Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 14/04/2026, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2025, proposto da
IA De NN, rappresentata e difesa dagli avvocati NN Morelli, Giuliano Giannini, Alessandra MA Pinto, , con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
- del provvedimento prot. n. 48690 del 3.12.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 22148, prot. n. 34782 del 14/12/2022, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti all’Estero (Romania), ai fini dell’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso A046 – Scienze Giuridico-economiche , nella scuola di istruzione secondaria di II grado;
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto ricevuta con mail dell’8.7.2024 con cui l’Amministrazione resistente ha anticipato i motivi ostativi al riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa MA RO OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, nella parte in cui veniva negato il riconoscimento del percorso di studi svolto in Romania, in relazione alla classe di concorso A046 – Scienze Giuridico-economiche , nella scuola secondaria di II grado.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi, con i quali la ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto diversi profili di eccesso di potere e la violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206 del 2007, per non aver l’Amministrazione procedente attivato “una adeguata e corretta istruttoria” né disposto misure compensative, prima di adottare il provvedimento di diniego, nonché la violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria, con sentenze nn. 18-22/2022, per non aver compiuto una valutazione in concreto del percorso abilitante svolto in Romania, oltre a censurare la richiesta di Apostille.
3. Con ordinanza interlocutoria n. 3222/2026, resa all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2026, questo Tribunale ha ordinato alla parte ricorrente “l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (la c.d. “Adeverinta” ministeriale) di cui si controverte, non risultando allegata agli atti del fascicolo” .
4. In data 25 febbraio 2026, la ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta in esecuzione della suddetta ordinanza.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio, con formula di stile, per resistere al ricorso.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza.
6. Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Il rigetto dell’istanza di riconoscimento in base a carenze meramente formali – come da consolidata giurisprudenza della Sezione – non risulta conforme ai principi definiti in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, attesa la necessità di accertare in concreto i livelli di competenza professionale attestati dai certificati e diplomi conseguiti dall’istante.
In tale sede è stato infatti chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE” .
Pertanto, l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo.
Nel caso di specie, il Ministero resistente non risulta aver svolto tale attività istruttoria, considerando assorbente il profilo della mancata trasmissione della abilitazione all’insegnamento attestata dal Ministero rumeno.
L’elemento individuato dall’Amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, anche al fine di giustificare eventuali misure compensative, non può essere considerato – alla luce delle intervenute pronunce dell’Adunanza plenaria e della successiva giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato (cfr., Sez. VII, nn. 4345/2024, 4346/2024, 11237/2023, 6312/2023) – decisivo in sé, dovendosi comunque valutare se le conoscenze attestate dal titolo estero o la qualifica attestata dallo Stato membro, nonché l’esperienza maturata, soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia nei settori disciplinari richiesti, anche in base ai criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" indicati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 206/2007.
Giova, peraltro, osservare come la richiesta di integrazione documentale sia stata comunicata dal Ministero intimato ben oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE - la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o altre specifiche formalità (pur non ostando a forme di verifica ex post dell’autenticità dei documenti) - e che risulta comprovato in atti il possesso del certificato ministeriale romeno ‘Adeverinta’.
In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero resistente ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessata abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, prot. n. 48690 del 3 dicembre 2024.
Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo - in conformità ai principi sopra esposti - sull’istanza n. 22148 inoltrata dalla ricorrente in data 22 luglio 2022 (acquisita al prot. n. 34782 del 14 dicembre 2022), corredata della complessiva documentazione che l’interessata avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti uffici del Ministero, ivi inclusa l’Adeverinta del 16 aprile 2025, versata in atti.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1410 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR AS, Presidente
MA RO OL, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RO OL | DR AS |
IL SEGRETARIO