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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 91/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Dario Sanfilippo e Filippo Basile
Reclamante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Amato e
Martina Francesca Giudice,
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli;
Reclamati
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 – licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92/2012, l'odierna reclamante
– assunta dalla il 6.5.2005 con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato e la qualifica di Medico Responsabile del Reparto di Riabilitazione
Neurologica e Neuromotoria – impugnava il licenziamento intimatole per giusta causa il 28.6.2021. Eccepiva al riguardo: la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo;
l'insussistenza dei fatti contestati e la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare. Adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa affinché questi dichiarasse la nullità, inefficacia o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n.
300/1970, e condannasse la a regolarizzare la posizione Controparte_1
contributiva della lavoratrice nel periodo intercorrente tra il recesso e la reintegrazione.
Il giudice adito – ritenuto che “l'estrema ampiezza” degli atti difensivi depositati sia dalla lavoratrice che dalla datrice di lavoro rendeva impossibile una cognizione sommaria della vicenda e imponeva una cognizione piena della controversia –
“saltando” la fase sommaria del rito Fornero, con sentenza n. 8/2023 del 10.1.2023, rigettava il ricorso e condannava al pagamento delle spese di lite, Parte_1
anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In giudicante disattendeva, anzitutto, la doglianza relativa alla tardività della contestazione disciplinare, rilevando che l'intero procedimento, fondato su quanto dichiarato dalla lavoratrice con la nota prot. n. 83 del 21.4.2021 e con la nota del difensore del 3.5.2021, si era tempestivamente concluso con l'adozione del provvedimento disciplinare in data 28.6.2021.
Rilevava poi che gli addebiti posti alla base del recesso erano i seguenti: l'avere generalmente qualificato come impropri i ricoveri in DH relativi a frattura del polso, ricostruzione cuffia, ricostruzione dei legamenti crociati, meniscectomia e simili;
l'avere manifestato l'intenzione di astenersi dall'effettuare valutazioni in fase pre- ricovero, dall'aggiornare i diari clinici e dal sottoscrivere le cartelle per la relativa chiusura;
l'avere negato, con riferimento alle cartelle di cui alla nota della DS n.
12/2021, di aver visitato i pazienti, di aver compiuto valutazioni, di avere supervisionato l'attività e di avere sottoscritto la griglia di lavoro, contrariamente alle risultanze documentali;
l'avere partecipato a concorso pubblico presso l'ASP di
Ragusa, rappresentando al medesimo ente la disponibilità ad assumere l'incarico oggetto del concorso stesso, incompatibile con quello in essere presso la
Evidenziava che il terzo degli addebiti contestati alla lavoratrice Controparte_1
non era stato specificamente confutato dalla lavoratrice e, quindi, doveva considerarsi ammesso. Quanto ai primi due addebiti, il giudicante, premesso che gli stessi facevano riferimento a quanto dichiarato dalla nella nota prot. n. 83 Pt_1
del 21.4.2021, osservava che le attività che la lavoratrice si era rifiutata di svolgere rientravano tra quelle proprie della qualifica posseduta. Reputava che, pertanto,
l'avere manifestato l'intenzione di non adempiere alla propria prestazione lavorativa concretizzasse una condotta idonea a far venire meno il rapporto fiduciario e a legittimare il licenziamento. Riteneva indimostrata la “inappropriatezza” dei ricoveri, con la quale la lavoratrice aveva giustificato il proprio rifiuto di svolgere la prestazione, considerando generiche e irrilevanti le allegazioni di parte ricorrente sul punto. In definitiva, riteneva sussistente la giusta causa ed escludeva il presunto carattere ritorsivo del licenziamento, atteso che la non aveva allegato Pt_1
alcunché di specifico sotto tale profilo.
Avverso la citata sentenza la soccombente proponeva reclamo ai sensi dell'art.1, comma 58 della legge n. 92/2019, con ricorso del 9.2.2023. Resisteva al gravame la
Si costituiva in giudizio l' dichiarandosi pronto a Controparte_1 CP_2
ricevere i contributi nell'ipotesi di accoglimento dell'appello.
La causa era posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante eccepisce la nullità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto di poter “saltare” la fase sommaria del rito Fornero, pronunciando direttamente sentenza, sebbene le parti avessero incentrato le proprie difese su tale peculiare segmento del giudizio.
Assume che la scelta di saltare una fase del giudizio sarebbe incompatibile con le previsioni e la ratio stessa della legge n. 92/2012 ossia quella di garantire una maggiore ponderazione dei fatti di causa. Rileva, poi, che per pacifico orientamento giurisprudenziale, nella eventuale fase di opposizione, è consentito alle parti di introdurre ulteriori e più approfondite allegazioni, nuovi documenti, nuove istanze istruttorie e persino ulteriori motivi di invalidità del licenziamento, possibilità negata dal Tribunale nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo la reclamante, in via preliminare, dà atto della volontà di rinunciare alla domanda di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo. Censura, quindi, la sentenza per avere ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento.
Sostiene a tale riguardo, anzitutto, che avrebbe errato il primo giudice nel valutare la legittimità del licenziamento alla stregua dei comportamenti indicati nella lettera di licenziamento e non rispetto a quelli oggetto di contestazione disciplinare. Precisa che gli addebiti mossi con la contestazione del 21.5.2021, sulla base della quale la società datrice di lavoro aveva comminato la sanzione espulsiva, erano esclusivamente due e cioè: 1) l'avere qualificato come “ricoveri impropri” i ricoveri in DH relativi ad alcune patologie ovvero frattura del polso, ricostruzione cuffia, ricostruzione dei legamenti crociati, meniscectomia e simili (di cui alla nota 83 del
21.04.2021); 2) la mancata chiusura di una serie di cartelle cliniche e, precisamente, quelle di cui alla richiesta della Direzione Sanitaria del 28.04.2021 prot. 12, a motivo della ritenuta “inappropriatezza” dei ricoveri. Deduce che la datrice di lavoro aveva surrettiziamente introdotto, nella lettera di licenziamento, ulteriori condotte non oggetto di specifica contestazione.
2.1. Critica la sentenza di primo grado per aver riscontrato un grave difetto di allegazione in ordine alla “inappropriatezza” dei ricoveri che giustificava il rifiuto opposto dalla lavoratrice. Sostiene che, nel ricorso introduttivo – redatto con la forma e la struttura di un atto finalizzato ad un giudizio sommario – la nell'invocare le tutele di cui Pt_1
all'art. 18, commi 4 e ss, della legge n. 300/1970, aveva precisato le ragioni per le quali aveva ritenuto “incompatibili” i ricoveri in DH riabilitativo, adducendo a sostegno delle proprie ragioni quanto previsto dal Piano della Riabilitazione della
Regione Siciliana e dal Decreto Assessoriale del 26.10.2012, allegato al ricorso.
Trascritto quanto già dedotto sul punto nel ricorso di primo grado, la reclamante ribadisce che i ricoveri di cui alle cartelle indicate nella contestazione disciplinare risultavano carenti dei requisiti previsti dalla menzionata disciplina regionale.
Afferma che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, la lavoratrice sia sotto il profilo assertivo, che sotto quello probatorio (con la documentazione allegata), aveva efficacemente dimostrato la ritenuta inappropriatezza dei ricoveri di cui alle nove cartelle cliniche oggetto di contestazione.
Aggiunge che, peraltro, al fine di dimostrare la eccepita difformità dei ricoveri alle linee guida regionali, aveva chiesto nominarsi collegio peritale di specialisti, richiesta ignorata dal giudice di primo grado e reiterata con il reclamo.
2.2. Contesta, quindi, la relazione dell'ASP di Ragusa del 23.12.2022 depositata dalla , sebbene il decidente avesse ritenuto di non dover Controparte_1
esaminare tale documento.
Rileva innanzitutto che tale parere, quantunque trasmesso da mail istituzionale Parte
risulta privo di firma e soprattutto che la commissione di verifica, composta da personale amministrativo dell era giunta a conclusioni dubbie Parte_3
riguardo alla appropriatezza dei ricoveri in DH evidenziando i limiti delle proprie conoscenze e competenze professionali.
2.3. Analizza, quindi, il quadro normativo di riferimento in tema di ricoveri in
DHR, ribadendo la sussistenza delle condizioni di inappropriatezza di quelli che la aveva protervamente preteso di imporle ed evidenziando che la condotta CP_3
contestatale aveva il solo scopo di non violare le imperative e vincolanti indicazioni tecniche di cui al Piano Regionale della Riabilitazione: il proprio rifiuto della prestazione illegittima pretesa da parte datoriale era quindi giustificato e il licenziamento intimato per giusta era illegittimo e comportava la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 18 comma 4 stat. Lav, o in subordine 18 comma 5 Stat.
Lav.
3. La reclamante lamenta, altresì, la disposta condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Assume che la quantificazione operata sarebbe sproporzionata alle questioni trattate ed avrebbe carattere palesemente punitivo. Deduce che, tuttavia, dalla lettura degli atti di causa non solo emerge la fondatezza delle domande proposte dalla lavoratrice, ma anche l'assoluta assenza di dolo o colpa grave nel comportamento della stessa.
4. Conferma, infine, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell ai fini dell'eventuale detrazione dell'aliunde Parte_3
perceptum in caso di accoglimento del gravame e di annullamento del licenziamento illegittimo.
5. Il primo motivo di reclamo non può essere accolto.
Il primo giudice ha scientemente e dichiaratamente definito il giudizio di impugnativa del licenziamento, proposto ai sensi della legge 92/2012, con sentenza, procedendo all'intenzionale unificazione delle due fasi previste dalla legge citata, richiamando a sostegno della scelta processuale effettuata la sentenza della
Cassazione n. 15976/2017 ed evidenziando che “l'estrema ampiezza degli scritti difensivi” delle parti aveva imposto un livello di approfondimento “tale per cui l'eventuale giudizio di opposizione…si sarebbe risolto in una mera ripetizione della precedente fase”.
Premesso che costituisce principio di diritto consolidato (vd. Cass. 17/2/2015
n.3136 e Cass. 3/3/2016 n.4223) quello secondo il quale la fase sommaria e la fase di cognizione piena previste dalla legge cd. “ ” costituiscano un unico Per_1
giudizio la cui cognizione è devoluta anche a un unico magistrato che ha la possibilità di conoscerle entrambe (principio confermato anche dalla Corte
Costituzionale che, con ordinanza n. 78/2015, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità "in termini di diritto vivente", ha evidenziato come "il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata”), questa Corte condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale, e anche da Cass. 8467/2017, in ordine alla legittimità dell'unificazione delle due fasi, purché sia rispettato il diritto del contraddittorio e della difesa delle parti e sia compiuta una cognizione piena e approfondita della intera controversia, definita con pronuncia avente la forma ed il contenuto della sentenza.
Sotto tale aspetto, va rilevato da un lato, che il reclamante, pur dolendosi dell'astratta possibilità di introdurre nella fase di opposizione ulteriori e più approfondite allegazioni, nuovi documenti e nuove istanze istruttorie, in concreto non chiarisce quali preclusioni avrebbe subìto dall'omissione della seconda fase, né chiede di integrare le difese e le allegazioni nella presente fase di reclamo;
dall'altro, che il tribunale, a prescindere dalle censure sollevate con l'odierno reclamo, ha effettivamente proceduto alla decisione nel merito di tutte le questioni dibattute tra le parti, esaminando compiutamente le deduzioni e allegazioni degli atti difensivi
(dei quali è innegabile “l'estrema ampiezza” rilevata dal giudice), nonché le produzioni documentali effettuate, anche al fine di evidenziare l'irrilevanza di una buona parte di queste (sulla cui produzione ancora la parte reclamata insiste, senza tuttavia allegare le ragioni della sua utilità ai fini della decisione).
Va infine rilevato che quand'anche fosse dichiarata nulla la sentenza impugnata, di certo non si determinerebbe la retrocessione della causa al primo grado, per lo svolgimento della fase di opposizione, non essendo prevista tale eventualità né dalla legge 92/2012 né dall'art. 354 cpc, senza contare che una tale statuizione si porrebbe in evidente contrasto con i principi ispiratori del disegno riformatore sotteso alla legge n.92 del 2012, volto alla riduzione dei tempi necessari alle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti. 6. Nel merito, invece, il reclamo è fondato.
Preso atto della rinuncia al motivo di impugnativa del licenziamento per ritorsività, rigettato dal primo giudice, va riconosciuto innanzitutto che il licenziamento per giusta causa poteva essere irrogato unicamente per le condotte contestate nella lettera di addebiti del 21.5.2021 ovvero: 1) l'avere qualificato come ricoveri “impropri” in DH quelli relativi alle seguenti patologie: frattura del polso, ricostruzione cuffia, ricostruzione dei legamenti crociati, meniscectomia e simili comunicando, altresì, in via aprioristica che rispetto a tali "categorie" patologiche si sarebbe astenuta dall'effettuare valutazioni in fase di pre-ricovero, non avrebbe aggiornato i diari clinici e che non avrebbe apposto la sua firma per la chiusura delle cartella;
2) la mancata chiusura delle cartelle cliniche richieste dalla Direzione
Sanitaria con la nota prot. N 12 del 28.04.2021, per non essere minimamente veritiera l'"inappropriatezza" riferita nella lettera del suo difensore del 3.5.2021. Gli altri due motivi addotti dalla clinica sanitaria a sostegno del licenziamento e valutati dal primo giudice quali condotte giustificative della giusta causa di recesso datoriale
(3) l'avere sostenuto in relazione alle già indicate cartelle cliniche oggetto della richiesta della Direzione sanitaria prot. 12 del 28.04.2021 di non aver mai visitato i relativi pazienti, mai compiuto valutazioni, di non avere supervisionato l'attività e non avere sottoscritto la "griglia" di lavoro, risultando il contrario dalle evidenze Parte documentali e 4) l'avere partecipato a un concorso presso l di Ragusa manifestando a detto ente la disponibilità ad assumere l'incarico, incompatibile con quello in essere presso la datrice di lavoro) non sono state oggetto di preventiva contestazione e non potevano quindi dare luogo a legittimo licenziamento disciplinare. La condotta indicata al n. 3 e stigmatizzata nella lettera di licenziamento
è frutto delle asserzioni del difensore dell'odierna reclamante contenute nella lettera di giustificazioni del 26.5.2021, evidentemente successiva alla contestazione disciplinare.
7. E' invece condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice in ordine alla stretta correlazione sussistente tra le condotte contestate, posto che il rifiuto di firmare le cartelle assume valore di inadempimento disciplinarmente rilevante solo nel caso in cui si ritenga che non fosse giustificata la valutazione di inappropriatezza dei relativi ricoveri in HD espressa dalla dottoressa per determinate patologie e Pt_1
contestata quale prima condotta addebitata;
allo stesso tempo la contestazione di tale condotta di negazione dell'appropriatezza dei ricoveri per determinate patologie aprioristicamente individuate non potrebbe avere rilievo disciplinare ove fosse rimasta nei limiti di un'astratta affermazione di principio e non avesse dato luogo in concreto al rifiuto di sottoscrizione delle cartelle relative a specifici ricoveri come contestato al suindicato n. 2).
Correttamente, quindi, il primo giudice ha individuato l'oggetto del giudizio nel doversi valutare se il rifiuto di sottoscrizione delle cartelle trovi giustificazione della dedotta inappropriatezza dei ricoveri.
8. Non è però condivisibile il difetto di allegazione rilevato dal tribunale con riferimento ai profili di inappropriatezza dei ricoveri.
Nel ricorso introduttivo, invero, l'odierna reclamante ha espressamente richiamato e riportato il Decreto Assessoriale del 26.10.2012 nella parte in cui elenca i casi entro i quali è delimitata la sussistenza delle condizioni di appropriatezza dei ricoveri in DHR, deducendo che i casi di cui alle cartelle delle quali ella aveva rifiutato la sottoscrizione non presentavano tali condizioni;
inoltre ha richiamato la nota dei propri legali del 3.5.2021, riportandone per esteso il contenuto, nella quale i predetti, con specifico riferimento alle cartelle cliniche indicate nella nota della direzione sanitaria n. 11 del 28 aprile 2021, adducevano la presenza di gravi ed evidenti «inappropriatezze» in relazione a quanto prescritto dal Piano della
Riabilitazione della Regione Siciliana riguardo ai presupposti del ricovero in DHR, di seguito riportati (lettere da a-d) e, per non mancare di specificità, precisavano che
“le cartelle nn. 271/21, 351/21, 389/21, 453/21, 480/21, 508/21 e 652/21 non presentano alcuna proposta di ricovero o, comunque, se la proposta di ricovero
[era] inserita non [era] sottoscritta;
in ogni caso, dalle diagnosi indicate in tutte le cartelle nn. 271/21, 274/21, 351/21, 389/21, 453/21, 470/21, 480/21, 508/21 e 652/21, si evince[va] che si tratta[va] di terapie riabilitative ordinarie non idonee ad essere trattate in regime di day hospital”, evidenziando ancora “che i pazienti a cui si riferiscono le citate cartelle non sono [erano] stati visitati dalla dott.ssa né al momento del ricovero, né al momento delle dimissioni”. Pt_1
9. Al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni della ricorrente odierna reclamante, va premesso che il decreto dell'Assessorato alla Salute della Regione
Sicilia del 26.10.2012, contenente il “Piano della riabilitazione”, prevede che la terapia riabilitativa in regime di Day hospital è “rivolta a pazienti affetti da patologie disabilitanti di varia natura che necessitano di interventi di valutazione clinica, diagnostica e funzionale e/o di trattamento riabilitativo intensivo, e/o di terapia fisica ad alta tecnologia, nell'arco della giornata, senza necessità di assistenza continua infermieristica” e prescrive le seguenti condizioni di accesso: a) un precedente ricovero ospedaliero in un reparto per acuti;
b) un periodo di riabilitazione ospedaliera immediatamente precedente l'ammissione al DHR;
c) la presenza di una riacutizzazione o recidiva dello stesso primitivo elemento invalidante;
d) l'insorgere di una patologia acuta invalidante che necessita di una valutazione funzionale complessa e di trattamento riabilitativo.
Prevede altresì i caratteri e i requisiti che devono ricorrere perché i ricoveri in
DHR possano ritenersi “appropriati” ovvero: “Sono considerati appropriati in day hospital riabilitativo: 1)i ricoveri che prevedano la necessità di una gestione multidisciplinare e multiprofessionale del progetto riabilitativo individuale;
2)i ricoveri che prevedano all'interno del progetto riabilitativo individuale l'esecuzione di accertamenti diagnostici e clinico-valutativi e funzionali che necessitano di monitoraggio/osservazione prolungata del paziente (oltre 90 minuti); 3) i ricoveri per specifiche condizioni invalidanti del paziente che prevedano l'esecuzione di accertamenti diagnostici/valutativi/funzionali e terapeutici da eseguire a pazienti disabili non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e
l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa (ad esempio pazienti anziani, pediatrici, soggetti defedati o con deficit delle funzioni cognitive e gravi disfagie, soggetti fragili per motivi clinici e sociali, con gravi patologie neuromotorie); 4)i ricoveri per
l'esecuzione di trattamenti riabilitativi intensivi multiprofessionali che richiedono, inoltre, la disponibilità di specifiche tecnologie riabilitative di alto costo;
5) i ricoveri che prevedano, nel contesto del progetto riabilitativo individuale, la somministrazione di terapia farmacologia per via endovenosa che comporti uno dei seguenti problemi: tempo di somministrazione prolungato, necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale per più di un'ora dopo la somministrazione;
6) i ricoveri che prevedano, nel contesto del progetto riabilitativo individuale, la necessità di eseguire esami ematochimici e/o ulteriori accertamenti diagnostici/strumentali nelle ore immediatamente precedenti/successive alla somministrazione della terapia e/o all'esecuzione del trattamento riabilitativo;
7) i ricoveri che prevedano, nel contesto del progetto riabilitativo individuale,
l'esecuzione di procedure terapeutiche invasive che necessitano di monitoraggio/osservazione prolungata del paziente (oltre 60 minuti).
Il dettato normativo chiarisce poi che “Al di fuori di questi casi i ricoveri in day hospital riabilitativo sono considerati inappropriati e pertanto l'erogazione delle prestazioni assistenziali andrà trasferita, in funzione delle caratteristiche delle prestazioni da erogare e della complessità del quesito diagnostico, o verso il tradizionale modello assistenziale della specialistica ambulatoriale o verso il modello assistenziale di day service riabilitativo (DSR).”
10. Tanto premesso i consulenti nominati d'ufficio per accertare se i ricoveri in
DHR dei pazienti cui si riferiscono le cartelle cliniche la cui mancata sottoscrizione da parte dell'appellante ha costituito oggetto di contestazione disciplinare rispondano o meno, sulla base di una valutazione medico-legale, alle condizioni di accesso e ai requisiti di appropriatezza normativamente previsti e sopra richiamati, hanno evidenziato che la riabilitazione in day hospital è indicata per pazienti con disabilità severe o moderate e riservata ai malati che hanno bisogno di prestazioni sanitarie complesse di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo non eseguibili in ambulatorio;
essa può esaurirsi in un solo giorno o ripetersi con più accessi programmati. I CTU hanno chiarito che “Da un punto di vista clinico il DHR è destinato a pazienti affetti da multimorbidità, cioè pazienti affetti da un insieme di patologie e condizioni classificate secondo scale a punteggi crescenti: pazienti, dunque, che necessitano di interventi di riabilitazione intensiva, multi-professionali
e afferenti ad aree specialistiche diverse. Pertanto un elemento che caratterizza il regime di DHR è la multidisciplinarietà e conseguente necessità dell'intervento di diverse figure professionali (multi professionalità). Il day hospital si rende necessario quando si devono effettuare trattamenti e/o accertamenti diagnostici/valutativi/funzionali e terapeutici che richiedono l'osservazione del paziente per almeno 90 minuti, oppure innanzi a pazienti che richiedono somministrazione di farmaci o l'effettuazione di esami durante i trattamenti e così ancora nei casi in cui trattasi di pazienti gravemente disabili che hanno bisogno di assistenza e accompagnamento”.
Analizzate quindi singolarmente le cartelle oggetto di contestazione - nn. 271/21,
274/21, 351/21, 389/21, 453/21, 470/21, 480/21, 508/21 e 652/21 - hanno poi potuto verificare che esse tutte rispondono alle condizioni di accesso previste dal richiamato
“Piano per la riabilitazione”, in quanto tutti i pazienti cui esse si riferiscono provenivano da un precedente ricovero ospedaliero in un reparto per acuti.
Tuttavia, ad eccezione del caso di cui alla cartella n. 351/2021, in nessuno degli altri casi di ricovero in DHR, cui si riferivano le altre cartelle, sussistevano i requisiti di “appropriatezza” normativamente prescritti. Infatti, nessuno dei pazienti presentava patologie concomitanti che richiedessero una gestione multidisciplinare e “anche a voler supporre (erroneamente) che la multidisciplinarietà possa ritenersi ricorrere per il solo intervento dell'infermiere che esegue le medicazioni delle ferite chirurgiche e la rimozione dei punti di sutura, tale intervento non si renderebbe più necessario oltre il I° ciclo riabilitativo per cui, in ogni caso, tutti i ricoveri diventerebbero comunque impropri dopo il I° ciclo”. A tale riguardo, invero, la categoria della multidisciplinarietà non può ritenersi coincidente con quella della multiprofessionalità, tenute distinte anche dal decreto assessoriale (che non pare voglia esprimere un concetto in endiadi) e facenti riferimento, la seconda allo svolgimento di professioni diverse, la prima invece alla competenza in discipline diverse nell'ambito della stessa professione. Inoltre per nessuno dei pazienti “si rendeva necessario il monitoraggio/osservazione prolungata”, né si trattava “di pazienti gravemente disabili o il cui trattamento richiedesse la somministrazione di farmaci e/o l'effettuazione di esami clinici nelle ore immediatamente precedenti/successive alla terapia, trattandosi in tutti i casi esaminati di esami di routine (e non sempre necessari) che non richiedono alcun monitoraggio del paziente, tantomeno l'effettuazione di terapie invasive”. Nessuna delle terapie somministrate, secondo quanto riportato nelle cartelle in relazione alle patologie in esse riportate, avrebbe richiesto un'osservazione prolungata (oltre 90 minuti); nemmeno sussisteva l'ipotesi di “specifiche tecnologie di alto costo”, posto che il kinetec è un macchinario che può essere anche noleggiato e utilizzato privatamente
(vd. risposte alle osservazioni di parte reclamata).
Inoltre i consulenti hanno evidenziato che, “nei casi specifici di cui alle cartelle cliniche in esame la durata prevista dall'All. 1 al D.A. n. 923 del 2013 è di: 12 gg nelle ipotesi di assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico
e del tessuto connettivale, e pertanto nei casi relativi alle cartelle cliniche nn. 271/21
(diagnosi: postumi ricostruzione cuffia rotatori spalla dx); 274/21 (diagnosi: lesione stadio 2 del t. sovraspinato, stadio 1, del t. infraspinato, lesione parziale
CLB spalla destra post traumatica, condropatia, borsite, conflitto sottoacromiale);
351/21 (diagnosi: postumi di lesione spalla destra); 453/21 (diagnosi: postumi di ricostruzione tendini cuffia spalla destra); 470/21 (diagnosi: postumi ricostruzione cuffia spalla dx); 508/21 (diagnosi: postumi di ricostruzione cuffia spalla dx);
652/21 (diagnosi: postumi di stabilità spalla sinistra - postumi di intervento di tenotomia, tenodesi LCB spalla sx + cellule staminali mesenchimali); 7 gg. nel caso di artroscopia come nella cartella clinica n. 389/21 (diagnosi: postumi ricostruzione LCA ginocchio dx con LARS e meniscectomia); successivamente il paziente potrebbe continuare il ciclo riabilitativo in regime ambulatoriale”.
Ancora, la consulenza ha rilevato che nelle cartelle cliniche nn. 271/21, 351/21,
453/21, 652/21 e 274/21 il certificato di dimissione dal reparto di ortopedia prescriveva il trattamento ambulatoriale (cod. PR 7) e non quello in DH. (Al riguardo si precisa che con il codice PR 7 si indica la prescrizione riabilitativa per percorso riabilitativo ambulatoriale (non DH) nel caso di “disabilità conseguenti a esiti di gravi ustioni e interventi chirurgici o di tipo demolitivo” della durata di 50 minuti con la frequenza di 60 sedute annue dalla data di dimissione ospedaliera di cui all'All. 4 al D.A. 27/06/02 “disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”). Nelle cartelle cliniche nn. 271/21, 351/21, 453/21 e 652/21 è presente il modulo di proposta di ricovero ma in tutte non compilato né firmato;
nelle cartelle cliniche nn. 480/21 e
508/21 non vi è proposta di ricovero ed è presente un foglio di dimissione ortopedica con proposta di ricovero in DH;
nella cartella n. 389/21 non vi è né proposta di ricovero, né foglio di dimissioni ortopediche”.
I consulenti hanno infine chiarito che “tutte le diagnosi post chirurgiche (come quelle di cui alle cartelle cliniche nn. 271/21, 274/21, 351/21, 389/21, 453/21,
470/21, 480/21, 508/21 e 652/2) sono potenzialmente idonee alla effettuazione di terapie riabilitative in DH e che tutte le terapie effettuate presso il
[...]
e riportate nelle suddette cartelle cliniche consistono in trattamenti CP_4
riabilitativi che possono effettuarsi sia in DH che in regime ordinario”, in quanto
“non è solo la diagnosi che determina l'idoneità del paziente all'accesso in DH, e che la differenza tra regime ambulatoriale e day hospital non attiene alla tipologia di trattamento da effettuarsi, che può anche essere lo stesso, l'idoneità deriva dalla sussistenza nel caso specifico dei criteri di cui sopra al D.A. 26/10/12”, concludendo, sulla base di tutta la precedente disamina e rispondendo adeguatamente a tutte le osservazioni delle parti, che “in considerazione del quadro clinico presentato dai pazienti nei ricoveri di cui alle cartelle cliniche esaminate il ricovero in regime di DH non si renderebbe più necessario oltre il I° ciclo riabilitativo per cui, in ogni caso, tutti i ricoveri diventerebbero comunque impropri dopo il I° ciclo, ad eccezione della cartella n. 351/21 la quale attiene a un ricovero che potrebbe ritenersi idoneo perché riguardante un paziente con comorbidità
(Morbo di Parkinson)”.
11. All'esito di tale approfondita indagine e ribadito quanto sopra affermato in ordine alla non coincidenza delle condizioni di appropriatezza della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità, questa Corte ritiene che, a prescindere dalla natura di mera irregolarità (secondo quanto affermato nelle osservazioni della parte reclamata alla relazione di ctu) della mancata sottoscrizione delle proposte di ricovero, nonché a prescindere dall'accertata sussistenza della condizione di accesso al DHR, costituita dal precedente ricovero ospedaliero in reparto per acuti, sussistente in tutti i casi esaminati dai CTU, con un'unica eccezione, non sussistevano, effettivamente, i caratteri di “appropriatezza” dei ricoveri in DHR secondo quanto previsto dalle linee guida regionali, sicché le condotte contestate alla dottoressa specialista in fisiatria e responsabile Pt_1
dell'unità riabilitativa, lungi dal costituire inadempimento delle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
erano invece pienamente rispettose delle norme contenute nel Piano Controparte_1
regionale della riabilitazione e conformi al Piano della riabilitazione adottato con il decreto assessoriale sopra richiamato.
Il rifiuto della prestazione pienamente giustificato dal rispetto della normativa regionale di settore comporta l'illegittimità del licenziamento irrogato, non ricorrendo né la giusta causa né il giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 18 comma 4 della legge
300/1970, come modificata dalla legge 92/2012, ovvero la condanna della reclamata alla reintegrazione della reclamante nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensilità, dedotto quanto percepito dalla lavoratrice per lo svolgimento dell'attività Parte lavorativa alle dipendenze dell di Ragusa.
La parte reclamata deve essere altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto e quella accreditata quale conseguenza dello svolgimento di altra attività lavorativa.
12. L'accoglimento dell'appello comporta la condanna della parte reclamata al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia.
Vanno definitivamente poste a carico della parte reclamata le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato a da Parte_1 Controparte_1
condanna alla reintegrazione della reclamante nel Controparte_1
posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, dedotto quanto percepito dalla lavoratrice per lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell Parte_3
condanna al versamento dei contributi previdenziali Controparte_1
e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali come indicato in motivazione;
condanna al pagamento e delle spese processuali Controparte_1
liquidate per il primo grado di giudizio in € 7.000,00 in favore della reclamante e in
€ 4.700,00 in favore dell' e per il presente grado in € 7.500,00 in favore della CP_2 reclamante e in € 5.000,00 in favore dell , oltre, per entrambi i gradi, spese CP_2
generali (15%) e, per la sola reclamante, cpa e iva;
pone definitivamente a carico di le spese relative alla Controparte_1
CTU.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese