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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11981/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11981/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CECCHIN ENRICO, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CECCHIN ENRICO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 2.07.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“lo scioglimento del matrimonio, che comprende le seguenti pattuizioni:
1.i ricorrenti confermano di vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale così come individuata nelle premesse di fatto, è assegnata con tutti gli arredi alla signora , che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e il minore;
Pt_1
3. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato prevalentemente presso la madre;
4. il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio ogni mercoledì, nonché a week end alternati,
a partire da venerdì pomeriggio sino a domenica sera dopo la cena;
5. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
6. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
7. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento della sua CP_1
autonomia economica corrispondendo, entro il giorno 24 di ogni mese, euro 300,00= mensili a decorrere dal mese di ottobre 2024, rivalutabili secondo l'indice Istat, con effetto a decorrere dal mese di ottobre;
8. l'assegno unico sarà riconosciuto al 100% in favore della madre;
9. le spese mediche relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova per ogni altra spesa straordinaria non oggetto di specifico accordo tra i genitori;
10. entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia);
11. entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
12. i ricorrenti dichiarano reciprocamente che l'auto caduta in comunione dei beni verrà assegnata al signor il quale provvederà ad onorare il finanziamento in essere acceso per l'acquisto del CP_1
bene;
13. il prestito contratto con da per l'acquisto di beni ad uso Controparte_2 Controparte_1
della famiglia, avente rata mensile di euro 203,49 verrà rimborsato interamente da Parte_1
come da accordi intervenuti tra i ricorrenti;
[...]
14. il signor si farà carico interamente del pagamento del finanziamento Controparte_1
relativo all'acquisto dell'autovettura Audi per mensili euro 386,65 e del pagamento del prestito acceso con PR mediante pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio per mensili euro 245,00;
15. nella ripartizione e attribuzione dei beni i ricorrenti hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio CP_1
civile il 22/05/2021 in Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte I, anno 2021.
Dalla loro unione è nato il [...] in [...]. Persona_1
Con ricorso del 16.10.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 03.12.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 16.01.2025 n. 47 passata in giudicato.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in Romania), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che,
come allegato dalle parti, è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambe le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia;
pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per lui la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza cartolare del 03.12.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura della presente questione, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 22/05/2021 in Carmignano di Brenta (PD) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1,
Parte I, anno 2021; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11981/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CECCHIN ENRICO, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CECCHIN ENRICO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 2.07.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“lo scioglimento del matrimonio, che comprende le seguenti pattuizioni:
1.i ricorrenti confermano di vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale così come individuata nelle premesse di fatto, è assegnata con tutti gli arredi alla signora , che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e il minore;
Pt_1
3. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato prevalentemente presso la madre;
4. il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio ogni mercoledì, nonché a week end alternati,
a partire da venerdì pomeriggio sino a domenica sera dopo la cena;
5. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
6. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
7. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento della sua CP_1
autonomia economica corrispondendo, entro il giorno 24 di ogni mese, euro 300,00= mensili a decorrere dal mese di ottobre 2024, rivalutabili secondo l'indice Istat, con effetto a decorrere dal mese di ottobre;
8. l'assegno unico sarà riconosciuto al 100% in favore della madre;
9. le spese mediche relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova per ogni altra spesa straordinaria non oggetto di specifico accordo tra i genitori;
10. entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia);
11. entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
12. i ricorrenti dichiarano reciprocamente che l'auto caduta in comunione dei beni verrà assegnata al signor il quale provvederà ad onorare il finanziamento in essere acceso per l'acquisto del CP_1
bene;
13. il prestito contratto con da per l'acquisto di beni ad uso Controparte_2 Controparte_1
della famiglia, avente rata mensile di euro 203,49 verrà rimborsato interamente da Parte_1
come da accordi intervenuti tra i ricorrenti;
[...]
14. il signor si farà carico interamente del pagamento del finanziamento Controparte_1
relativo all'acquisto dell'autovettura Audi per mensili euro 386,65 e del pagamento del prestito acceso con PR mediante pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio per mensili euro 245,00;
15. nella ripartizione e attribuzione dei beni i ricorrenti hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio CP_1
civile il 22/05/2021 in Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte I, anno 2021.
Dalla loro unione è nato il [...] in [...]. Persona_1
Con ricorso del 16.10.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 03.12.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 16.01.2025 n. 47 passata in giudicato.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in Romania), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che,
come allegato dalle parti, è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, ed entrambe le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia;
pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per lui la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza cartolare del 03.12.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura della presente questione, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 22/05/2021 in Carmignano di Brenta (PD) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1,
Parte I, anno 2021; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti