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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n.153/20
Oggi 06.02.25 sono comparsi gli avv.ti Alessandro Santoro per parte appellante, nonché
l'Avv. Leonardo Graziadio, in sostituzione dell'Avv. Livio Calabro' per parte appellata i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 11.29, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 5 N. R.G. 153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANTORO ALESSANDRO, elettivamente Parte_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SANTORO ALESSANDRO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CALABRO' LIVIO Controparte_1
, contumace Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE IN APPELLO AVVERSO
SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 2 di 5 Lo svolgimento del giudizio di prime cure è stato adeguatamente esposto nella sentenza impugnata nei seguenti termini : Con ricorso depositato in cancelleria in data 15.03.19,
l'istante, premettendo di aver ricevuto in data 05.03.19 la cartella di pagamento
n.03420190004512254001 di euro 339,14 emessa da per Controparte_1 contravvenzione codice della strada ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva dell'esecutività della stessa, eccependo la mancata notifica del sotteso verbale di contestazione. Nessuno degli opposti si costituiva, di cui va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 304/19 del 20.06.19, il Giudice di Pace di Rossano a definizione del procedimento così statuiva: 1) rigetta l'opposizione 2) Compensa le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Avverso con atto di citazione Parte_1 del 16.01.20, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In totale riforma della sentenza di primo accertare che non è stata fornita prova alcuna dell'esistenza sia del verbale che del credito vantato sotteso alla cartella;
2) In totale riforma della sentenza di primo grado e per le motivazioni suddette accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della cartella impugnata e del verbale sotteso e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza del credito e del titolo esecutivo e la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della cartella impugnata e del verbale sotteso per le motivazioni di cui in narrativa;
3) Accertare e dichiarare altresi'
l'oramai intervenuta prescrizione, illegittimità, insussistenza, non debenza e/o inesigibilità del diritto di riscossione e dei crediti pretesi da e dalla Controparte_3
; 4) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc.
Si costituiva in giudizio l , la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla mancata notifica degli atti antecedenti di competenza dell'Ente creditore.
Nessuno di costituiva per la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 06.02.24 le parti discutevano la causa.
1.Sul merito del giudizio
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui “…deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa corte, rettamente richiamata per implicito nella sentenza impugnata, secondo la quale l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione
(così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del
22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti
l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie non veniva data prova della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione che costituisce l'atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento, osservandosi che la prova della notifica e dell'esistenza stessa del verbale risulta essere un onere probatorio che incombe sull'amministrazione e decisivo ai fini della legittimità della cartella, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 22080/2017, in cui si afferma espressamente che “quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento,
l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. (cfr. negli stessi termini anche 4690/22).
Va, inoltre, rilevato che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, tuttavia, queste non attengono soltanto al merito della sanzione, bensì pure al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà quello dell'opposizione a verbale ai sensi dell'art. 7 del pagina 4 di 5 D.Lgs. n. 150/2011, con conseguente legittimazione passiva anche dall'agente di riscossione che
è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per agire in via coattiva.
Invero, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita, in difetto di valida notificazione del verbale, entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni va accolto l'appello e per l'effetto, revocata la cartella impugnata.
2.Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al DM n.37 08.03.18.To
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 304/19 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Rossano e pubblicata in data 20.06.19 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
− Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata
Condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 172,00 per spese vive, € 1.300,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari 06.02.24
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 5 di 5
Verbale della causa n.153/20
Oggi 06.02.25 sono comparsi gli avv.ti Alessandro Santoro per parte appellante, nonché
l'Avv. Leonardo Graziadio, in sostituzione dell'Avv. Livio Calabro' per parte appellata i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 11.29, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 5 N. R.G. 153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANTORO ALESSANDRO, elettivamente Parte_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SANTORO ALESSANDRO
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CALABRO' LIVIO Controparte_1
, contumace Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE IN APPELLO AVVERSO
SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROSSANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 2 di 5 Lo svolgimento del giudizio di prime cure è stato adeguatamente esposto nella sentenza impugnata nei seguenti termini : Con ricorso depositato in cancelleria in data 15.03.19,
l'istante, premettendo di aver ricevuto in data 05.03.19 la cartella di pagamento
n.03420190004512254001 di euro 339,14 emessa da per Controparte_1 contravvenzione codice della strada ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva dell'esecutività della stessa, eccependo la mancata notifica del sotteso verbale di contestazione. Nessuno degli opposti si costituiva, di cui va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 304/19 del 20.06.19, il Giudice di Pace di Rossano a definizione del procedimento così statuiva: 1) rigetta l'opposizione 2) Compensa le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Avverso con atto di citazione Parte_1 del 16.01.20, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In totale riforma della sentenza di primo accertare che non è stata fornita prova alcuna dell'esistenza sia del verbale che del credito vantato sotteso alla cartella;
2) In totale riforma della sentenza di primo grado e per le motivazioni suddette accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della cartella impugnata e del verbale sotteso e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza del credito e del titolo esecutivo e la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della cartella impugnata e del verbale sotteso per le motivazioni di cui in narrativa;
3) Accertare e dichiarare altresi'
l'oramai intervenuta prescrizione, illegittimità, insussistenza, non debenza e/o inesigibilità del diritto di riscossione e dei crediti pretesi da e dalla Controparte_3
; 4) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc.
Si costituiva in giudizio l , la quale contestava le avverse Controparte_1 deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla mancata notifica degli atti antecedenti di competenza dell'Ente creditore.
Nessuno di costituiva per la , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 06.02.24 le parti discutevano la causa.
1.Sul merito del giudizio
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui “…deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa corte, rettamente richiamata per implicito nella sentenza impugnata, secondo la quale l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (oggi v. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione
(così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del
22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto). Come questa corte ha avuto modo di ribadire più volte, in questi casi infatti
l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie non veniva data prova della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione che costituisce l'atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento, osservandosi che la prova della notifica e dell'esistenza stessa del verbale risulta essere un onere probatorio che incombe sull'amministrazione e decisivo ai fini della legittimità della cartella, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 22080/2017, in cui si afferma espressamente che “quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento,
l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. (cfr. negli stessi termini anche 4690/22).
Va, inoltre, rilevato che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, tuttavia, queste non attengono soltanto al merito della sanzione, bensì pure al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà quello dell'opposizione a verbale ai sensi dell'art. 7 del pagina 4 di 5 D.Lgs. n. 150/2011, con conseguente legittimazione passiva anche dall'agente di riscossione che
è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per agire in via coattiva.
Invero, quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al Codice della Strada sia stata esperita, in difetto di valida notificazione del verbale, entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni va accolto l'appello e per l'effetto, revocata la cartella impugnata.
2.Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14, aggiornati al DM n.37 08.03.18.To
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 304/19 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Rossano e pubblicata in data 20.06.19 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
− Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata
Condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 172,00 per spese vive, € 1.300,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari 06.02.24
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 5 di 5