Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3551/2023 R.G. Lavoro, promossa
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Angela Martelli;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Oliviero Atzeni;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avviso di addebito n. 595 2022 0005744057 000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in data 28.02.2023 ha proposto, innanzi al giudice del lavoro presso il
Tribunale di Napoli, ricorso avverso l'avviso di addebito in epigrafe indicato, emesso dall' , e notificato in data 22.02.2023, per la somma Controparte_3
complessiva di 3.196,25, a titolo di omesso versamento contributi Gestione Commercianti, dall'01/2021 al 09/2021.
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti.
Chiedeva pertanto l'annullamento – previa sospensione – dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice CP_1
adito per essere la ricorrente residente in [...]e, nel merito, chiedendo dichiararsi
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Con ordinanza del 15.06.2023 il Tribunale di Napoli-sezione lavoro dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro, fissando termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso del 28.06.2023 il giudizio veniva tempestivamente riassunto da parte ricorrente. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sostituita l'udienza del 8 aprile 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
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In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non Controparte_2
costituita, trattandosi di crediti, quelli incorporati nell'avviso di addebito opposto, vantati dall' per contributi relativi a periodi successivi al 31.12.2005, i quali, dunque, non CP_1
hanno costituito oggetto di cessione.
CP_ Ancora in via preliminare va rilevato che l' ha provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito opposto, avendo accertato in via di autotutela l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti nel periodo indicato in ricorso, con contestuale cancellazione della posizione della stessa presso la gestione commercianti.
Tanto premesso, sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, come precisato in giurisprudenza, si osserva che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
2 In ordine alle spese, stante la tardività del provvedimento di sgravio, avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso proposto innanzi al Tribunale di Napoli, le stesse vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
CP_ L' va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della semplicità della questione affrontata.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti di non costituito in giudizio, e in CP_2
assenza di legittimazione passiva della società.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.310,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa, che distrae in favore dell'Erario; nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 09.04.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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