TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7849/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Carnevale (C.F.
) e domiciliata come in atti;
C.F._1
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Antonietta Cirillo (C.F. ) e domiciliato come in atti;
C.F._3
-APPELLATO –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO – CP_3
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 11758/2024 del 20.6.2022 e pubblicata il 6.9.2024 ed emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 14168/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato apprese della esistenza di una Controparte_1
posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 0282015001885108000 relativa ad infrazione del codice della strada, della cui iscrizione a ruolo l'originario attore deduceva di aver avuto conoscenza soltanto dopo un controllo della propria posizione debitoria presso il concessionario. adiva quindi il giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta Controparte_1
prescrizione del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata.
Il Giudice di pace di Napoli Nord accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022. Ha inoltre censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella impugnata e ha condannato l' Parte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Nonostante sia stato destinatario di rituale notificazione, non si è costituito in giudizio il CP_2
[...]
All'udienza del 26.6.2026, fatte precisare le conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in quanto, sebbene destinatario Controparte_2
di rituale notificazione a mezzo pec, non si è costituito in giudizio.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4 bis
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
2 pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U. n. 6283/2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. n. 9929/2014).
La circostanza che tanto l'introduzione dell'art. 12 co.4 bis quanto la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. n. 11758/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli Nord il 20.6.2022 e pubblicata il 6.9.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 04/07/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7849/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Carnevale (C.F.
) e domiciliata come in atti;
C.F._1
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Antonietta Cirillo (C.F. ) e domiciliato come in atti;
C.F._3
-APPELLATO –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO – CP_3
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 11758/2024 del 20.6.2022 e pubblicata il 6.9.2024 ed emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 14168/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato apprese della esistenza di una Controparte_1
posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 0282015001885108000 relativa ad infrazione del codice della strada, della cui iscrizione a ruolo l'originario attore deduceva di aver avuto conoscenza soltanto dopo un controllo della propria posizione debitoria presso il concessionario. adiva quindi il giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta Controparte_1
prescrizione del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata.
Il Giudice di pace di Napoli Nord accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022. Ha inoltre censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella impugnata e ha condannato l' Parte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Nonostante sia stato destinatario di rituale notificazione, non si è costituito in giudizio il CP_2
[...]
All'udienza del 26.6.2026, fatte precisare le conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in quanto, sebbene destinatario Controparte_2
di rituale notificazione a mezzo pec, non si è costituito in giudizio.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4 bis
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
2 pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U. n. 6283/2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. n. 9929/2014).
La circostanza che tanto l'introduzione dell'art. 12 co.4 bis quanto la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. n. 11758/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli Nord il 20.6.2022 e pubblicata il 6.9.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 04/07/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
3