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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere 1
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 425/2024
promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 C.F._1 speciale su separato file da considerarsi in calce all'atto di appello dall'Avv. Gemma Paola
Bracco, con studio in Perugia, Via Baglioni, n. 10 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Baglioni, 10
appellante
contro c.f.: , elettivamente domiciliato in Perugia, via Controparte_1 C.F._2
XX Settembre 57, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Spinicelli e domiciliato presso il suo indirizzo digitale, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e riposta
appellato
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024.
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 379/2024, pubblicata il 5.3.2024, con cui veniva pronunciata la separazione personale dal coniuge e rigettata la domanda di assegno di mantenimento da lei Controparte_1 formulata.
Con il primo motivo, rubricato “errore di motivazione sulla richiesta di assegno di mantenimento in favore della sig.ra e manifesta illogicità della sentenza”, ha Parte_1 censurato la sentenza nel punto ove l'ha ritenuta non meritevole della titolarità dell'assegno di mantenimento a carico del marito così non applicando correttamente i dettami di cui all'articolo 156 c.c. perché avrebbe errato nel considerare insufficiente la documentazione relativa all'effettivo tenore di vita tenuto dalla coppia prima della separazione e, comunque, nel ritenere tale tenore di vita di modesta consistenza.
Ha dedotto che: durante il periodo di convivenza ha partecipato economicamente al sostentamento della famiglia con tutte le risorse di cui disponeva, ivi compresi i guadagni derivanti dalla propria attività lavorativa che, seppur di carattere occasionale, risultava di maggiore apporto rispetto al contributo economico fornito dal marito, il quale ricorreva all'aiuto economico di amici;
negli ultimi anni di matrimonio la situazione di fatto era mutata in quanto era diminuito drasticamente il proprio reddito da circa €
7,000.00 annui a poco più di € 1.500,00 (in media), mentre il marito aveva iniziato a percepire la pensione di oltre € 4.000,00 annui;
non ha attualmente lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in cui essendosi fatta carico delle necessità economiche della famiglia, al contrario del marito, aveva garantito un tenore di vita che, seppur
“umile”, consentiva una dignitosa esistenza;
ha dovuto affrontare da diversi anni profonde difficoltà di carattere economico, le stesse carenze reddituali in cui versava il marito prima di vedersi riconosciuto l'assegno pensionistico, con la differenza che quest'ultimo possedeva ora le capacità di contribuire al tenore di vita della coppia, ma sistematicamente non adempiva a tali doveri.
Col secondo motivato, rubricato “difetto di motivazione per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento”, ha censurato la sentenza sostenendo che si era dato conto dei motivi in diritto sui quali era stata basata la decisione così non consentendo la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ed impedendo ogni controllo sul 3 percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento.
Ha dedotto sul punto che non si era tenuto conto della documentazione attestante i redditi da lei dichiarati che evidenzierebbe come sia incorsa in un progressivo affievolimento della propria capacità economica, mentre in precedenza sopperiva in modo esclusivo alle esigenze economiche della coppia, garantendo un dignitoso tenore di vita in costanza di matrimonio e di contro il marito aveva registrato un progressivo accrescimento della propria situazione reddituale circostanza che non era stata considerata essendosi solo constatata che la condizione reddituale della coppia fosse di
“assai modesta entità”.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha dedotto sul primo motivo che: v'è carenza assoluta di allegazione oltre che di offerta di prova, da parte della richiedente/appellante, sul tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio nonché in relazione ai redditi percepiti, nel tempo, dai coniugi per far fronte alle esigenze familiari nel corso del rapporto di convivenza matrimoniale da cui discenderebbe l'infondatezza della domanda di assegno di mantenimento;
l'appellante si sarebbe limitata a fornire soltanto documentazioni reddituali parziali ed incomplete e, comunque, dall'insieme delle (poche) circostanze poste a sostengo della propria domanda non potrebbe che essere desunto che il tenore di vita della coppia, in costanza di matrimonio, fosse molto modesto;
l'appellante sarebbe comunque titolare di immobili e continuerebbe ad avere capacità lavorativa con esperienza nel settore dell'assistenza accumulata nel tempo che non risulta lesa e/o pregiudicata (neppure) dalle fluttuazioni reddituali dalla stessa assunte e non avrebbe allegato e neanche provato di essersi attivata e/o proposta, nel tempo, sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini ed esperienze professionali, ad oggi, ancora sussistenti.
