, che non venivano eseguite le verifiche previste dalla normativa nazionale di settore, giacché le analisi esibite dalla resistente risultavano effettuate presso laboratori privati e mediante tecniche non conformi alle disposizioni vigenti.
Ulteriore eccezione sollevata da riguardava Controparte_1
l'anomalo tasso di mortalità equina registrato nel biennio 2019-2020, superiore alla media, circostanza che induceva il ad Controparte_3
emanare un apposito protocollo operativo per fronteggiare l'elevata mortalità. Conseguentemente, secondo parte opposta, l'ammalarsi contemporaneo di sei cavalli doveva ricollegarsi a un focolaio insorto nella stalla in cui gli stessi erano alloggiati;
parimenti, la morte della puledra avrebbe imposto l'intervento obbligatorio dell per l'effettuazione CP_4
delle opportune verifiche e per la messa in sicurezza, adempimento che, tuttavia, non risultava essere stato eseguito.
Pagina da 4 a 14 Il G.I. con ordinanza del 3-7-2025 respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opposta eccepisce l'intervenuta decadenza dal diritto di contestazione, assumendo che, in virtù dell'allegato C, d.m. 55/2013, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), in mancanza di formale contestazione, si determinerebbe l'automatica conseguenza del riconoscimento del debito.
L'eccezione non può essere accolta.
La normativa richiamata non è pertinente al caso di specie, il d.m. 55/2013, come chiaramente visibile dal suo titolo – “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” – disciplina esclusivamente i rapporti nei quali sia parte la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, lo stesso allegato C del decreto non prevede affatto che la mancata contestazione della fattura entro il termine di quindici giorni equivalga a un implicito riconoscimento del debito. Piuttosto, la disposizione si limita a stabilire che, decorso detto termine senza rilievi, il Sistema di Interscambio trasmette automaticamente la ricevuta di avvenuta consegna, restando comunque impregiudicata la facoltà della Pubblica Amministrazione di sollevare successive contestazioni con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento. Pagina da 5 a 14 Di talchè, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il rapporto intercorso tra e riveste Controparte_1 Parte_1
natura esclusivamente privatistica, con la conseguenza che il richiamo al d.m. 55/2013 deve ritenersi del tutto inconferente. In ogni caso, anche a voler ipotizzare un'applicazione estensiva della disciplina richiamata, non potrebbe configurarsi alcuna decadenza dal diritto di contestazione per effetto del mero decorso del termine di quindici giorni, atteso che la parte destinataria della fattura conserva comunque la facoltà di avvalersi dei rimedi giudiziari ordinariamente previsti dall'ordinamento per contestare la pretesa creditoria.
L'intimata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo, già nell'atto introduttivo, l'asserita mancata fornitura della merce, nonché l'applicazione unilaterale e immotivata di un aumento dei prezzi in un arco temporale ristretto, in palese difformità rispetto alle precedenti fatturazioni regolarmente corrisposte.
Con successivo deposito di note scritte in data 2 luglio 2023, l'intimata ha espressamente contestato i buoni di consegna ed i documenti di trasporto prodotti dalla creditrice, volti a comprovare le forniture e la regolare emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. In particolare, parte opponente ha eccepito l'inidoneità probatoria dei suddetti documenti, osservando che gli stessi non recano alcun collegamento univoco con le fatture oggetto di ingiunzione, e che i prezzi risultano manifestamente apposti in un momento successivo, circostanza desumibile dall'utilizzo di differenti strumenti di scrittura, in taluni casi addirittura di diverso colore, rendendo palese l'alterazione successiva del documento.
Pagina da 6 a 14 Parte opponente ha inoltre rilevato che le sottoscrizioni apposte sui buoni di consegna sono del tutto illeggibili e, pertanto, non riconducibili né al sig.
, legale rappresentante dell'impresa ingiunta, né ad alcun suo Parte_1
dipendente, con la conseguenza che non risulta possibile riferire detti documenti all'intimata, alla merce indicata o ai prezzi ivi riportati, ai fini della prova del credito azionato.
L'eccezione relativa ai buoni di consegna è fondata e deve essere accolta.
In effetti, dai buoni di consegna depositati nella presente fase oppositiva e contestati dall'opponente non emerge alcun elemento che consenta di collegare gli stessi alle fatture azionate con il presente ricorso monitorio, ragion per cui gli stessi non forniscono nessuna prova in ordine ai termini dell'accordo intercorso tra le parti e alla effettiva consegna della merce.
Parte opponente ha, altresì, impugnato i documenti di trasporto depositati dall'opposta nella presente fase.
Si premette che in ordine alla contestazione del prezzo del mangime, parte opposta ha replicato che il prezzo dello stesso varierebbe a seconda delle oscillazioni settimanali dei listini delle materie prime secondo i dati pubblicati nella Borsa merci italiana e che inoltre, l'intimata sarebbe stata ben consapevole del prezzo del mangime, giacché riportato nei ddt e nei buoni di consegna.
In disparte i buoni di consegna, privi di valenza probatoria per quanto sopra argomentato, si rileva che il disconoscimento operato dall'ingiunta dei documenti di trasporto appare del tutto generico.
Pagina da 7 a 14 Innanzitutto, si precisa che gli unici documenti di trasporto, idonei a far presumere l'effettiva consegna della merce alla ingiunta e l'effettiva conoscenza da parte della stessa del prezzo del mangime, sono quelli che recano la firma del destinatario, non potendosi attribuire valore probatorio, in presenza di contestazione della debitrice, destinataria della prestazione, ai documenti di trasporto, che recano solo la firma del conducente e non anche quella del destinatario.
I DDT sottoscritti dal destinatario sono i seguenti: DDT n.85B del 15-
5-2022, relativo alla fattura n.618/2022; il DDT n.21/C del 10-5-2022 relativo alla fattura n.554/2022; il DDT n.69B del 15-4-2022 relativo alla fattura n.469/2022.
Parte opponente, nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio dell'opposta e alla allegazione da parte della stessa dei DDT, ossia nelle note scritte depositate in data 2-7-2023, ha affermato: “I 5
“d.d.t.” depositati, analogamente, non possono costituire prova né della quantità della merce né del prezzo e li si contesta espressamente. A titolo di esempio si osserva che il documento 115/b porta solo la firma del conducente mentre nel 21/c il prezzo unitario è stato chiaramente aggiunto dopo, analogamente a quanto già fatto nelle OL (v.sopra), con una penna diversa e la prova che il 69/b faccia riferimento alla fattura 469 è costituita unicamente da una successiva aggiunta effettuata con una penna diversa. Se a questo si aggiunge che le firme sui documenti sono tutte praticamente illeggibili, emerge chiaramente che i “d.d.t.” depositati non possono costituire prova scritta nel presente procedimento e li si contesta singolarmente.”.
Pagina da 8 a 14 Ebbene, il disconoscimento dei DDT - e per quanto detto sopra l'indagine va circoscritta ai tre DDT sopra menzionati -, non è efficace, tranne che per il DDT n.21/C del 10-5-2022.
Giova premettere che l'opponente è una società di capitali e che, quindi, per operare un valido disconoscimento, avrebbe dovuto attenersi ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia.
Sul valore del disconoscimento va fatta una preliminare considerazione: proprio per evitare i disconoscimenti puramente strumentali e dilatori, la
Cassazione ha da tempo statuito che "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (così Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3620 del 16/02/2010 (Rv. 611613); Tribunale di Padova -
Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482; Cass.n.1217971997).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il disconoscimento operato dall'opponente dei documenti di trasporto appare del tutto generico, essendosi la parte limitata ad affermare che le firme sui documenti sono tutte praticamente illeggibili.
Va, però, ritenuta efficace la contestazione dell'ingiunta avente ad oggetto il DDT n.21/C del 10-5-2022 relativo alla fattura n.554/2022.
Pagina da 9 a 14 Ed infatti, appare evidente, ictu oculi, che il prezzo unitario 0,5609 veniva apposto dopo, con una penna diversa, dal tratto più sottile, ciò che fa dubitare del fatto che il destinatario della merce avesse acquisito conoscenza del prezzo della merce stessa, accettandola.
Ne consegue che soltanto i DDT relativi alla fattura n.618/22 e alla fattura n.469/2022 formano prova della effettiva consegna dei beni ivi indicati e della effettiva consapevolezza, da parte della debitrice, del prezzo degli stessi riportato sui DDT.
Né ha rilievo alcuno il fatto che il DDT n.69 B del 15-4-2022 rechi l'aggiunta, con una penna diversa, dell'indicazione della fattura 469, posto che non vi è dubbio che tale DDT si riferisca proprio alla fattura n.469/2022, essendo in tale fattura espressamente menzionato il DDT
69/B del 15-4-2022.
Ne consegue che parte opposta, integrando la documentazione allegata nella fase monitoria, ha fornito, in sede di opposizione, adeguata prova del credito limitatamente all'importo di euro 6.116,45, corrispondente alla somma aritmetica degli importi delle fatture nn. 618/22 e 469/22.
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 6.116,45.
La società ha proposto domanda Parte_1
riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 45.303,86, a titolo di risarcimento dei
Pagina da 10 a 14 danni asseritamente subiti in conseguenza dei gravi problemi di salute che avrebbero colpito gli equini , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e della morte della puledra
[...] Per_1 Persona_2
Parte convenuta in riconvenzionale deduce che il mangime consegnato in data 2 maggio 2020, diverso da quello indicato nelle fatture oggetto dell'odierna contestazione, e successivamente somministrato agli animali, avrebbe determinato l'insorgere delle predette patologie, nonché l'evento letale della puledra.
Secondo la prospettazione della da tale Parte_1
circostanza sarebbero derivate ripercussioni economiche consistenti in:
- spese veterinarie documentate per l'importo di euro 5.323,92 (doc.
12 prodotto dalla parte opponente);
- acquisto della puledra per euro 4.000,00, in quanto Persona_2
l'animale era detenuto in custodia e la società opponente doveva rispondere dei danni arrecati ai beni custoditi;
- perdita di proventi da competizioni ippiche per un periodo di sette settimane nel corso della stagione estiva, quantificata in euro
31.861,41, sulla base della media dei ricavi conseguiti nel triennio precedente, certificata dal competente;
CP_3
- danno all'immagine subito dalla scuderia, quantificato in euro
4.118,53.
La domanda riconvenzionale è inammissibile.
Giova premettere che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla
Pagina da 11 a 14 causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus.”
(Cass. civ. 5484/2024; Cass. civ. 6091/2020).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale si fonda su fatti e titoli contrattuali del tutto autonomi e distinti rispetto a quelli dedotti nel presente procedimento, come peraltro affermato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio “In virtù delle pregresse – ed effettivamente intervenute – forniture di mangimi, diverse da quelle pretese e successive oggetto dell'avversa domanda di pagamento”.
Parte opponente, infatti, riferisce di forniture di mangime avvenute nei due anni precedenti rispetto a quelle oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, fatture peraltro regolarmente saldate senza che, all'epoca, fosse sollevata alcuna contestazione (doc. 9 e 10 depositati da parte opponente).
Pertanto, pur potendosi ravvisare un collegamento soggettivo tra le parti — le società e —, difetta Parte_1 Controparte_1
nella specie qualsiasi collegamento oggettivo tra la pretesa azionata con la presente ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
Parte opponente ha fondato la propria pretesa risarcitoria su fatti e forniture estranee al thema decidendum sotteso al presente procedimento,
e concernenti mangimi di tipologia diversa rispetto a quelli descritti nelle fatture oggi contestate.
Pagina da 12 a 14 Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di collegamento oggettivo con la domanda principale, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 36 c.p.c..
Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, vanno sopportate in via definitiva dalla ingiunta D'DR FE RL.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Vincenzo Schiavone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
UI AV, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1.accoglie in parte l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n.
7751/2022 del Tribunale di Napoli;
condanna la società di allevamento al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 6.116,45; Controparte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3. Dispone che le spese della fase monitoria siano sopportate definitivamente dalla società di allevamento Parte_1
, liquidandole in euro 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per
[...]
onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per
Pagina da 13 a 14 legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Vincenzo
Schiavone;
4. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Avv.Vincenzo Schiavone.
Così deciso in Napoli, in data 27-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa UI AV
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