TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 789/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 789/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/07/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3078/2022 del 15/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 14/07/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2018 atto numero 74 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
In relazione all'affidamento del figlio minore:
a) - il figlio minore manterrà la residenza presso la madre, in Pescara alla Per_1
via De Sanctis n. 21, e rimarrà collocato presso i genitori in maniera paritetica, secondo il regime dell'affidamento condiviso;
- tenuto conto dei tempi di permanenza paritetici ed equipollenti del minore presso ciascun genitore, costoro convengono di provvedere al mantenimento di in Per_1
forma diretta. Ciascun genitore, pertanto provvederà, nei periodi di permanenza figlio presso di sé a tutto quanto necessario ai fini del suo mantenimento ordinario, secondo la specifica determinazione stabilita nel protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara, qui integralmente richiamato;
b) quanto al diritto di visita del padre, i coniugi convengono di aderire alla calendarizzazione settimanale a suo tempo proposta dalla CTU Dr.ssa Persona_2
comprensiva di pernotto, che qui abbiansi per integralmente richiamata e che
[...]
i coniugi stanno già applicando, regolato secondo il piano genitoriale denominato
2/2/3. (doc. 1);
c) durante le festività natalizie, il minore rimarrà presso ciascun genitore una settimana, alternando quella di Natale (dalle ore 9 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre) e quella successiva del Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22 del 6 gennaio); per le festività Pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta. I coniugi convengono che per questa annualità, trascorrerà la settimana di Natale Per_1
con il padre e quella di Capodanno con la madre;
d.1) quanto alle vacanze, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, trascorrerà in maniera esclusiva con il minore almeno due settimane, anche consecutive, da godere durante il periodo estivo in concomitanza con la pagina 3 di 6 chiusura della scuola dell'obbligo e da concordare previamente, entro il 31 Maggio di ogni anno;
d.2) i coniugi convengono che una terza settimana possa essere trascorsa in esclusiva da ciascun genitore con il figlio durante un altro periodo e da concordare previamente, a patto che il minore abbia svolto in anticipo il programma scolastico che la scuola svolgerà nel periodo di assenza del minore;
d.3) durante i periodi di ferie, ogni giorno verrà effettuata una telefonata/videochiamata al risveglio del bambino, salvo che le parti non dovessero concordare un orario differente;
d.4) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e di mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane fuori regione o estere, allorquando abbiano con sé il minore;
d.5) il padre o la madre che siano con il bambino si impegnano a farlo comunicare con l'altro genitore tramite telefonata o videochiamata qualora il bambino ne faccia richiesta;
e) entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
f) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
g) i coniugi convengono che il genitore che intenda trascorrere le proprie vacanze con il figlio minore in altra località, anche all'estero, dovrà preventivamente comunicare all'altro genitore, con congruo anticipo, la località di destinazione, il giorno di partenza e quello di rientro nel luogo di residenza;
pagina 4 di 6 h) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti amministrativi, carta d'identità e passaporto compresi;
i coniugi convengono che la carta d'identità elettronica del figlio rimarrà nella disponibilità della e passaporto nella Pt_2
disponibilità del;
Parte_1
i) i genitori si impegnano a far recuperare i giorni di calendario non usufruiti, concordandoli di volta in volta, qualora per motivi di salute comprovati Per_1
non possa essere prelevato dall'altro genitore. Il genitore che, per motivi di salute o di lavoro, non possa prelevare il bambino, potrà proporre all'altro genitore di tenerlo con sé. Quest'ultimo se accetta, si impegna a far recuperare i giorni non usufruiti mancanti in un momento successivo;
l) i coniugi convengono che, allorquando il bambino non possa frequentare la scuola dell'Infanzia, il genitore che ha con se il bambino che non possa occuparsene direttamente comunicherà all'altro le generalità della persona alla quale il bambino rimane affidato e i rispettivi recapiti.
m) l'assegno unico universale per il figlio minore sarà riscosso dai coniugi al 50%;
n) le spese di carattere straordinario, regolate dal protocollo di famiglia del Tribunale di Pescara id est scolastiche, mediche non coperte dal SSN è ludico/sportive del minore saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% come previamente concordate successivamente documentate. Tutte le spese straordinarie, pertanto, salvo quelle qualificate “obbligatorie ovvero urgenti” dovranno essere preventivamente comunicate all'altro coniuge, in modo che questi possa prospettare eventuali soluzioni più vantaggiose, nell'esclusivo interesse del minore, e comunque sempre previamente concordate. Nel caso in cui uno dei due genitori, con il previo consenso scritto di entrambi, anticipi spese straordinarie per conto dell'altro, il rimborso dovrà essere effettuato entro 7 giorni;
pagina 5 di 6 o) i coniugi convengono che, in occasione delle festività ovvero durante il periodo di vacanze, il genitore con cui il bambino deve trascorrere il periodo previsto non potrà prelevarlo prima delle ore 9,00;
p) i genitori si impegnano a festeggiare il compleanno del bambino con la presenza di entrambi almeno per metà giornata;
q) il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della mamma il bambino starà con la madre l'intera giornata e il giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno del papà il bambino starà con il padre l'intera giornata;
r) le parti danno infine atto che il ricorso congiunto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 789/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/07/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3078/2022 del 15/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 14/07/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2018 atto numero 74 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
In relazione all'affidamento del figlio minore:
a) - il figlio minore manterrà la residenza presso la madre, in Pescara alla Per_1
via De Sanctis n. 21, e rimarrà collocato presso i genitori in maniera paritetica, secondo il regime dell'affidamento condiviso;
- tenuto conto dei tempi di permanenza paritetici ed equipollenti del minore presso ciascun genitore, costoro convengono di provvedere al mantenimento di in Per_1
forma diretta. Ciascun genitore, pertanto provvederà, nei periodi di permanenza figlio presso di sé a tutto quanto necessario ai fini del suo mantenimento ordinario, secondo la specifica determinazione stabilita nel protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara, qui integralmente richiamato;
b) quanto al diritto di visita del padre, i coniugi convengono di aderire alla calendarizzazione settimanale a suo tempo proposta dalla CTU Dr.ssa Persona_2
comprensiva di pernotto, che qui abbiansi per integralmente richiamata e che
[...]
i coniugi stanno già applicando, regolato secondo il piano genitoriale denominato
2/2/3. (doc. 1);
c) durante le festività natalizie, il minore rimarrà presso ciascun genitore una settimana, alternando quella di Natale (dalle ore 9 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre) e quella successiva del Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22 del 6 gennaio); per le festività Pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta. I coniugi convengono che per questa annualità, trascorrerà la settimana di Natale Per_1
con il padre e quella di Capodanno con la madre;
d.1) quanto alle vacanze, ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi, trascorrerà in maniera esclusiva con il minore almeno due settimane, anche consecutive, da godere durante il periodo estivo in concomitanza con la pagina 3 di 6 chiusura della scuola dell'obbligo e da concordare previamente, entro il 31 Maggio di ogni anno;
d.2) i coniugi convengono che una terza settimana possa essere trascorsa in esclusiva da ciascun genitore con il figlio durante un altro periodo e da concordare previamente, a patto che il minore abbia svolto in anticipo il programma scolastico che la scuola svolgerà nel periodo di assenza del minore;
d.3) durante i periodi di ferie, ogni giorno verrà effettuata una telefonata/videochiamata al risveglio del bambino, salvo che le parti non dovessero concordare un orario differente;
d.4) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e di mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane fuori regione o estere, allorquando abbiano con sé il minore;
d.5) il padre o la madre che siano con il bambino si impegnano a farlo comunicare con l'altro genitore tramite telefonata o videochiamata qualora il bambino ne faccia richiesta;
e) entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
f) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
g) i coniugi convengono che il genitore che intenda trascorrere le proprie vacanze con il figlio minore in altra località, anche all'estero, dovrà preventivamente comunicare all'altro genitore, con congruo anticipo, la località di destinazione, il giorno di partenza e quello di rientro nel luogo di residenza;
pagina 4 di 6 h) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti amministrativi, carta d'identità e passaporto compresi;
i coniugi convengono che la carta d'identità elettronica del figlio rimarrà nella disponibilità della e passaporto nella Pt_2
disponibilità del;
Parte_1
i) i genitori si impegnano a far recuperare i giorni di calendario non usufruiti, concordandoli di volta in volta, qualora per motivi di salute comprovati Per_1
non possa essere prelevato dall'altro genitore. Il genitore che, per motivi di salute o di lavoro, non possa prelevare il bambino, potrà proporre all'altro genitore di tenerlo con sé. Quest'ultimo se accetta, si impegna a far recuperare i giorni non usufruiti mancanti in un momento successivo;
l) i coniugi convengono che, allorquando il bambino non possa frequentare la scuola dell'Infanzia, il genitore che ha con se il bambino che non possa occuparsene direttamente comunicherà all'altro le generalità della persona alla quale il bambino rimane affidato e i rispettivi recapiti.
m) l'assegno unico universale per il figlio minore sarà riscosso dai coniugi al 50%;
n) le spese di carattere straordinario, regolate dal protocollo di famiglia del Tribunale di Pescara id est scolastiche, mediche non coperte dal SSN è ludico/sportive del minore saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% come previamente concordate successivamente documentate. Tutte le spese straordinarie, pertanto, salvo quelle qualificate “obbligatorie ovvero urgenti” dovranno essere preventivamente comunicate all'altro coniuge, in modo che questi possa prospettare eventuali soluzioni più vantaggiose, nell'esclusivo interesse del minore, e comunque sempre previamente concordate. Nel caso in cui uno dei due genitori, con il previo consenso scritto di entrambi, anticipi spese straordinarie per conto dell'altro, il rimborso dovrà essere effettuato entro 7 giorni;
pagina 5 di 6 o) i coniugi convengono che, in occasione delle festività ovvero durante il periodo di vacanze, il genitore con cui il bambino deve trascorrere il periodo previsto non potrà prelevarlo prima delle ore 9,00;
p) i genitori si impegnano a festeggiare il compleanno del bambino con la presenza di entrambi almeno per metà giornata;
q) il giorno della Festa della Mamma e il giorno del compleanno della mamma il bambino starà con la madre l'intera giornata e il giorno della Festa del Papà e il giorno del compleanno del papà il bambino starà con il padre l'intera giornata;
r) le parti danno infine atto che il ricorso congiunto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, a valere ovviamente per i diritti soggettivi e non per le questioni di status e per i diritti indisponibili, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6