Sul secondo motivo di appello ha osservato che il c.d. difetto di motivazione della sentenza risulta configurabile, alternativamente, nel caso in cui la motivazione manchi integralmente ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire l'individuazione della ratio decidendi posta a fondamento dell'atto poiché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente 4 incomprensibili, mentre nella fattispecie la sentenza oltre alla incontestabile ed incontestata presenza del dato “grafico” motivazionale avrebbe espressamente indicato, in maniera logica, comprensibile e coerente, anche la “ratio decidendi” su cui è fondata la decisione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 15.1.2025.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi.
Dalle esigue dichiarazioni dei redditi prodotti in giudizio dalle parti risulta che il reddito dell'appellante è notevolmente diminuito negli ultimi anni essendo Pt_1 passato da € 6.864,00 nell'anno d'imposta 2019 ad € 1.702,00 nell'anno d'imposta 2023 mentre l'appellato ha dichiarato poco più di € 4.000,00 sia nel 2022 sia nel 2023 a CP_1 titolo di pensione “minima”, mentre in precedenza non percepiva alcun reddito essendo rimasto, fino alla maturazione dei presupposti per il trattamento pensionistico, per un periodo privo di qualsiasi occupazione come risulta dalla dichiarazione sostituiva di atto notorietà in atti da lui depositata, ma la circostanza non è contestata. In sede di udienza presidenziale ha anche dichiarato di continuare a Pt_1 svolgere attività lavorativa di assistenza occasionale con un guadagno medio mensile di circa 300,00 – 400,00 euro, sicché, trattandosi di somme che porterebbero ad un reddito annuo di circa € 4.000,00, deve presumersi che, oltre a quanto risulta regolarmente dichiarato, può fruire ancora di entrate (seppure modeste, non continuative e sicure) derivanti da prestazioni lavorative non formalizzate.
Se così è, deve ritenersi che le attuali condizioni economico patrimoniali delle parti si equivalgono non essendo neanche titolari di depositi postali o bancari, ragion per cui, considerato che non è stata allegato ma tantomeno provato precisamente il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, e tenuto conto che comunque lo stesso era sicuramente modesto visti gli esigui proventi annui rappresentati documentalmente, ove si presti attenzione a ciò, che (soggetto pacificamente più forte in costanza di Pt_1 matrimonio) non risulta avere mai raggiunto i 7.000,00 euro imponibili per l'attività di badante di anziani, mentre il marito è stato pacificamente a lungo disoccupato e ha dichiarato di essere stato aiutato negli ultimi dieci anni da amici (circostanza non contestata), e si abbia riguardo anche al fatto che hanno dovuto mantenere tre figli 5 attualmente maggiorenni e autosufficienti.
E la situazione di equivalenza economica e patrimoniale non può ritenersi modificata dal fatto che nella stessa dichiarazione sostitutiva menzionata sopra CP_1 ha dichiarato di “possedere” un autoveicolo Citroen C 5 (peraltro utilizzato dal figlio) acquistato già usato nel lontano 2015 e di un autoveicolo Hyundai acquistata usata nel
2020 perché essendo entrambi i mezzi all'evidenza di modesto valore non provano un tenore di vita superiore a quello emergente dal resto della documentazione reddituale prodotta. Né tale superiorità reddituale può trarsi dal fatto che è proprietario di CP_1 un terreno agricolo di mq.
3.000 in Passignano sul Trasimeno e di ¼ di un immobile urgano a Gela perché si tratta di immobili che producono redditi irrisori come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (v. mod 730 che riportano rendite da € 95,00 ad €
155,00 e redditi domenicali rispettivamente di € 40,00 ed € 42,00 annui).
Del resto, risulta che anche è titolare di modesti redditi derivanti da terreni Pt_1 per € 50,00 annui (v. dichiarazione dei redditi).
Stante la situazione di equivalenza reddituale i motivi di gravame vanno respinti. In virtù del principio di soccombenza l'appellante va condannata a rifondere le spese di lite del grado di appello all'appellato, che vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'estrema semplicità della controversia.
