Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2012, n. 3214
CASS
Sentenza 17 ottobre 2012

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 17 ottobre 2012. Le parti in causa erano un imputato, condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e la persona offesa, che aveva subito l'azione di ostacolo al transito sul proprio terreno. L'imputato contestava la tardività della querela, l'applicazione errata dell'art. 393 c.p. e la violazione dell'art. 51 c.p., sostenendo che la sua condotta fosse giustificata dall'esercizio del diritto di proprietà.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che la questione della tardività della querela non era stata sollevata in appello e che, pertanto, non poteva essere esaminata in Cassazione. Inoltre, ha chiarito che l'imputato non poteva giustificare l'uso della forza per difendere il proprio diritto di proprietà, poiché esisteva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per risolvere la controversia. La Corte ha ribadito che l'autotutela deve essere esercitata nel rispetto delle norme giuridiche, escludendo comportamenti violenti o arbitrari. La decisione ha confermato l'importanza della giurisdizione come strumento per la tutela dei diritti, evitando l'autodifesa.

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Massime1

La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2012, n. 3214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3214
    Data del deposito : 17 ottobre 2012

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