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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3355 R.G.A.C. LLanno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(alla nascita ) nata a [...], Parte_1 Persona_1
NG (Stati Uniti d'America) il 29.10.1968, c.f. ; C.F._1
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Controparte_1
11.11.1957,
c.f. C.F._2
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il Controparte_2
23.04.1970, c.f. ; C.F._3
nata a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 26.09.2001 c.f. Controparte_3
; C.F._4
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 30.03.2004, Controparte_4
c.f. C.F._5
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il Controparte_5
02.11.1987,
c.f. C.F._6
nata a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 27.04.1990, Controparte_6
c.f. ; C.F._7
1 Tutti rappresentati e difesi, come da mandati in atti, dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di
Bologna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio LLAvv.
Andrea Permunian.
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_7
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catanzaro, con sede in via G. da Fiore, 34 - CAP 88100.
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni:All'udienza del 29 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_7 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di (altrimenti conosciuta come Persona_2
nata a [...] il [...] (doc. 1) e ivi coniugatasi il 04.02.1899 Persona_3
(doc.2) con (altrimenti conosciuto come nato il CP_8 Persona_4
24.01.1875 a IR (CZ - doc. 3);
In costanza del matrimonio, il 06.11.1901, nasceva a Des Moines, WA (Stati Uniti d'America) alias (doc. 4 e 5). Si precisa come la data di Persona_5 Persona_6
nascita di si evinca dal suo certificato di battesimo (cfr. doc. 4), ove è indicato Persona_5 come “Luigga” a causa di un palese errore di trascrizione dovuto ad analfabetismo, in quanto non è stato possibile rinvenire il suo certificato di nascita, come comprovato dalla notifica di ricerca negativa di atto di nascita emessa dallo Stato LLWA (doc. 6). Inoltre, le corrette generalità del
Sig. sono indicate in una dichiarazione giurata, ivi prodotta, rilasciata da sua nipote, la Per_5
ricorrente (cfr. doc. 5). Parte_1
2 alla nascita acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli, ai sensi e per gli Persona_5 effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e quella italiana iure sanguinis, in quanto figlio di madre italiana. Difatti -contrariamente a CP_8
alias il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 27.02.1902 Persona_4
(doc. 7) - alias mai acquisiva la cittadinanza statunitense Persona_2 Persona_3
(doc. 8-10), potendo pertanto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti, come si argomenterà meglio in seguito;
alias si univa in matrimonio con Persona_5 Persona_6 Controparte_9
alias e dalla loro unione il 02.07.1933 nasceva a Des Moines, Persona_7
WA (Stati Uniti d'America) (doc. 11). Si precisa come non sia stato possibile Persona_8
rinvenire il certificato di matrimonio tra e (doc. 12); tuttavia, è indubbio che Per_5 CP_9
sia figlia di e , come comprovato dai suoi Persona_8 Persona_5 Controparte_9 atti di stato civile ove viene indicato come “padre”, come si argomenterà meglio in Persona_5
seguito. alias decedeva il 03.03.1939 a Des Controparte_9 Persona_7
Moines, WA (Stati Uniti d'America - doc. 13);
in data 23.10.1953, contraeva matrimonio a OS Angeles, California (Stati Persona_8
Uniti d'America) con (doc. 14). In costanza del loro matrimonio, nascevano i Controparte_10
ricorrenti il 11.11.1957 a NT MO, California (Stati Uniti Controparte_1
d'America - doc. 15), il 29.10.1968 a BE, NG (Stati Persona_1
Uniti
d'America - doc. 16) e il 23.04.1970 a BE, NG (Stati Controparte_2
Uniti d'America - doc. 17). decedeva il 26.02.1991 a Kirkland, NG Persona_8
(Stati Uniti d'America - doc. 18), mentre decedeva il 14.06.1975 a Des Persona_5
Moines, WA (Stati Uniti d'America - doc. 19);
In data 07.08.1982 nella Contea di King, NG (Stati Uniti d'America) Controparte_1
contraeva matrimonio con (doc. 20). In costanza del loro matrimonio,
[...] Persona_9
nascevano i ricorrenti il 02.11.1987 a Kirkland, NG (Stati Controparte_5
Uniti d'America - doc. 21) e il 27.04.1990 a BE, NG (Stati Controparte_6
Uniti d'America – doc. 22);
in data 29.10.1997, contraeva matrimonio a Nakskov, ND (Danimarca) Persona_1
con (doc. 23). I coniugi scioglievano il vincolo matrimoniale in data Persona_10
07.04.1999, giusta sentenza di divorzio emessa dall'Alta Corte dello Stato di NG, Contea di
King (Stati Uniti d'America - doc. 24). In data 10.05.2006, si univa in Persona_1
3 matrimonio nella Contea di King, NG (Stati Uniti d'America) con Controparte_11
(doc. 25), divenendo così .
[...] Parte_1
In data 26.09.1998, contraeva matrimonio nella Contea di Whatcom, Controparte_2
NG (Stati Uniti d'America) con (doc. 26). Dall'unione dei coniugi, Persona_11 nascevano a Kirkland, NG (Stati Uniti d'America) i ricorrenti il Controparte_3
26.09.2001 (doc. 27) e il 30.03.2004 (doc. 28). Controparte_4
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis non avendo l'avo (altrimenti conosciuta come , nata il [...] a Persona_2 Persona_3
IR (CZ) mai perso la cittadinanza italiana e trasmettendola Jure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come risultante da documentazione versata in atti.
Il ha deposito la comparsa di costituzione chiedendo al Tribunale di volersi Controparte_7
valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15. Nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 29 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto LLart.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 LLart. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita LLavo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di IR (CZ), per cui il foro competente è il Tribunale adito.
2.Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della
4 cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana e dall'unione con il Persona_2 marito è nato negli Stati Uniti d'America alias il Persona_5 Persona_6
quale il giorno 06.11.1901, il quale acquisiva alla nascita automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, ed infatti dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima LLentrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale LLart. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la
Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte
Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria.
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
5 sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Per_12 Controparte_7
contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello
Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente -
Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta LLava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi LLart. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti LLUomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia.
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita, anche i suoi discendenti sono Persona_2
conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano e per Persona_2
discendenza diretta derivante da ai ricorrenti. Persona_5
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini LLUnione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
6 (alla nascita ) nata a [...], NG Parte_1 Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 29.10.1968, c.f. ; C.F._1
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Controparte_1
11.11.1957, c.f. C.F._2
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 23.04.1970, c.f. Controparte_2
; C.F._3
nata a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 26.09.2001 c.f. Controparte_3
; C.F._4
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 30.03.2004, c.f. Controparte_4
C.F._5
nato a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 02.11.1987, Controparte_5
c.f. C.F._6
nata a [...], NG (Stati Uniti d'America) il 27.04.1990, Controparte_6
c.f. ; C.F._7
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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