Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non sarebbe consentita al giudice di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Art. 336 - Querelahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2013, n. 32985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32985 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 09/07/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1837
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 16745/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI IP, nato il [...];
avverso la sentenza della Carte di appello di Firenze del 19.10.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 18 gennaio 2011 di condanna di GI IP per i delitti di ricettazione, truffa e falso: condanna inflitta per avere l'imputato ricevuto un assegno di provenienza illecita;
per avere inoltre proceduto alla alterazione dello stesso riempiendolo e apponendovi e la propria sottoscrizione;
per avere infine proceduto alla negoziazione del titolo così inducendo con artifici raggiri le persone offese alla consegna di merci.
2. Ricorre, assistito da difensore, l'imputato presentando in forma oltremodo sintetica motivi sulla violazione di legge: con riguardo alle condanne per i reati di truffa e falso, invero procedibili a querela, per non essere stata quest'ultima presentata nei termini stabiliti dalla legge;
con riguardo alla condanna per ricettazione, per non essere emersa in istruttoria prova sulla consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno (la quale provenienza illecita non sarebbe stata nemmeno dimostrata nel processo). Si prospetta, invece, la possibilità della ricostruzione del fatto nei termini della appropriazione di costa smarrita o di appropriazione indebita. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Così la censura sulla tardività della querela: essendo stata questa sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Certamente, e come sottolinea il ricorrente, il difetto della condizione di procedibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo;
ma la verifica sulla fondatezza della stessa non involge ricerche di puro diritto, presupponendo invece, e molto diversamente, una indagine di fatto circa la tardività della presentazione della querela. Tale indagine, non sollecitata dal ricorrente ai giudici di merito, non è stata in tali sedi espletata;
ma non può tuttavia esserlo in questa sede.
Circa l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2, 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino;
sez. 2, 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie), la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dall'omessa - o non attendibile - indicazione da parte dell'imputato della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. La Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, di palmare evidenza nel caso in esame, trattandosi di un assegno smarrito rispetto al possesso del quale non è stata fornita plausibile spiegazione: nemmeno quella di aver in qualche modo rivenuto l'assegno appunto denunciato come smarrito. Queste ultime considerazioni escludono la fondatezza della doglianza circa la diversa qualificazione del fatto come appropriazione indebita o appropriazione di cose smarrite.
2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese de procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013