Infine, l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere a le spese del giudizio di appello Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al 6 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere 1
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 425/2024
promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa in forza di procura Parte_1 C.F._1 speciale su separato file da considerarsi in calce all'atto di appello dall'Avv. Gemma Paola
Bracco, con studio in Perugia, Via Baglioni, n. 10 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Baglioni, 10
appellante
contro c.f.: , elettivamente domiciliato in Perugia, via Controparte_1 C.F._2
XX Settembre 57, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Spinicelli e domiciliato presso il suo indirizzo digitale, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e riposta
appellato
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024.
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 379/2024, pubblicata il 5.3.2024, con cui veniva pronunciata la separazione personale dal coniuge e rigettata la domanda di assegno di mantenimento da lei Controparte_1 formulata.
Con il primo motivo, rubricato “errore di motivazione sulla richiesta di assegno di mantenimento in favore della sig.ra e manifesta illogicità della sentenza”, ha Parte_1 censurato la sentenza nel punto ove l'ha ritenuta non meritevole della titolarità dell'assegno di mantenimento a carico del marito così non applicando correttamente i dettami di cui all'articolo 156 c.c. perché avrebbe errato nel considerare insufficiente la documentazione relativa all'effettivo tenore di vita tenuto dalla coppia prima della separazione e, comunque, nel ritenere tale tenore di vita di modesta consistenza.
Ha dedotto che: durante il periodo di convivenza ha partecipato economicamente al sostentamento della famiglia con tutte le risorse di cui disponeva, ivi compresi i guadagni derivanti dalla propria attività lavorativa che, seppur di carattere occasionale, risultava di maggiore apporto rispetto al contributo economico fornito dal marito, il quale ricorreva all'aiuto economico di amici;
negli ultimi anni di matrimonio la situazione di fatto era mutata in quanto era diminuito drasticamente il proprio reddito da circa €
7,000.00 annui a poco più di € 1.500,00 (in media), mentre il marito aveva iniziato a percepire la pensione di oltre € 4.000,00 annui;
non ha attualmente lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in cui essendosi fatta carico delle necessità economiche della famiglia, al contrario del marito, aveva garantito un tenore di vita che, seppur
“umile”, consentiva una dignitosa esistenza;
ha dovuto affrontare da diversi anni profonde difficoltà di carattere economico, le stesse carenze reddituali in cui versava il marito prima di vedersi riconosciuto l'assegno pensionistico, con la differenza che quest'ultimo possedeva ora le capacità di contribuire al tenore di vita della coppia, ma sistematicamente non adempiva a tali doveri.
Col secondo motivato, rubricato “difetto di motivazione per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento”, ha censurato la sentenza sostenendo che si era dato conto dei motivi in diritto sui quali era stata basata la decisione così non consentendo la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ed impedendo ogni controllo sul 3 percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento.
Ha dedotto sul punto che non si era tenuto conto della documentazione attestante i redditi da lei dichiarati che evidenzierebbe come sia incorsa in un progressivo affievolimento della propria capacità economica, mentre in precedenza sopperiva in modo esclusivo alle esigenze economiche della coppia, garantendo un dignitoso tenore di vita in costanza di matrimonio e di contro il marito aveva registrato un progressivo accrescimento della propria situazione reddituale circostanza che non era stata considerata essendosi solo constatata che la condizione reddituale della coppia fosse di
“assai modesta entità”.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha dedotto sul primo motivo che: v'è carenza assoluta di allegazione oltre che di offerta di prova, da parte della richiedente/appellante, sul tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio nonché in relazione ai redditi percepiti, nel tempo, dai coniugi per far fronte alle esigenze familiari nel corso del rapporto di convivenza matrimoniale da cui discenderebbe l'infondatezza della domanda di assegno di mantenimento;
l'appellante si sarebbe limitata a fornire soltanto documentazioni reddituali parziali ed incomplete e, comunque, dall'insieme delle (poche) circostanze poste a sostengo della propria domanda non potrebbe che essere desunto che il tenore di vita della coppia, in costanza di matrimonio, fosse molto modesto;
l'appellante sarebbe comunque titolare di immobili e continuerebbe ad avere capacità lavorativa con esperienza nel settore dell'assistenza accumulata nel tempo che non risulta lesa e/o pregiudicata (neppure) dalle fluttuazioni reddituali dalla stessa assunte e non avrebbe allegato e neanche provato di essersi attivata e/o proposta, nel tempo, sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini ed esperienze professionali, ad oggi, ancora sussistenti.
Sul secondo motivo di appello ha osservato che il c.d. difetto di motivazione della sentenza risulta configurabile, alternativamente, nel caso in cui la motivazione manchi integralmente ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire l'individuazione della ratio decidendi posta a fondamento dell'atto poiché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente 4 incomprensibili, mentre nella fattispecie la sentenza oltre alla incontestabile ed incontestata presenza del dato “grafico” motivazionale avrebbe espressamente indicato, in maniera logica, comprensibile e coerente, anche la “ratio decidendi” su cui è fondata la decisione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 15.1.2025.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi.
Dalle esigue dichiarazioni dei redditi prodotti in giudizio dalle parti risulta che il reddito dell'appellante è notevolmente diminuito negli ultimi anni essendo Pt_1 passato da € 6.864,00 nell'anno d'imposta 2019 ad € 1.702,00 nell'anno d'imposta 2023 mentre l'appellato ha dichiarato poco più di € 4.000,00 sia nel 2022 sia nel 2023 a CP_1 titolo di pensione “minima”, mentre in precedenza non percepiva alcun reddito essendo rimasto, fino alla maturazione dei presupposti per il trattamento pensionistico, per un periodo privo di qualsiasi occupazione come risulta dalla dichiarazione sostituiva di atto notorietà in atti da lui depositata, ma la circostanza non è contestata. In sede di udienza presidenziale ha anche dichiarato di continuare a Pt_1 svolgere attività lavorativa di assistenza occasionale con un guadagno medio mensile di circa 300,00 – 400,00 euro, sicché, trattandosi di somme che porterebbero ad un reddito annuo di circa € 4.000,00, deve presumersi che, oltre a quanto risulta regolarmente dichiarato, può fruire ancora di entrate (seppure modeste, non continuative e sicure) derivanti da prestazioni lavorative non formalizzate.
Se così è, deve ritenersi che le attuali condizioni economico patrimoniali delle parti si equivalgono non essendo neanche titolari di depositi postali o bancari, ragion per cui, considerato che non è stata allegato ma tantomeno provato precisamente il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, e tenuto conto che comunque lo stesso era sicuramente modesto visti gli esigui proventi annui rappresentati documentalmente, ove si presti attenzione a ciò, che (soggetto pacificamente più forte in costanza di Pt_1 matrimonio) non risulta avere mai raggiunto i 7.000,00 euro imponibili per l'attività di badante di anziani, mentre il marito è stato pacificamente a lungo disoccupato e ha dichiarato di essere stato aiutato negli ultimi dieci anni da amici (circostanza non contestata), e si abbia riguardo anche al fatto che hanno dovuto mantenere tre figli 5 attualmente maggiorenni e autosufficienti.
E la situazione di equivalenza economica e patrimoniale non può ritenersi modificata dal fatto che nella stessa dichiarazione sostitutiva menzionata sopra CP_1 ha dichiarato di “possedere” un autoveicolo Citroen C 5 (peraltro utilizzato dal figlio) acquistato già usato nel lontano 2015 e di un autoveicolo Hyundai acquistata usata nel
2020 perché essendo entrambi i mezzi all'evidenza di modesto valore non provano un tenore di vita superiore a quello emergente dal resto della documentazione reddituale prodotta. Né tale superiorità reddituale può trarsi dal fatto che è proprietario di CP_1 un terreno agricolo di mq.
3.000 in Passignano sul Trasimeno e di ¼ di un immobile urgano a Gela perché si tratta di immobili che producono redditi irrisori come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (v. mod 730 che riportano rendite da € 95,00 ad €
155,00 e redditi domenicali rispettivamente di € 40,00 ed € 42,00 annui).
Del resto, risulta che anche è titolare di modesti redditi derivanti da terreni Pt_1 per € 50,00 annui (v. dichiarazione dei redditi).
Stante la situazione di equivalenza reddituale i motivi di gravame vanno respinti. In virtù del principio di soccombenza l'appellante va condannata a rifondere le spese di lite del grado di appello all'appellato, che vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'estrema semplicità della controversia.
Infine, l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere a le spese del giudizio di appello Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al 6 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini