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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, TT.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8774/2024 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Burragato del Foro di Parte_1
Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, n. 3, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
sona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante CP_1 TTo , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Carrà, dal Prof. Avv. Controparte_2
Marco Biasi e dall'Avv. Laura Corbeddu, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale BCA, sito a Milano in Piazza Duomo n. 17, giusta procura allegata alla memoria difensiva convenuta
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
a) - accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente ricorso, l'inefficacia, l'invalidità e, in ogni caso, l'illegittimità del recesso intimato al Ricorrente con comunicazione datata 20 marzo 2024, e, per l'effetto,
b) - ex art. 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 23/2015, dichiarare es rto di lavoro del Ricorrente alla data del licenziamento, e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al TT , a Parte_1 titolo di indennità risarcitoria, l'importo lordo di Euro 362.664,00, par ità
1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore alla somma lorda di Euro 60.444,00, corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
c) condannar a corrispondere al TT , su tutte le somme CP_1 Parte_1 oggetto di condan azione monetaria e gli i tori ex art. 1284 c.c., dal dovuto al saldo;
d) condannare al rimborso del contributo unificato e dei compensi CP_1 dovuti dal Ricorrente al proprio difensore, degli accessori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
Per la convenuta:
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande proposte dal Dott e respingere il ricorso Pt_1 ex adverso proposto, an o degli atti, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolver da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da CP_1 ogni conseguenza pregiudizievole e, comunque, accertare e dichiarare non dovute dalla Società esponente, in tutto o in parte, le somme richieste con il ricorso avversario.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento, condannare la Società a versare alla ricorrente una indennità quantificata nella misura minima di legge ovvero comunque nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, dipendente della società convenuta dal 10.9.2018, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 20.3.2024, lamentando l'insussistenza dei presupposti a fondamento del recesso e chiedendo l'applicazione delle tutele di legge.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Con lettera del 20.3.2024 (doc. 21, fascicolo ricorrente) la convenuta ha comunicato al ricorrente quanto segue:
“Con la presente la informiamo che la società ha avviato un processo di revisione del proprio funzionamento e della propria struttura, al fine di conseguire un efficientamento gestionale e una maggior razionalizzazione organizzativa, nonché in un'ottica di contenimento dei costi.
2 In particolare, l'uscita di mercati ceco, polacco e francese, ha riTTo fortemente il need di attività in capo d con riferimento alla funzione Product & Design, CP_1 che risulta oggi fortemen ensionata rispetto alle reali esigenze aziendali e all'attuale dimensione del business. In un tale contesto è stato deciso di non mantenere una figura di filtro e coordinamento dedicata al Product management, con conseguente soppressione della Sua posizione lavorativa di Director of Product Management.
Le responsabilità da Director of Product Management saranno avocate direttamente in capo all'Amministratore Delegato, mentre le Sue mansioni saranno in gran parte soppresse e nella restante minor parte redistribuite all'interno del dipartimento. Ciò posto, la Società, a seguito di una puntuale analisi organizzativa e dal proprio organigramma aziendale, ha constatato che, allo stato, non sono disponibili altre posizioni lavorative di pari livello, nonché di livello inferiore a quella attualmente da lei ricoperta nelle quali Lei possa essere proficuamente ed utilmente adibito.
Alla luce di tali ragioni di carattere oggettivo, ci vediamo pertanto costretti a risolvere il rapporto di lavoro con Lei intercorrente per giustificato motivo oggettivo…”
Il ricorrente contesta l'effettiva sussistenza delle motivazioni poste a base del licenziamento e lamenta di non avere ricevuto alcuna proposta per il concreto reimpiego della propria professionalità all'interno dell'azienda, nonostante vi fossero specifiche possibilità in tal senso.
In particolare, il ricorrente deduce che l'uscita dai mercati cecoslovacco e francese risaliva al 2022 e già all'epoca aveva dato luogo ad una riduzione di personale.
Quanto al repêchage, afferma che alla data del licenziamento erano disponibili diverse posizioni vacanti nelle quali avrebbe potuto essere reimpiegato, deducendo in particolare quanto segue
“15. … era vacante una posizione interna al dipartimento di Product Management di nello specifico la posizione di Product Manager Deman CP_1
Pr Manager Consumer Applications, ricoperta ad interim dal si NA
(doc. 8, comunicazione “All Hands 250324”, presentata dall' Amministratore Delegato sig ai dipendent il 25 marzo 2024, slide 7, casella verde in fondo a CP_2 CP_1 destra sotto alla casella "Product")
16. , nel dipartimento Operations d presso il quale - come già detto CP_1
– il TT aveva lavorato da settembre 2 uglio 2020, erano disponibili una Pt_1 posizione da Bus acante) e una nuova posizione Expansion Manager, assegnata al sig. assunto contestualmente al licenziamento del TT. ER
(cfr. ancora doc. 8, comunicazione “All Hands 250324”, slide 4). Pt_1
17. Ancora, nei mesi di febbraio e marzo 202 ha effettuato assunzioni anche CP_1 presso il Dipartimento Finance (cfr. ancora doc. 8 nicazione “All Hands 250324”, slide 3), ove pure il TT avrebbe potuto essere ricollocato, alla luce delle citate Pt_1 sue competenze, e pre i esperienze (consulenza manageriale in area internal audit, master in business administration: cfr. ancora doc. 2)”.
2. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare più volte che: “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era
3 addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24882 del 20/10/2017, Rv. 646618 - 01); e che: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione”. (Cass. Sez. L., 20/06/2024, n. 17036, Rv. 671585 - 01).
Nell'ottica della riorganizzazione e della asserita conseguente necessità di sopprimere il ruolo del ricorrente quale Director of Product Management, la società convenuta ha affermato che l'uscita dai mercati ceco, polacco e francese avrebbe riTTo la necessità di avvalersi di attività facenti capo alla funzione Product & Design, che sarebbe risultata sovradimensionata rispetto alla contrazione del mercato e del business.
Con la propria memoria difensiva, la ha precisato che già nel 2022 la società CP_1 era stata costretta, a causa della situazion llo che era venuta a crearsi sui mercati, ad avviare un piano di riorganizzazione che aveva conTTo alla risoluzione di una serie di rapporti di lavoro.
Successivamente a detta riorganizzazione, la situazione di contesto era addirittura peggiorata, sicché era stato deciso di abbandonare il mercato francese ed il mercato ceco nel 2022 ed infine il mercato polacco alla fine del 2023.
La funzione Product che faceva capo al ricorrente e che era stata sviluppata negli anni per fra fronte alle necessità di 4 mercati, si era quindi ritrovata ad operare sul solo mercato italiano con una forte riduzione di attività. Lo stesso team coordinato dal ricorrente era passato da 17 risorse a sole 8 risorse nel marzo del 2024.
Nelle more, la messa in liquidazione della società era stata evitata grazie all'entrata di un nuovo investitore. Contestualmente era stato nominato un nuovo amministratore delegato ed era stato varato un piano per il rilancio della società.
Il piano in questione “prevedeva un focus esclusivo sul mercato domestico, una semplificazione della struttura (sia per ridurre i costi, sia per efficientare il processo e l'organizzazione, mediante l'eliminazione delle duplicazioni di attività e la riduzione dei riporti gerarchici per una maggior velocità nelle decisioni), e l'esternalizzazione di alcune attività”.
4 Quanto alla divisione Product & Design, era stato deciso di alleggerirne la struttura, riducendo ulteriormente il team, ampliando l'area di interesse dei singoli dipendenti, disponendo il riporto di tutti i product manager all'amministratore delegato e sopprimendo, pertanto, la posizione di Director of Product Management in precedenza ricoperta dal ricorrente.
Quanto al repêchage, la convenuta ha deTTo che non vi era alcuna posizione che il ricorrente avrebbe potuto ricoprire all'interno dell'azienda, affermando che le aspettative dello stesso erano rivolte ad un ruolo di analogo livello e di pari retribuzione.
3. Lo stato di crisi e la riorganizzazione sopra descritta hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta. Non altrettanto può dirsi circa l'insussistenza di posizioni utili per il reimpiego del ricorrente.
I testi escussi hanno riferito sul punto quanto segue.
Teste Testimone_1
Ho lavorato pe da luglio 2019 a giugno 2024. Lavoravo nel reparto risorse CP_1 umane, mi occupavo del personale.
Il TT inizialmente, quando l'ho conosciuto, era responsabile del reparto Pt_1
Operations d CP_1
Successivamente è diventato responsabile del reparto Product, questo se non sbaglio dopo un anno e mezzo due da quando l'ho conosciuto.
Il reparto Product in origine, e cioè quando il TT ne ha assunto la guida, Pt_1 se ricordo bene, era composto da non più di 10, 12 persone.
Successivamente il numero è andato a diminuire;
quando ho lasciato l'azienda, a giugno 2024, era composto da 3, 4 persone.
Nel periodo intermedio il numero di addetti al reparto è diminuito sia per dimissioni, sia per licenziamenti.
C'è stata una riorganizzazione nel 2024 ed un'altra anche nel 2021/2022. All'esito di queste due riorganizzazioni sono state licenziate delle persone oppure si sono dimesse.
La prima riorganizzazione coincide con il periodo in cui l'azienda ha to a chiudere alcuni mercati esteri e conseguentemente il reparto di cui era Pt_1 responsabile, essendo un mercato centrale che serviva tutto il gruppo e quindi anche i mercati esteri, ha avuto un ridimensionamento nella misura in cui il numero di addetti non serviva più.
Quella del 2024 ha avuto due motivazioni diverse: una la chiusura del mercato polacco, che è stato chiuso a dicembre 2023 e poi a livello di business l'azienda ha deciso di rivedere il mercato di product che dapprima era organizzato secondo logiche di specializzazione su componenti di proTTo ben precise;
a partire dal 2024 si è deciso di semplificare e creare maggiori sinergie, eliminando la verticalizzazione su ambiti di proTTo specifici in favore di aree di responsabilità più ampie.
5 In precedenza, l'area proTTo aveva product manager che erano dedicati a componenti specifiche quali Operations & Supply, Retail and Catalogue e Demand.
Nel 2024 si è deciso di superare questa specializzazione/verticalizzazione, creando delle figure di product manager più orizzontali, che avessero caratteristiche non così specializzate ma che abbracciassero più componenti di proTTo.
I tre ambiti di responsabilità, che ho citato prima, facevano capo al TT . Il Pt_1 TT riportava al CFO e CO Pt_1 Persona_3
Preciso che il TT era responsabile anche di un'altra area chiamata Design, Pt_1 sempre all'interno della sua area di responsabilità.
All'esito della riorganizzazione, gli addetti all'area product facevano riferimento direttamente all'amministratore delegato che aveva avocato a sé la guida dell'area product & design.
Ai fini della realizzazione di quest'ultima riorganizzazione ci sono state parecchie riunioni alle quali ho partecipato anch'io.
Ho partecipato alla riunione plenaria “all hands”, riunione alla quale fanno riferimento le slide che mi vengono mostrate (doc. 8, ricorso)
In questa occasione la riorganizzazione messa a punto era stata annunciata alla società.
In data successiva ho interagito con il TT per comunicargli, insieme al suo Pt_1 diretto responsabile, il fatto che con questa ri zazione avremmo proceduto alla soppressione del suo posto;
quindi, in quella sede nell'ottica di poter chiudere la collaborazione nel miglior modo possibile, abbiamo discusso di soluzioni di risoluzione consensuale.
E' stata fatta in particolare una sola proposta, ossia quella di valutare la risoluzione consensuale a fronte di un incentivo.
In quella sede non sono state proposte soluzioni interne all'azienda.
Non c'erano possibilità che io ricordi, d ricollocare il ricorrente in altra posizione.
La posizione di Consumer Applications risulta, nell'organigramma che mi viene mostrato, attribuita al sig. che era il Chief Technology Officer NA dell'azienda, ossia il respon Tech. Era un consulente esterno. La sua occupazione primaria in questa organizzazione era quella di CTO.
Finché sono rimasto in azienda non ho memoria che la posizione in questione sia stata assegnata ad altre persone.
Personalmente non ricordo che nella realtà dei fatti il sig abbia ricoperto Per_1 questo ruolo. Lui faceva soltanto il CTO, collaborava con l'area product, sicuramente, ma non ho memoria che ricoprisse effettivamente questo ruolo di Consumer Applications.
Nella slide n. 5, tra le promozioni figura il n el sig che lavorava CP_3 già nel reparto product e che riportava al sig . Gli ciuta la piena Pt_1 responsabilità dell'area product operations supply.
6 Prima in quest'area c'erano due persone, una delle quali er;
con la CP_3 riorganizzazione, il collega d , ossia il sig è stato licenziato;
CP_3 Persona_4 parte delle attività e del ruolo che ricopriv sono state prese d . Per_4 CP_3
ADR Avv. Burragato. Non mi è stato dato mandato di ricercare una ricollocazione del TT all'interno dell'azienda. Confermo che mi hanno invece chiesto di offrire Pt_1 al ricorrente la risoluzione consensuale incentivata del rapporto.
Confermo che nel periodo febbraio marzo 2024 ci sono stati anche bonus e aumenti retributivi in favore di figure chiave dell'azienda; erano figure che operavano più o meno in tutti i reparti dell'azienda, se ricordo bene non più di 30 persone
ADR Avv. Burragato. Confermo che è stato fatto un accordo con una società terza che porta il nome di Helbiz, che prevedeva l'ingaggio di un certo numero di persone per attività di consulenza;
non conosco i dettagli specifici di questo accordo perché non me ne sono occupato io.
Non ho mai avuto accesso al testo dell'a e quindi non ne so riferire i dettagli. Quello che so è che l'accordo prevedeva ch potesse contare su un certo numero CP_1 di consulenti per attività di consulenza che riguardava principalmente l'area tech;
ma in un caso anche product.
Mi riferisco alla posizione Retail & Internal Tools , successivamente Persona_5 alla redazione dell'organigramma che viene mostrato, ha lasciato l'azienda per dimissioni (ad aprile 2024) e di fatto l'attività che svolgeva lui ha avuto continuità con una consulenza esterna di una persona di questa società Helbiz.
Confermo che il sig era ancora in prova alla data del licenziamento Persona_5 del ricorrente e che gli era stato chiesto di rimanere.
ADR Avv. osizione Expansion Manager che figura nella slide 4 attribuita al sig non era stata offerta al ricorrente, ma assegnata al sig. ER che era un consulente esterno. Per_2
Era un ruolo mid junior, molto più basso rispetto all'esperienza del ricorrente.
ADR Avv. Burragato. A livello di ricavi il mercato estero incideva per circa il 10 per cento;
a livello di ricavi, che è cosa però diversa dalla operatività.
ADR Avv. Carrà. Confermo che al giugno 2024 il reparto product era composto dai signor , product manager che erano CP_3 Persona_6 Parte_2 entra signer. Questo co una quarta persona che ho già citato, ossia consulente esterna di Helbiz, che ha sostituit Per_5
.
[...]
avevano qualifica impiegatizia. CP_3 Per_6 Pt_2
ADR Avv Carrà. Confermo che ci anche tra il ricorrente, l'amministratore delegato sig e il sig CFO e CP_2 Persona_3
COO; interlocuzioni nelle quali io non sono stato coinvolto;
non so quindi di cosa abbiano parlato in tali occasioni.
ADR Avv. Carrà. Confermo che sia gli aumenti retributivi, sia i bonus di cui ho parlato prima, avevano espressa finalità di retention;
questo perché c'erano state delle
7 dimissioni nel medesimo periodo;
l'obiettivo era quello di incentivare alcune professionalità chiave a rimanere in questa fase di transizione.
DR Avv. Carrà. Non ci sono state assunzioni a livello impiegatizio nel settore Product;
questo a parte la sostituzione del sig con una consulenza esterna. Per_5
to al fatto che non sia stata avanzata alcuna offerta di ricollocamento per il sig. , per quanto riguarda il mio giudizio, non vi erano posizioni della stessa Pt_1 seniority da poter offrire al TT. ; vi erano posizioni che richiedevano una Pt_1 professionalità inferiore e che erano già ricoperte da altre persone.
Anche la posizione di Consumer Applications aveva, secondo me, caratteristiche di seniority inferiori a quelle del ricorrente.
Teste : Testimone_2
Ho iniziato a lavorare pe a febbraio 2024, sono tuttora alle dipendenze di CP_1
CP_1
Sono responsabile finanziario.
Ho partecipato al processo decisionale relativo alla riorganizzazione del 2024.
Noi siamo entrati con la nuova proprietà che ha comprato la società a fine febbraio;
la nuova proprietà ha praticamente salvato la società dalla liquidazione. Abbiamo completato tutto il processo di due diligence in tempi rapidi per scongiurare la liquidazione. Quando siamo arrivati a febbraio abbiamo riscontrato che la società aveva molte perdite, generava più di 1 milione e duecentomila euro di perdite al mese e quindi non c'era sostenibilità.
Inoltre, la struttura del personale era decisamente più grande delle dimensioni della società.
Ero coinvolto nel processo decisionale riguardante il personale, ma tutta l'attività è stata svolta dall'amministratore delegato, d e dall'HR. Per_3
Quanto alla posizione del TT avevamo identificato che non si trattava di Pt_1 una funzione necessaria;
c'era stato un cambio di filosofia verso una struttura più snella.
Il reparto product ha quindi subito dei ridimensionamenti;
attualmente nel reparto product opera una sola persona, il sig;
gli altri mi risulta che si siano CP_3 dimessi, ma non ne sono sicuro.
Mi risulta che al mio arrivo il reparto product fosse composto da 6, 7 persone.
Non ho interagito personalmente con il ricorrente successivamente alla soppressione della sua posizione.
Mi risulta che gli fosse stata fatta un'offerta di 100 mila euro;
non c'erano posizioni nelle quali il TT poteva essere ricollocato;
all'epoca ed anche attualmente. Pt_1
Ricordo che il fatto dell'offerta di 100 mila euro mi era stato riferito dall'amministratore delegato;
il quale mi aveva detto di avergli fatto questa offerta.
Teste Persona_3
8 “Ad oggi sono consulente dell sono stato dipendente della società CP_1 resistente per 8 anni, dal dicembre 2016 fino al 31 maggio 2024. Prima del dicembre 2016 ho avuto con la società un rapporto di consulenza.
In ho ricoperto varie cariche, per la maggior parte del tempo sono stato CP_1 direttore finanziario e operativo;
ora sono consulente per attività relative al personale, svolgo per l un'attività molto limitata nella mia giornata. CP_1
I avevo assunt , che ha poi avuto un percorso interno alla società. CP_1 Pt_1
Per u rte di detto so è stato sotto la mia responsabilità diretta;
successivamente lui ha assunto altri ruoli dentro la funzione di Product development fino ad arrivare a ricoprire la direzione;
l'ultimo anno e mezzo del rapporto, prima della cessazione d , io ho abbracciato anche quell'area di responsabilità. Pt_1
A inizio marzo 2024, la società ha finalizzato la ven una holding americana;
quindi ha cambiato management;
io nel momento in cu è cessato ero ancora in Pt_1 carica;
sono uscito successivamente, il 31.5.2024.
La società aveva la necessità di ridurre il costo del personale;
l'area di proTTo, che era sotto la mia responsabilità è andata direttamente a riporto della persona che ha preso la carica di AD. Questa è l'unica cosa che è stata fatta a marzo;
tutto il resto è rimasto abbastanza invariato. Per un po' di mesi si è discusso di chi avrebbe dovuto ricoprire la carica di responsabile tecnologico e successivamente è entrata la carica di direttore finanziario.
Ho partecipato a delle riunioni in cui si è discusso della posizione del ricorrente. Eravamo presenti io e l'amministratore delegato. Si era deciso di snellire la funzione Product a partire dal responsabile;
si trattava di figura ritenuta non necessaria in quanto l'AD avrebbe ricoperto il ruolo direttamente.
L'azienda stava riducendo l'organico; non è stata contemplata, né offerta al ricorrente una posizione alternativa.
La funzione Consumer Applications era rimasta scoperta al momento della riorganizzazione;
riguardava tutte le parti di proTTo che hanno come interfaccia il consumatore finale.
Faccio fatica a ricordare. Ricordo che sono uscite una serie di persone dall'area di proTTo e sono entrate altre figure, ma non ricordo se in quella posizione esattamente.
ADR Avv. Burragato. Al teste viene mostrato l'organigramma (doc. 8, ricorrente).
Ricordo la presentazione che mi viene mostrata anche se non ricordo in che data sia avvenuta.
Ricordo il sig che compare nella casella “consumer applications”; è il CTO Per_1 dell'azienda ed era entrato nella prima fase ad interim in alcune cose.
ADR Avv. Burragato. Confermo che il sig è stato assunto come Parte_3
Corporate Development manager sempre nello stesso periodo di cui ho parlato.
Si tratta di una posizione che non era stata valutata per il ricorrente.
9 ADR Avv. Burragato. Confermo che la TT.ss è stata assunta a maggio 2024 Per_7 per entrare a giugno, come Finance manager.
Questo ruolo non era stato valutato per il TT . Pt_1
ADR Avv. Burragato. è stato assunto in che aveva due precedenti Pt_1 CP_1 esperienze in consulenza aziendale;
l'abbiamo preso da una società di consulenza.
ADR Avv. Carrà. Il direttore finanziario di cui parlavo prima si chiama
[...]
. Ricordo effettivamente che la sua assunzione è avvenuta quando c'è stata Tes_2 ione, senza ricoprire la carica di CFO che avevo ancora io. Successivamente
ha preso anche la carica di direttore finanziario., questo poco prima della mia Tes_2 uscita.
ADR Avv. Carrà. Io ero deputato a fare valutazioni in ordine al personale insieme al e a quest . C'era anche una funzione del personale che però era Testimone_2 meno decisionale, cioè che eseguiva le nostre indicazioni.
ADR Avv. Carrà. C'è stata una riflessione quanto al in ordine ad una Pt_1 ricollocazione all'interno dell'azienda, ma il mandato della pr era quello di ridurre il costo del lavoro.
ADR Avv. Burragato. Non è stato mai proposto al TT. un posto con Pt_1 riduzione del trattamento economico. Ne sono certo, nessun uò aver fatto al una proposta del genere. Pt_1
All'epoca l'amministratore delegato non sapeva che io ero in uscita e neanche e quindi ero integralmente dentro al processo decisionale;
ero l'unica figura Tes_2 di continuità con il passato, l'Ad era nuovo e così anch . Tes_2
ADR Avv. Carrà. Io sono meno a conoscenza dell'area tech, si tratta comunque di un'area che è speculare all'area product.
4. La riorganizzazione del 2024 è stata confermata da tutti i testi, i quali hanno riferito che la stessa è stata preceduta, nel 2022, da una prima riorganizzazione che ha conTTo ad una iniziale riduzione del personale in concomitanza con la chiusura dei primi mercati esteri.
Risulta confermata la soppressione della originaria posizione di Director of Product Management occupata dal ricorrente, avendo l'azienda posto i rimanenti dipendenti del reparto Product alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato.
Teste Calì:
“Quella del 2024 ha avuto due motivazioni diverse: una la chiusura del mercato polacco, che è stato chiuso a dicembre 2023 e poi a livello di business l'azienda ha deciso di rivedere il mercato di product che dapprima era organizzato secondo logiche di specializzazione su componenti di proTTo ben precise;
a partire dal 2024 si è deciso di semplificare e creare maggiori sinergie, eliminando la verticalizzazione su ambiti di proTTo specifici in favore di aree di responsabilità più ampie.
In precedenza, l'area proTTo aveva product manager che erano dedicati a componenti specifiche quali Operations & Supply, Retail and Catalogue e Demand.
10 Nel 2024 si è deciso di superare questa specializzazione/verticalizzazione, creando delle figure di product manager più orizzontali, che avessero caratteristiche non così specializzate ma che abbracciassero più componenti di proTTo.
I tre ambiti di responsabilità, che ho citato prima, facevano capo al TT . Il Pt_1 TT riportava al CFO e CO Pt_1 Persona_3
Preciso che il TT era responsabile anche di un'altra area chiamata Design, Pt_1 sempre all'interno della sua area di responsabilità.
All'esito della riorganizzazione, gli addetti all'area product facevano riferimento direttamente all'amministratore delegato che aveva avocato a sé la guida dell'area product & design”.
Teste : Tes_2
“Ho partecipato al processo decisionale relativo alla riorganizzazione del 2024.
Noi siamo entrati con la nuova proprietà che ha comprato la società a fine febbraio;
la nuova proprietà ha praticamente salvato la società dalla liquidazione. Abbiamo completato tutto il processo di due diligence in tempi rapidi per scongiurare la liquidazione. Quando siamo arrivati a febbraio abbiamo riscontrato che la società aveva molte perdite, generava più di 1 milione e duecentomila euro di perdite al mese e quindi non c'era sostenibilità.
Inoltre, la struttura del personale era decisamente più grande delle dimensioni della società.
Ero coinvolto nel processo decisionale riguardante il personale, ma tutta l'attività è stata svolta dall'amministratore delegato, d e dall'HR. Per_3
Quanto alla posizione del TT avevamo identificato che non si trattava di Pt_1 una funzione necessaria;
c'era stato un cambio di filosofia verso una struttura più snella.
Il reparto product ha quindi subito dei ridimensionamenti;
attualmente nel reparto product opera una sola persona, il sig;
gli altri mi risulta che si siano CP_3 dimessi, ma non ne sono sicuro”
Teste Per_3
“A inizio marzo 2024, la società ha finalizzato la ven una holding americana;
quindi ha cambiato management;
io nel momento in cu è cessato ero ancora in Pt_1 carica;
sono uscito successivamente, il 31.5.2024.
La società aveva la necessità di ridurre il costo del personale;
l'area di proTTo, che era sotto la mia responsabilità è andata direttamente a riporto della persona che ha preso la carica di AD”
5. Risulta, viceversa, fondato quanto deTTo dal ricorrente circa la sussistenza di posizioni, anche inferiori, nelle quali avrebbe potuto essere reimpiegato.
Innanzitutto, va sottolineato che i testi escussi hanno confermato che, a seguito della riorganizzazione del 2024, non era stata fatta al ricorrente alcuna proposta di ricollocazione all'interno dell'azienda, avendo offerto solo soluzioni di “risoluzione consensuale”.
11 Il teste che si occupava all'epoca delle risorse umane, ha dichiarato quanto segue:
“In data successiva ho interagito con il TT per comunicargli, insieme al suo Pt_1 diretto responsabile, il fatto che con questa riorganizzazione avremmo proceduto alla soppressione del suo posto;
quindi, in quella sede nell'ottica di poter chiudere la collaborazione nel miglior modo possibile, abbiamo discusso di soluzioni di risoluzione consensuale.
E' stata fatta in particolare una sola proposta, ossia quella di valutare la risoluzione consensuale a fronte di un incentivo.
In quella sede non sono state proposte soluzioni interne all'azienda.”
Il teste ex direttore finanziario dell'azienda, ha dichiarato a sua volta Per_3 quanto segue:
“Ho partecipato a delle riunioni in cui si è discusso della posizione del ricorrente. Eravamo presenti io e l'amministratore delegato. Si era deciso di snellire la funzione Product a partire dal responsabile;
si trattava di figura ritenuta non necessaria in quanto l'AD avrebbe ricoperto il ruolo direttamente.
L'azienda stava riducendo l'organico; non è stata contemplata, né offerta al ricorrente una posizione alternativa
…
ADR Avv. Carrà. C'è stata una riflessione quanto al in ordine ad una Pt_1 ricollocazione all'interno dell'azienda, ma il mandato della proprietà era quello di ridurre il costo del lavoro.
ADR Avv. Burragato. Non è stato mai proposto al TT. un posto con Pt_1 riduzione del trattamento economico. Ne sono certo, nessun altro può aver fatto al una proposta del genere” Pt_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che alla data del licenziamento era effettivamente vacante la posizione di Product Manager Consumer Applications, posizione che compare nella comunicazione “All Hands 250324”, con la quale l'Amministratore Delegato sig. ha presentato la nuova organizzazione ai dipendenti il CP_2 CP_1
25 marzo 2024 (cfr. doc. 8, fascicolo ricorrente, slide 7, sotto la colonna “Product”).
Si tratta, innanzitutto, di posizione attinente alla funzione Product, nella quale il ricorrente aveva operato quale direttore e, quindi, di posizione che risulta pacificamente compatibile con il suo bagaglio professionale.
Il teste che gestiva le risorse umane, ha dichiarato in proposito quanto segue:
“La posizione di Consumer Applications risulta, nell'organigramma che mi viene mostrato, attribuita al sig. che era il Chief Technology Officer NA dell'azienda, ossia il respon Tech. Era un consulente esterno. La sua occupazione primaria in questa organizzazione era quella di CTO.
Finché sono rimasto in azienda non ho memoria che la posizione in questione sia stata assegnata ad altre persone.
12 Personalmente non ricordo che nella realtà dei fatti il sig abbia ricoperto Per_1 questo ruolo. Lui faceva soltanto il CTO, collaborava con l'area product, sicuramente, ma non ho memoria che ricoprisse effettivamente questo ruolo di Consumer Applications”
(…)
Quanto al fatto che non sia stata avanzata alcuna offerta di ricollocamento per il sig. , per quanto riguarda il udizio, non vi erano posizioni della stessa Pt_1 sen da poter offrire al TT. ; vi erano posizioni che richiedevano una Pt_1 professionalità inferiore e che erano già ricoperte da altre persone.
Anche la posizione di Consumer Applications aveva, secondo me, caratteristiche di seniority inferiori a quelle del ricorrente.”
Il teste ha con o che, al momento della riorganizzazione, la Per_3 posizione era e che al non era stata alcuna offerta che contemplasse la Pt_1 conservazione del posto di lavoro, nemmeno con una retribuzione riTTa:
“La funzione Consumer Applications era rimasta scoperta al momento della riorganizzazione;
riguardava tutte le parti di proTTo che hanno come interfaccia il consumatore finale.
(…)
Non è stato mai proposto al TT un posto con r ne del trattamento Pt_1 economico. Ne sono certo, nessun al ò aver fatto al una proposta del Pt_1 genere.”
Risulta, quindi, provato che:
- vi era una posizione di Consumer Applications che faceva comunque capo all'area Product, sia pure eventualmente “inferiore” a livello di seniority a quella precedentemente ricoperta dal ricorrente;
- tale posizione era “rimasta scoperta al momento della riorganizzazione”;
- non aveva ricoperto tale funzione, nemmeno ad interim;
Per_1
- al non era stata fatta alcuna proposta in merito, nemmeno con riduzione Pt_1 del trattamento economico.
Risulta poi provato che la convenuta avesse effettuato una serie di assunzioni a partire dai mesi di febbraio e marzo 2024, ossia all'indomani della riorganizzazione di cui è causa. Alcune di dette assunzioni avevano interessato, come deTTo dal ricorrente, il reparto Finance.
La stessa convenuta ha descritto le iniziative intraprese in tal senso nella propria memoria difensiva (cfr. capitolo 49, pagg. 10 e ss.), precisando che: in data 20.3.2024 era stato assunto il TT. il Dott. “nella categoria Pt_3 dirigenziale e con mansioni di Corporate Development Man ata 3 e 24 giugno 2024 erano state assunte le Dott.sse e , rispettivamente nei ruoli Head Parte_4 Pt_5 of HR (inquadramento quale Qua d 65.000) e HR Administration Manager (inquadramento nel 6° livello ai sensi del CCNL e RAL di Euro 45.000); in data
13 10 giugno 2024 era stato assunto, con contratto di apprendistato, il Dott. , con Per_8 mansioni di Catalogue Specialist (RAL Euro 23.000); in data 10 giugno, 22 e 29 luglio 2024 erano state assunte con contratti a tempo determinato (sino al giugno/luglio 2025) rispettivamente le Dott.sse e con mansioni di Shopper Pt_6 Parte_7 Per_9
Support Specialist;
in data 17 giugno 2024 era stata assunta la Dott.ssa , con Per_7 inquadramento da Quadro, mansioni di Finance manager e RAL di Euro 60. data 8 luglio 20 tata assunta con contratto a tempo determinato sino al giugno 2025 la Dott.ssa con mansioni di Customer Service Specialist;
in data 8 luglio 2024 era Pt_8 stata altresì assunta la Dott.ssa con inquadramento nel 6° livello del CCNL, Per_10 mansioni di Ma Manager e RAL di Euro 43.000; in data 26 agosto 2024 era stati assunto il Dott. nel ruolo di Customer Relationship Manager, con inquadramento Per_11 da Qua AL di Euro 52.000; infine, in data 9 settembre 2024 era stata assunta la Dott.ssa nel ruolo di iOS Developer, con inquadramento nel 6° livello del CCNL e RAL di Euro 45.000.
Anche con riferimento al settore Finance non è stato offerto alcunché al ricorrente, preferendo l'azienda procedere ad assunzioni ex novo (TT. e TT.ssa , Pt_3 Per_7 quest'ultima assunta a giugno 2024, con mansioni di Finance manager e inquadramento da Quadro, come il ricorrente).
Quanto al fatto che il ricorrente po competenze utili anche per un inquadramento in questo settore, il teste ha confermato, come del resto Per_3 emerge anche dalla documentazione proTTa in allegato al ricorso (doc. 2, fascicolo ricorrente), che il aveva precedenti esperienze in consulenza aziendale: Pt_1
“ADR Avv. Burragato. Confermo che il sig è stato assunto come Parte_3
Corporate Development manager sempre nello stesso periodo di cui ho parlato.
Si tratta di una posizione che non era stata valutata per il ricorrente.
ADR Avv. Burragato. Confermo che la TT.ss è stata assunta a maggio 2024 Per_7 per entrare a giugno, come Finance manager.
Questo ruolo non era stato valutato per il TT . Pt_1
ADR Avv. Burragato. è stato assunto in che aveva due precedenti Pt_1 CP_1 esperienze in consulenza aziendale;
l'abbiamo preso da una società di consulenza”.
Risulta, quindi, violato l'obbligo di repêchage, con la conseguenza che il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
6. In conseguenza dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d. lgs. 23/2015, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che, alla luce dei criteri indicati nella sentenza n.194 del 2018 della Corte costituzionale, tenuto conto in particolare delle dimensioni dell'impresa (130 dipendenti in Italia), dell'anzianità del lavoratore (dal settembre 2018) e delle circostanze in cui è stato disposto il licenziamento, appare equo quantificare nella misura di 16 mensilità (con riferimento alla retribuzione non contestata di € 10.074,00).
14 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice TT.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 20 marzo 2024 e per l'effetto: dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
condanna la parte resistente a pagare al ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione ed interessi;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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