Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6285/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA INTALIANA
IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima sezione civile del tribunale di Napoli Nord così composto:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6285 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaella Moio, c.f. , presso il cui studio in Quarto (NA) alla via C.F._2
Masullo, 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
E nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Constantinos Varvarigos, presso il cui studio in Napoli alla Piazza
Medaglie D'Oro 27, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 18.03.2025, le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione del regime della responsabilità genitoriale. I procuratori chiedevano recepirsi l'accordo con compensazione delle spese di giudizio
Il PM apponeva il visto in data 02.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. ex art. 316 IV comma c.c. 337 bis e ter e seg. c.c. e 38 disp att.c.c. depositato in data pagina 1 di 4
Per
dalla cui unione erano nati due figli, (a OZ (NA) il 03/09/2015) e (a OZ
[...] Per_2
(NA) il 23/12/2019) riconosciuti da entrambi i genitori e che la relazione si interrompeva nel maggio
2024.
Ciò premesso, insisteva affinché il Tribunale adito, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti, disponesse l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, con onere in capo al di versare un assegno mensile di contributo al mantenimento Controparte_1 della prole minore nella misura non inferiore ad € 700,00 mensili, oltre alle spese straordinarie necessarie, nella misura del 50%.
Incardinato il giudizio, il decreto di fissazione di udienza, unitamente al libello introduttivo, veniva ritualmente notificato a parte resistente, la quale, si costituiva in giudizio in data 21.02.2025 deducendo che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo depositato il 21.02.2025
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 18.03.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale riportato nel verbale di udienza ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) Nulla per la casa familiare. Le parti hanno fissato loro distinte residenze in altri luoghi.
2) I figli minori avranno domicilio preferenziale presso la madre. In ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i genitori si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
3) Affidamento minori. I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso il domicilio materno. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
4) Collocamento, diritto di visita e festività. Nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, i figli minori avranno un collocamento privilegiato presso la madre. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, un diritto di visita del padre per due giorni a settimana e precisamente i giorni del martedì e del giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,30 compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e lavorativi dei genitori, curandone i pasti serali e collaborando per i compiti scolastici da casa. pagina 2 di 4 5) a fine settimana alterni il padre terrà con sé i minori prelevandoli dalle ore 18,00 del venerdì e li accompagnerà la domenica sera alle ore 21.30; salvo diverso orario da concordarsi previamente con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
6) relativamente alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, a rotazione,
a cominciare, per l'anno 2025, dalla madre, i giorni 24, 26 dicembre e 1 gennaio, e con il padre, il giorno 25 dicembre ed i giorni 31 dicembre e 6 gennaio a a seguire con il criterio dell'alternanza per gli anni successivi
7) nel rispetto delle medesime modalità, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (anno 2025), il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
8) relativamente alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il papà 15 (quindici) giorni divisi in due settimane non consecutive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno al fine di determinare il proprio piano ferie.
9) i minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della Festa della Mamma e del Papà, saranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre. Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
10) Il sig. si impegna a limitare il numero di telefonate che effettua ai figli. CP_1
11) Mantenimento ordinario dei figli minori. Il sig. provvederà mensilmente al mantenimento CP_1
ordinario dei figli minori, versando alla sig.ra entro il giorno 6 (sei) di ogni mese la Parte_1 somma di € 500,00 (di cui euro 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili come di legge sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto.
Il padre contribuirà alla spesa estiva ed invernale di abbigliamento per i figli in occasione dei cambi di stagione (mese di gennaio e luglio) con una somma di euro 100,00 a figlio che si sommerà al mantenimento ordinario e che la sig.ra utilizzerà per acquistare abiti o scarpe fornendo al Parte_1
le ricevute di acquisto;
CP_1
12) I genitori percepiranno gli assegni unici corrisposti dall'INPS in favore dei figli al 50% e congiuntamente assolveranno a tutte le incombenze di carattere burocratico in tal senso.
13) Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge ed ove anticipate, opportunamente comprovate in conformità del protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine degli avvocati sottoscritto in data 25.10.19 pagina 3 di 4 14) I genitori si impegnano a rimuovere e non pubblicare foto dei minori sui social-network;
15) I genitori, in caso di bisogno, si impegnano a sottoscrivere ogni eventuale autorizzazione necessaria a fornire il supporto psicologico per i minori.”
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto è conforme all'interesse dei minori, non è contrario a norme imperative e pertanto può essere integralmente recepito.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale riportato in motivazione.
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio .
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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