Art. 3.
Le somme indicate in diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentisi ai diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuera', in caso di azione giudiziale, applicando la parita' ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.
Le somme indicate in diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentisi ai diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuera', in caso di azione giudiziale, applicando la parita' ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.