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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. AN OL, nato a [...] il [...] 2. Lo CO AR, nata a [...] il [...] 3. AN AL, nato a [...] il [...] 4. D'RA ON, nata a [...] il [...] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Marco Sanvitale, di fiducia avverso l'ordinanza n. 8/22 in data 15/03/2022 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva e di replica alla requisitoria presentata dalla difesa in data 18/01/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso e il rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2165 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/03/2022, il Tribunale di Pescara rigettava le istanze di riesame presentate nell'interesse di OL AN, AR Lo CO, AL AN e ON D'RA avverso il decreto di sequestro preventivo riguardante somme di denaro quale profitto dei reati di cui agli artt. 2, 8 d.lgs. 74/2000, 646 cod. pen., 2625 e 2634 cod. civ. e 648-ter cod. pen., emesso a loro carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 27/01/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di OL AN, AR Lo CO, AL AN e ON D'RA, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ovvero, se del caso, vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. La querela sporta dalla "famiglia Gallese" è del 10/08/2020, la relazione del collegio sindacale è del 28/03/2018; la prima è, quindi, del tutto tardiva ed i querelanti, quando hanno proposto l'azione ex art. 2409 cod. civ., ovvero in data 09/01/2019, erano perfettamente a conoscenza di tutti i fatti di cui alla successiva querela. Secondo motivo: vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2625, 2634, 2485, 2489, 2408 e 2409 cod. civ., 1724 e ss. cod. civ., 321 cod. proc. pen. Si evidenzia che, in ordine ai poteri del Tribunale del riesame, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus, tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Il controllo (nella specie, mancato, con riferimento alle ipotesi delittuose contestate, nessuna delle quali astrattamente configurabile) non può, quindi, limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall'accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto come contestato, tenendo conto, nell'accertamento del fumus commissi delicti e del periculum in mora, degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive (cfr., Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, in motivazione). 2 Terzo motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 325 cod. proc. pen.; motivazione apparente e/o mancanza assoluta di motivazione. Nel provvedimento impugnato, molteplici sono stati i punti omessi e/o per nulla motivati e/o addirittura viziati da evidenti errori, il che rende tutto l'impianto motivazionale incoerente, incompleto e privo di ragionevolezza. Quarto motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; esigenze cautelari. Né il decreto di sequestro né l'ordinanza del tribunale motivano in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Quinto motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; principio di proporzionalità. Manca ogni motivazione con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità sia nell'ordinanza del tribunale che nel decreto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con riferimento alle valutazioni in punto ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre sono inammissibili nel resto. 2. In premessa, è utile ricordare che, sul piano ermeneutico, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 153 del 2007, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha individuato i confini del requisito del fumus commissi delicti: per un verso, affermando che «riguardo alle misure caute/ari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti», e considerando che «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure caute/ari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure caute/ari personali;
ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Per altro verso, il Giudice delle Leggi ha decretato l'insufficienza di un controllo meramente cartolare e formale che si riduca allo scrutinio circa l'astratta configurabilità del reato, che sarebbe incompatibile, nella sua astrattezza, con i principi costituzionali. Nel senso che, pur se non è necessario un quadro di 3 probabile responsabilità, la valutazione del "fumus" non può essere limitata alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa: è comunque necessario un quadro di effettivi indizi, ancorché non in termini di capacità di questi di fondare un giudizio di elevata probabilità della responsabilità (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927). In sintesi, il giudice del riesame delle cautele reali deve verificare che il "fumus" del reato ipotizzato dall'accusa sia calato sul "singolo caso concreto"; mentre, gli è precluso un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. In tal senso, afferma la Suprema Corte che «Le nozioni di "indizio", "esigenze caute/ari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione ed autonoma valutazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame», ed hanno rimarcato come «il sequestro preventivo e quello probatorio [...], nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Premesso che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948; Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Giangreco, Rv. 256845; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Lanni, Rv. 254385), evidenzia il Collegio come la questione in parola risulta essere stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e che l'indagine sulla stessa, impossibilitata dall'esame della sentenza 4 di appello evidentemente silente sul punto, implicherebbe una non consentita indagine di merito conseguente ad un altrettanto non consentito accesso agli atti. 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il collegato terzo motivo di ricorso. Va innanzitutto premesso che, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di cautela reale è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come correttamente rilevato dalla Procura generale, il provvedimento impugnato non riporta i capi di imputazione ed anche il ricorso riporta solo l'elenco delle fattispecie contestate;
così sembrano rimanere indefinite — ma comunque scrutinabili — le concrete, seppur provvisorie, ipotesi di reato rispetto alle quali vanno verificati i presupposti dei più sequestri disposti (verosimilmente è stato disposto tanto un sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quanto un sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000). In particolare, quanto al reato di impedito controllo di cui all'art. 2625, comma secondo, cod. civ., lo stesso deve ritenersi integrato anche sulla base di condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell'impresa (Sez. 5, n. 13803 del 11/02/2019, Sepe, Rv. 274964); nella fattispecie, l'assunto accusatorio è adeguatamente motivato con riferimento alle risultanze esposte dal Collegio sindacale nella relazione del 28/03/2018. In relazione poi al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., dopo aver richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, integrano il reato, gli atti dispositivi posti in essere dall'agente in conflitto d'interessi con la società e idonei a cagionare un danno per quest'ultima (Sez. 6, n. 50795 del 26/11/2019, Tavasci, Rv. 277728), il Tribunale, con 5 motivazione che non può certamente ritenersi apparente, si sofferma sulle iniziative dispositive dell'amministratore unico e del direttore commerciale della Klindex s.r.l. (AR Lo CO ed OL AN) in favore della Klindex America in conflitto di interessi, condotte all'evidenza idonee a procurare un danno per la Klindex s.r.l. e per i terzi creditori della stessa (v. pagg. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata). Inoltre, in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, con le correlate violazioni penali, il fumus è motivatamente tratto dalle, ripercorse, negative risultanze dell'informativa di polizia giudiziaria del 07/10/2021, unitamente all'assenza di prove a sostegno dell'effettività delle prestazioni. Anche in questo caso, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente, i ricorsi si pongono contrapponendo criticamente le caratteristiche del contratto di agenzia o evidenziando documenti suscettibili di rilevare in senso opposto. Conclusivamente, per tutte le vicende in contestazione, i ricorrenti spendono argomentazioni difensive che non elidono le risultanze valorizzate ma si limitano a stigmatizzare una loro inadeguatezza, anticipando non consentite valutazioni di stretto merito estranee alla presente fase. Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, se grava sul giudice del riesame l'onere di controllare anche la valutazione degli elementi forniti dalla difesa, entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo, è altrettanto vero che "... l'indispensabile ruolo di garanzia assegnato al Tribunale del Riesame non consente la instaurazione di un processo nel processo, dovendo, piuttosto, tenere nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminare l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). Con questo, si intende dire che gli elementi forniti dalla difesa devono agire sullo stesso piano dei presupposti del sequestro nel senso che, ad esempio, consentono di escludere il fumus commissi delicti, laddove elidano, in radice e in modo evidente, gli elementi portati dall'accusa; mentre non potranno rilevare unicamente sul profilo della precisione e univocità di tali elementi, spostando il piano di valutazione da quello prodromico del fumus a quello della prova della sussistenza del reato che caratterizza l'esito del giudizio di cognizione. Come è stato osservato da Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così da poter affermare che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio proprio della fase 6 cautelare reale opporre all'indizio accusatorio elementi difensivi che, comunque, non privino il primo della sua attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata" (Sez. 5, n. 34071 del 25/06/2021, Guaragna, non mass.). 5. Fondati sono invece sia il quarto che il quinto motivo di ricorso. Del tutto inadeguata è invece la motivazione sulle esigenze cautelari e sul rispetto del criterio di proporzionalità. Si invoca al riguardo il principio di diritto statuito dalle Sezioni unite (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade), secondo cui "deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus delicti commissi, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, ... e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca". Ne consegue, pertanto, che il sequestro di cose confiscabili deve contenere un'autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, attraverso la spiegazione delle ragioni alla base della "esigenza anticipatoria" della confisca e, quindi, di quelle "per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato". Fermo quanto precede, si osserva come nei provvedimenti genetici di ablazione reale, costituiti dal decreto di sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dal decreto di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. sono, in sostanza, mancanti di motivazione. Detta carenza motivazionale è stata, per così dire, replicata, nel provvedimento del Tribunale oggetto di ricorso, che ha ritenuto soddisfatta la giustificazione in ordine al periculum in quanto si è reputata esserla quella in ordine al fumus. Parimenti difetta ogni motivazione, tanto nei decreti di sequestro che nell'ordinanza del riesame (che ha ritenuto non necessario "spendere parole per ritenere che le somme sequestrate siano il vantaggio conseguito dalle operazioni illecite sopra menzionate"), con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Come evidenziato dai ricorrenti, si è affermato in giurisprudenza che, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente - obbligo qui non osservato - sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979, nella quale si è espressamente affermato che 7 "alla luce dei generalissimi principi che presidiano la materia, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile ... il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dalle esigenze da preservare": così, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; conformi, Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223). 6. Alla pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla rilevata assenza di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, consegue il rinvio al Tribunale di Pescara - sezione per le misure cautelari reali - in diversa composizione, a cui è rimessa l'osservanza dei principi sopra indicati;
nel resto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Pescara - sezione per le misure cautelari reali in diversa composizione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 18/11/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva e di replica alla requisitoria presentata dalla difesa in data 18/01/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso e il rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2165 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/03/2022, il Tribunale di Pescara rigettava le istanze di riesame presentate nell'interesse di OL AN, AR Lo CO, AL AN e ON D'RA avverso il decreto di sequestro preventivo riguardante somme di denaro quale profitto dei reati di cui agli artt. 2, 8 d.lgs. 74/2000, 646 cod. pen., 2625 e 2634 cod. civ. e 648-ter cod. pen., emesso a loro carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 27/01/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di OL AN, AR Lo CO, AL AN e ON D'RA, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ovvero, se del caso, vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. La querela sporta dalla "famiglia Gallese" è del 10/08/2020, la relazione del collegio sindacale è del 28/03/2018; la prima è, quindi, del tutto tardiva ed i querelanti, quando hanno proposto l'azione ex art. 2409 cod. civ., ovvero in data 09/01/2019, erano perfettamente a conoscenza di tutti i fatti di cui alla successiva querela. Secondo motivo: vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2625, 2634, 2485, 2489, 2408 e 2409 cod. civ., 1724 e ss. cod. civ., 321 cod. proc. pen. Si evidenzia che, in ordine ai poteri del Tribunale del riesame, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus, tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Il controllo (nella specie, mancato, con riferimento alle ipotesi delittuose contestate, nessuna delle quali astrattamente configurabile) non può, quindi, limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall'accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto come contestato, tenendo conto, nell'accertamento del fumus commissi delicti e del periculum in mora, degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive (cfr., Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, in motivazione). 2 Terzo motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 325 cod. proc. pen.; motivazione apparente e/o mancanza assoluta di motivazione. Nel provvedimento impugnato, molteplici sono stati i punti omessi e/o per nulla motivati e/o addirittura viziati da evidenti errori, il che rende tutto l'impianto motivazionale incoerente, incompleto e privo di ragionevolezza. Quarto motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; esigenze cautelari. Né il decreto di sequestro né l'ordinanza del tribunale motivano in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Quinto motivo: vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; principio di proporzionalità. Manca ogni motivazione con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità sia nell'ordinanza del tribunale che nel decreto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con riferimento alle valutazioni in punto ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre sono inammissibili nel resto. 2. In premessa, è utile ricordare che, sul piano ermeneutico, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 153 del 2007, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha individuato i confini del requisito del fumus commissi delicti: per un verso, affermando che «riguardo alle misure caute/ari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti», e considerando che «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure caute/ari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure caute/ari personali;
ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Per altro verso, il Giudice delle Leggi ha decretato l'insufficienza di un controllo meramente cartolare e formale che si riduca allo scrutinio circa l'astratta configurabilità del reato, che sarebbe incompatibile, nella sua astrattezza, con i principi costituzionali. Nel senso che, pur se non è necessario un quadro di 3 probabile responsabilità, la valutazione del "fumus" non può essere limitata alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa: è comunque necessario un quadro di effettivi indizi, ancorché non in termini di capacità di questi di fondare un giudizio di elevata probabilità della responsabilità (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927). In sintesi, il giudice del riesame delle cautele reali deve verificare che il "fumus" del reato ipotizzato dall'accusa sia calato sul "singolo caso concreto"; mentre, gli è precluso un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. In tal senso, afferma la Suprema Corte che «Le nozioni di "indizio", "esigenze caute/ari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione ed autonoma valutazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame», ed hanno rimarcato come «il sequestro preventivo e quello probatorio [...], nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Premesso che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948; Sez. 2, n. 32985 del 09/07/2013, Giangreco, Rv. 256845; Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Lanni, Rv. 254385), evidenzia il Collegio come la questione in parola risulta essere stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e che l'indagine sulla stessa, impossibilitata dall'esame della sentenza 4 di appello evidentemente silente sul punto, implicherebbe una non consentita indagine di merito conseguente ad un altrettanto non consentito accesso agli atti. 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il collegato terzo motivo di ricorso. Va innanzitutto premesso che, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di cautela reale è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, come correttamente rilevato dalla Procura generale, il provvedimento impugnato non riporta i capi di imputazione ed anche il ricorso riporta solo l'elenco delle fattispecie contestate;
così sembrano rimanere indefinite — ma comunque scrutinabili — le concrete, seppur provvisorie, ipotesi di reato rispetto alle quali vanno verificati i presupposti dei più sequestri disposti (verosimilmente è stato disposto tanto un sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quanto un sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000). In particolare, quanto al reato di impedito controllo di cui all'art. 2625, comma secondo, cod. civ., lo stesso deve ritenersi integrato anche sulla base di condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell'impresa (Sez. 5, n. 13803 del 11/02/2019, Sepe, Rv. 274964); nella fattispecie, l'assunto accusatorio è adeguatamente motivato con riferimento alle risultanze esposte dal Collegio sindacale nella relazione del 28/03/2018. In relazione poi al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., dopo aver richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, integrano il reato, gli atti dispositivi posti in essere dall'agente in conflitto d'interessi con la società e idonei a cagionare un danno per quest'ultima (Sez. 6, n. 50795 del 26/11/2019, Tavasci, Rv. 277728), il Tribunale, con 5 motivazione che non può certamente ritenersi apparente, si sofferma sulle iniziative dispositive dell'amministratore unico e del direttore commerciale della Klindex s.r.l. (AR Lo CO ed OL AN) in favore della Klindex America in conflitto di interessi, condotte all'evidenza idonee a procurare un danno per la Klindex s.r.l. e per i terzi creditori della stessa (v. pagg. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata). Inoltre, in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, con le correlate violazioni penali, il fumus è motivatamente tratto dalle, ripercorse, negative risultanze dell'informativa di polizia giudiziaria del 07/10/2021, unitamente all'assenza di prove a sostegno dell'effettività delle prestazioni. Anche in questo caso, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente, i ricorsi si pongono contrapponendo criticamente le caratteristiche del contratto di agenzia o evidenziando documenti suscettibili di rilevare in senso opposto. Conclusivamente, per tutte le vicende in contestazione, i ricorrenti spendono argomentazioni difensive che non elidono le risultanze valorizzate ma si limitano a stigmatizzare una loro inadeguatezza, anticipando non consentite valutazioni di stretto merito estranee alla presente fase. Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, se grava sul giudice del riesame l'onere di controllare anche la valutazione degli elementi forniti dalla difesa, entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo, è altrettanto vero che "... l'indispensabile ruolo di garanzia assegnato al Tribunale del Riesame non consente la instaurazione di un processo nel processo, dovendo, piuttosto, tenere nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminare l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). Con questo, si intende dire che gli elementi forniti dalla difesa devono agire sullo stesso piano dei presupposti del sequestro nel senso che, ad esempio, consentono di escludere il fumus commissi delicti, laddove elidano, in radice e in modo evidente, gli elementi portati dall'accusa; mentre non potranno rilevare unicamente sul profilo della precisione e univocità di tali elementi, spostando il piano di valutazione da quello prodromico del fumus a quello della prova della sussistenza del reato che caratterizza l'esito del giudizio di cognizione. Come è stato osservato da Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così da poter affermare che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio proprio della fase 6 cautelare reale opporre all'indizio accusatorio elementi difensivi che, comunque, non privino il primo della sua attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata" (Sez. 5, n. 34071 del 25/06/2021, Guaragna, non mass.). 5. Fondati sono invece sia il quarto che il quinto motivo di ricorso. Del tutto inadeguata è invece la motivazione sulle esigenze cautelari e sul rispetto del criterio di proporzionalità. Si invoca al riguardo il principio di diritto statuito dalle Sezioni unite (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade), secondo cui "deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus delicti commissi, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, ... e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca". Ne consegue, pertanto, che il sequestro di cose confiscabili deve contenere un'autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, attraverso la spiegazione delle ragioni alla base della "esigenza anticipatoria" della confisca e, quindi, di quelle "per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato". Fermo quanto precede, si osserva come nei provvedimenti genetici di ablazione reale, costituiti dal decreto di sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dal decreto di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. sono, in sostanza, mancanti di motivazione. Detta carenza motivazionale è stata, per così dire, replicata, nel provvedimento del Tribunale oggetto di ricorso, che ha ritenuto soddisfatta la giustificazione in ordine al periculum in quanto si è reputata esserla quella in ordine al fumus. Parimenti difetta ogni motivazione, tanto nei decreti di sequestro che nell'ordinanza del riesame (che ha ritenuto non necessario "spendere parole per ritenere che le somme sequestrate siano il vantaggio conseguito dalle operazioni illecite sopra menzionate"), con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Come evidenziato dai ricorrenti, si è affermato in giurisprudenza che, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente - obbligo qui non osservato - sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979, nella quale si è espressamente affermato che 7 "alla luce dei generalissimi principi che presidiano la materia, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile ... il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dalle esigenze da preservare": così, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; conformi, Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223). 6. Alla pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla rilevata assenza di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, consegue il rinvio al Tribunale di Pescara - sezione per le misure cautelari reali - in diversa composizione, a cui è rimessa l'osservanza dei principi sopra indicati;
nel resto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Pescara - sezione per le misure cautelari reali in diversa composizione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 18/11/2022.