Articolo 103 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 102Articolo 104
Versione
23 maggio 1958
Art. 103.
Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.
Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianita'.
Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958