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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160006197127 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160031035104 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170011627704 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017005427 503 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017297565 501 RITENUTE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170022249516 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170025279086 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170026730904 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190004576848 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011584200 501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190029925618 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017297464 501 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170022249415 501 RADIODIFFUSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 impugna le cartelle di pagamento in premessa indicate, nella qualità di coobbligato, a seguito dell'operazione straordinaria di scissione che ha interessato la società Società_1 srl, con atto pubblico di scissione parziale n. 3608, serie 1T, registrato presso l'Ufficio di Pomezia in data 04/10/2019. La società eccepisce: il difetto di competenza dell'Agente della Riscossione per la provincia di Latina;
l'intervenuta decadenza dal termine per la notifica delle cartelle;
la mancata prova dell'eventuale previa notifica effettuata nei confronti della società scissa;
l'illegittimità della cartella e della pretesa;
l'illegittima estensione agli aggi della responsabilità solidale della beneficiaria di scissione parziale.
Si costituiscono, con le proprie controdeduzioni, sia l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Latina, sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossone, che rigettano in toto quanto eccepito dalla società ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre evidenziare, da quanto si rileva dalle dichiarazioni di parte, che l'emissione delle cartelle impugnate, deriva da una nota del 7 febbraio 2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Lazio, con la quale viene dichiarata la inefficacia di una intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, con l'avvertenza che le cartelle per le quali non era venuta meno l'efficacia dei relativi ruoli esecutivi, si poteva procedere alla notifica al coobligato in solido ( alla Società Ricorrente_1). Nel casodi specie , quindi , l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento che sono state impugnate con il ricorso in parola.
Il ricorso appare, secondo le eccezioni avanzate dalla ricorrente società, privo di fondamento. Infatti,
l'attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio, risulta, pertanto, circostanza priva di pregio giuridico. Questo collegio, sottolinea che, a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale. Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilevanza. Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo, era stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Latina, a carico della Società_1 Srl, con sede in Latina, quale obbligata principale, mentre la Ricorrente_1 Srl aveva ricevuto le cartelle nella qualità di coobbligata avendo incorporato la s.r.l. Società_1 per Scissione. Il tutto , da quanto si rileva dagli atti in causa, sarebbe derivato dal fatto che, l'iscrizione a ruolo, è stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Latina, a carico della s.r.l.
Società_1 sede in Formia, quale obbligata principale, mentre laRicorrente_1, con sede in Roma, ha ricevuto la cartella di pagamento in qualità di coobbligata. La cartella e la sua notifica, non comporta l'emissione di un nuovo ruolo da affidare ad altro Agente della Riscossione, in quanto la creazione di due ruoli distinti comporterebbe una duplicazione delle iscrizioni e precluderebbe l'estinzione dell'obbligazione, in caso di pagamento da parte di uno dei coobbligati destinatari della cartella. A decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercitasino al primo luglio 2017 da Società_2 s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del d. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale
(Sicilia esclusa). L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale.
Per quanto riguarda la intervenuta decadenza dal termine per la notifica delle cartelle e la mancata prova dell'eventuale notifica effettuata nei confronti della società scissa (Società_1) si constata, dalla documentazione allegata e ben delineata nell'elenco (pagg.12-13-14-15-16), delle proprie controdeduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che la parte ricorrente, non ha preso in considerazione la proroga dei termini prevista dalla normativa Covid, né della decadenza dei piani di rateazione accordati alla società principale (da cui poi è decaduta). Alla luce di quanto posto in evideza, dalla parte resistente, è evidente che tutte le cartelle sono state notificate, entro i termini decadenziali normativamente sanciti e, la notifica effettuata nei confronti della società Società_1 srl è di per sé idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, nella sua qualità di debitrice nei confronti dell'Erario. Si è anche espressa in tale modo, inequivocabile, anche la Corte di
Cassazione:“la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie” (cfr. Cassaz., sentenza n. 18345/2021; conforme Cass. sent. n. 24582/2022). Inoltre tutti gli atti notificati risultano ben motivati. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le cartelle notificate alla ricorrente recano il riferimento alla dichiarazione liquidata, l'atto che l'ha preceduta e al ruolo, con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo. Infine si rileva che tutte le cartelle notificate, nella loro introduzione, recano come intestazione il debito erariale della Società_1 quale responsabile in solido del debito. Si dichiara di rigettare il ricorso e di compensare le spese, considerate le varie interpretazioni giurisprudenziali di legittimità.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso e si compensano le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160006197127 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160031035104 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170011627704 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017005427 503 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017297565 501 RITENUTE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170022249516 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170025279086 501 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170026730904 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190004576848 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011584200 501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190029925618 501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170017297464 501 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170022249415 501 RADIODIFFUSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 impugna le cartelle di pagamento in premessa indicate, nella qualità di coobbligato, a seguito dell'operazione straordinaria di scissione che ha interessato la società Società_1 srl, con atto pubblico di scissione parziale n. 3608, serie 1T, registrato presso l'Ufficio di Pomezia in data 04/10/2019. La società eccepisce: il difetto di competenza dell'Agente della Riscossione per la provincia di Latina;
l'intervenuta decadenza dal termine per la notifica delle cartelle;
la mancata prova dell'eventuale previa notifica effettuata nei confronti della società scissa;
l'illegittimità della cartella e della pretesa;
l'illegittima estensione agli aggi della responsabilità solidale della beneficiaria di scissione parziale.
Si costituiscono, con le proprie controdeduzioni, sia l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Latina, sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossone, che rigettano in toto quanto eccepito dalla società ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre evidenziare, da quanto si rileva dalle dichiarazioni di parte, che l'emissione delle cartelle impugnate, deriva da una nota del 7 febbraio 2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale Lazio, con la quale viene dichiarata la inefficacia di una intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, con l'avvertenza che le cartelle per le quali non era venuta meno l'efficacia dei relativi ruoli esecutivi, si poteva procedere alla notifica al coobligato in solido ( alla Società Ricorrente_1). Nel casodi specie , quindi , l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento che sono state impugnate con il ricorso in parola.
Il ricorso appare, secondo le eccezioni avanzate dalla ricorrente società, privo di fondamento. Infatti,
l'attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio, risulta, pertanto, circostanza priva di pregio giuridico. Questo collegio, sottolinea che, a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale. Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilevanza. Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo, era stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Latina, a carico della Società_1 Srl, con sede in Latina, quale obbligata principale, mentre la Ricorrente_1 Srl aveva ricevuto le cartelle nella qualità di coobbligata avendo incorporato la s.r.l. Società_1 per Scissione. Il tutto , da quanto si rileva dagli atti in causa, sarebbe derivato dal fatto che, l'iscrizione a ruolo, è stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Latina, a carico della s.r.l.
Società_1 sede in Formia, quale obbligata principale, mentre laRicorrente_1, con sede in Roma, ha ricevuto la cartella di pagamento in qualità di coobbligata. La cartella e la sua notifica, non comporta l'emissione di un nuovo ruolo da affidare ad altro Agente della Riscossione, in quanto la creazione di due ruoli distinti comporterebbe una duplicazione delle iscrizioni e precluderebbe l'estinzione dell'obbligazione, in caso di pagamento da parte di uno dei coobbligati destinatari della cartella. A decorrere dal primo ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercitasino al primo luglio 2017 da Società_2 s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del d. l. n. 193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale
(Sicilia esclusa). L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale.
Per quanto riguarda la intervenuta decadenza dal termine per la notifica delle cartelle e la mancata prova dell'eventuale notifica effettuata nei confronti della società scissa (Società_1) si constata, dalla documentazione allegata e ben delineata nell'elenco (pagg.12-13-14-15-16), delle proprie controdeduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che la parte ricorrente, non ha preso in considerazione la proroga dei termini prevista dalla normativa Covid, né della decadenza dei piani di rateazione accordati alla società principale (da cui poi è decaduta). Alla luce di quanto posto in evideza, dalla parte resistente, è evidente che tutte le cartelle sono state notificate, entro i termini decadenziali normativamente sanciti e, la notifica effettuata nei confronti della società Società_1 srl è di per sé idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, nella sua qualità di debitrice nei confronti dell'Erario. Si è anche espressa in tale modo, inequivocabile, anche la Corte di
Cassazione:“la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie” (cfr. Cassaz., sentenza n. 18345/2021; conforme Cass. sent. n. 24582/2022). Inoltre tutti gli atti notificati risultano ben motivati. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le cartelle notificate alla ricorrente recano il riferimento alla dichiarazione liquidata, l'atto che l'ha preceduta e al ruolo, con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo. Infine si rileva che tutte le cartelle notificate, nella loro introduzione, recano come intestazione il debito erariale della Società_1 quale responsabile in solido del debito. Si dichiara di rigettare il ricorso e di compensare le spese, considerate le varie interpretazioni giurisprudenziali di legittimità.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso e si compensano le spese.