Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull'intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
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I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 41905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41905 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2424
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 15474/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VERBANIA;
nei confronti di:
1) DI DE N. IL 11/06/1950;
avverso l'ordinanza n. 117/2008 GIP TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 26/09/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26.9.08, il G.I.P. del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza proposta da DI EL, sottoposto ad indagini nell'ambito di un procedimento penale, nel quale figurava imputato del delitto di corruzione continuata per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, intesa ad ottenere la revoca di un provvedimento emesso in data 7.6.08, con il quale il medesimo ufficio aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente ai sensi degli art. 321 c.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p., comma 1, delle somme nella sua disponibilità, fino a concorrenza della somma di Euro 1.748.580,00, costituente il prezzo del reato di corruzione continuata contestatogli.
Detto sequestro era stato eseguito sulle somme corrisposte all'indagato, ufficiale della guardia di finanza, corrispostegli mensilmente a titolo di stipendio, nonché sull'intero saldo attivo del conto corrente, del quale era cointestatario assieme a sua moglie sulla banca di credito cooperativo di Roma. Il G.I.P. ha rilevato che le somme anzidette erano state legittimamente sottoposte a sequestro preventivo, pur non essendo direttamente pertinenti al reato contestato al DI, atteso che trattavasi di sequestro preventivo finalizzato, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., alla confisca di beni per equivalente, in quanto, nella specie in esame, i beni costituenti il profitto ovvero il prezzo del reato non erano stati in concreto aggredibili. Ha altresì ritenuto il G.I.P. che il sequestro delle somme di danaro erogate all'indagato a titolo di stipendio, sia pur funzionale alla confisca per equivalente, era legittimo negli stessi limiti stabiliti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, art. 1, comma 4 e quindi nella misura massima del quinto dell'intero; e ciò sebbene detto limite fosse stato legislativamente previsto solo con riferimento al sequestro conservativo nel processo penale (art. 316 c.p.p.). Invero, pur avendo la misura in questione funzione sanzionatoria, la mancata applicazione del limite fissato dal citato D.P.R. n. 180 del 1950 anche al sequestro preventivo per equivalente avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di sequestro conservativo dei beni, di cui dispone il condannato, previsto dall'art. 316 c.p.p., atteso che tale ultimo articolo era applicabile non solo con riferimento alle spese processuali ed alle spese di mantenimento in carcere, ma anche con riferimento al pagamento delle pene pecuniarie e quindi per l'adempimento di una sanzione penale, alla quale ben poteva assimilarsi la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria sia pure per equivalente.
Il G.I.P. ha invece respinto la domanda dell'indagato, intesa ad ottenere la restituzione dell'intero saldo attivo del conto corrente cointestato all'indagato ed alla moglie, quest'ultima persona estranea al reato;
e ciò in quanto su detto conto non poteva esplicare alcun effetto eventuali presunzioni o vincoli di natura civilistica posti dal codice civile in tema di rapporti interni fra debitori e creditori solidali, non essendo stata provata la reale consistenza degli apporti sicuramente riferibili al soggetto cointestatario estraneo al reato.
Avverso tale ultimo provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Verbania hanno proposto ricorso per cassazione sia la Procura della Repubblica di Verbania, sia DI EL per il tramite del suo difensore.
La Procura di Verbania ha eccepito inosservanza della legge penale, sostenendo che l'art. 322 ter c.p., che prevedeva la confisca di tutti i beni, di cui il reo aveva la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo del reato, qualora non fosse possibile, come nel caso in esame, la confisca diretta di detto prezzo, non prevedeva alcun limite alla sequestrabilità dei beni, si che detto limite neppure poteva ritenersi esistente con riferimento al sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente, ex art. 321 c.p.p., comma 2 bis nella specie disposto nei confronti del
DI; ne' era possibile ricorrere al criterio interpretativo dell'applicazione analogica, esclusa sia in forza del principio esegetico "ubi lex voluit, dixit"; sia perché solo il sequestro conservativo si conveniva in pignoramento, patendo il limite disposto dal G.I.P. col provvedimento impugnato, mentre invece il sequestro preventivo era preordinato alla confisca;
sia infine perché i due istituti avevano diversa natura, in quanto il sequestro conservativo aveva ad oggetto un'obbligazione pecuniaria nuova, svincolata dal reato commesso, mentre il sequestro preventivo del prezzo del reato mirava a privare l'indagato delle utilità illecitamente conseguite;
e se il sequestro preventivo in via diretta non pativa limiti, ciò doveva altresì valere per il sequestro preventivo per equivalente. Il difensore di DI EL ha a sua volta formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 322 ter c.p., art. 321 c.p.p. e art. 545 c.p.c.:
lo stipendio corrisposto mensilmente all'indagato e le somme depositate sul conto di famiglia non potevano essere sottoposte a sequestro preventivo, in quanto non potevano essere ritenuti beni ai sensi dell'art. 322 ter c.p.. Lo stipendio costituiva infarti un mezzo di sussistenza dell'impiegato pubblico, si che il sequestro preventivo del medesimo avrebbe costituito per l'indagato una ulteriore sanzione iugulatoria, che lo avrebbe costretto alla fame.
La soluzione adottata dal G.I.P. era errata in quanto il sequestro dello stipendio di un pubblico dipendente in ragione di un quinto era ammesso solo per crediti alimentari e per tributi dovuti allo Stato;
ed entrambe tali ipotesi erano da escludere nel caso in esame. Lo stipendio non poteva infatti ritenersi idoneo a costituire la formazione di un equivalente, al contrario di tutti gli altri beni, in quanto lo stipendio era da qualificare mezzo di sussistenza per il destinatario e non un cespite di ricchezza;
2) - Violazione art. 696 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 666 c.p.p., comma 7:
il G.I.P. non aveva indicato i motivi per i quali il provvedimento adottato era stato sospeso fino alla definitività del provvedimento;
era infatti contraddittorio che l'applicazione della riduzione del sequestro al quinto dello stipendio, disposta per porre termine ad una precedente violazione di legge, fosse stata subordinata alla definitività del provvedimento. Il provvedimento impugnato doveva pertanto essere annullato.
1. È infondato l'unico motivo di ricorso proposto dal P.M. del Tribunale di Verbania.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene infatti che, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca per equivalente, ex art. 322 ter c.p., del controvalore di entità monetarie, costituenti il prezzo od il profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in danno della pubblica amministrazione di appartenenza, va riconosciuto come regola generale dell'ordinamento processuale quella desumibile dal combinato disposto del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2, secondo cui è vietato il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi ed assegni retributivi dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, con il solo limite della sequestrabilità degli stipendi in una misura non eccedente il quinto del loro importo al netto delle ritenute. Invero gli emolumenti retributivi nella misura dei 4/5 e gli assegni di carattere alimentare per l'intero sono riconducigli all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 Cost.. Una lettura costituzionalmente orientata degli art. 321 c.p.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p., comma 1, conduce necessariamente a ritenere che anch'essi siano da ritenere sottoposti ai principi anzidetti;
e ciò nonostante che, sul piano meramente letterale, gli articoli sopra indicati non contengono alcun riferimento a detti limiti, a differenza di quanto è dato riscontrare nell'art. 316 c.p.p., comma 1, dettato in materia di sequestro conservativo di beni mobili od immobili, nel quale è invece contenuto un esplicito riferimento ai limiti in cui la legge consente il pignoramento delle somme dovute all'imputato, limiti fra i quali è compreso quello contenuto nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2 (cfr. Cass.6A, 16.4.08 n. 25168, rv. 240572).
2. Va altresì respinto il motivo di ricorso proposto sub 1) dal ricorrente DI EL.
Pienamente condivisibile, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, è la motivazione addotta dal G.I.P. del Tribunale di Verbania per negare il dissequestro delle somme giacenti su di un conto corrente, in quanto trattavasi di conto cointestato al ricorrente ed alla sua consorte. Il G.I.P. ha invero correttamente ritenuto che non era stata provata la reale consistenza degli apporti a tale conto, sicuramente riferibili alla consorte dell'indagato DI.
Le censure relative alla sequestrabilità delle somme corrisposte a quest'ultimo a titolo di stipendio sono poi infondate in quanto se, in sede di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., venisse riconosciuta una completa insequestrabilità delle somme dovute dallo Stato e dagli altri enti pubblici al pubblico dipendente, indagato per reati contro la pubblica amministrazione, a titolo di stipendi, si cadrebbe nell'opposto difetto di assicurare un trattamento ingiustificatamente più favorevole a tale categoria di indagati;
ed anche detta interpretazione costituirebbe una palese violazione della regola generale dell'ordinamento processuale, ravvisabile nelle norme di cui al combinato disposto del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt.1 e 2. 3. È altresì infondato il motivo di ricorso proposto sub 2) dal ricorrente DI EL.
Rientra infatti nella facoltà discrezionale del giudice dell'esecuzione disporre la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza da lui emessa, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 7;
e la motivazione richiesta per esercitare tale potere discrezionale può anche essere implicita, ben potendosi essa desumere "in re ipsa" e cioè dalla particolarità e dalla singolarità del caso concreto, valutato nel suo complesso, come appunto è avvenuto nel caso in esame.
4. Vanno pertanto respinti sia il ricorso proposto dal P.M. del Tribunale di Verbania, sia quello proposto da DI EL.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del solo ricorrente DI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Rigetta altresì il ricorso del DI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009