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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1337/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI Presidente est.
dott. Andrea CANCIANI Giudice
dott. Fabio FAVALLI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1337/2025 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, cittadino italiano, C.F._1
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 14 , Parte_2 cittadina italiana,
entrambi difesi e rappresentati , in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Elena Tonelli (C.F:
– PEC: del Foro di Imperia ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Sanremo (IM) corso Matteotti 3-
RICORRENTI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
il procuratore delle parti così concludeva :
per le parti congiuntamente ricorrenti: “..Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor con la signora in data 9 luglio 2011 in Sanremo ( trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile Anno 2011 Parte I Serie A n.32) alle seguenti condizioni
1) i signori e manterranno l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio lo riterra' occorrendo anche all'estero, per il ché si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente anche con riferimento al figlio minore;
Persona_1
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, eccetto quelle di cui all'attuale ricorso, e che ogni e qualsiasi pregressa questione, al di fuori di quelle ivi previste, è stata definita;
3) la casa coniugale sita in Sanremo (IM) Giardini Vittorio Veneto 14 , di proprietà della signora , rimarrà assegnata a quest'ultima ed ella Parte_2
la abiterà insieme al figlio;
4) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, che ne Persona_1
cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita, e che provvederanno ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il minore,
mentre, quelle inerenti l'ordinaria gestione competeranno in via esclusiva a ciascun genitore nei periodi in cui il minore sarà affidato alle sue cure,
impegnandosi però a tenersi reciprocamente e quotidianamente informati sulle sue abitudini, le attività e le inclinazioni.
Il figlio rimane collocato presso la madre;
Persona_1
5) quanto alle visite del padre con il figlio minore si prevede che il sig. si Pt_1
potrà prendere cura del minore due sere a settimana nei giorni del mercoledì –fisso – e del lunedì o del venerdì a seconda di chi si occuperà del figlio nel fine settimana nel senso che chi terrà con se' il minore nel weekend avrà il venerdì sera libero. Il minore, per il fine settimana che starà con il padre,
pernotterà dal signor il quale, lo andrà a prendere e lo riporterà nella Pt_1
abitazione di Giardini Vittorio Veneto n. 14 in Sanremo.
6) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore , i quali si accorderanno sulle date almeno due mesi prima;
il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale o di Santo
Stefano, ciò nel rispetto anche delle esigenze e degli impegni del figlio.
7) I rapporti economici e patrimoniali tra i signori e per il Pt_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore vengono definiti come segue:
- il sig. versa a titolo di contributo per il mantenimento mensile dei figli la Pt_1 somma di € 400,00 (quattrocento), rivalutabile ogni anno secondo indici
I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese accessorie che si riportano:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle”.
per il pubblico Ministero: ha apposto il Visto, senza alcuna opposizione all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.09.2025 e - premettendo di essersi uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Sanremo il 9.07.2011 e che nel corso della loro unione coniugale era nato il figlio Persona_2
(13 anni, essendo nato l' 11.06.2012), ancora minorenne;
che i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale mediante convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 27.07.2023, annotata nei Registri di Matrimonio dello Stato civile del Comune di Sanremo al n. 166 parte III serie C;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza, né si erano riconciliati - chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 12.11.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente proposta dalle parti in quanto risulta provato che la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
l'impossibilità di proseguire la vita in comune appare implicitamente dimostrata dalle dichiarazioni concordi delle stesse parti negli atti di costituzione e resa ancor più evidente dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla data certificata dell'accordo di separazione consensuale raggiunto tra i coniugi tramite la convenzione di negoziazione assistita ( v. doc. sub 4) annotato nei Registri di Matrimonio dello Stato civile del Comune di Sanremo al n. 166 parte III serie C.
Tanto premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate congiuntamente hanno dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione degli aspetti inerenti all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore , concordando un regime di visite che risulta Persona_2 adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Le parti hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti trattandosi di ricorso congiuntamente proposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 9.07.2011 tra i coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] , ; Parte_2 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011, al n.32, Serie A parte
I, e prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra le parti :
“ 1) i signori e manterranno l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio lo riterrà occorrendo anche all'estero, per il ché si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente anche con riferimento al figlio minore;
Persona_1
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, eccetto quelle di cui all'attuale ricorso, e che ogni e qualsiasi pregressa questione, al di fuori di quelle ivi previste, è stata definita;
3) la casa coniugale sita in Sanremo (IM) Giardini Vittorio Veneto 14 , di proprietà della signora , rimarrà assegnata a quest'ultima ed ella la abiterà insieme al figlio;
Parte_2
4) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, che ne Persona_1
cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita, e che provvederanno ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il minore,
mentre, quelle inerenti l'ordinaria gestione competeranno in via esclusiva a ciascun genitore nei periodi in cui il minore sarà affidato alle sue cure,
impegnandosi però a tenersi reciprocamente e quotidianamente informati sulle sue abitudini, le attività e le inclinazioni.
Il figlio rimane collocato presso la madre;
Persona_1
5) quanto alle visite del padre con il figlio minore si prevede che il sig. si potrà prendere cura del Pt_1 minore due sere a settimana nei giorni del mercoledì –fisso – e del lunedì o del venerdì a seconda di chi si occuperà del figlio nel fine settimana nel senso che chi terrà con se' il minore nel weekend avrà il venerdì sera libero. Il minore, per il fine settimana che starà con il padre, pernotterà dal signor il quale, lo Pt_1 andrà a prendere e lo riporterà nella abitazione di Giardini Vittorio Veneto n. 14 in Sanremo.
6) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, i quali si accorderanno sulle date almeno due mesi prima;
il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale o di Santo Stefano, ciò nel rispetto anche delle esigenze e degli impegni del figlio.
7) I rapporti economici e patrimoniali tra i signori e per il Pt_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore vengono definiti come segue:
- il sig. versa a titolo di contributo per il mantenimento mensile del figlio la somma di € 400,00 Pt_1
(quattrocento), rivalutabile ogni anno secondo indici
I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese accessorie che si riportano:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle”.
- Spese processuali del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 14.11.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni