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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 710/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Gidaro Parte_1
-ricorrente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Chiriano Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto: di aver lavorato in qualità di impiegata, sin dal
1976, alle dipendenze dell'Agenzia Assicurativa – madre CP_2 Persona_1 dell'odierno resistente – con sede in Girifalco (CZ); che, a seguito del subentro nella titolarità dell'Agenzia del figlio della , il rapporto di lavoro veniva Per_1 Controparte_1 formalizzato con decorrenza 18.1.2010 e con sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a 37,50 ore settimanali (6,90 ore dal lunedì al venerdì e 3 ore il sabato, sino al 2017; 6,80 ore dal lunedì al venerdì e 3,5 ore al sabato dal gennaio 2018 al termine del
Pag. 1 a 8 rapporto), ferma restando la qualifica di impiegata e con inquadramento al livello 2 dal
18.1.2010 al 31.12.2015, al livello 2C dall'1.1.2016 al 31.12.2016 e, infine, al livello 3B dall'1.1.2017 al 6.3.2019, data del suo licenziamento e con applicazione del CCNL
Assicurazioni – Agenzie in gestione libera SNA/CONFSAL applicato sino al 31.12.2015 e del CCNL Assicurazioni – Unapass applicato sino al 6.3.2019; di avere, tuttavia, osservato, per tutta la durata del rapporto (cessato, come già accennato, il 6.3.2019) un orario di lavoro superiore e pari a 48,50 ore settimanali.
1.1. Ha dedotto, pertanto, di avere diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato (9 ore di lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,15 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e 3,5 ore di lavoro il sabato, dalle 9,00 alle
12,30), per un totale di 11 ore settimanali prestate in più rispetto a quanto contrattualmente stabilito;
che, inoltre, con decorrenza gennaio 2017, il datore ha effettuato una illegittima ed arbitraria riduzione del superminimo che non era riassorbibile nei successivi aumenti contrattuali;
che detto superminimo è stato, poi, addirittura eliminato dagli elementi della retribuzione, a decorrere dal gennaio 2018; che, ancora, non ha goduto del numero di ferie e di permessi spettanti sulla base della contrattazione collettiva di riferimento, nonostante quanto fittiziamente indicato dal datore nelle buste paga dallo stesso predisposte;
che, infine, il TFR le è stato liquidato soltanto parzialmente, mentre alcunché le è stato corrisposto a titolo di indennità di malattia dal 6.3.2019 al 13.3.2019.
1.2. Sulla scorta di siffatte deduzioni, ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 24.914,40 a titolo di differenze retributive.
2. Parte resistente ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. È opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo
– cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il
Pag. 2 a 8 creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
4.1. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
5. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro straordinario e di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
5.1. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti attorei.
5.2. Nello specifico, la teste ha dichiarato di sapere “che la Testimone_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ”, di non essere “cliente Controparte_1 dell'agenzia assicurativa” e di essere a conoscenza degli orari di lavoro osservati dalla ricorrente perché la “era una mia amica, e poi dal 2009 al 2019 io, che sono Parte_1 assistente amministrativa prima all'Istituto “Scopelliti” di Girifalco e poi dal 2017 all'Istituto “Maiorana” di Girifalco, all'uscita da scuola, alle 13,30, andavo a prendere in macchina la ricorrente che usciva dal lavoro e insieme facevamo rientro a casa. Tante volte dovevo accompagnare la ricorrente anche alle Poste, perché doveva sbrigare delle cose sue personali. Questo accadeva perché, siccome nel 2009 è morta mia mamma e io avevo paura dei morti, paura che ho superato nel 2017 grazie all'aiuto della psicoterapia,
Pag. 3 a 8 avevo bisogno di compagnia perché avevo paura di restare sola a casa. Quando andavo a prendere la signora ognuno andava a casa sua e mangiava per conto suo. A
Parte_1 volte io mi sono fermata a mangiare dalla però non so quantificare quante
Parte_1 volte. Comunque poi ci vedevamo per il caffè, verso le 15,15/15,30, prima che lei andasse in ufficio. Poi il pomeriggio non accompagnavo la ricorrente in ufficio, però la sera, siccome avevo paura del buio, ero sempre a casa sua e ricordo che prima delle 20,30 non arrivava mai a casa la signora tanto che alcune volte la sorella della
Parte_1 ricorrente, che vive insieme a lei e non sa cucinare, chiamava la per chiedere
Parte_1 quando sarebbe rientrata. Alcune volte a cena veniva anche il signor . Sugli orari CP_1 di lavoro della ricorrente, so che lavorava la mattina, ma posso essere precisa solo sull'uscita la mattina e sull'orario in cui rientrava a casa la sera. Di sabato non posso riferire, perché non andavo a prenderla a lavoro, anche perché non c'era bisogno che io passassi, perché la era insieme alla sorella, che andava a pulire l'ufficio.
Parte_1
Comunque io in ufficio andavo 4/5 volte al mese, perché magari mi servivano delle cose, facevo delle domande per quanto riguardava me, anche domande personali, perché io mi confidavo sempre con loro. Stavo in ufficio per cinque minuti, non di più” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
Tes_ 5.3. La teste dunque, oltre a contraddirsi nel momento in cui, per un verso, ha affermato di non essere cliente dell'Agenzia assicurativa e, per altro verso, ha riferito di recarsi in ufficio 4/5 volte al mese (trattenendosi per non più di cinque minuti), per domande riguardanti non meglio precisate questioni personali, non ha saputo indicare con precisione l'effettiva durata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, essendo stato in grado soltanto di puntualizzare l'orario di uscita (13,30) e l'orario di rientro a casa la sera (non prima delle 20,30). Manca, tuttavia, l'individuazione dell'orario di entrata della ricorrente al lavoro e degli orari pomeridiani, posto che, comunque, la teste non ha mai avuto percezione diretta dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa della Parte_1 non avendo avuto accessi presso l'ufficio ove ella prestava servizio, se non in via sporadica.
Tes_ 5.4. Quanto alle ferie ed ai permessi, la ha dichiarato di non saper “riferire se nel
2017 e nel 2018 la ricorrente abbia usufruito dei giorni di ferie che mi vengono letti (ossia,
15 giorni di ferie nell'anno 2017 e 24 giorni di ferie nell'anno 2018)” – salvo specificare che, “negli anni precedenti” la ricorrente “non ha mai usufruito di ferie”; ma la circostanza
Pag. 4 a 8 è, da un lato, irrilevante, posto che, oggetto di domanda giudiziale, è l'indennità sostitutiva per le ferie non godute proprio per gli anni 2017 e 2018; dall'altro, generica, perché la teste ha riferito soltanto sui mesi di luglio ed agosto, mentre nulla ha dichiarato sui restanti mesi dell'anno – e di non essere “a conoscenza delle ore di permesso fruite dalla ricorrente”, precisando, anche in tal caso in maniera poco circostanziata, che “Negli altri anni, la ricorrente non ha mai preso permessi. Non prendeva neanche le ferie, quindi figurarsi i permessi” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
5.5. La teste , sorella convivente della ricorrente, ha collocato l'inizio Testimone_2 dell'attività lavorativa per le 8,30/8,40; tuttavia, prestando ella “servizio come educatrice presso il Convitto “Galluppi” di Catanzaro” e lasciando l'abitazione alle 12,00/12,10 e facendovi rientro intorno alle 18,30/18,40, non ha potuto riferire né a che ora la sorella rientrava a casa dal lavoro la mattina, né a che ora iniziasse a lavorare il pomeriggio, limitandosi ad affermare che, comunque, la ricorrente non era mai in casa prima delle
20,10 “o anche più tardi” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
5.6. Anche in tal caso, dunque, ciò che difetta è la specifica individuazione degli orari di lavoro osservati dalla nonché la mancata diretta osservazione dell'attività Parte_1 lavorativa espletata.
5.7. Difetto di specificità che si rinviene anche con riferimento agli orari del sabato, dal momento che la teste ha riferito di recarsi presso l'ufficio ove lavorava la Testimone_2 sorella verso le 11 – orario in cui la ricorrente era già presente – e di stare lì fino alle
13,00/13,10, per darle una mano nella pulizia dei locali. Non è stato, tuttavia, possibile appurare l'orario di inizio della prestazione lavorativa nella giornata del sabato (prestazione che, da contratto, aveva una durata di 3 ore dall'assunzione al 2017, anno a partire dal quale la teste non è più andata in ufficio la mattina del sabato “perché il non ha CP_1 voluto più che i familiari andassero in ufficio”).
5.8. Sulle ferie e sui permessi, infine, la teste ha dichiarato che la Testimone_2 sorella non ha mai fruito di permessi (tranne, “forse”, nel 2018 per dei problemi di salute) e di ferie, ma non è possibile appurare se la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
5.9. Dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, dunque, non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente
Pag. 5 a 8 stabilito, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di detta attività: nessuno dei testi ha saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della ricorrente, non avendo avuto gli stessi modo di osservare gli orari svolti da quest'ultima se non in termini meramente occasionali e discontinui, senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dalla e non riuscendo, dunque, a confermare se – e in che misura – la ricorrente Parte_1 osservasse le ore giornaliere di lavoro indicate in ricorso.
5.10. Né, a dimostrare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, può essere idonea la nota datata 7.8.2019 (doc. n. 18 del fascicolo di parte ricorrente), sottoscritta dal resistente
, con la quale quest'ultimo ha dato riscontro alle rivendicazioni salariali Controparte_1 avanzate in via stragiudiziale dall'odierna ricorrente e che, secondo la prospettazione attorea, assume il valore di una ammissione in ordine all'effettiva prestazione dello straordinario.
5.11. Nella citata missiva, invero, si legge che “il lavoro straordinario veniva compensato con una riduzione dell'orario lavorativo nei giorni successivi”: la frase, tuttavia, seppur possa effettivamente lasciare intendere che sia capitato, nello svolgimento del rapporto, che la lavoratrice abbia lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente pattuito, non è sufficiente ad integrare, in maniera precisa ed analitica, la dimostrazione dell'effettiva consistenza dello straordinario e della sua collocazione temporale.
5.12. Ne consegue che, in applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021,
n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
Pag. 6 a 8 5.13. Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, essendo rimasti sforniti di prova gli assunti attorei.
6. Quanto alla differenze retributive richieste per l'illegittimo assorbimento del superminimo individuale, effettuato dal datore a partire dal gennaio 2017 (dapprima mediante una sua riduzione e, dal gennaio 2018 in poi, mediante la sua totale eliminazione), deve essere osservato che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cassazione civile sez. lav.,
17/10/2018, n.26017).
6.1. Nel caso di specie, difetta qualsivoglia allegazione e prova sui fatti costitutivi della pretesa fatta valere e, in particolare, della non assorbibilità del superminimo erogato alla ricorrente.
6.2. Il relativo capo della domanda deve essere, pertanto, disatteso.
7. Il rigetto della domanda per differenze retributive comporta anche la reiezione di quella avente ad oggetto il ricalcolo del TFR dovuto;
ricalcolo che, proprio sulle maggiorazioni invocate dalla ricorrente e non accordate in questa sede, riposava il suo fondamento.
8. Per quanto concerne, infine, l'indennità di malattia richiesta dal 6.3.2019 al
13.3.2019, non è controverso, tra le parti, che la ricorrente è stata licenziata per giusta causa con atto scritto datato 4.3.2019, ricevuto dalla lavoratrice in data 6.3.2019
(licenziamento la cui legittimità è stata affermata da questo Tribunale con sentenza n.
460/2022, prodotta da parte resistente – doc. n. 8).
8.1. Ora, il licenziamento per giusta causa ha l'effetto di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, sicché, posto che l'estinzione di quest'ultimo è avvenuta – come
Pag. 7 a 8 accennato – in data 6.3.2019, alcuna indennità per malattia può essere riconosciuta per il periodo successivo 6.3.2019 – 13.3.2019.
8.2. Né può sostenersi che, comunque, l'efficacia del licenziamento dovesse essere posticipata al termine del periodo di malattia: lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 04/01/2017, n.64).
9. Conclusivamente, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
24.914,40), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 710/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Gidaro Parte_1
-ricorrente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Chiriano Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto: di aver lavorato in qualità di impiegata, sin dal
1976, alle dipendenze dell'Agenzia Assicurativa – madre CP_2 Persona_1 dell'odierno resistente – con sede in Girifalco (CZ); che, a seguito del subentro nella titolarità dell'Agenzia del figlio della , il rapporto di lavoro veniva Per_1 Controparte_1 formalizzato con decorrenza 18.1.2010 e con sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a 37,50 ore settimanali (6,90 ore dal lunedì al venerdì e 3 ore il sabato, sino al 2017; 6,80 ore dal lunedì al venerdì e 3,5 ore al sabato dal gennaio 2018 al termine del
Pag. 1 a 8 rapporto), ferma restando la qualifica di impiegata e con inquadramento al livello 2 dal
18.1.2010 al 31.12.2015, al livello 2C dall'1.1.2016 al 31.12.2016 e, infine, al livello 3B dall'1.1.2017 al 6.3.2019, data del suo licenziamento e con applicazione del CCNL
Assicurazioni – Agenzie in gestione libera SNA/CONFSAL applicato sino al 31.12.2015 e del CCNL Assicurazioni – Unapass applicato sino al 6.3.2019; di avere, tuttavia, osservato, per tutta la durata del rapporto (cessato, come già accennato, il 6.3.2019) un orario di lavoro superiore e pari a 48,50 ore settimanali.
1.1. Ha dedotto, pertanto, di avere diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestato (9 ore di lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,15 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e 3,5 ore di lavoro il sabato, dalle 9,00 alle
12,30), per un totale di 11 ore settimanali prestate in più rispetto a quanto contrattualmente stabilito;
che, inoltre, con decorrenza gennaio 2017, il datore ha effettuato una illegittima ed arbitraria riduzione del superminimo che non era riassorbibile nei successivi aumenti contrattuali;
che detto superminimo è stato, poi, addirittura eliminato dagli elementi della retribuzione, a decorrere dal gennaio 2018; che, ancora, non ha goduto del numero di ferie e di permessi spettanti sulla base della contrattazione collettiva di riferimento, nonostante quanto fittiziamente indicato dal datore nelle buste paga dallo stesso predisposte;
che, infine, il TFR le è stato liquidato soltanto parzialmente, mentre alcunché le è stato corrisposto a titolo di indennità di malattia dal 6.3.2019 al 13.3.2019.
1.2. Sulla scorta di siffatte deduzioni, ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 24.914,40 a titolo di differenze retributive.
2. Parte resistente ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. È opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo
– cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il
Pag. 2 a 8 creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
4.1. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
5. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro straordinario e di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
5.1. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti attorei.
5.2. Nello specifico, la teste ha dichiarato di sapere “che la Testimone_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ”, di non essere “cliente Controparte_1 dell'agenzia assicurativa” e di essere a conoscenza degli orari di lavoro osservati dalla ricorrente perché la “era una mia amica, e poi dal 2009 al 2019 io, che sono Parte_1 assistente amministrativa prima all'Istituto “Scopelliti” di Girifalco e poi dal 2017 all'Istituto “Maiorana” di Girifalco, all'uscita da scuola, alle 13,30, andavo a prendere in macchina la ricorrente che usciva dal lavoro e insieme facevamo rientro a casa. Tante volte dovevo accompagnare la ricorrente anche alle Poste, perché doveva sbrigare delle cose sue personali. Questo accadeva perché, siccome nel 2009 è morta mia mamma e io avevo paura dei morti, paura che ho superato nel 2017 grazie all'aiuto della psicoterapia,
Pag. 3 a 8 avevo bisogno di compagnia perché avevo paura di restare sola a casa. Quando andavo a prendere la signora ognuno andava a casa sua e mangiava per conto suo. A
Parte_1 volte io mi sono fermata a mangiare dalla però non so quantificare quante
Parte_1 volte. Comunque poi ci vedevamo per il caffè, verso le 15,15/15,30, prima che lei andasse in ufficio. Poi il pomeriggio non accompagnavo la ricorrente in ufficio, però la sera, siccome avevo paura del buio, ero sempre a casa sua e ricordo che prima delle 20,30 non arrivava mai a casa la signora tanto che alcune volte la sorella della
Parte_1 ricorrente, che vive insieme a lei e non sa cucinare, chiamava la per chiedere
Parte_1 quando sarebbe rientrata. Alcune volte a cena veniva anche il signor . Sugli orari CP_1 di lavoro della ricorrente, so che lavorava la mattina, ma posso essere precisa solo sull'uscita la mattina e sull'orario in cui rientrava a casa la sera. Di sabato non posso riferire, perché non andavo a prenderla a lavoro, anche perché non c'era bisogno che io passassi, perché la era insieme alla sorella, che andava a pulire l'ufficio.
Parte_1
Comunque io in ufficio andavo 4/5 volte al mese, perché magari mi servivano delle cose, facevo delle domande per quanto riguardava me, anche domande personali, perché io mi confidavo sempre con loro. Stavo in ufficio per cinque minuti, non di più” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
Tes_ 5.3. La teste dunque, oltre a contraddirsi nel momento in cui, per un verso, ha affermato di non essere cliente dell'Agenzia assicurativa e, per altro verso, ha riferito di recarsi in ufficio 4/5 volte al mese (trattenendosi per non più di cinque minuti), per domande riguardanti non meglio precisate questioni personali, non ha saputo indicare con precisione l'effettiva durata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, essendo stato in grado soltanto di puntualizzare l'orario di uscita (13,30) e l'orario di rientro a casa la sera (non prima delle 20,30). Manca, tuttavia, l'individuazione dell'orario di entrata della ricorrente al lavoro e degli orari pomeridiani, posto che, comunque, la teste non ha mai avuto percezione diretta dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa della Parte_1 non avendo avuto accessi presso l'ufficio ove ella prestava servizio, se non in via sporadica.
Tes_ 5.4. Quanto alle ferie ed ai permessi, la ha dichiarato di non saper “riferire se nel
2017 e nel 2018 la ricorrente abbia usufruito dei giorni di ferie che mi vengono letti (ossia,
15 giorni di ferie nell'anno 2017 e 24 giorni di ferie nell'anno 2018)” – salvo specificare che, “negli anni precedenti” la ricorrente “non ha mai usufruito di ferie”; ma la circostanza
Pag. 4 a 8 è, da un lato, irrilevante, posto che, oggetto di domanda giudiziale, è l'indennità sostitutiva per le ferie non godute proprio per gli anni 2017 e 2018; dall'altro, generica, perché la teste ha riferito soltanto sui mesi di luglio ed agosto, mentre nulla ha dichiarato sui restanti mesi dell'anno – e di non essere “a conoscenza delle ore di permesso fruite dalla ricorrente”, precisando, anche in tal caso in maniera poco circostanziata, che “Negli altri anni, la ricorrente non ha mai preso permessi. Non prendeva neanche le ferie, quindi figurarsi i permessi” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
5.5. La teste , sorella convivente della ricorrente, ha collocato l'inizio Testimone_2 dell'attività lavorativa per le 8,30/8,40; tuttavia, prestando ella “servizio come educatrice presso il Convitto “Galluppi” di Catanzaro” e lasciando l'abitazione alle 12,00/12,10 e facendovi rientro intorno alle 18,30/18,40, non ha potuto riferire né a che ora la sorella rientrava a casa dal lavoro la mattina, né a che ora iniziasse a lavorare il pomeriggio, limitandosi ad affermare che, comunque, la ricorrente non era mai in casa prima delle
20,10 “o anche più tardi” (cfr. verbale d'udienza del 7.6.2023).
5.6. Anche in tal caso, dunque, ciò che difetta è la specifica individuazione degli orari di lavoro osservati dalla nonché la mancata diretta osservazione dell'attività Parte_1 lavorativa espletata.
