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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55420/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to SPALLETTA PAOLO;
C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv.to SPALLETTA PAOLO;
C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 20/09/1986 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27/09/2024, che qui si riportano integralmente:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare sita in Roma, via Baiano, n.39, interno 2, è assegnata alla sig.ra CP_1 con quanto in essa esistente.
[...]
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
1 Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e c.f. , alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto 01003, parte 2, serie
A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55420/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to SPALLETTA PAOLO;
C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv.to SPALLETTA PAOLO;
C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 20/09/1986 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27/09/2024, che qui si riportano integralmente:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa familiare sita in Roma, via Baiano, n.39, interno 2, è assegnata alla sig.ra CP_1 con quanto in essa esistente.
[...]
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
1 Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e c.f. , alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto 01003, parte 2, serie
A03);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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