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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10110/2023 RG fissata all'udienza del 18/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
FINO ESTER
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- in data 25.02.2022 presentava istanza all' territorialmente competente al fine di ottenere, CP_1
previa verifica del requisito sanitario, il riconoscimento del proprio stato invalidante nella misura del
100%, con conseguente diritto alla percezione della pensione di invalidità civile erogata in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali);
- in data 09.04.2022 la Commissione Inv. Civ. di Casarano pur in presenza delle certificate ed attestate gravi patologie, riconosceva alla ricorrente soltanto un grado di invalidità del 67%;
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
12626/22 rg per il riconoscimento della predetta pensione. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
1 19.07.2023 concludeva - nonostante le osservazioni di parte ricorrente - nel senso di riconoscere un aumento percentuale della invalidità civile al 82% e pertanto un grado di invalidità non sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Al fine di fornire una risposta circa il riconoscimento o meno del diritto ad ottenere il beneficio richiesto, ho predisposto un'attenta valutazione dell'Anamnesi, dell'E.O. generale e degli Apparati interessati dalle
Patologie in anamnesi, di tutta la documentazione sanitaria compresa la CTU in ATP.. Alla luce di ciò ritengo, in scienza e coscienza, di poter compiere le valutazioni medico legali che seguono circa lo stato di salute del ricorrente e di poter trarre le conclusioni necessarie. In premessa è opportuno sottolineare come il presupposto logico indefettibile della valutazione medico legale è l'effettuazione di una diagnosi precisa. La corretta individuazione della patologia, infatti, è necessaria sia per individuare l'etiopatogenesi della stessa e il danno ad essa correlata, sia per individuare la prognosi, la risposta farmaco/chirurgica e riabilitativa e valutare la capacità lavorativa;
questi cinque dati sono rilevanti ai fini del riconoscimento o meno del requisito richiesto e, in caso di risposta affermativa, alla sua eventuale quantificazione.
La ricorrente Sig.ra risulta affetta da:
1. patologia di interesse osteo-articolare – Parte_1
Spondiloartrosi con impegno funzionale -;
2. patologia di interesse cardio-respiratorio – Cardiopatia ipertensiva compensata e non complicata, BPCO al momento silente -;
3. patologia di interesse dell'apparato neuro/psichico – Sindrome ansioso-depressiva non in trattamento CSM e psicoterapico/psicoterapeutico -;
4. patologia di interesse dell'apparato uditivo/oculistico – Ipoacusia con lieve compromissione dell'udito utile, Ipovisus in attesa di Intervento di Cataratta -;
5. patologie concomitanti – Diagnosi anamnestica di Ipotiroidismo, Incontinenza urinaria -. Al fine del contenzioso in oggetto, ritengo quanto mai utile tenere presente, alla luce dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.
118, il concetto di Inabilità e cioè soggetto “totalmente e permanentemente incapace di una attività lavorativa”. Pertanto, una percentuale di Invalidità del cento% (Inabilità) presuppone oltre ad una età non inferiore agli anni diciotto, né superiore agli anni sessantacinque (età lavorativa) anche patologie invalidanti tali da rendere inabile il soggetto. Nel caso della ricorrente Sig.ra si Parte_1 ravvedono i requisiti clinici e medico-legali per avere diritto alla Pensione di Invalidità Civile (“Invalida
2 con totale e permanente Inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71): 100%") in quanto affetta da patologie caratterizzate da prognosi quoad functionem et valetudinem favorevole con trattamento specialistico farmaco/riabilitativo opportunamente prescritto ed eseguito. Alla luce di quanto sopra esposto ritengo, in scienza e coscienza, che la Sig.ra sia da ritenersi Invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88)
Percentuale: ottanta% (80%)” con decorrenza dalla data della CTU-ATP - 05.07.2023.
CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione prodotta e dell'esame clinico eseguito, visto il D.M. del 05.02.1992 n°
43, relativo alla “tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti”, ritengo di poter concludere che la Sig.ra è affetta dalle patologie Parte_1 riportate di seguito, con i codici e le percentuali di valutazione: Spondilodiscoartrosi 7004ana 55 •
Broncopneumopatia cronica ostruttiva 6013ana 11 • Ipotiroidismo n.v. • Sindrome ansioso-depressiva
2207ana 15 • Cardiopatia ipertensiva 6445ana 15 • Incontinenza urinaria 6204ana 20 • Ipoacusia
4005 25 • Ipovisus nv.
Tali patologie rendono la Sig.ra “Invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
D.L. 509/88) Percentuale: ottanta% (80%)" con decorrenza 05.07.2023.
Il ctu nominato ha rideterminato tuttavia tale grado alla luce della nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente in data 30.10.24, facendo presente che:
Viene esaminata la nuova documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente in data 30.10.2024, così come depositata telematicamente ed autorizzata dal Sig. Giudice in data 31.10.2024: 24.10.2024:
Dott. Angelo, Spec. in Malattie Apparato Respiratorio, Melissano (LE) – “Spirometria: Ema_1
Restrizione grave - Diagnosi: Broncopatia cronica severa evolutiva – GOLD III - 29.10.2024: Amb.
Cardiologia, UO Cardiologia PO Copertino (LE) – “Esegue controllo per il persistere di dispnea da sforzo ed angina da sforzo. Ecocardiodoppler: F:E. 41% - Diagnosi: Cardiopatia ischemico-ipertensiva con disfunzione sisto-diastolica del VSX. Valvulopatia mitralica sclero-degenerativa. Classe funzionale
NYHA II-III”” 29.10.2024: UO Psichiatrica Complessa CSM DSS Brindisi-San Vito Dei
Normanni (BR) – “Grave Depressione endoreattiva cronicizzata con ansia ed insonnia” Alla luce della nuova documentazione, con attestazione specialistica della patologia Cardiorespiratoria e Psichiatrica, ritengo di dover modificare le conclusione della CTU-definitiva così come di seguito: Sulla base della documentazione prodotta e dell'esame clinico eseguito, visto il D.M. del 05.02.1992 n° 43, relativo alla
3 “tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti”, ritengo di poter concludere che la Sig.ra [il ctu ha corretto un errore materiale sul Parte_1 nome della ricorrente con successivo deposito del 12.2.25] è da ritenersi: "Invalida con totale e permanente Inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71): 100% con decorrenza ottobre 2024”, data della nuova documentazione specialistica.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta in corso di giudizio, nella specie la visita dell'apparato psichiatrico, respiratorio e cardiologico che hanno evidenziato un complessivo peggioramento delle pregresse patologie con conseguente aggravamento dello stato invalidante riconosciuto dal consulente e riconoscimento del beneficio richiesto.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (ottobre 2024), coincidente con il deposito della nuova documentazione medica.
Considerato che
il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass.
7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data
4 anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10110/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da ottobre
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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