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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Verbale della causa n. R.G. 176/2022
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Stolfa per parte ricorrente;
è presente di persona l'avv. Vestini per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 13 L'avv. Stolfa rappresenta che non è stato possibile conciliare la causa ed evidenzia che c'è un problema fra quello che prevede la legge e le prassi ispettive. Con il decreto 19 è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, ma non è stato toccato il principio dell'appalto libero.
L'avv. Vestini evidenzia che va fatta la verifica in concreto dell'esistenza dell'appalto.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 176/2022 promossa da: Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STOLFA
[...] P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 40 C/O AVV. M. CACCIAGUERRA FORLI' presso il difensore avv. STOLFA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI', C.F._1
in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA CP_1
PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._1
FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Accertamento negativo obblighi contributivi;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 13 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1)
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la Parte_1
, convenendo in giudizio
[...] Controparte_2 nonché la ha proposto azione di Controparte_3 accertamento negativo e ripetizione di indebito chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito:” a) accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni pretesa avanzata dall'INPS nei confronti della , Parte_1
(c.f: ) con sede legale in Roncofreddo (FC) alla via Matteotti n. 275, e che, pertanto, nulla è dovuto P.IVA_1 dalla medesima nei confronti dell'INPS, disapplicando e ponendo nel nulla l'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione n. FC000000/2020-223-03 del 24.7.2020, prot. n. 20768 del 28.7.2020, notificato dall'ITL di Ravenna-Forlì-Cesena il 30.7.2020 e pervenuto il 3/8/2020, con cui si contestavano alla società ricorrente presunte inadempienze contributive e sanzioni civili, nonché ogni atto consequenziale successivo;
b) accertare e dichiarare conseguentemente il diritto della medesima società ricorrente al rimborso, in quanto non dovute, delle somme versate, con riserva di ripetizione, in adempimento del predetto verbale con bonifico del 3/11/2020 e quindi al pagamento da parte dell'INPS della somma di € 216.936,86 (duecento sedicimila novecento trentasei/86) oltre interessi al tasso legale e risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
c) condannare quindi
l'INPS al pagamento in favore della società ricorrente della medesima somma di € 216.936,86 (duecento sedicimila novecento trentasei/86) oltre interessi al tasso legale e risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
d) in subordine e salvo gravame: condannare l'INPS al pagamento in favore della società convenuta della medesima somma di somma di € 216.936,86 (duecentosedicimilanovecentotrentasei/86)ovvero di quella minore eventualmente accertata in corso di causa, corrispondente ai versamenti effettuati dalla società appaltatrice per i CP_4 medesimi titoli(contributi), per i medesimi lavoratori e per i medesimi periodi, nonché di quanto versato dalla società ricorrente a titolo di sanzioni ed accessori civili comunque non dovuti nella misura di € 27.704,00
(ventisettemilasettecentoquattro/00)il tutto maggiorato di interessi al tasso legale e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, da quantificarsi anche a mezzo CTU;
e) condannare, in ogni caso, l'ente opposto alla
pagina 4 di 13 integrale rifusione delle spese processuali tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dall'INPS nell'ambito della vicenda de qua”;
Segnatamente, la società ricorrente - premesso di avere ricevuto, in data 3 agosto 2020, la notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC 000000/2020-223-03 del 24.7.2020, prot.n. 20768 del 28.7.2020 con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede di Forlì, unitamente alle sedi di Forlì di INPS e , contestando la illegittimità dei contratti di appalto stipulati con CP_5 la nel periodo temporale compreso tra il mese di maggio 2019 e il mese di settembre CP_4
2019, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 200.761,54, oltre ulteriori accessori e sanzioni civili e amministrative e relativi premi e di avere prima esperito, invano, la via CP_5 amministrativa e quindi, per evitare la perdita del DURC, di avere pagato con riserva di ripetizione l'importo complessivo da ultimo quantificato in € 216.936,86 - ha dedotto la illegittimità della pretesa eccependo, in via principale, la legittimità dell'appalto e, in via subordinata – comunque contestando i conteggi elaborati dall'Ispettorato - il carattere parzialmente satisfattorio dei veramente effettuati dalla formulando richiesta di ripetizione e riservandosi di CP_4 richiedere, in separata sede, all'esito del presente giudizio, la ripetizione delle somme ingiustamente versate ad altri titoli (sanzioni amministrative, premi , ecc.) sempre connessi all'impugnato CP_5 verbale e sempre con riserva di ripetizione).
2)
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio Controparte_2 nonché la richiamando il contenuto Controparte_3 del Verbale impugnato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - nel merito, in ogni caso, previa declaratoria di inammissibilità/improponibilità della domanda di rimborso della contribuzione versata siccome non preceduta dalla domanda amministrativa obbligatoria per legge, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto accertare come dovuti dalla Società ricorrente gli importi indicati, a titolo di contributi e relativi accessori, nel Verbale Unico di accertamento e notificazione N.
FC00000/2020-223-03 del 24/07/2020 -Protocollo 20768 del 28/07/2020 emesso nei confronti dell'azienda agricola e nella lettera di diffida ad adempiere prot. Controparte_6
INPS.3200.28/07/2020.0210789 inviata da INPS per le causali, di cui in narrativa, ovvero quelle somme
pagina 5 di 13 maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio. Con richiesta di emissione di provvedimento esecutivo ex art. 24, comma 3, D.LGS 46/1999 e vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”;
3)
La controversia – istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale – è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2024, nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata posta in decisione.
4)
Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
5.1)
Deve anzitutto darsi atto della fondatezza della pretesa contributiva vantata da INPS.
La norma di cui all'articolo 29 comma 1 del Decreto legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis dispone che: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la lettura della disposizione consente di rilevare – innanzitutto e in accordo con la nozione codicistica di appalto - la centralità, quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi dell'appaltatore, nel senso generale di fattori della produzione, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio, all'uopo evidenziandosi che, proprio in conseguenza di questa strumentalità, l'organizzazione,
l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile proprio "in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio" come precisato nella norma richiamata.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nell'indagine sulla liceità dell'appalto, la relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione di un servizio, il servizio appaltato è centrale sotto due profili: a) innanzi tutto in quanto è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, una nozione che già sul piano pagina 6 di 13 semantico rimanda a un insieme di operazioni e condotte umane connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile, b) in secondo luogo perché impone di considerare la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo.
La giurisprudenza di legittimità attinge ampiamente all'orientamento formatosi nel periodo di vigenza della legge n. 1369 del 1960 – ancora attuale proprio in relazione al fatto che la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio è il nucleo centrale dell'indagine sulla liceità dell'appalto – precisando che, dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 276 del 2003, “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.lgs.n. 276 del 2003 e
l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo
D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 D.lgs.n. 276 del 2003 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"
(così testualmente Corte di Cassazione , Sezione Lavoro 15 luglio 2011 n. 15615).
In particolare la più recente Corte di Cassazione Sezione Lavoro 27 marzo 2017 n. 7796 desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore "si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa",
e più precisamente "della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (lo stesso principio si trova costantemente affermato anche dalla giurisprudenza successiva: cfr. per tutte
Cass. 13204 del 2022).
Risulta, pertanto, fondamentale l'indagine sulla “relazione di strumentalità” sopra richiamata, utile a differenziare “appalti genuini” e “somministrazioni illecite”, atteso che ciò che rileva, ai fini della liceità dell'appalto, è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e - se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano – allora perché l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di pagina 7 di 13 dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio.
Detto in altre termini ciò che rileva, ai fini della liceità dell'appalto, secondo il condivisibile orientamento di legittimità sopra richiamato è un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio e – in secondo luogo – che alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti corrisponda, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, risultando decisivo, accertare, non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione (cfr. tra le altre Cass. Civ. ,V, Ordinanza 28 luglio 2017 n. 18808).
5.2)
Alla luce di tali principi deve pertanto esaminarsi la fattispecie di causa dovendosi concludere – sulla base della documentazione versata in atti e alla luce delle prove testimoniali raccolte – per il carattere illecito degli appalti dedotti in atti per essere effettivamente riferibile alla
[...]
sia l'organizzazione di mezzi, sia la Parte_1 direzione del personale impiegato.
Per quanto concerne l'organizzazione, il teste – funzionario ispettivo in Servizio Testimone_1 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna,Forlì, Cesena – escusso all'udienza del primo febbraio 2023, dopo aver precisato di avere preso parte all'accertamento svolto da ITL,
INPS e presso il sito di Carpinello dove si trovano terreni e il capannone industriale dove CP_5 viene lavorata la frutta, diretto in modo specifico alla presenza di personale assunto da CP_4 che operava con contratto di appalto e svolto con le consuete modalità (audizione delle persone Con presenti, dipendenti di e qualche interinale, sia nei campi, che nel capannone) – circa Pt_1
l'organizzazione del lavoro ha riferito che “Abbiamo cercato di capire come si svolgeva l'attività lavorativa Con all'interno del sito e abbiamo visto che il personale della era impiegato sia per il confezionamento delle albicocche che per la raccolta nel campo. Sono state acquisite anche dichiarazioni successive ma rilevanti, tipo quella della
, dipendente della che è stata sentita presso l'ufficio di Cesena. Ai fini di verificare le correttezze Tes_2 Pt_1 dell'appalto è necessario capire come è gestito il lavoro e in questo caso l'appalto era sulla linea di confezionamento
pagina 8 di 13 Con delle albicocche per la I dipendenti della e della lavorano nello stesso posto;
come detto dal dipendente Pt_1 Pt_1
, addetto a portare i lavoratori sul luogo di lavoro, di fatto era la ditta che comunicava quanta forza lavoro Tes_3
Con della serviva per il giorno successivo e Cristo provvedeva, portava le persone richieste e segnava le ore e chi Con lavorava e poi passava questi documenti ai dirigenti della Quello che è stato verificato è che l'attività svolta dalla SA era limitata a fornire il numero di persone richiesto in base a quelle necessarie, senza rischio di impresa.
Una parte del personale, residente in un hotel a Torre Pedrera, veniva prelevata e portata sul luogo di lavoro dalla Con
Altri abitavano lì vicino e andavo con il loro mezzo. La dichiarazione di Cristo è stata raccolta durante
l'accesso ispettivo. Il lavoro non è molto complicato, una volta spiegato è facile da fare, bisogna riempire dei cestini.
La , dipendente di guidi, controllava e poi si interfacciava con il responsabile di sag che però non ricordo chi Tes_2 fosse”.
Analogamente la teste - funzionario ispettivo in Servizio presso l'Ispettorato Testimone_4
Territoriale del Lavoro di Ravenna, Forlì, Cesena – escussa alla medesima udienza del primo febbraio 2023, dopo avere riferito di avere partecipato all'accertamento unitamente ai colleghi di
Inps e e di essersi suddivisi in vari gruppi in quanto alcuni lavoratori erano impiegati nei CP_5 terreni al di fuori dell'impresa e altri invece dove avveniva la lavorazione della frutta, circa l'organizzazione del lavoro ha riferito quanto segue: “Abbiamo trovato personale della guidi e anche della Con abbiamo chiesto l'esibizione dei contratti di appalto, che né la guidi né la (c'era il referente della SA. CP_4
) è riuscita ad esibire. Sono state acquisite le dichiarazioni” … “abbiamo riscontrato che i lavoratori della Tes_3
Con lavoravano all'interno dello stabilimento nelle stesse linee della e addirittura veniva(no) istruiti dai Pt_1 dipendenti e dei referenti della per cui di fatto erano materiali esecutori di un'attività che non era separata da Pt_1 quella della facevano le stesse cose e le macchine dove sceglievano la frutta erano manovrati da dipendenti della Pt_1
Il referente dell'appalto ci ha detto che era la a dire il giorno prima il numero dei lavoratori di cui aveva Pt_1 Pt_1 bisogno e poi lui formava le squadre con i lavoratori necessari. Anche le attrezzature utilizzate erano esclusivamente della guidi. Cristo ci ha detto che lui era il referente della SA e ha detto che il numero dei lavoratori necessari gli Con veniva comunicato da una signora bulgara. Se c'erano dei problemi per i dipendenti dovevano dirlo a lui, poi lui parlavano con quelli della guidi. Non ricordo chi fosse a dare le disposizioni, penso che i capo turni della li Pt_1 dicessero a e poi lui le doveva riferire ai dipendenti. Poi lui segnava le ore nei foglietti che dovevano essere Tes_3 controfirmati da guidi. Tutte le operazioni in merito alla pesatura dovevano essere completate a fine giornata, si doveva rispettare le pesature richieste dalla committente. Queste cose le dico sia partendo dalle dichiarazioni acquisite
pagina 9 di 13 sia dalla documentazione, comunque ero presente e quello che posso dire è che c'era promiscuità tra i lavoratori della Con Con e della Non ho visto però un lavoratore di guidi dare disposizioni a perché quando siamo arrivati Pt_1 noi si è fermato tutto. Lavoratori guidi e SA erano diversi, ma la linea guidi su cui lavoravano i dipendenti SA era manovrata solo da dipendenti guidi”.
Neutra ai fini dell'indagine sulla liceità dell'appalto si rivela la dichiarazione resa dalla teste
[...]
(la quale dopo avere precisato di essere impiegata presso la società ricorrente, di avere Tes_5 curato i contratti, i rapporti iniziali e poi la corrispondenza tra quanto stipulato e quanto succedeva ed avere precisato che si trattava di “un contratto di appalto e la volontà dell'azienda era di esternalizzare delle attività in maniera piena. L'azienda ha molti lavoratori stagionali, anche in somministrazione” circa l'organizzazione ha riferito che “con l'appalto alla società committente si sgrava di attività anche diverse rispetto alla selezione del personale, anche relative all'organizzazione. Con l'appalto ci si toglie la gestione del personale, la formazione, la sicurezza sul lavoro. Io chiedevo, in maniera occasionale, al sig. di comunicarmi Tes_3 alcuni cedolini di alcuni lavoratori per vedere l'effettiva assunzione, la retribuzione e che tutto fosse in regola. Sono Con anche andata a verificare che la fosse divisa dai nostri dipendenti e che avessero le divise. La capomacchina della loro linea si chiamava ed era di SA, sono andata saltuariamente qualche volta durante la vigenza dei Per_1 contratti per vedere se tutto era conforme”) di sicuro rilievo risulta la dichiarazione del teste – Tes_6 dipendente della società ricorrente – escusso all'udienza del primo febbraio 2023 le cui dichiarazioni vanno lette, in maniera sistemica, con le dichiarazioni rese a Verbale dai lavoratori sentiti nell'immediatezza dei fatti dagli Ispettori.
In particolare il teste - dopo avere riferito che “Sull'appalto so che in quel periodo era stato Tes_7
Con scelto l'appalto perché c'era un picco di lavoro e un tipo di lavoro professionalizzato, la aveva buone referenze perché lavorava anche per altre aziende in settore simile al nostro e quindi gli abbiamo appaltato una parte del lavoro” e dopo avere precisato che “Si occupava della cernita, selezione e confezionamento delle albicocche” - circa l'organizzazione del lavoro ha precisato che “Il lavoro partiva dagli ordinativi che arrivavano dai clienti, il giorno prima si raccoglievano gli ordini – in quantità – per la parte che era stata decisa di appaltare alla Persona_ SA si comunicava al referente, , la quantità che doveva compiere la SAg. Poi quantificata lui. Dopo lui si organizzava con le persone che avevano assunto, lui non era presente tutta la giornata, quindi aveva poi dei referenti.
A noi interessava che ci consegnasse le pedane, casse richieste. Penso facesse come noi: se so che devo fare 50 pedane Con so che servono un tot persone e quindi si chiamano il numero che serve. Abbigliamento e dpi erano forniti dalla
pagina 10 di 13 arrivavano e si mettevano nella linea a loro appaltata. Noi facevamo solo i controlli qualità della merce finale. Noi parlavamo con o con un loro referente delegato. Noi non davamo indicazioni sul lavoro che dovevano svolgere, Per_2 controllavamo solo il risultato”.
Dalle sommarie informazioni acquisite nell'immediatezza dell'accertamento emerge – da un lato – che forniva “manodopera per raccolta e confezionamento ci limitiamo a CP_4 Parte_2 Parte_3
Cont selezionare il personale, lo occupiamo e lo forniamo alla Le direttive sul lavoro da fare le dà direttamente Pt_1 la ” (cfr. Verbale di acquisizione di dichiarazione di resa il 31 luglio 2019) e - Pt_4 Persona_2 dall'altro – che la prestazione richiesta non era altamente specializzata e che le direttive provenivano dalla società ricorrente.
Invero, premesso che è pacifico in atti che sia i lavoratori della società ricorrente che i lavoratori Cont della svolgevano le medesime mansioni in occasione di indicati picchi di lavoro (il teste Tes_6
– dipendente della società ricorrente – escusso all'udienza del primo febbraio 2023, ha
[...] riferito che “Sull'appalto so che in quel periodo era stato scelto l'appalto perché c'era un picco di lavoro”) una valutazione sistemica delle dichiarazioni raccolte conferma lo svolgimento di una prestazione lavorativa niente affatto altamente specializzata.
Rilevano sul punto le dichiarazione rese il 31 luglio 2019 da (“sono stato assunto per la Per_3 raccolta della frutta”), (“raccoglitrice di frutta e addetta alla potatura”), (“potatore e Per_4 Pt_5 raccoglitore di albicocche”), (“la mia mansione è di bracciante che raccoglie le albicocche nei Persona_5 campi…”), (“la mia mansione è raccogliere le albicocche e metterle nei cestelli”), Persona_6 [...]
(“Mi occupo sempre e solo di raccogliere le albicocche e potare le piante”), (“Raccolgo Tes_8 Testimone_9 albicocche dagli alberi”).
Emerge, inoltre, che il numero della manodopera era prestabilito dalla committente (cfr. Verbale di acquisizione di dichiarazione di resa il 31 luglio 2019: “per quanto è a mia conoscenza la Tes_10
Contr Collega….comunica alla , la sera prima, il numero dei lavoratori che occorrono…”).
In conclusione deve affermarsi che le attività oggetto dell'appalto non costituissero servizi realizzabili esclusivamente a mezzo della prestazione dei dipendenti di non solo perché CP_4
l'attività appaltata era svolta anche dal personale della società ricorrente ma anche perchè la prestazione richiesta era di semplice raccolta di frutta: a conferma si evidenzia che i lavoratori sono pagina 11 di 13 stati inquadrati come braccianti (cfr. in tal senso dichiarazioni teste ” la mia Persona_5 mansione è di bracciante che raccoglie le albicocche nei campi…”).
Va, peraltro, valorizzata anche la circostanza che nello svolgimento dell'attività appaltata era prevalente il dato “quantitativo” e non il dato “qualitativo”.
Deve, quindi, escludersi che i lavoratori inviati dalla fossero dotati di una qualche CP_4 specifica ed elevata professionalità, decisiva ai fini della realizzazione del servizio e concludersi che
- già per questo motivo - l'organizzazione di mezzi fornita dall'appaltatrice (indipendentemente dalla sua reale consistenza imprenditoriale e dall'assunzione del rischio di impresa) fosse del tutto inadeguata a realizzare un autonomo servizio, in quanto in effetti limitata alla messa a disposizioni di personale con mansioni esecutive.
Dalle prove testimoniali raccolte emerge, inoltre, sia che erano le contingenti esigenze della committente a determinare l'impiego dei dipendenti della formale appaltatrice e sia che vi era sostanziale fungibilità della loro prestazione.
In conclusione, le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita e la documentazione versata in atti
(in particolare i Verbali di assunzione della dichiarazione) confermano l'insussistenza degli indici semantici, come sopra individuati, della genuinità dei contratti di appalto dedotti in atti configurandosi, piuttosto, un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti in capo alla committente (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; sez. 5 -,
Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
5.3)
La domanda subordinata formulata da parte ricorrente di restituzione degli importi versati con riserva di ripetizione, ferma la debenza degli importi richiesti da INPS a titolo di inadempienze contributive e sanzioni per le ragioni esposte, deve trovare parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di avere provveduto al pagamento degli importi richiesti da
INPS a titolo di contributi e sanzioni con bonifico del 3.11.2020; al contempo è emerso in corso di causa, perché dedotto e documentato dallo stesso istituto, il pagamento di parte delle somme Cont richieste a titolo contributivo da parte della coobbligata per l'importo di € 135.062,94 ( a fronte di un inadempimento totale per € 189.232,86).
pagina 12 di 13 Dalla documentazione versata in atti da Inps emerge poi che le sanzioni addebitate da verbale ammontano a complessivi € 27.704,00, mentre le sanzioni dovute da alla data del Parte_6 pagamento del 04/11/2020 ammontano alla minor somma di € 11.907,09, con un pagamento in eccesso di € 15.796,91.
Sulla somma da restituire, ammontante ad un totale di € 150.859,85 sono inoltre dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data del pagamento (4.11.2020) al saldo effettivo.
6)
L'accoglimento della domanda subordinata, in considerazione della compensazione delle somme Cont versate dalla “pseudo appaltatrice” e quindi la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande proposte in via principale da parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, condanna INPS a restituire a la somma Parte_1
versata in eccesso pari ad € 150.859,85 oltre interessi al tasso legale dalla data del 4.11.2020 al saldo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 19/02/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Verbale della causa n. R.G. 176/2022
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Stolfa per parte ricorrente;
è presente di persona l'avv. Vestini per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 13 L'avv. Stolfa rappresenta che non è stato possibile conciliare la causa ed evidenzia che c'è un problema fra quello che prevede la legge e le prassi ispettive. Con il decreto 19 è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, ma non è stato toccato il principio dell'appalto libero.
L'avv. Vestini evidenzia che va fatta la verifica in concreto dell'esistenza dell'appalto.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 176/2022 promossa da: Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STOLFA
[...] P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA C. CIGNANI N. 40 C/O AVV. M. CACCIAGUERRA FORLI' presso il difensore avv. STOLFA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI', C.F._1
in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA CP_1
PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._1
FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Accertamento negativo obblighi contributivi;
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 13 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1)
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la Parte_1
, convenendo in giudizio
[...] Controparte_2 nonché la ha proposto azione di Controparte_3 accertamento negativo e ripetizione di indebito chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito:” a) accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni pretesa avanzata dall'INPS nei confronti della , Parte_1
(c.f: ) con sede legale in Roncofreddo (FC) alla via Matteotti n. 275, e che, pertanto, nulla è dovuto P.IVA_1 dalla medesima nei confronti dell'INPS, disapplicando e ponendo nel nulla l'impugnato verbale unico di accertamento e notificazione n. FC000000/2020-223-03 del 24.7.2020, prot. n. 20768 del 28.7.2020, notificato dall'ITL di Ravenna-Forlì-Cesena il 30.7.2020 e pervenuto il 3/8/2020, con cui si contestavano alla società ricorrente presunte inadempienze contributive e sanzioni civili, nonché ogni atto consequenziale successivo;
b) accertare e dichiarare conseguentemente il diritto della medesima società ricorrente al rimborso, in quanto non dovute, delle somme versate, con riserva di ripetizione, in adempimento del predetto verbale con bonifico del 3/11/2020 e quindi al pagamento da parte dell'INPS della somma di € 216.936,86 (duecento sedicimila novecento trentasei/86) oltre interessi al tasso legale e risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
c) condannare quindi
l'INPS al pagamento in favore della società ricorrente della medesima somma di € 216.936,86 (duecento sedicimila novecento trentasei/86) oltre interessi al tasso legale e risarcimento del danno da svalutazione monetaria;
d) in subordine e salvo gravame: condannare l'INPS al pagamento in favore della società convenuta della medesima somma di somma di € 216.936,86 (duecentosedicimilanovecentotrentasei/86)ovvero di quella minore eventualmente accertata in corso di causa, corrispondente ai versamenti effettuati dalla società appaltatrice per i CP_4 medesimi titoli(contributi), per i medesimi lavoratori e per i medesimi periodi, nonché di quanto versato dalla società ricorrente a titolo di sanzioni ed accessori civili comunque non dovuti nella misura di € 27.704,00
(ventisettemilasettecentoquattro/00)il tutto maggiorato di interessi al tasso legale e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, da quantificarsi anche a mezzo CTU;
e) condannare, in ogni caso, l'ente opposto alla
pagina 4 di 13 integrale rifusione delle spese processuali tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dall'INPS nell'ambito della vicenda de qua”;
Segnatamente, la società ricorrente - premesso di avere ricevuto, in data 3 agosto 2020, la notifica del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC 000000/2020-223-03 del 24.7.2020, prot.n. 20768 del 28.7.2020 con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede di Forlì, unitamente alle sedi di Forlì di INPS e , contestando la illegittimità dei contratti di appalto stipulati con CP_5 la nel periodo temporale compreso tra il mese di maggio 2019 e il mese di settembre CP_4
2019, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 200.761,54, oltre ulteriori accessori e sanzioni civili e amministrative e relativi premi e di avere prima esperito, invano, la via CP_5 amministrativa e quindi, per evitare la perdita del DURC, di avere pagato con riserva di ripetizione l'importo complessivo da ultimo quantificato in € 216.936,86 - ha dedotto la illegittimità della pretesa eccependo, in via principale, la legittimità dell'appalto e, in via subordinata – comunque contestando i conteggi elaborati dall'Ispettorato - il carattere parzialmente satisfattorio dei veramente effettuati dalla formulando richiesta di ripetizione e riservandosi di CP_4 richiedere, in separata sede, all'esito del presente giudizio, la ripetizione delle somme ingiustamente versate ad altri titoli (sanzioni amministrative, premi , ecc.) sempre connessi all'impugnato CP_5 verbale e sempre con riserva di ripetizione).
2)
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio Controparte_2 nonché la richiamando il contenuto Controparte_3 del Verbale impugnato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - nel merito, in ogni caso, previa declaratoria di inammissibilità/improponibilità della domanda di rimborso della contribuzione versata siccome non preceduta dalla domanda amministrativa obbligatoria per legge, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto accertare come dovuti dalla Società ricorrente gli importi indicati, a titolo di contributi e relativi accessori, nel Verbale Unico di accertamento e notificazione N.
FC00000/2020-223-03 del 24/07/2020 -Protocollo 20768 del 28/07/2020 emesso nei confronti dell'azienda agricola e nella lettera di diffida ad adempiere prot. Controparte_6
INPS.3200.28/07/2020.0210789 inviata da INPS per le causali, di cui in narrativa, ovvero quelle somme
pagina 5 di 13 maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio. Con richiesta di emissione di provvedimento esecutivo ex art. 24, comma 3, D.LGS 46/1999 e vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”;
3)
La controversia – istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale – è stata rinviata all'udienza del 22 maggio 2024, nella quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata posta in decisione.
4)
Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
5.1)
Deve anzitutto darsi atto della fondatezza della pretesa contributiva vantata da INPS.
La norma di cui all'articolo 29 comma 1 del Decreto legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis dispone che: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la lettura della disposizione consente di rilevare – innanzitutto e in accordo con la nozione codicistica di appalto - la centralità, quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi dell'appaltatore, nel senso generale di fattori della produzione, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio, all'uopo evidenziandosi che, proprio in conseguenza di questa strumentalità, l'organizzazione,
l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile proprio "in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio" come precisato nella norma richiamata.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nell'indagine sulla liceità dell'appalto, la relazione di strumentalità tra organizzazione dell'appaltatore e realizzazione di un servizio, il servizio appaltato è centrale sotto due profili: a) innanzi tutto in quanto è necessario che l'attività dell'appaltatore sia diretta alla realizzazione di un servizio, una nozione che già sul piano pagina 6 di 13 semantico rimanda a un insieme di operazioni e condotte umane connotate da un'intrinseca unitarietà in funzione di un risultato distinguibile, b) in secondo luogo perché impone di considerare la natura del servizio ai fini dell'individuazione del tipo di organizzazione necessaria per realizzarlo.
La giurisprudenza di legittimità attinge ampiamente all'orientamento formatosi nel periodo di vigenza della legge n. 1369 del 1960 – ancora attuale proprio in relazione al fatto che la strumentalità tra organizzazione di mezzi e realizzazione del servizio è il nucleo centrale dell'indagine sulla liceità dell'appalto – precisando che, dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 276 del 2003, “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.lgs.n. 276 del 2003 e
l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo
D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro. Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 D.lgs.n. 276 del 2003 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"
(così testualmente Corte di Cassazione , Sezione Lavoro 15 luglio 2011 n. 15615).
In particolare la più recente Corte di Cassazione Sezione Lavoro 27 marzo 2017 n. 7796 desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza che l'appaltatore "si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa",
e più precisamente "della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (lo stesso principio si trova costantemente affermato anche dalla giurisprudenza successiva: cfr. per tutte
Cass. 13204 del 2022).
Risulta, pertanto, fondamentale l'indagine sulla “relazione di strumentalità” sopra richiamata, utile a differenziare “appalti genuini” e “somministrazioni illecite”, atteso che ciò che rileva, ai fini della liceità dell'appalto, è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e - se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano – allora perché l'appalto sia lecito all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di pagina 7 di 13 dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio.
Detto in altre termini ciò che rileva, ai fini della liceità dell'appalto, secondo il condivisibile orientamento di legittimità sopra richiamato è un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio e – in secondo luogo – che alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti corrisponda, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, risultando decisivo, accertare, non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione (cfr. tra le altre Cass. Civ. ,V, Ordinanza 28 luglio 2017 n. 18808).
5.2)
Alla luce di tali principi deve pertanto esaminarsi la fattispecie di causa dovendosi concludere – sulla base della documentazione versata in atti e alla luce delle prove testimoniali raccolte – per il carattere illecito degli appalti dedotti in atti per essere effettivamente riferibile alla
[...]
sia l'organizzazione di mezzi, sia la Parte_1 direzione del personale impiegato.
Per quanto concerne l'organizzazione, il teste – funzionario ispettivo in Servizio Testimone_1 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna,Forlì, Cesena – escusso all'udienza del primo febbraio 2023, dopo aver precisato di avere preso parte all'accertamento svolto da ITL,
INPS e presso il sito di Carpinello dove si trovano terreni e il capannone industriale dove CP_5 viene lavorata la frutta, diretto in modo specifico alla presenza di personale assunto da CP_4 che operava con contratto di appalto e svolto con le consuete modalità (audizione delle persone Con presenti, dipendenti di e qualche interinale, sia nei campi, che nel capannone) – circa Pt_1
l'organizzazione del lavoro ha riferito che “Abbiamo cercato di capire come si svolgeva l'attività lavorativa Con all'interno del sito e abbiamo visto che il personale della era impiegato sia per il confezionamento delle albicocche che per la raccolta nel campo. Sono state acquisite anche dichiarazioni successive ma rilevanti, tipo quella della
, dipendente della che è stata sentita presso l'ufficio di Cesena. Ai fini di verificare le correttezze Tes_2 Pt_1 dell'appalto è necessario capire come è gestito il lavoro e in questo caso l'appalto era sulla linea di confezionamento
pagina 8 di 13 Con delle albicocche per la I dipendenti della e della lavorano nello stesso posto;
come detto dal dipendente Pt_1 Pt_1
, addetto a portare i lavoratori sul luogo di lavoro, di fatto era la ditta che comunicava quanta forza lavoro Tes_3
Con della serviva per il giorno successivo e Cristo provvedeva, portava le persone richieste e segnava le ore e chi Con lavorava e poi passava questi documenti ai dirigenti della Quello che è stato verificato è che l'attività svolta dalla SA era limitata a fornire il numero di persone richiesto in base a quelle necessarie, senza rischio di impresa.
Una parte del personale, residente in un hotel a Torre Pedrera, veniva prelevata e portata sul luogo di lavoro dalla Con
Altri abitavano lì vicino e andavo con il loro mezzo. La dichiarazione di Cristo è stata raccolta durante
l'accesso ispettivo. Il lavoro non è molto complicato, una volta spiegato è facile da fare, bisogna riempire dei cestini.
La , dipendente di guidi, controllava e poi si interfacciava con il responsabile di sag che però non ricordo chi Tes_2 fosse”.
Analogamente la teste - funzionario ispettivo in Servizio presso l'Ispettorato Testimone_4
Territoriale del Lavoro di Ravenna, Forlì, Cesena – escussa alla medesima udienza del primo febbraio 2023, dopo avere riferito di avere partecipato all'accertamento unitamente ai colleghi di
Inps e e di essersi suddivisi in vari gruppi in quanto alcuni lavoratori erano impiegati nei CP_5 terreni al di fuori dell'impresa e altri invece dove avveniva la lavorazione della frutta, circa l'organizzazione del lavoro ha riferito quanto segue: “Abbiamo trovato personale della guidi e anche della Con abbiamo chiesto l'esibizione dei contratti di appalto, che né la guidi né la (c'era il referente della SA. CP_4
) è riuscita ad esibire. Sono state acquisite le dichiarazioni” … “abbiamo riscontrato che i lavoratori della Tes_3
Con lavoravano all'interno dello stabilimento nelle stesse linee della e addirittura veniva(no) istruiti dai Pt_1 dipendenti e dei referenti della per cui di fatto erano materiali esecutori di un'attività che non era separata da Pt_1 quella della facevano le stesse cose e le macchine dove sceglievano la frutta erano manovrati da dipendenti della Pt_1
Il referente dell'appalto ci ha detto che era la a dire il giorno prima il numero dei lavoratori di cui aveva Pt_1 Pt_1 bisogno e poi lui formava le squadre con i lavoratori necessari. Anche le attrezzature utilizzate erano esclusivamente della guidi. Cristo ci ha detto che lui era il referente della SA e ha detto che il numero dei lavoratori necessari gli Con veniva comunicato da una signora bulgara. Se c'erano dei problemi per i dipendenti dovevano dirlo a lui, poi lui parlavano con quelli della guidi. Non ricordo chi fosse a dare le disposizioni, penso che i capo turni della li Pt_1 dicessero a e poi lui le doveva riferire ai dipendenti. Poi lui segnava le ore nei foglietti che dovevano essere Tes_3 controfirmati da guidi. Tutte le operazioni in merito alla pesatura dovevano essere completate a fine giornata, si doveva rispettare le pesature richieste dalla committente. Queste cose le dico sia partendo dalle dichiarazioni acquisite
pagina 9 di 13 sia dalla documentazione, comunque ero presente e quello che posso dire è che c'era promiscuità tra i lavoratori della Con Con e della Non ho visto però un lavoratore di guidi dare disposizioni a perché quando siamo arrivati Pt_1 noi si è fermato tutto. Lavoratori guidi e SA erano diversi, ma la linea guidi su cui lavoravano i dipendenti SA era manovrata solo da dipendenti guidi”.
Neutra ai fini dell'indagine sulla liceità dell'appalto si rivela la dichiarazione resa dalla teste
[...]
(la quale dopo avere precisato di essere impiegata presso la società ricorrente, di avere Tes_5 curato i contratti, i rapporti iniziali e poi la corrispondenza tra quanto stipulato e quanto succedeva ed avere precisato che si trattava di “un contratto di appalto e la volontà dell'azienda era di esternalizzare delle attività in maniera piena. L'azienda ha molti lavoratori stagionali, anche in somministrazione” circa l'organizzazione ha riferito che “con l'appalto alla società committente si sgrava di attività anche diverse rispetto alla selezione del personale, anche relative all'organizzazione. Con l'appalto ci si toglie la gestione del personale, la formazione, la sicurezza sul lavoro. Io chiedevo, in maniera occasionale, al sig. di comunicarmi Tes_3 alcuni cedolini di alcuni lavoratori per vedere l'effettiva assunzione, la retribuzione e che tutto fosse in regola. Sono Con anche andata a verificare che la fosse divisa dai nostri dipendenti e che avessero le divise. La capomacchina della loro linea si chiamava ed era di SA, sono andata saltuariamente qualche volta durante la vigenza dei Per_1 contratti per vedere se tutto era conforme”) di sicuro rilievo risulta la dichiarazione del teste – Tes_6 dipendente della società ricorrente – escusso all'udienza del primo febbraio 2023 le cui dichiarazioni vanno lette, in maniera sistemica, con le dichiarazioni rese a Verbale dai lavoratori sentiti nell'immediatezza dei fatti dagli Ispettori.
In particolare il teste - dopo avere riferito che “Sull'appalto so che in quel periodo era stato Tes_7
Con scelto l'appalto perché c'era un picco di lavoro e un tipo di lavoro professionalizzato, la aveva buone referenze perché lavorava anche per altre aziende in settore simile al nostro e quindi gli abbiamo appaltato una parte del lavoro” e dopo avere precisato che “Si occupava della cernita, selezione e confezionamento delle albicocche” - circa l'organizzazione del lavoro ha precisato che “Il lavoro partiva dagli ordinativi che arrivavano dai clienti, il giorno prima si raccoglievano gli ordini – in quantità – per la parte che era stata decisa di appaltare alla Persona_ SA si comunicava al referente, , la quantità che doveva compiere la SAg. Poi quantificata lui. Dopo lui si organizzava con le persone che avevano assunto, lui non era presente tutta la giornata, quindi aveva poi dei referenti.
A noi interessava che ci consegnasse le pedane, casse richieste. Penso facesse come noi: se so che devo fare 50 pedane Con so che servono un tot persone e quindi si chiamano il numero che serve. Abbigliamento e dpi erano forniti dalla
pagina 10 di 13 arrivavano e si mettevano nella linea a loro appaltata. Noi facevamo solo i controlli qualità della merce finale. Noi parlavamo con o con un loro referente delegato. Noi non davamo indicazioni sul lavoro che dovevano svolgere, Per_2 controllavamo solo il risultato”.
Dalle sommarie informazioni acquisite nell'immediatezza dell'accertamento emerge – da un lato – che forniva “manodopera per raccolta e confezionamento ci limitiamo a CP_4 Parte_2 Parte_3
Cont selezionare il personale, lo occupiamo e lo forniamo alla Le direttive sul lavoro da fare le dà direttamente Pt_1 la ” (cfr. Verbale di acquisizione di dichiarazione di resa il 31 luglio 2019) e - Pt_4 Persona_2 dall'altro – che la prestazione richiesta non era altamente specializzata e che le direttive provenivano dalla società ricorrente.
Invero, premesso che è pacifico in atti che sia i lavoratori della società ricorrente che i lavoratori Cont della svolgevano le medesime mansioni in occasione di indicati picchi di lavoro (il teste Tes_6
– dipendente della società ricorrente – escusso all'udienza del primo febbraio 2023, ha
[...] riferito che “Sull'appalto so che in quel periodo era stato scelto l'appalto perché c'era un picco di lavoro”) una valutazione sistemica delle dichiarazioni raccolte conferma lo svolgimento di una prestazione lavorativa niente affatto altamente specializzata.
Rilevano sul punto le dichiarazione rese il 31 luglio 2019 da (“sono stato assunto per la Per_3 raccolta della frutta”), (“raccoglitrice di frutta e addetta alla potatura”), (“potatore e Per_4 Pt_5 raccoglitore di albicocche”), (“la mia mansione è di bracciante che raccoglie le albicocche nei Persona_5 campi…”), (“la mia mansione è raccogliere le albicocche e metterle nei cestelli”), Persona_6 [...]
(“Mi occupo sempre e solo di raccogliere le albicocche e potare le piante”), (“Raccolgo Tes_8 Testimone_9 albicocche dagli alberi”).
Emerge, inoltre, che il numero della manodopera era prestabilito dalla committente (cfr. Verbale di acquisizione di dichiarazione di resa il 31 luglio 2019: “per quanto è a mia conoscenza la Tes_10
Contr Collega….comunica alla , la sera prima, il numero dei lavoratori che occorrono…”).
In conclusione deve affermarsi che le attività oggetto dell'appalto non costituissero servizi realizzabili esclusivamente a mezzo della prestazione dei dipendenti di non solo perché CP_4
l'attività appaltata era svolta anche dal personale della società ricorrente ma anche perchè la prestazione richiesta era di semplice raccolta di frutta: a conferma si evidenzia che i lavoratori sono pagina 11 di 13 stati inquadrati come braccianti (cfr. in tal senso dichiarazioni teste ” la mia Persona_5 mansione è di bracciante che raccoglie le albicocche nei campi…”).
Va, peraltro, valorizzata anche la circostanza che nello svolgimento dell'attività appaltata era prevalente il dato “quantitativo” e non il dato “qualitativo”.
Deve, quindi, escludersi che i lavoratori inviati dalla fossero dotati di una qualche CP_4 specifica ed elevata professionalità, decisiva ai fini della realizzazione del servizio e concludersi che
- già per questo motivo - l'organizzazione di mezzi fornita dall'appaltatrice (indipendentemente dalla sua reale consistenza imprenditoriale e dall'assunzione del rischio di impresa) fosse del tutto inadeguata a realizzare un autonomo servizio, in quanto in effetti limitata alla messa a disposizioni di personale con mansioni esecutive.
Dalle prove testimoniali raccolte emerge, inoltre, sia che erano le contingenti esigenze della committente a determinare l'impiego dei dipendenti della formale appaltatrice e sia che vi era sostanziale fungibilità della loro prestazione.
In conclusione, le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita e la documentazione versata in atti
(in particolare i Verbali di assunzione della dichiarazione) confermano l'insussistenza degli indici semantici, come sopra individuati, della genuinità dei contratti di appalto dedotti in atti configurandosi, piuttosto, un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti in capo alla committente (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; sez. 5 -,
Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
5.3)
La domanda subordinata formulata da parte ricorrente di restituzione degli importi versati con riserva di ripetizione, ferma la debenza degli importi richiesti da INPS a titolo di inadempienze contributive e sanzioni per le ragioni esposte, deve trovare parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di avere provveduto al pagamento degli importi richiesti da
INPS a titolo di contributi e sanzioni con bonifico del 3.11.2020; al contempo è emerso in corso di causa, perché dedotto e documentato dallo stesso istituto, il pagamento di parte delle somme Cont richieste a titolo contributivo da parte della coobbligata per l'importo di € 135.062,94 ( a fronte di un inadempimento totale per € 189.232,86).
pagina 12 di 13 Dalla documentazione versata in atti da Inps emerge poi che le sanzioni addebitate da verbale ammontano a complessivi € 27.704,00, mentre le sanzioni dovute da alla data del Parte_6 pagamento del 04/11/2020 ammontano alla minor somma di € 11.907,09, con un pagamento in eccesso di € 15.796,91.
Sulla somma da restituire, ammontante ad un totale di € 150.859,85 sono inoltre dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data del pagamento (4.11.2020) al saldo effettivo.
6)
L'accoglimento della domanda subordinata, in considerazione della compensazione delle somme Cont versate dalla “pseudo appaltatrice” e quindi la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande proposte in via principale da parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, condanna INPS a restituire a la somma Parte_1
versata in eccesso pari ad € 150.859,85 oltre interessi al tasso legale dalla data del 4.11.2020 al saldo;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 19/02/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13