Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2012, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
32 14 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ALFREDO TERESIDott. 2450 - Presidente - N. Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 23918/2012 - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LA IO N. IL 16/02/1953 avverso la sentenza n. 2775/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/03/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли V Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Cxuxeppe [Vincenzo Beraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito, per il ricorrente, l'avv. Giuliano Mariano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre AN DI, per mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'8-3-2012 che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Cassino, lo condanna a pena di giustizia per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso in danno di GL NO. Alla pronuncia di condanna si è pervenuti perché il AN, al fine di impedire il passaggio sul proprio terreno di un autocarro del GL, si parava dinanzi allo stesso intimando la retromarcia.
2. Il difensore dell'imputato deduce: a) la tardività della querela, presentata il 10-11-2004 a fronte di un fatto dell'1- 7-2004; b) l'erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen., dal momento che, a suo giudizio, l'immediatezza della reazione difensiva, a fronte di un'azione arbitraria, esclude la sussistenza del reato. Inoltre, perché la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'intervenuta condanna pronunciata a carico del GL per ingiuria e minaccia, commessi nel medesimo contesto;
c) la violazione dell'art. 51 cod. pen., dovendo ritenersi che la condotta dell'imputato era scriminata dall'esercizio del diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Quanto alla dedotta tardività della querela, si rileva, innanzitutto, che la questione non aveva formato oggetto dei motivi d'appello, né era stata discussa nel giudizio di secondo grado, né eccepita nelle conclusioni. La questione è stata posta, per la prima volta, in Cassazione. Questa Corte ha affermato il principio per il quale l'obbligo del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità permane sino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile al sensi dell'art. 648 co. 1 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerarsi concluso il processo (Cassazione penale, sez. I 12/11/1998 n. 13665). Tale principio, affermato in un caso in cui la mancanza della querela era stata eccepita nei motivi d'appello (e non rilevata dal giudice d'appello), va coordinato con le norme che reggono il giudizio, di 2 Cassazione;
in particolare, con l'art. 606 cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per Cassazione è consentito per violazione di legge o vizi della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Ciò comporta che l'assenza o la tardività della querela, per essere rilevabili nel giudizio di Cassazione, devono risultare dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui risulti, immediatamente e inequivocabilmente, il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, presupponendo un accesso agli atti, è impraticabile nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie la tardività della querela, denunciata dal ricorrente, è esclusa dalla sentenza impugnata che fa riferimento, come epoca dei fatti, all'agosto - del 2004 né emerge, in maniera inequivocabile e tale da poter essere - dichiarata ex art. 129 cod. proc. pen., dagli atti indicati dal ricorrente, giacché non è dato sapere se la sentenza da questi citata (la n. 83/2006 del giudice di pace di Cassino) si riferisce allo stesso episodio per cui è processo in - considerazione della molteplicità di conflitti denunciati dal GL e relativi allo stesso periodo (vedi pag. 2 della sentenza di I grado) - né è possibile dare peso decisivo alla lapidaria dichiarazione della persona offesa, riportata nel ricorso dell'imputato, giacché l'accertamento della data del reato è operazione molto più complessa e involge un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. Trova pertanto applicazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova deve essere fornita dal deducente, risolvendosi a vantaggio del querelante la situazione d'incertezza. Tale principio, ispirato al "favor querelae", non è contraddetto dall'art. 529 comma 2 c.p.p., il quale fa riferimento al dubbio sulla esistenza della condizione di procedibilità e non alla tardività che ovviamente presuppone l'esistenza della querela (Cassazione penale, sez. V, 06/06/1996, n. 7346). L'eccezione deve essere pertanto disattesa. Nemmeno sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il deducente si appella allo ius excludendi insito nel diritto di proprietà e al principio del vim vi repellere licet. Non è, infatti, in discussione il diritto di proprietà, pacificamente appartenente all'imputato, né il diritto di escludere altri dal godimento del suo bene salve le concorrenti situazioni di vantaggio ma il - diritto di farsi giustizia da sé di fronte alla pretesa del GL di transitare sul suo fondo, sulla base di una vantata situazione possessoria. Risulta infatti dalla sentenza impugnata, e da quella di primo grado, che il GL vantava una situazione possessoria risalente nel tempo e che questo fatto lo aveva messo in contrasto col AN, che la negava. In varie occasioni, prima dell'agosto 2004, quest'ultimo aveva ostacolato il transito di camion del GL sul suo terreno. 3 ои In questo contesto era obbligo del AN, che si appellava allo ius excludendi, agire giudizialmente per la tutela della proprietà o del possesso, non essendogli consentito respingere con la forza il suo antagonista, giacché la tutela dei diritti deve essere attuata, sulla base di principi immanenti all'ordinamento giuridico, col ricorso alla giurisdizione (ove ciò sia possibile) e non con l'autosoddisfazione. E' stato infatti affermato, in situazione analoga all'attuale, che costituisce condotta idonea ad integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) quella posta in essere dal proprietario di un fondo il quale, onde impedire l'esercizio, già in atto, di una pretesa servitù di passaggio di cui contesti la sussistenza (nella specie, sostenendo che il passaggio era stato consentito in passato per mera tolleranza), effettui la recinzione del fondo medesimo (Cassazione penale, sez. VI, 05/04/2001, n. 15972). E' ben vero che l'ordinamento non esclude del tutto l'esercizio della violenza per la tutela dei diritti, nonché del possesso, ma ciò è consentito, come pure è stato ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, allorché l'agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Cassazione penale, sez. VI, 06/04/1998, n. 6387); ovvero allorché l'offesa sia attuale e il possessore agisca nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio (Cassazione penale, sez. VI, 07/01/1997, n. 1358, citata anche dal ricorrente). Si tratta, all'evidenza, di situazioni diverse dall'attuale, giacché la pretesa del GL, come pure i contrasti conseguenti col l'imputato, erano risalenti nel tempo e potevano essere ripianati col ricorso al giudice. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/10/2012 Il Consigliere Estensare Il Presidente (Antonio Settembre) (Alfredo Teresi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOCIARIO Carndia Lanzuise