Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1603/24
Oggi 16 maggio 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Andrea Lepri in sostituzione dell'avv. Veronica Pepoli per il ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente. L'avv. Lepri insiste per l'accoglimento del ricorso, con rigetto delle avverse deduzioni sull'an e sul quantum della pretesa;
in subordine chiede l'accoglimento del ricorso per la minor somma di € 4.241,49 come determinata dal Ministero. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza.
L'avv. Lepri rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1603/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Veronica Pepoli Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
Serafino e Stefano Rovelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
Controparte_1
Condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a 7.678,00€ = lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In ogni caso rigettare nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. 1-9) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. 1) risulta che ha prestato Parte_2 servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- dal 28 gennaio all'11 giugno 2020;
- dal 19 ottobre 2021 al 30 giugno 2022;
- dal primo settembre 2022 al 26 giugno 2023;
- dal primo settembre 2023 al 24 giugno 2024.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del Ministero convenuto a pagare il complessivo importo di € 7.678,00 calcolato con riguardo alla misura mensile della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007; durante l'udienza ha domandato, in via subordinata, l'accoglimento della domanda per il diverso importo calcolato da parte resistente.
L'Amministrazione convenuta ha negato la fondatezza della domanda del ricorrente e, comunque, ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati nel ricorso e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 4.241,49 lordi.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Se, dunque, applicando tale principio, la domanda del ricorrente risulta fondata nell'an, a fronte delle contestazioni di parte resistente, la determinazione del credito deve essere effettuata tenendo conto di quanto segue.
Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non ha, dunque, fondamento la pretesa del ricorrente di avere una somma fissa mensile per tutti i mesi indicati, indipendentemente dai giorni degli incarichi.
Correttamente, inoltre, parte resistente ha evidenziato che vi sono stati, durante i periodi di lavoro del ricorrente, giorni di malattia e di permessi;
tali giorni - risultanti dallo stato matricolare - devono essere detratti da quelli per i quali è dovuta la voce retributiva in questione.
Parimenti, si deve ritenere fondata l'osservazione di parte resistente in ordine al fatto che negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il ricorrente ha lavorato, in una scuola secondaria di primo grado, secondo un orario ridotto rispetto a quello di 18 ore settimanali previsto per quel tipo di scuola: nell'anno 2022/2023 le ore settimanali prestate sono state pari a 13, nell'anno 2023/2024 pari a 9. Anche da questo punto di vista la riduzione del compenso indicata da parte resistente, proporzionale al numero di ore di effettivo lavoro, è corretta, alla luce dell'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999.
La domanda del ricorrente deve conseguentemente essere accolta per l'importo lordo di € 4.241,49 indicato da parte resistente e accettato da parte ricorrente in via subordinata.
Le spese di lite.
Visto l'accoglimento solo parziale del ricorso, è corretta la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna di parte resistente a rifondere al ricorrente la restante quota di due terzi, che viene liquidata come indicato nel dispositivo secondo i valori minimi del tariffario professionale, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa e il fatto che la decisione interviene alla prima udienza, con attività difensiva finale assai limitata, nell'assenza dei procuratori di parte resistente durante l'udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_2 depositato il 25 ottobre 2024:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di
€ 4.241,49, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la restante quota di due terzi, che liquida in € 876,00 per compensi e in € 79,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avvocato Veronica Pepoli che si è dichiarata antistataria. Deciso all'udienza del 16 maggio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani