Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01877/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2026, proposto da
Can.bi.as. Laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l., LabAurelia s.r.l., in relazione alla procedura CIG B8A7F0D0A0, rappresentate e difese dagli avvocati Filippo Brunetti, Salvatore Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di RO – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Direzione Formazione e Tutela del Lavoro – E.Q. Tutela del lavoro e sorveglianza sanitaria – Servizio Tutela del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria – Ufficio Sorveglianza Sanitaria e visite preassuntive, a firma della Direttore dott. Luca di Maio, del 9.1.2026, con cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari ex art. 41 d.lgs. 81/2008 – CIG B8A7F0D0A0, indetta da RO AL; dei verbali del seggio di gara e, in particolare, del verbale prot. SU/2025/18337 del 23.12.2025 del Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Servizi e del verbale della seduta del 2.12.2025 di esame della documentazione integrativa; dei provvedimenti comunque adottati dal RUP; della disciplina di gara relativamente alle previsioni riguardanti la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, nonché della garanzia provvisoria, nonché, ancora, di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Can.bi.as. laboratorio analisi cliniche Caravaggio s.r.l. e la società LabAurelia, entrambe in proprio nonché quali, rispettivamente, mandataria e mandante del costituendo RTI, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di RO – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Direzione Formazione e Tutela del Lavoro – E.Q. Tutela del lavoro e sorveglianza sanitaria – Servizio Tutela del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria – Ufficio Sorveglianza Sanitaria e visite preassuntive, a firma della Direttore dott. Luca di Maio, del 9.1.2026, con cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari ex art. 41 d.lgs. 81/2008 – CIG B8A7F0D0A0, indetta da RO AL; dei verbali del seggio di gara e, in particolare, del verbale prot. SU/2025/18337 del 23.12.2025 del Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Servizi e del verbale della seduta del 2.12.2025 di esame della documentazione integrativa; dei provvedimenti comunque adottati dal RUP; della disciplina di gara relativamente alle previsioni riguardanti la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, nonché della garanzia provvisoria, nonché, ancora, di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
La procedura di gara ha avuto quale oggetto “ un unico lotto a garanzia della continuità di una conduzione unitaria e omogenea del servizio ”, di importo a base d’asta pari ad euro 1.770.047,25, di cui euro 177.004,73 di costi della manodopera non soggetti a ribasso; la durata dell’appalto è stata determinata in 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, comunque, dalla data di affidamento del servizio; la procedura è stata regolata dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Ai fini della partecipazione dei concorrenti si è previsto l’obbligo di inserire nella busta amministrativa la seguente documentazione: “ 1) Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativo Allegato; 2) Impegno a conferire mandato collettivo in caso di RTI costituendo; 3) documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 4) eventuale procura; 5) garanzia provvisoria; 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3; 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4; 8) copia del “patto di integrità di RO AL, degli Enti che fanno parte del Gruppo RO AL e di tutti gli Organismi partecipanti” debitamente sottoscritta; 9) ricevuta di pagamento elettronico di cui al successivo punto 14.1; 10) copia informativa della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC oppure dichiarazione che la ricevuta di avvenuto pagamento del contri buto è presente del FVOE ” (cfr. punto 14 del disciplinare di gara).
È accaduto che in data 20.11.2025 si è svolta la seduta telematica di apertura della documentazione amministrativa; sono state rilevate carenze documentali per tre operatori, tra cui la compagine ricorrente (Ecosystems HSE s.r.l., RTI Can.bi.as./LabAurelia e Cerba HealthCare Lazio s.r.l.); cosicché, in data 25.11.2025 è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 nei confronti dei tre operatori concorrenti; in data 2.12.2025 si è svolta la seduta di esame della documentazione integrative; per quanto concerne le ricorrenti, nel preambolo dell’impugnato provvedimento risulta che “ il RTI Can.bi.as./LabAurelia ha presentato documentazione insufficiente: procura con limiti economici non idonei e documentazione incompleta sulla garanzia provvisoria. In particolare: “in relazione alla procura presentata e alla specifica dei presupposti legittimanti i poteri del Procuratore generale a presentare domanda di partecipazione a procedure di gara d'appalto pubbliche la stessa risulta limitata in quanto, pur facendo rientrare la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto nelle attività previste al punto 23 della procura, il limite economico posto al punto 14 della procura stessa alla sottoscrizione di accordi commerciali e contratti anche pluriennali con enti pubblici riporta un valore non superiore ad 570.000,00 a fronte del valore annuale della procedura pari ad 590.015,75 (valore complessivo per 36 mesi € 1770.047,25) ”; “ in riferimento alla garanzia provvisoria e nello specifico alla documentazione attestante i poteri di firma, idonei ad impegnare il garante, del sottoscrittore la stessa risulta priva degli estremi della procura legittimante” ”.
Nel verbale del 23.12.2025 si è, pertanto, rilevato che “ l'operatore RTI Can.bi.as./LabAurelia ha presentato la documentazione amministrativa non sufficiente ai fini richiesti, evidenziandosi che “i poteri del Procuratore generale risultano limitati e di conseguenza non sufficientemente idonei ad impegnare l'operatore economico in riferimento al valore della presente procedura” ”: il che ha determinato l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dell’artt. 1362 e ss, 1387, 1388, 1399, 1784 e. 2384, comma 2, del codice civile nonché del principio di proporzionalità e dei principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Violazione art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023 - Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, errore di fatto, irragionevolezza ”.
In prima battuta, le ricorrenti hanno contestato che “ il contenuto della procura e dei relativi poteri (…) è stata opportunamente rappresentata dalla ricorrente nella risposta (…) alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla stazione appaltante, ma quanto rappresentato non è stato correttamente considerato ”, dal momento che “ il provvedimento di esclusione riconosce che il potere di partecipare alla gara rientra nelle attività descritte al punto 23 della procura (che non prevede limiti economici collegati alla base d’asta) e poi però incomprensibilmente ritiene applicabile il limite economico di cui al punto 14 della procura, che invece si riferisce al potere negoziale di sottoscrivere contratti e quindi si riferisce, semmai, alla fase procedurale eventuale successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione e dunque non alla fase di presentazione dell’offerta ed alla fase di gara ” (cfr. pag. 7).
Un limite – hanno soggiunto le ricorrenti – che, comunque, avrebbe dovuto correlarsi “ al valore dell’importo a base d’asta per come ribassato nell’offerta ” e che, come sarebbe potuto emergere dall’esame dell’offerta, sarebbe “ ampiamente ricompreso nel limite di valore annuale (euro 570.000) fissato dalla procura rilasciata al dott. Balsamo per la sottoscrizione di contratti pluriennali ” (cfr. pag. 8).
Oltre a ciò, “ la designata mandataria ha specificato, ai sensi dell’art 68, comma 2, Dlgs 36/2023 che in caso di aggiudicazione avrebbe avuto una quota di partecipazione al RTI (e quindi una quota di esecuzione) pari al 71% dell’importo a base d’asta ”; di talché, la percentuale in questione sarebbe stata inferiore al limite di cui al punto 14 della predetta procura (euro 570.000,00).
Hanno, ancora, lamentato che “ il disciplinare di gara non contiene alcuna previsione che richieda che per la partecipazione alla gara e/o per la validità della presentazione dell’offerta sottoscritta da un procuratore, che il medesimo debba essere munito di poteri di rappresentanza senza limitazioni di valore quanto ai contratti sottoscrivibili o con eventuali limitazioni di valore almeno pari alla base d’asta della procedura ” (cfr. pag. 11).
2°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 (soccorso istruttorio) e 106 (cauzione provvisoria) del d.lgs. 36/2023 nonché del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, nonchè degli artt. 1399, 1784 e 2384, comma 2, del codice civile nonché del principio di proporzionalità e dei principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, errore di fatto, irragionevolezza ”.
Con tale motivo le ricorrenti hanno dedotto che “ l’art. 10 del disciplinare prevede che “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante” ma non stabilisce in alcun modo quali siano le modalità per attestare che il soggetto che sottoscrive la garanzia sia in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ” (cfr. pag. 13).
Hanno evidenziato che nella cauzione provvisoria vi sarebbe espressa menzione, dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del “ possesso dei poteri per impegnare il Garante con la fideiussione numero 1/60609/207243282 ” (cfr., ancora, pag. 13).
3°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio nonchè dell’artt. 1399, 1784 e 2384, comma 2, del codice civile nonché del principio di proporzionalità e dei principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, errore di fatto, irragionevolezza ”.
Da ultimo, le ricorrenti hanno contestato che la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere “ espressamente e chiaramente copia della procura dell’agente assicurativo che ha firmato la cauzione provvisoria ”, stigmatizzando che “ nei confronti del concorrente Ecosystems HSE srl è stato attivato il soccorso istruttorio di II° livello; cioè a fronte di una prima richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali e di una risposta insufficiente da parte del concorrente, la stazione appaltante ha proceduto ad una ulteriore richiesta, finendo con l’ammettere alla gara il concorrente in questione ” (cfr. pag. 14).
Hanno, quindi, censurato la violazione del principio del clare loqui .
Si è costituita in giudizio RO AL (16.2.2026), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza in Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato con riguardo ad una delle proposte censure, mentre va, per il resto, respinto.
Coglie nel segno il secondo motivo, costituendo mera irregolarità non invalidante il rilievo relativo alla copertura finanziaria della cauzione provvisoria, e ciò alla luce dell’inequivoco chiarimento delle ricorrenti circa il soggetto individuato quale garante (“ la sottoscritta (…) nella qualità di agente della Unipolsai Assicurazioni – Agenzia RO EUR 60609, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il Garante con la fideiussione numero 1/60609/207243282 ”).
La cauzione provvisoria, come è stato risalentemente esplicitato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009 n. 2885), ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata, cosicché, in ragione della specifica funzione assolta, la durata di tale garanzia provvisoria non può prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone altrimenti pregiudicata la stessa ratio legis.
La rilevanza sostanziale della cauzione e la comprova fornita da parte ricorrente rende, pertanto, non decisivo il rilievo difensivo dell’Amministrazione (“ la documentazione idonea a comprovare i poteri del sottoscrittore della garanzia provvisoria è stata prodotta dall'odierna ricorrente solo in data 10 febbraio 2026 ”, cfr. pag. 5 della memoria del 23.2.2026)
Vanno, di contro, respinti il primo e terzo motivo, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
In linea generale, occorre osservare che ai sensi dell’art. 96, comma 14 del d.lgs. 36/2023 “ l’operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale ”, precisando che “ l’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 ”, ossia ai fini della valutazione della “gravità” della condotta del concorrente.
Tale disciplina ha inteso superare – in applicazione dell’inedito ed innovativo principio della fiducia di cui all’art. 2 del codice dei contratti pubblici (“ l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ”) – il rigore formalistico della previgente disciplina positiva e, fatalmente, il correlato orientamento giurisprudenziale, progressivamente evolutosi verso un’impostazione sostanzialista delle situazioni riguardanti gli operatori economici.
Ciò premesso, nella specie l’esclusione è stata disposta in ragione del fatto che la procura generale è risultata “ limitata in quanto, pur facendo rientrare la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto nelle attività previste al punto 23 della procura, il limite economico posto al punto 14 della procura stessa alla sottoscrizione di accordi commerciali e contratti anche pluriennali con enti pubblici riporta un valore non superiore ad 570.000,00 a fronte del valore annuale della procedura pari ad 590.015,75 ”; nonché sulla legittimazione a disporre l’impegno nei limiti dell’importo della garanzia provvisoria.
Tali profili hanno costituito oggetto di soccorso istruttorio: la stazione appaltante ha chiesto, con nota del 25.11.2025, di chiarire “(i) in riferimento alla domanda di partecipazione, dettagliare i presupposti legittimanti la presentazione della domanda di partecipazione a cura del Procuratore generale Balsamo Marco, indicando in maniera puntuale e analitica i punti di riferimento della procura; (ii) in riferimento alla garanzia provvisoria, integrare la stessa con la documentazione attestante i poteri di firma, idonei ad impegnare il garante, del sottoscrittore ”.
In data 1.12.2025 il Procuratore generale ha riscontrato tale istanza limitandosi a riportare “ punto 14: facoltà di sottoscrivere accordi commerciali e contratti anche pluriennali con enti pubblici di valore annuale non superiore ad € 570.000,00; punto 15: facoltà di sottoscrivere contratti di rete e altre forme di aggregazione, rappresentando l'impresa quale soggetto mandatario; punto 16: facoltà di sottoscrivere accordi sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese finalizzati alla fornitura di servizi, rappresentando la società nell'ambito dei relativi rapporti; punto 23: potere di rappresentare la società nei confronti di uffici fiscali, finanziari, amministrativi e di enti pubblici, presentando istanze, dichiarazioni e ogni altro atto necessario verso la Pubblica Amministrazione ”.
Nel ricorso si è circostanziato l’assunto giustificativo, avendo le ricorrenti sostenuto che il dott. Balsamo sarebbe legittimato a “ sottoscrivere accordi commerciali pluriennali di valore annuale non superiore ai 570.000 euro ” ma la stazione non avrebbe tenuto conto che “ il potere di partecipazione alla gara è in realtà disciplinato al punto 23 della procura senza limitazioni economiche ” (cfr. pag. 8).
Con riferimento al tema della rappresentanza, l’Adunanza plenaria 16 ottobre 2013, n. 23 ha statuito che il previgente codice dei contratti di cui al d.lgs. 163/2006 avesse individuato quali soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in sede di gara, ai sensi dell’art. 38, soltanto “ gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ”, ossia i soggetti titolari di “ ampi e generali poteri di amministrazione, senza estendere l’obbligo ai procuratori ”, precisando che la responsabilizzazione dichiarativa non potesse dipendere da “ sottili distinzioni circa l’ampiezza dei poteri del procuratore, inidonee a garantire la certezza del diritto ”; ed ha soggiunto che “ elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori ad negotia è che ai primi è, di norma, affidata l’attività gestoria dell’impresa con potere di rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di regola) degli amministratori, operano di massima nell’interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi ha conferito la procura ”.
Tale impostazione è stata correlata alla disciplina di cui all’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, in cui era stabilito un nesso funzionale con il “ diritto nazionale dello stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti ” ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, precisandosi che “ le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato offerente ”.
Il vigente codice dei contratti, non dissimilmente dalla previgente normativa, persiste nel riferire la disciplina sulle esclusioni ai “ componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ”.
E, coerentemente con la pregressa legislazione comunitaria, l’art. 57 della Direttiva n. 24/2014 prevede che “ l’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ”.
La plenaria n. 23/2013 ha perentoriamente espresso il fondamento di tale rigore: evitare, cioè, che “ l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate in sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche sprovviste dei necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si giovino dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di amministratore con potere di rappresentanza ”.
Una ragione di tutela tale da giustificare, addirittura, la sostanziale equiparazione dei procuratori speciali ai procuratori generali ai fini delle dichiarazioni da rendere in sede di gara, e ciò – come ha puntualizzato la plenaria – in adesione ad una “ interpretazione sostanzialista della figura ”.
Venendo alla fattispecie controversa, sono almeno tre gli argomenti che sostanziano la legittimità della disposta esclusione.
Quale primo argomento, va rilevato che parte ricorrente è stata ammessa al soccorso istruttorio, la cui esperibilità è esclusa dalla giurisprudenza nell’ipotesi in cui tale istituto sia finalizzato a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione (“ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. St., n. 4526 del 2025). Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024) ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905), ma, nel contempo, non potendosi eludere la necessità che sia effettivamente rettificata la dichiarazione ammessa al soccorso, imponendosi la salvaguardia del principio della par condicio fra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372).
Con riferimento all’ampiezza del soccorso istruttorio, la giurisprudenza ha chiarito che “ le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).
Sul punto, alla compagine ricorrente è stata offerta la possibilità di chiarire la posizione del procuratore generale, ma tale chiarimento non è certo derivato dalla mera riproduzione del contenuto della procura, segnatamente del “ punto 14: facoltà di sottoscrivere accordi commerciali e contratti anche pluriennali con enti pubblici di valore annuale non superiore ad € 570.000,00 ” e del “ punto 23: potere di rappresentare la società nei confronti di uffici fiscali, finanziari, amministrativi e di enti pubblici, presentando istanze, dichiarazioni e ogni altro atto necessario verso la Pubblica Amministrazione ”.
Le ricorrenti, perciò, sono venute meno al nodo critico del predetto chiarimento, ossia di indicare “ in maniera puntuale e analitica i punti di riferimento della procura ”.
Il che conduce al secondo argomento, ossia che la compagine ricorrente ha lasciato irrisolta la relazione tra il punto 23 della procura generale, prefigurante un potere di rappresentanza verso le pubbliche Amministrazioni, e il punto 14, che ha scolpito il limite di “ valore annuale non superiore ad € 570.000,00 ”.
È, dunque, rimasta fortemente insoddisfacente la risposta resa in sede di soccorso istruttorio per una scelta che ridonda nell’ambito dell’autoresponsabilità dichiarativa (“ in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
Né, tantomeno, la stazione appaltante avrebbe potuto arbitrariamente trarre dai laconici riferimenti di parte ricorrente elementi di avallo al potere di rappresentanza.
Quale terzo argomento, occorre rilevare che il limite in questione è pacificamente risultato inferiore al valore annuale della commessa (“ valore annuale della procedura pari ad 590.015,75 (valore complessivo per 36 mesi € 1770.047,25) ”), da riferite all’oggetto della stessa, come definito dal punto 14 del disciplinare di gara (“ un unico lotto a garanzia della continuità di una conduzione unitaria e omogenea del servizio ”) nel segno, dunque, dell’affidabilità complessiva sul triennio di esecuzione. Il che depone per l’infondatezza degli assunti relativi alla riferibilità del limite in questione all’importo risultante dal ribasso (peraltro, all’epoca, ancora ignoto, perché – come persuasivamente eccepito dall’Amministrazione comunale – le offerte economiche dovevano ancora essere aperte).
In conclusione, il ricorso va limitatamente accolto, nei sensi espressi in motivazione e, quanto alla domanda di annullamento della disposta esclusione per difetto del potere di rappresentanza del procuratore generale, va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, in parte, lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
EL FA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FA | TO LI |
IL SEGRETARIO