5.7. Difetto di specificità che si rinviene anche con riferimento agli orari del sabato, dal momento che la teste ha riferito di recarsi presso l'ufficio ove lavorava la Testimone_2 sorella verso le 11 – orario in cui la ricorrente era già presente – e di stare lì fino alle
13,00/13,10, per darle una mano nella pulizia dei locali. Non è stato, tuttavia, possibile appurare l'orario di inizio della prestazione lavorativa nella giornata del sabato (prestazione che, da contratto, aveva una durata di 3 ore dall'assunzione al 2017, anno a partire dal quale la teste non è più andata in ufficio la mattina del sabato “perché il non ha CP_1 voluto più che i familiari andassero in ufficio”).
5.8. Sulle ferie e sui permessi, infine, la teste ha dichiarato che la Testimone_2 sorella non ha mai fruito di permessi (tranne, “forse”, nel 2018 per dei problemi di salute) e di ferie, ma non è possibile appurare se la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
5.9. Dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, dunque, non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente
Pag. 5 a 8 stabilito, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di detta attività: nessuno dei testi ha saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della ricorrente, non avendo avuto gli stessi modo di osservare gli orari svolti da quest'ultima se non in termini meramente occasionali e discontinui, senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dalla e non riuscendo, dunque, a confermare se – e in che misura – la ricorrente Parte_1 osservasse le ore giornaliere di lavoro indicate in ricorso.
5.10. Né, a dimostrare lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, può essere idonea la nota datata 7.8.2019 (doc. n. 18 del fascicolo di parte ricorrente), sottoscritta dal resistente
, con la quale quest'ultimo ha dato riscontro alle rivendicazioni salariali Controparte_1 avanzate in via stragiudiziale dall'odierna ricorrente e che, secondo la prospettazione attorea, assume il valore di una ammissione in ordine all'effettiva prestazione dello straordinario.
5.11. Nella citata missiva, invero, si legge che “il lavoro straordinario veniva compensato con una riduzione dell'orario lavorativo nei giorni successivi”: la frase, tuttavia, seppur possa effettivamente lasciare intendere che sia capitato, nello svolgimento del rapporto, che la lavoratrice abbia lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente pattuito, non è sufficiente ad integrare, in maniera precisa ed analitica, la dimostrazione dell'effettiva consistenza dello straordinario e della sua collocazione temporale.
5.12. Ne consegue che, in applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021,
n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
Pag. 6 a 8 5.13. Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, essendo rimasti sforniti di prova gli assunti attorei.
6. Quanto alla differenze retributive richieste per l'illegittimo assorbimento del superminimo individuale, effettuato dal datore a partire dal gennaio 2017 (dapprima mediante una sua riduzione e, dal gennaio 2018 in poi, mediante la sua totale eliminazione), deve essere osservato che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cassazione civile sez. lav.,
17/10/2018, n.26017).
6.1. Nel caso di specie, difetta qualsivoglia allegazione e prova sui fatti costitutivi della pretesa fatta valere e, in particolare, della non assorbibilità del superminimo erogato alla ricorrente.
6.2. Il relativo capo della domanda deve essere, pertanto, disatteso.
7. Il rigetto della domanda per differenze retributive comporta anche la reiezione di quella avente ad oggetto il ricalcolo del TFR dovuto;
ricalcolo che, proprio sulle maggiorazioni invocate dalla ricorrente e non accordate in questa sede, riposava il suo fondamento.
8. Per quanto concerne, infine, l'indennità di malattia richiesta dal 6.3.2019 al
13.3.2019, non è controverso, tra le parti, che la ricorrente è stata licenziata per giusta causa con atto scritto datato 4.3.2019, ricevuto dalla lavoratrice in data 6.3.2019
(licenziamento la cui legittimità è stata affermata da questo Tribunale con sentenza n.
460/2022, prodotta da parte resistente – doc. n. 8).
8.1. Ora, il licenziamento per giusta causa ha l'effetto di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, sicché, posto che l'estinzione di quest'ultimo è avvenuta – come
Pag. 7 a 8 accennato – in data 6.3.2019, alcuna indennità per malattia può essere riconosciuta per il periodo successivo 6.3.2019 – 13.3.2019.
8.2. Né può sostenersi che, comunque, l'efficacia del licenziamento dovesse essere posticipata al termine del periodo di malattia: lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 04/01/2017, n.64).
9. Conclusivamente, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
24.914,40), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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