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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1664 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BALSAMO Parte_1 C.F._1
ANGELO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto contumace-
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: pagamento tfr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, parte ricorrente - premesso di avere espletato attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno alle dipendenze dell' con la qualifica di Infermiera Professionale dell'area Controparte_3 sociosanitaria- assistenziale categoria D/1 (posizione economica D3 ), livello D1 del C.C.N.L
1994/97 e del CCNL 2002/2005a decorrere dal 01.07.2005 e sino alla data delle dimissioni volontarie del 19.02.2020 – deduceva l'omesso versamento del trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, dunque, di condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e del TRR per la complessiva somma di € 13.515,55, oltre ad€ 2.311,16 per interessi ed € 1.224,43 per rivalutazione monetaria, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. In subordine, si chiede che il versamento del TRF non effettuato,
sia effettuato direttamente, nei modi e termini di legge, all' ente previdenziale che CP_2
provvederà a liquidarlo alla ricorrente. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' rimettendosi alle determinazioni giudiziali. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte convenuta, non costituitasi.
Nel merito, va ritenuto che la prova della sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro, che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, può dirsi senz'altro raggiunta alla stregua della produzione documentale in atti, considerato che gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data.
Pertanto, va ritenuta la fondatezza delle domande attoree nei limiti di cui alla relazione di parte depositata, da intendersi qui interamente richiamata, che conducono alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite,
considerato che neppure sui calcoli è avvenuta alcuna contestazione.
P. Q. M.
Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro € Controparte_1
13.515,55 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1664 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BALSAMO Parte_1 C.F._1
ANGELO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto contumace-
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: pagamento tfr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, parte ricorrente - premesso di avere espletato attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno alle dipendenze dell' con la qualifica di Infermiera Professionale dell'area Controparte_3 sociosanitaria- assistenziale categoria D/1 (posizione economica D3 ), livello D1 del C.C.N.L
1994/97 e del CCNL 2002/2005a decorrere dal 01.07.2005 e sino alla data delle dimissioni volontarie del 19.02.2020 – deduceva l'omesso versamento del trattamento di fine rapporto.
Chiedeva, dunque, di condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e del TRR per la complessiva somma di € 13.515,55, oltre ad€ 2.311,16 per interessi ed € 1.224,43 per rivalutazione monetaria, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. In subordine, si chiede che il versamento del TRF non effettuato,
sia effettuato direttamente, nei modi e termini di legge, all' ente previdenziale che CP_2
provvederà a liquidarlo alla ricorrente. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' rimettendosi alle determinazioni giudiziali. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte convenuta, non costituitasi.
Nel merito, va ritenuto che la prova della sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro, che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, può dirsi senz'altro raggiunta alla stregua della produzione documentale in atti, considerato che gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data.
Pertanto, va ritenuta la fondatezza delle domande attoree nei limiti di cui alla relazione di parte depositata, da intendersi qui interamente richiamata, che conducono alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite,
considerato che neppure sui calcoli è avvenuta alcuna contestazione.
P. Q. M.
Condanna il convenuto al pagamento della somma di euro € Controparte_1
13.515,55 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo