Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per l'annullamento previa sospensione
del PEI consegnato il 27.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 27 in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche;
del verbale del GLO consegnato nella medesima data nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia;
nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale;
previa declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,
nonché per la declaratoria
dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Liceo -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che la figlia minore dei ricorrenti, frequentante il Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS-, è portatrice di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, come attestato dalla competente Commissione medica INPS di Napoli, che ha diagnosticato una «Sindrome di SH con ritardo dello sviluppo neuromotorio in soggetto con rene policistico e difetto interatriale non trattato chirurgicamente. Esiti di intervento per megauretere sinistro». I ricorrenti lamentano che, a causa della grave patologia da cui è affetta, la minore ha necessità di essere seguita esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnate alla stessa sono state determinate senza considerare la gravità del suo stato ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
2. Osservato che tuttavia il PEI consegnato il 27.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18, a fronte di una frequenza scolastica di 27 ore, in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche è stato impugnato dai ricorrenti, unitamente al verbale del GLO consegnato nella medesima data, nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla sua patologia;
i deducenti assumono, quindi, che quindi i provvedimenti emessi dall’amministrazione sono illegittimi nella parte in cui a fronte di n. 27 ore di frequenza scolastica, alla minore è stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore. Ciò significa che per il numero restante delle ore la stessa non avrà alcun insegnante di sostegno.
- il PEI 2025/2026 (all- 4 del ric., p. 14) afferma che la bambina usufruisce di sole 18 ore di sostegno scolastico rispetto alle 27 del tempo scuola, d’accordo con “la scuola riservandosi di presentare ricorso per la copertura delle 27 ore”;
- la Commissione Medica dell’Asl -OMISSIS-, a mezzo del neuropsichiatra infantile, con la diagnosi funzionale in atti, ha accertato “ritardo globale cognitivo prestazionale dello sviluppo con facile distraibilità” (all. 3 del ric.);
- in data 14 novembre 2025 si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito poi producendo memoria il 18 novembre 2025 allegando gli atti procedimentali;
3. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
4. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica della minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
5. Considerato che pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto a riadottarlo conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione diacronica della minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente 2024/2025, che addita 27 ore di sostegno per detto anno scolastico, solo a seguito di ricorso a questo T.A.R.; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunna; c) la diagnosi funzionale sopra esaminata,; d) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunna rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
6. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI deve essere annullato unitamente al coevo verbale di GLOH, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunna in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando alla minore -OMISSIS- 27 (ventisette ) ore di sostegno scolastico.
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuarsi entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dell’Avv. Francesco Americo, antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.