Sentenza 22 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B .3 E N E , 1 N 9 O 9 ZI -1 A 1 R -1 T 1 IS 2 G . E) E 08063/ E L R IC 9 C A 3 PA D D E IU E T 6 4 G N SE E T T E T.N R A IN N O ITALIAN (IS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 & C G 3 + Oggetto Giustitio di equite igg.ri Magistrati: è riconversionale Composta dag. Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 19859/01 ConsigliereDott. Paolo VITTORIA 25717/01 Cron. 17782 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rep. Consigliere- Ud.10/01/03Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale eresponsabile della funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per Notar AZ De HI di Roma del 26/06/01 rep. n. 64312;
- ricorrente -
contro
GR ES;
- intimato 2003 636 e sul 2° ricorso n° 25717/01 proposto da: 3 -1- GR ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio legale MURANO, difeso dagli avvocati MATTEO D'ANGELO, BRUNO SALIMBENE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo speciale eresponsabile della Cotone procuratore Corporate e Legal Affairs della Società, funzione elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 27/01 del Giudice di pace di emessa e depositata il 23/04/01 (R.G. BUCCINO, 119/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I e II motivo del ricorso principale, l'assorbimento del III e l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo FR CO conveniva davanti al giudice di Pace di Buccino, la Telecom s.p.a., assumendo che era proprietario di un fondo sul quale la convenuta aveva installato una linea telefonica sorretta da vari pali, senza alcun atto di consenso, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, contenendo il petitum entro i due milioni. Si costituiva la Telecom, che resisteva alla domanda, e proponeva domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva che le fosse riconosciuto l'acquisto per usucapione della servitu' di telefonia, ovvero che la stessa fosse disposta coattivamente, nonché chiedeva il risarcimento dei danni da molestie ex art. 1079 c.c., senza limitazione del quantum ed il risarcimento dei danni per lite temeraria. La convenuta eccepiva altresì l'incompetenza del giudice di pace, assumendo la competenza del tribunale di Salerno. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 23.4.2001, di incompetenza per materia e per rigettava l'eccezione le domande riconvenzionali, perché valore nonché inammissibili ed infondate, accoglieva la domanda principale e condannava la convenuta al pagamento della somma di f. 1.500.000, in favore dell'attore, oltre alle spese processuali. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Telecom, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso l'attore, che ha proposto anche ricorso incidentale. Motivi della decisione 1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Ritiene questa Corte che gli stessi vadano dichiarati inammissibili. Il problema se il giudice di pace fosse 0 meno competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, costituente il primo motivo di ricorso (censura fondata sul rilievo che la riconvenzionale aveva ad oggetto un diritto immobiliare ed in ogni caso che, per il cumulo delle domande, la causa era di competenza del tribunale), può essere posto ed esaminato solo successivamente all'individuazione del mezzo di impugnazione, con cui far valere detto vizio della sentenza, come qualunque altro (ivi compresa l'assunta omessa pronunzia lamentata con il secondo motivo di ricorso), poiché la sentenza, relativamente a tale domanda ha comunque chiuso il grado di giudizio. Questa Corte, decidendo su identica controversia nella stessa udienza del 10.1.2003, sul ricorso Telecom C. CO 9. 4 Mario e sul ricorso incidentale di quest'ultimo, ha affermato il seguente principio di diritto. Premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione ((Cass. S.U. n. 12542/1998) e che detto principio, relativo all'individuazione del mezzo di impugnazione, si applica non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale, che non sia connessa con quella principale a norma dell'art. 36 c.p.c. (con la conseguenza che in quest'ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista e questa debba essere una domanda riconvenzionale connessa decisa secondo diritto 0 dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l'appello, e ciò anche nel caso in cui, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40 c. 7 c.p.c., abbia deciso sulle domande.
2. Infatti il comma 7 dell'art. 40 c.p.c., stabilendo che l'intera causa debba essere rimessa al tribunale, competente 5 la riconvenzionale per una decisione unitaria, ha fissato, in effetti, due principi. Il primo è quello che, in ipotesi di connessione propria ex (con esclusione della c.d. connessione art. 36 c.p.c. legislatore ha voluto il simultaneus impropria), il la domandaprocessus davanti al tribunale, sia per principale che per la riconvenzionale. La necessità di detta unicità di processo, ovviamente, rimane anche in sede di impugnazione, con la conseguenza che possibilità di due diversi mezzi diVa esclusa la impugnazione. Se per l'impugnazione della decisione sulla riconvenzionale connessa è esperibile l'appello, ciò comporta che anche l'intera sentenza è appellabile e non ricorribile, anche per quei capi che, in assenza di domanda riconvenzionale connessa, sarebbero stati impugnabili solo con ricorso per cassazione. Tale principio discende, anzitutto, dal rilievo che il legislatore ha dato la prevalenza nella determinazione delle competenze ( e tali sono anche quelle attinenti alla delle impugnazioni) a quelle proprie della fase riconvenzionale connessa, se per valore o materia superiore alla domanda principale.
3. Inoltre l'art. 40, c.7, c.p.c., a ben vedere, fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma 6 anche un principio di unitarietà della decisione (intesa non sclo quale simultaneità del processo ma unicità della regola in caso di domanda principale e domandadecisionale) riconvenzionale. Per realizzare detta unitarietà di decisione, nell'ipotesi in cui il giudice competente per la domanda principale sia il giudice di pace e quello della riconvenzionale connessa sia il tribunale, è stato necessario stabilire la competenza di quest'ultimo. Se detto spostamento della competenza non è necessario, in quanto il giudice di pace è competente sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale connessa ex art. 36 c.p.c., il principio dell'unitarietà della decisione rimane soddisfatto dall'adozione della stesso criterio decisionale, e cioè secondo diritto, se questo è il criterio per decidere una delle due domande.
4.1. Nella fattispecie è pacifico tra le parti (e lo afferma stessa ricorrente) che la domandaespressamente la riconvenzionale della Telecom connessa alla domanda principale. Segnatamente detta connessione sussiste tra la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attore, per la lesione del suo diritto di proprietà determinata dal fatto della convenuta, non altrimenti giustificato, e la domanda riconvenzionale della convenuta, con cui si chiedeva che fosse accertato il suo diritto (già esistente) di servitu' 7 di telefonia sul fondo per usucapione e che fosse condannato l'attore al risarcimento dei danni causati a detto diritto ex art. 1079 c.c.. 4.2. Indipendentemente dalla questione se la competenza si al' giudice di pace, comeappartenesse al tribunale ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché tale questione è dell'impugnazione, che può essere esaminatogià "merito” solo dal giudice investito con esatto mezzo di impugnazione, la domanda riconvenzionale connessa superava il valore dei due milioni. Infatti già la sola domanda di risarcimento del danno ex art. 1079 C.C., non essendo stata precisata nel quantum, deve ritenersi di valore eguale al limite massimo della competenza del giudice adito, e cioè pari a cinque milioni di lire, ai sensi dell'art. 14 c.p.c.. 4.3. Inoltre la stessa domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitu' di conduttura telefonica, costituendo un diritto reale su bene immobile altrui (cfr. Cass. N. 2505/1998; Cass. N. 1151/1995; Cass. N. 73/1995; Cass. N. 385/1993 ) comportava, indipendentemente dalla competenza, che essa non potesse essere decisa secondo equità. Infatti, secondo l'altro principio di diritto affermato dalla suddetta decisione di questa Corte del 10.1.2003 (Telecom c. CO), per il giudice di pace la regola di $. 8 decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 c.p.c., con la conseguenza che se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà secondo diritto e non secondo equità, in ogni caso.
5. Pertanto nella fattispecie la decisione sulla domanda riconvenzionale, è impugnabile esclusivamente con l'appello e non con il ricorso per cassazione. Poiché la domanda riconvenzionale è connessa, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., con la domanda principale, l'intera sentenza è solo appellabile e non ricorribile. Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 10 gennaio 2003 9 Il cons. est. Autonio Seguito CANCELLIERE C1 Innocenze Battista Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 10