Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 182
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di competenza dell'Agente della Riscossione

    L'attività di esazione è unica e con valenza nazionale; la contestazione della competenza per territorio è priva di pregio giuridico. Dal primo ottobre 2006, con la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, le funzioni sono state assegnate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale, rendendo irrilevanti le questioni di competenza territoriale.

  • Rigettato
    Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle

    La parte ricorrente non ha considerato la proroga dei termini prevista dalla normativa Covid né la decadenza dei piani di rateazione accordati alla società principale. Tutte le cartelle sono state notificate entro i termini decadenziali normativamente sanciti. La notifica effettuata nei confronti della società scissa è idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, in qualità di coobbligata.

  • Rigettato
    Mancata prova della previa notifica alla società scissa

    La notifica effettuata nei confronti della società scissa è idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, in qualità di coobbligata. La Corte di Cassazione ha affermato che la tempestiva notifica ad uno dei condebitori impedisce la decadenza nei confronti degli altri obbligati in solido.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella e della pretesa

    Tutti gli atti notificati risultano ben motivati, recando il riferimento alla dichiarazione liquidata, all'atto che l'ha preceduta e al ruolo, con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo. Le cartelle notificate recano come intestazione il debito erariale della società scissa quale responsabile in solido del debito.

  • Rigettato
    Illegittima estensione agli aggi della responsabilità solidale della beneficiaria di scissione parziale

    Le cartelle notificate alla ricorrente recano come intestazione il debito erariale della Società_1 quale responsabile in solido del debito, in qualità di coobbligata avendo incorporato la s.r.l. Società_1 per Scissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 182
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 182
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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