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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 7951/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CIARFA ADRIANA
-ricorrente -
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, CP_1
n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 20/06/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2
requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento alla luce della nuova documentazione medica versata in atti dall'istante ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Afferma, invero, parte istante che “non è in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, senza assistenza continuativa, essendo affetta dalle gravi patologie indicate in ricorso e non correttamente valutate dal CTU della prima fase”.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate. Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dalla ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che la ricorrente è affetta da “
1. Vasculopatia cerebrale cronica: codice D.M. 05.02.1999 = 1.002 = 61%;
2. Cardiopatia sclero-ipertensiva: codice
D.M. 05.02.1999 = 6.442 = 41%;
3. Epatopatia cronica HCV correlata: codice analogico
D.M. 05.02.1999 = 6.408 = 21%.
4. Poliartrosi a medio impegno funzionale: codice analogico D.M. 05.02.1999 = 7.335 = 60%” così concludendo: “Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave” ma senza diritto alla indennità di accompagnamento”
In merito alle altre patologie dedotte in ricorso la parte non indica alcuna certificazione medica attestante la sussistenza delle lamentate e non valutate infermità.
La mera elencazione di tali patologie costituisce un motivo di impugnazione generico soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 445 cpc bis prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad accertamento tecnico preventivo devono essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In particolare, non viene chiarito come le patologie valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto “vigile, orientata nello spazio, tempo e nella persona” con passaggi posturali rallentati ma possibili autonomamente, con deambulazione rallentata, a piccoli passi e con appoggio ma anch'essa possibile autonomamente.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico (capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale. I successivi chiarimenti resi dal CTU in sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente rispetto alla bozza peritale – censure attoree poi riproposte pedissequamente nel ricorso in opposizione - contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente (“Primo rilievo: “Deambulazione possibile in autonomia con appoggio cautelare monolaterale a destra, non necessitante di ausilio di terzi con orientamento direzionale conservato, mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili, cautelati. … Deficit funzionale di spalla dx e sx intorno ad ⅓.”;
E' chiarissimo anche ai non esperti di medicina legale che la deambulazione avviene in autonomia, senza richiedere ausilio di terzi (cosiddetto accompagnatore): tale dato da solo non configura i requisiti di legge.
Quanto all'appoggio è di tipo cautelare e non indispensabile per poter deambulare in uno al conservato orientamento direzionale il che significa che la ricorrente non deambula afinalisticamente.
Secondo rilievo: Ipoacusia colloquiale
Significa che nel discorso la ricorrente ultraottuagenaria mostra ciò che è tipico dell'età, ossia una riduzione dell'udito legata alla presbioacusia e alla socioacusia che caratterizzano ogni essere umano a partire dai 50/55 anni con ingravescenza.
Tale condizione pressoché fisiologica, se ipoteticamente si volesse valutare, è al di sotto della soglia dell'11% ed è assolutamente improponibile quale elemento per configurare
l'accompagnamento.
Terzo rilievo: “…La mimica è iporisonante rispetto ai contenuti emotivi del dialogo.
Moderata riduzione della fluidità e produttività del pensiero che non è slegato dal contesto, senza alterazione delle percezioni sensoriali. Capacità di critica e di giudizio nei limiti con livello attentivo calante…”
Similmente a quanto riportato per l'ipoacusia in una persona ultraottantenne è del tutto compatibile che la mimica facciale non sempre esprime le sensazioni legate al dialogo.
La mimica è una parte della cinesica che riguarda il modo in cui si modifica il volto delle persone. Gli esseri umani lasciano trasparire anche in questo modo il loro pensiero e le loro emozioni, in forma del tutto fisiologica.
Sebbene pleonastico, è da sottolineare che il pensiero non è slegato al contesto (demenza!)
e le percezioni sensoriali sono integre.
Quanto all'espressione: nessuna di queste patologie viene riferita e valutata con criteri oggettivi….(omissis…) In conclusione, allo stato non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave”. Anche nel successivo supplemento di perizia richiesto da questo giudice, alla luce della nuova documentazione medica versata in atti dall'istante, il CTU nominato nella prima fase, Per_ dott. , ha precisato: “La documentazione esibita ed esaminata interamente è relativa ad un quadro ematologico di piastrinopenia che costituisce una complicanza dell'epatopatia cronica per sua evoluzione o anche per effetto iatrogeno dei farmaci che nel complesso assume. Dalla documentazione si evince che sono stati adottati i necessari provvedimenti ottenendo una remissione con incremento del numero di piastrine restando, ovviamente, la necessità di proseguire la terapia prescritta in un follow-up periodico. Si osserva che l'esame obiettivo riportato è quello di un compenso epatico con un indice al fibroscan di KpA 8,3 espressione di una chiara fibrosi epatica. Per quanto concerne gli ausili per incontinenza si osserva che utilizza quelli con codice 00037706300000 (Sereniy Light Lady Super) relativi non a pannoloni a mutandina, bensì a strisce assorbenti, oltretutto di tipo light, che si fissano alla normale biancheria intima per mezzo di un adesivo. Tale precisazione non è accademica rivestendo un significato in merito all'incontinenza che se fosse copiosa richiederebbe il tipo di assorbente a mutandina avvolgente, mentre l'impiego di strisce depone per una forma lieve. L'Avv. Ciarfa ha già formulato osservazioni alla bozza di ctu di cui si è dato riscontro con l'elaborato definitivo. Il quadro clinico desumibile dalla documentazione esibita non è causa di perdita di autonomia e, quindi, non determina il riconoscimento dei requisiti medico-legali per i benefici richiesti e di cui è causa…”. (v. supplemento di perizia del 24.2.2025, in atti).
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 7951/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CIARFA ADRIANA
-ricorrente -
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, CP_1
n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 20/06/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2
requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento alla luce della nuova documentazione medica versata in atti dall'istante ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto alla indennità di accompagnamento nonché ai benefici ex L. 104/92.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Afferma, invero, parte istante che “non è in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, senza assistenza continuativa, essendo affetta dalle gravi patologie indicate in ricorso e non correttamente valutate dal CTU della prima fase”.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate. Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dalla ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la indennità di accompagnamento e l'handicap grave.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che la ricorrente è affetta da “
1. Vasculopatia cerebrale cronica: codice D.M. 05.02.1999 = 1.002 = 61%;
2. Cardiopatia sclero-ipertensiva: codice
D.M. 05.02.1999 = 6.442 = 41%;
3. Epatopatia cronica HCV correlata: codice analogico
D.M. 05.02.1999 = 6.408 = 21%.
4. Poliartrosi a medio impegno funzionale: codice analogico D.M. 05.02.1999 = 7.335 = 60%” così concludendo: “Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave” ma senza diritto alla indennità di accompagnamento”
In merito alle altre patologie dedotte in ricorso la parte non indica alcuna certificazione medica attestante la sussistenza delle lamentate e non valutate infermità.
La mera elencazione di tali patologie costituisce un motivo di impugnazione generico soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 445 cpc bis prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad accertamento tecnico preventivo devono essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In particolare, non viene chiarito come le patologie valutate dal ctu avrebbero inciso sulla capacità deambulatoria e/o di compimento degli atti di vita quotidiana.
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale versandosi in materia di indennità di accompagnamento, dando atto, all'esito dello stesso, che trattasi di soggetto “vigile, orientata nello spazio, tempo e nella persona” con passaggi posturali rallentati ma possibili autonomamente, con deambulazione rallentata, a piccoli passi e con appoggio ma anch'essa possibile autonomamente.
Le risultanze dell'accertamento peritale, come descritte dal CTU, della veridicità delle cui affermazioni non vi è motivo di dubitare, sono assorbenti di qualsivoglia censura in punto di sottovalutazione delle singole patologie, dando atto che sia a livello neurologico (capacità di attendere agli atti quotidiani della vita) che a livello motorio (capacità di deambulare autonomamente) non vi sono gli estremi per il riconoscimento della prestazione invocata.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale. I successivi chiarimenti resi dal CTU in sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente rispetto alla bozza peritale – censure attoree poi riproposte pedissequamente nel ricorso in opposizione - contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente (“Primo rilievo: “Deambulazione possibile in autonomia con appoggio cautelare monolaterale a destra, non necessitante di ausilio di terzi con orientamento direzionale conservato, mantenimento della stazione eretta, passaggi posturali possibili, cautelati. … Deficit funzionale di spalla dx e sx intorno ad ⅓.”;
E' chiarissimo anche ai non esperti di medicina legale che la deambulazione avviene in autonomia, senza richiedere ausilio di terzi (cosiddetto accompagnatore): tale dato da solo non configura i requisiti di legge.
Quanto all'appoggio è di tipo cautelare e non indispensabile per poter deambulare in uno al conservato orientamento direzionale il che significa che la ricorrente non deambula afinalisticamente.
Secondo rilievo: Ipoacusia colloquiale
Significa che nel discorso la ricorrente ultraottuagenaria mostra ciò che è tipico dell'età, ossia una riduzione dell'udito legata alla presbioacusia e alla socioacusia che caratterizzano ogni essere umano a partire dai 50/55 anni con ingravescenza.
Tale condizione pressoché fisiologica, se ipoteticamente si volesse valutare, è al di sotto della soglia dell'11% ed è assolutamente improponibile quale elemento per configurare
l'accompagnamento.
Terzo rilievo: “…La mimica è iporisonante rispetto ai contenuti emotivi del dialogo.
Moderata riduzione della fluidità e produttività del pensiero che non è slegato dal contesto, senza alterazione delle percezioni sensoriali. Capacità di critica e di giudizio nei limiti con livello attentivo calante…”
Similmente a quanto riportato per l'ipoacusia in una persona ultraottantenne è del tutto compatibile che la mimica facciale non sempre esprime le sensazioni legate al dialogo.
La mimica è una parte della cinesica che riguarda il modo in cui si modifica il volto delle persone. Gli esseri umani lasciano trasparire anche in questo modo il loro pensiero e le loro emozioni, in forma del tutto fisiologica.
Sebbene pleonastico, è da sottolineare che il pensiero non è slegato al contesto (demenza!)
e le percezioni sensoriali sono integre.
Quanto all'espressione: nessuna di queste patologie viene riferita e valutata con criteri oggettivi….(omissis…) In conclusione, allo stato non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave”. Anche nel successivo supplemento di perizia richiesto da questo giudice, alla luce della nuova documentazione medica versata in atti dall'istante, il CTU nominato nella prima fase, Per_ dott. , ha precisato: “La documentazione esibita ed esaminata interamente è relativa ad un quadro ematologico di piastrinopenia che costituisce una complicanza dell'epatopatia cronica per sua evoluzione o anche per effetto iatrogeno dei farmaci che nel complesso assume. Dalla documentazione si evince che sono stati adottati i necessari provvedimenti ottenendo una remissione con incremento del numero di piastrine restando, ovviamente, la necessità di proseguire la terapia prescritta in un follow-up periodico. Si osserva che l'esame obiettivo riportato è quello di un compenso epatico con un indice al fibroscan di KpA 8,3 espressione di una chiara fibrosi epatica. Per quanto concerne gli ausili per incontinenza si osserva che utilizza quelli con codice 00037706300000 (Sereniy Light Lady Super) relativi non a pannoloni a mutandina, bensì a strisce assorbenti, oltretutto di tipo light, che si fissano alla normale biancheria intima per mezzo di un adesivo. Tale precisazione non è accademica rivestendo un significato in merito all'incontinenza che se fosse copiosa richiederebbe il tipo di assorbente a mutandina avvolgente, mentre l'impiego di strisce depone per una forma lieve. L'Avv. Ciarfa ha già formulato osservazioni alla bozza di ctu di cui si è dato riscontro con l'elaborato definitivo. Il quadro clinico desumibile dalla documentazione esibita non è causa di perdita di autonomia e, quindi, non determina il riconoscimento dei requisiti medico-legali per i benefici richiesti e di cui è causa…”. (v. supplemento di perizia del 24.2.2025, in atti).
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo