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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/08/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3421/2022 tra le parti:
p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti CICCARELLI PIERPAOLO (cf ) e C.F._1
BALDASSARRI MARCO (cf C.F._2
ATTRICE
p.iva Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv.ti TOMBARI UMBERTO (cf ), C.F._3
D'ANGELO FRANCESCO (cf , C.F._4
IOZZELLI ELENA (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 31.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 25.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo diniego opposto da parte di quest'ultima alla richiesta di concessione di aiuti di Stato avanzata da parte attrice secondo quanto previsto nel d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e d.l. n. 23/2020 (cd.
“Liquidità”) e così quantificati: quanto a € 5.262.304,00 quale differenza tra il valore del patrimonio netto alla data del 31.12.2019 (euro 5.792.574,00) e quello risultante dalla situazione economico patrimoniale corrente (euro
530.270,00); quanto a euro 6.944.504,00 quale danno derivante dalla perdita di fatturato superiore alla media del settore, dalla forzosa chiusura dei punti vendita, dall' esborso di TFR per i dipendenti dimissionari, dalla perdita dei ricavi derivante dalla mancata fusione con la società NR
Rapisardi, dalla forzosa interruzione degli investimenti pubblicitari e in ultimo dal pregiudizio derivato per illegittima segnalazione della società alla
Centrale Rischi;
quanto a euro 585.983,00 quali maggiori oneri legati agli interessi medio-tempore maturati.
Così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e/o domanda disattese, accertato l'illegittimo comportamento posto in essere dalla CP_2 convenuta, la sussistenza del danno come indicato e quantificato,
- condannare la Banca convenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni arrecati alla società attrice per un importo complessivo non inferiore ad Euro € 12.792.791 o per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria o che verrà determinata dal Giudice anche in via equitativa.
Il tutto con rivalutazione monetaria e maggiorazione di interessi (moratori o nella misura di legge) dal di del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
I.2. Si costituisce in giudizio contestando la pretesa Controparte_1
avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e così concludendo:
“Nel merito:
1.Respingere le domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I.3. Con decreto n. 3170 del 13.11.2023 il Tribunale di Pistoia, revocato il provvedimento di sospensiva emesso inaudita altera parte in data 20.4.2023 dal
G.O.P., supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso, nelle more del presente giudizio, da e finalizzato a ordinare in via d'urgenza Parte_1 all'istituto bancario di sospendere o comunque di non procedere alla segnalazione a sofferenza del nominativo della società attrice presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia; decisione poi confermata dal Collegio adito in sede di reclamo.
I.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., respinte le richieste istruttorie formulate dalla sola parte attrice (prova per testi e CTU) con ordinanza 8.4.2024 resa dal g.o.p., rigettata altresì l'istanza attorea di modifica/revoca di tale ordinanza istruttoria, all'udienza cd. figurata del 25.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stat trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., parte attrice ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo stante la pendenza di trattative per la definizione del contenzioso con , richiesta alla quale si è Controparte_3 fermamente opposta parte convenuta.
******
II. La domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. Preliminarmente occorre, da un lato e vista la reiterata istanza attorea di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria, confermare le valutazioni da ultimo rese al riguardo con ordinanza 19.11.2024 per le ragioni ivi esposte e che maggiormente risulteranno chiare nella trattazione del merito della contesa, che renderà più evidente la superfluità e irrilevanza delle richieste di prova articolate da parte attrice, ferma la relativa inammissibilità per gli altri motivi esposti nella citata ordinanza 19.11.2024; dall'altro lato e con riferimento alla richiesta parimenti proveniente da parte attrice per la rimessione della causa sul ruolo in pendenza di trattative, a prescindere dall'irrilevanza di quanto disposto e deciso da altro giudicante in altro contenzioso fra le medesime parti ma inerente a diverso oggetto, qui preme evidenziare come sia la ferma opposizione della convenuta, per quanto parte delle richiamate trattative, la quale ha chiesto di procedersi senz'altro con la definizione del contenzioso già introitato in decisione, sia le modalità seguite da parte attrice nel formulare la richiesta di cui sopra, quantomeno e a tacer d'altro non rispettose del principio di correttezza processuale (avendo formulato istanza di rimessione della causa dal ruolo senza previo confronto con la controparte, in una fase processualmente molto avanzata pur essendo le trattative in essere da tempo ma, soprattutto, permettendosi di depositare in giudizio atti inerenti siffatte trattative senza interpello e consenso della convenuta), inducono a respingere l'istanza de qua la quale, per come formulata e per la tempistica scelta nel proporla, appare mossa più che altro da intenti dilatori tesi a differire la definizione del presente contenzioso.
II.2. Tanto premesso e venendo al merito della lite, merita innanzitutto chiarire, dal punto di vista normativo, come in materia di aiuti di Stato, l'art. 13 lett. m) del
D.L. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità) nel prevedere che “l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo” introduce una misura di sostegno, a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia, da realizzarsi mediante erogazione di denaro da parte della banca, sotto forma di finanziamento, assistita dalla concessione, in favore del soggetto finanziatore, di una garanzia gratuita da parte del Fondo di
Garanzia (Trib. Monza, ord. 4.3.2021).
Invero dalla disposizione in esame non discende un obbligo per la banca di erogare il credito a un cliente né parimenti è configurabile in capo a quest'ultimo un diritto soggettivo a ottenerlo: ciò che si ricava dall'interpretazione del dato normativo è che ad essere concessa automaticamente e senza valutazione è la sola garanzia - e non anche l'erogazione del finanziamento - la quale presuppone, da parte dell'istituto di credito che riceve la richiesta, una duplice valutazione che attiene da un lato alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge quali, oltre al dato dimensionale dell'azienda, anche il fatto che la situazione di crisi sia temporanea e indotta dagli effetti della pandemia e quindi non preesistente, dall'altro il merito creditizio dell'impresa richiedente e, in particolare, la sostenibilità da parte dell'impresa del relativo indebitamento: valutazione quest'ultima che sarà tanto più stringente laddove, come nel caso di specie, la garanzia non sia prestata da un soggetto privato ma dallo Stato. Il compimento di tale valutazione dunque non è rimesso alla discrezionalità dell'istituto di credito bensì costituisce un vero e proprio obbligo in capo a quest'ultimo in quanto il decreto “Liquidità” non esenta gli istituti di credito, tenuti per definizione a una sana e prudente gestione del risparmio e quindi del denaro pubblico, a effettuare una analisi del soggetto richiedente in termini di merito creditizio, con il rischio di incorrere altrimenti non solo nella perdita della garanzia dello Stato ma anche in profili di responsabilità civile per concessione abusiva del credito.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio attiene alla correttezza o meno della valutazione effettuata da nel momento in cui ha opposto il Controparte_1 suo diniego alla richiesta di concessione degli aiuti di Stato da parte dell'attrice.
La tesi su cui quest'ultima fonda la propria pretesa, ossia che alla data del
31.12.2019 prima del diffondersi dell'insorgenza della pandemia la non Parte_1 presentasse - secondo quanto previsto nel decreto Interministeriale del 6 marzo
2017 relativo alle nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia per PMI - esposizioni classificate come “sofferenze” o
“inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate” le quali, come tali, precludono l'accesso alle garanzie statali risulta sconfessata per tabulas dalla documentazione acquisita agli atti di causa.
In ordine al primo dei requisiti che l'istituto di credito è chiamato a esaminare nella fase valutativa, ossia la sussistenza in capo all'impresa richiedente di una situazione di crisi non preesistente ma riconducibile in via esclusiva agli effetti della pandemia - risultando per contro pacifico il rispetto del requisito dimensionale prescritto dalla normativa sugli aiuti atteso che Parte_1 contava al 2019 un numero di dipendenti pari a 93 - si osserva come dall'istruttoria documentale di causa risulta che la tutt'altro che florida situazione finanziaria dell'odierna attrice affonda le sue radici ben prima e al di fuori dell'emergenza Covid: dall'analisi del bilancio relativo all'anno 2019, quando ancora l'epidemia non era esplosa, il fatturato societario per l'anno in corso era pari a 21,4 milioni di euro ossia inferiore del 55% rispetto al dato relativo all'anno
2014 e di circa un terzo rispetto alla media degli anni precedenti essendo sceso progressivamente dai 32,8 milioni di euro del 2016, ai 26,6 milioni di euro del
2017 fino ai 23,8 milioni di euro del 2018 (doc. 25 fasc. convenuta). A ciò si aggiungono gli importanti ritardi accumulati dall'attrice nella rimessione dei finanziamenti ricevuti che non si estinguevano mai alle scadenze naturali e, significativamente, in date anteriori all'avvento della pandemia (docc. 7-8-9 fasc. convenuta), nonché i vari sconfinamenti rispetto ai fidi accordati registrati in particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2018 rispettivamente per euro
408.000,00 e euro 323.000,00 e negli stessi mesi dell'anno seguente rispettivamente per euro 39.000,00 e euro 35.000,00 (docc. 18-19 fasc. convenuta).
Della mancata riconducibilità della crisi aziendale di alla pandemia Parte_1 si ha conferma in ultimo anche nello stralcio della registrazione relativa all'incontro tenutosi in data 14.12.2021 tra la dott.ssa vice direttrice crediti Per_1 della , il dott. consulente della Parte_2 Per_2 [...]
e il ragionier direttore dell'omonima Direzione Regionale nel corso Pt_1 Per_3 del quale quest'ultimo riconosceva come “Un altro aspetto che rappresenta una forte criticità è rappresentato dal fatto che di fatto, al di là delle lunghe chiacchierate fatte con , la posizione non ha mai formalizzato un piano di rientro o se CP_4 vogliamo di sistemazione, dettagliato di questi anticipi scaduti…. sappiamo bene chi
è seduto intorno a questo tavolo, che la aveva problemi ben prima del Parte_1
Covid. I problemi della erano cominciati ben prima del Covid. Il Covid certo Parte_1 ha peggiorato una situazione tra virgolette critica o comunque non positiva ma il tema dell'andamento non regolare della con tutto quello che ne Parte_1 comportava, era in atto ben prima, ecco perché 2019, giro intorno al 2019, volevo dire che ci hai cominciato a girare prima che arrivassero gli effetti poi 2019, 2018 conta poco, ma prima che incombessero gli effetti negativi del Covid (…) la Parte_1 si era qui a discutere a fine 2019-2020 perché c'erano gli anticipi scaduti” (doc. 24, pag. 26 fasc. attoreo).
Quanto all'altro profilo che assume rilevanza ai fini del decidere, ossia il merito creditizio e la sostenibilità da parte dell'impresa dell'indebitamento richiesto, si osservano ulteriori criticità.
In primo luogo è da rilevare come al 31.12.2018 dei 15,5 milioni di euro di crediti vantati da verso i clienti si è scoperto che ben 9,335 milioni erano Parte_1 riconducibili a società estere facenti capo alla famiglia Kaiser cui appartiene l'Ing. amministratore unico della (doc. 4 fasc. convenuta). CP_5 Parte_1 Inoltre, al fine di determinarsi in ordine alla concessione degli aiuti di stato, la procedeva correttamente anche a una ricognizione dei crediti ceduti e, in tal CP_2 senso, provvedeva a notificare le avvenute cessioni ai debitori ceduti ricavandone quanto segue:
(i) con pec del 22.9.2020 la società Silver s.r.l. (Valle Verde) replicava che non avrebbe fatto seguito alla comunicazione ricevuta in quanto “il credito è inesistente come da documenti allegati: la fattura n. 2978/A fu erroneamente emessa dalla
[...]
per materiale mai consegnato e alla quale ha fatto seguito immediata Pt_1 emissione di relativa nota di credito n. 82 del 04/02/2020 di pari importo a storno totale” (doc. 11 fasc. convenuta);
(ii) con pec del 29.9.2020 la società comunicava che la Controparte_6 ditta “non vanta il credito portato dalla fattura n. 2977 A del Parte_1
04.12.2019 di E 39.622,43 giusta nota di credito emessa in data 04/02/2020” (doc.
12 fasc. convenuta);
(iii) ancora, dopo aver acceso in data 15.1.2020 un anticipo su fatture a carico della società Compar s.p.a. (Gruppo Bata) per un totale di € 267.388,47 (di cui €
213.910,77 anticipate), stante la mancata ricezione degli introiti alla scadenza prevista del 30.6.2020, era comunicata l'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto il quale tuttavia rispondeva che “tutte le fatture cedute, erano state stornate con relativa nota di credito di pari importo e, pertanto, il credito risultava inesistente” (doc. 15 fasc. convenuta).
E, fatto ancor più grave, alle richieste di chiarimenti avanzate dall'istituto bancario una volta rilevate le incongruenze sopra riportate, non risulta aver Parte_1 fornito delucidazioni (docc. 10, 16-17 fasc. convenuta), né lo ha fatto nel presente giudizio.
L'elevato livello di indebitamento poi, come già illustrato in precedenza dalle difficoltà della società attrice di rientrare alle scadenze prefissate o dagli episodi di sconfinamento rispetto ai fidi accordati, episodi tutt'altro che sporadici e dunque tali da far ritenere - secondo un giudizio prognostico - altamente improbabile il rimborso non solo dei nuovi finanziamenti ma anche di quelli preesistenti, emerge anche nella perizia svolta dal consulente di parte attrice che quantifica l'indice
Debiti gravati da interessi/EBITDA in 16,82, avendo cura di precisare tuttavia come tale indice non sia fra i peggiori (doc. 22, pagg. 11-14 fasc. attoreo). Sul punto occorre rilevare come le valutazioni rese dal perito di parte non abbiano riguardo alla situazione economico-finanziaria della in sé e per sé Parte_1 considerata, ma siano poste in relazione con la media delle altre realtà imprenditoriali del settore: pertanto, la (comunque, non rassicurante) conclusione secondo cui non si presentava in una delle condizioni peggiori Parte_1 all'interno del panorama nazionale non esclude che tale dato sia pur sempre sintomatico di una forte difficoltà dell'impresa a far fronte agli impegni assunti, considerato tutto quanto sin qui osservato e argomentato.
Senza contare in ultimo, ma non per importanza, che i dati economico-finanziari al
31.12.2019 allegati da alla domanda di aiuti, dati da considerarsi Parte_1 definitivi - in quanto se è vero che il bilancio 2019 alla data della domanda di concessione degli aiuti di Stato non era stato ancora depositato, è pur vero che lo stesso era già stato approvato dall'Assemblea ordinaria (doc. 7 fasc. attoreo) - non sono risultati veritieri visto che dal bilancio definitivo depositato in Camera di
Commercio in data 19.8.2020 (doc. 25 fasc. convenuta) figura un minor attivo rispetto a quello dichiarato nella domanda di finanziamento per euro 4.635.595,86
e lo stesso dicasi per le passività ove la voce debiti verso i fornitori è passata da euro 7.868.883,89 indicata nella domanda di finanziamento ad euro 3.723.283,00 indicata nel bilancio depositato.
Né tanto meno è possibile ravvisare, come tenta di fare parte attrice, un merito creditizio vuoi nell'attribuzione da parte della banca a del rating Parte_1
“M” atteso che il livello di raiting non costituisce un lasciapassare per accedere incondizionatamente al credito, tanto più nella misura desiderata, vuoi nella deliberata concessione da parte di di un mutuo CP_2 Controparte_1 ipotecario per 2 milioni di euro, a cui la banca si era determinata solo a seguito dell'apporto di capitali propri della società e della “disponibilità manifestata da
[...]
ad un possibile allargamento dell'assetto proprietario ricorrendo all'emissione Pt_1 di un prestito obbligazionario convertibile di importo non inferiore ad 1 mln di euro
a favore di un ristretto club-deal di soggetto interessato ad un'operazione di investimento con risvolti e conseguenze tipicamente assimilabili alle attività tipiche del private equity” (doc. 27 fasc. convenuta). Accertata dunque la legittimità del diniego opposto da Parte_3 alla richiesta di concessione degli aiuti, la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice risulta destituita di fondamento rendendosi così superflua la richiesta di c.t.u..
A ben vedere, non è dato neppure capire quale danno, anche nell'ipotesi in cui il diniego opposto dalla banca si fosse rivelato illegittimo all'esito del presente giudizio, ne sarebbe potuto derivare a atteso che è pacifico che la Parte_1 stessa ha beneficiato in piena pandemia oltre che della sospensione da parte della banca convenuta delle rate quota capitale e interessi per ciascuno dei finanziamenti MLT/Leasing in essere (docc. 20-22 fasc. convenuta) - dato sintomatico di una condotta tenuta dall'istituto di credito tutt'altro che ostruzionistica secondo la narrazione operata in citazione - anche di finanziamenti concessi già a fine del 2020 da parte di altre banche (docc.
9-11 fasc. attoreo) assistiti da garanzie dello Stato per complessivi € 4.727.329,50 su un totale
“garantito” di 5 milioni di euro.
Sul punto si rileva come l'ulteriore contestazione attorea secondo cui l'importo limite di finanziamento concedibile non ammonta a 5 milioni di euro di euro in quanto lo stesso decreto “Liquidità” lo commisura, tra le altre, al “2) doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio” è il frutto di una lettura distorta del dato normativo di riferimento.
Infatti il Decreto Legge cd. “Liquidità” n. 23 del 8 aprile 2020, così come convertito con legge n. 40 del 5 giugno 2020, reso operativo dalla Circolare MCC 11- 2020
(doc. 29 fasc. convenuta) prevede che:
“- l'importo massimo garantito per singola impresa (plafond) fosse elevato a € 5 mln;
- nei limiti del suddetto plafond di € 5 mln, l'importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia pubblica, non potesse superare, alternativamente: i) il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale;
ii) il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario del 2019”.
Dunque, il limite concreto che per ciascuna impresa poteva essere erogato (come detto non superiore al doppio della spesa del personale o al 25% del fatturato) deve pur sempre essere contenuto entro il limite generale massimo fissato dal legislatore in 5 milioni di euro che in ogni caso non può essere superato. Appurato quindi come il plafond di aiuti garantiti concedibili a era Parte_1 stato praticamente esaurito dagli aiuti concessi dalle altre banche, residuando una cifra di circa 200.000,00 euro su un totale di 5 milioni, risulta di per sé evidente come non possa essere stato il mancato incasso di tale cifra a portare all'attuale situazione economico-finanziaria dell'attrice che seguendo un trend avviato ormai da molti anni ha visto chiudere il 2022, come da bilancio provvisorio allegato alla Per_ perizia del dott. (doc. 22 fasc. attoreo), con “ricavi per la vendita di appena
2.800.000,00 con crollo dell'88% dei ricavi 2018 e dell'87% dei ricavi 2019, l'esercizio
2022 chiude con una perdita di 6.700.000,00 euro esponendo un totale di debiti di 21 milioni, finanziari di 16 milioni e un patrimonio netto di euro 900.000,00. I dati al giugno 2023 della CR espongono sconfinamento per 7.361.000,00 euro quindi 2 milioni circa non sono di ma di altri istituti bancari, e questo non è solo il dato CP_1 al giugno 2023 ma già a maggio 2022 (doc. 7) lo sconfinamento era di 1.500.000,00 di cui 527.000,00 di e a agosto 2022 (doc. 9) gli sconfinamenti sono di CP_1
1.800.000,00 di cui 600.000,00 di ” e con l' inevitabile conseguenza della CP_1 segnalazione del nominativo della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte attrice soccombente per quanto attiene sia al giudizio di merito, sia al sub-procedimento cautelare e conseguente fase di reclamo.
La liquidazione delle spese viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (euro 11.848.287,00 per il giudizio di merito;
indeterminabile di media complessità per il sub-procedimento cautelare e connesso procedimento di reclamo) e applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria del giudizio di merito siccome limitata al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esclusione dei compensi per tale fase relativamente al sub-procedimento cautelare e successivo reclamo trattandosi in quanto non tenutasi, stante la natura documentale di tali procedure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 64.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del procedimento cautelare che liquida nell'importo di euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge nonché delle spese del procedimento di reclamo che liquida nell'importo di euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 31.7.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3421/2022 tra le parti:
p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti CICCARELLI PIERPAOLO (cf ) e C.F._1
BALDASSARRI MARCO (cf C.F._2
ATTRICE
p.iva Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv.ti TOMBARI UMBERTO (cf ), C.F._3
D'ANGELO FRANCESCO (cf , C.F._4
IOZZELLI ELENA (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 31.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 25.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo diniego opposto da parte di quest'ultima alla richiesta di concessione di aiuti di Stato avanzata da parte attrice secondo quanto previsto nel d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e d.l. n. 23/2020 (cd.
“Liquidità”) e così quantificati: quanto a € 5.262.304,00 quale differenza tra il valore del patrimonio netto alla data del 31.12.2019 (euro 5.792.574,00) e quello risultante dalla situazione economico patrimoniale corrente (euro
530.270,00); quanto a euro 6.944.504,00 quale danno derivante dalla perdita di fatturato superiore alla media del settore, dalla forzosa chiusura dei punti vendita, dall' esborso di TFR per i dipendenti dimissionari, dalla perdita dei ricavi derivante dalla mancata fusione con la società NR
Rapisardi, dalla forzosa interruzione degli investimenti pubblicitari e in ultimo dal pregiudizio derivato per illegittima segnalazione della società alla
Centrale Rischi;
quanto a euro 585.983,00 quali maggiori oneri legati agli interessi medio-tempore maturati.
Così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e/o domanda disattese, accertato l'illegittimo comportamento posto in essere dalla CP_2 convenuta, la sussistenza del danno come indicato e quantificato,
- condannare la Banca convenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni arrecati alla società attrice per un importo complessivo non inferiore ad Euro € 12.792.791 o per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria o che verrà determinata dal Giudice anche in via equitativa.
Il tutto con rivalutazione monetaria e maggiorazione di interessi (moratori o nella misura di legge) dal di del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
I.2. Si costituisce in giudizio contestando la pretesa Controparte_1
avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e così concludendo:
“Nel merito:
1.Respingere le domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I.3. Con decreto n. 3170 del 13.11.2023 il Tribunale di Pistoia, revocato il provvedimento di sospensiva emesso inaudita altera parte in data 20.4.2023 dal
G.O.P., supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso, nelle more del presente giudizio, da e finalizzato a ordinare in via d'urgenza Parte_1 all'istituto bancario di sospendere o comunque di non procedere alla segnalazione a sofferenza del nominativo della società attrice presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia; decisione poi confermata dal Collegio adito in sede di reclamo.
I.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., respinte le richieste istruttorie formulate dalla sola parte attrice (prova per testi e CTU) con ordinanza 8.4.2024 resa dal g.o.p., rigettata altresì l'istanza attorea di modifica/revoca di tale ordinanza istruttoria, all'udienza cd. figurata del 25.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stat trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., parte attrice ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo stante la pendenza di trattative per la definizione del contenzioso con , richiesta alla quale si è Controparte_3 fermamente opposta parte convenuta.
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II. La domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. Preliminarmente occorre, da un lato e vista la reiterata istanza attorea di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria, confermare le valutazioni da ultimo rese al riguardo con ordinanza 19.11.2024 per le ragioni ivi esposte e che maggiormente risulteranno chiare nella trattazione del merito della contesa, che renderà più evidente la superfluità e irrilevanza delle richieste di prova articolate da parte attrice, ferma la relativa inammissibilità per gli altri motivi esposti nella citata ordinanza 19.11.2024; dall'altro lato e con riferimento alla richiesta parimenti proveniente da parte attrice per la rimessione della causa sul ruolo in pendenza di trattative, a prescindere dall'irrilevanza di quanto disposto e deciso da altro giudicante in altro contenzioso fra le medesime parti ma inerente a diverso oggetto, qui preme evidenziare come sia la ferma opposizione della convenuta, per quanto parte delle richiamate trattative, la quale ha chiesto di procedersi senz'altro con la definizione del contenzioso già introitato in decisione, sia le modalità seguite da parte attrice nel formulare la richiesta di cui sopra, quantomeno e a tacer d'altro non rispettose del principio di correttezza processuale (avendo formulato istanza di rimessione della causa dal ruolo senza previo confronto con la controparte, in una fase processualmente molto avanzata pur essendo le trattative in essere da tempo ma, soprattutto, permettendosi di depositare in giudizio atti inerenti siffatte trattative senza interpello e consenso della convenuta), inducono a respingere l'istanza de qua la quale, per come formulata e per la tempistica scelta nel proporla, appare mossa più che altro da intenti dilatori tesi a differire la definizione del presente contenzioso.
II.2. Tanto premesso e venendo al merito della lite, merita innanzitutto chiarire, dal punto di vista normativo, come in materia di aiuti di Stato, l'art. 13 lett. m) del
D.L. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità) nel prevedere che “l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo” introduce una misura di sostegno, a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia, da realizzarsi mediante erogazione di denaro da parte della banca, sotto forma di finanziamento, assistita dalla concessione, in favore del soggetto finanziatore, di una garanzia gratuita da parte del Fondo di
Garanzia (Trib. Monza, ord. 4.3.2021).
Invero dalla disposizione in esame non discende un obbligo per la banca di erogare il credito a un cliente né parimenti è configurabile in capo a quest'ultimo un diritto soggettivo a ottenerlo: ciò che si ricava dall'interpretazione del dato normativo è che ad essere concessa automaticamente e senza valutazione è la sola garanzia - e non anche l'erogazione del finanziamento - la quale presuppone, da parte dell'istituto di credito che riceve la richiesta, una duplice valutazione che attiene da un lato alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge quali, oltre al dato dimensionale dell'azienda, anche il fatto che la situazione di crisi sia temporanea e indotta dagli effetti della pandemia e quindi non preesistente, dall'altro il merito creditizio dell'impresa richiedente e, in particolare, la sostenibilità da parte dell'impresa del relativo indebitamento: valutazione quest'ultima che sarà tanto più stringente laddove, come nel caso di specie, la garanzia non sia prestata da un soggetto privato ma dallo Stato. Il compimento di tale valutazione dunque non è rimesso alla discrezionalità dell'istituto di credito bensì costituisce un vero e proprio obbligo in capo a quest'ultimo in quanto il decreto “Liquidità” non esenta gli istituti di credito, tenuti per definizione a una sana e prudente gestione del risparmio e quindi del denaro pubblico, a effettuare una analisi del soggetto richiedente in termini di merito creditizio, con il rischio di incorrere altrimenti non solo nella perdita della garanzia dello Stato ma anche in profili di responsabilità civile per concessione abusiva del credito.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio attiene alla correttezza o meno della valutazione effettuata da nel momento in cui ha opposto il Controparte_1 suo diniego alla richiesta di concessione degli aiuti di Stato da parte dell'attrice.
La tesi su cui quest'ultima fonda la propria pretesa, ossia che alla data del
31.12.2019 prima del diffondersi dell'insorgenza della pandemia la non Parte_1 presentasse - secondo quanto previsto nel decreto Interministeriale del 6 marzo
2017 relativo alle nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia per PMI - esposizioni classificate come “sofferenze” o
“inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate” le quali, come tali, precludono l'accesso alle garanzie statali risulta sconfessata per tabulas dalla documentazione acquisita agli atti di causa.
In ordine al primo dei requisiti che l'istituto di credito è chiamato a esaminare nella fase valutativa, ossia la sussistenza in capo all'impresa richiedente di una situazione di crisi non preesistente ma riconducibile in via esclusiva agli effetti della pandemia - risultando per contro pacifico il rispetto del requisito dimensionale prescritto dalla normativa sugli aiuti atteso che Parte_1 contava al 2019 un numero di dipendenti pari a 93 - si osserva come dall'istruttoria documentale di causa risulta che la tutt'altro che florida situazione finanziaria dell'odierna attrice affonda le sue radici ben prima e al di fuori dell'emergenza Covid: dall'analisi del bilancio relativo all'anno 2019, quando ancora l'epidemia non era esplosa, il fatturato societario per l'anno in corso era pari a 21,4 milioni di euro ossia inferiore del 55% rispetto al dato relativo all'anno
2014 e di circa un terzo rispetto alla media degli anni precedenti essendo sceso progressivamente dai 32,8 milioni di euro del 2016, ai 26,6 milioni di euro del
2017 fino ai 23,8 milioni di euro del 2018 (doc. 25 fasc. convenuta). A ciò si aggiungono gli importanti ritardi accumulati dall'attrice nella rimessione dei finanziamenti ricevuti che non si estinguevano mai alle scadenze naturali e, significativamente, in date anteriori all'avvento della pandemia (docc. 7-8-9 fasc. convenuta), nonché i vari sconfinamenti rispetto ai fidi accordati registrati in particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2018 rispettivamente per euro
408.000,00 e euro 323.000,00 e negli stessi mesi dell'anno seguente rispettivamente per euro 39.000,00 e euro 35.000,00 (docc. 18-19 fasc. convenuta).
Della mancata riconducibilità della crisi aziendale di alla pandemia Parte_1 si ha conferma in ultimo anche nello stralcio della registrazione relativa all'incontro tenutosi in data 14.12.2021 tra la dott.ssa vice direttrice crediti Per_1 della , il dott. consulente della Parte_2 Per_2 [...]
e il ragionier direttore dell'omonima Direzione Regionale nel corso Pt_1 Per_3 del quale quest'ultimo riconosceva come “Un altro aspetto che rappresenta una forte criticità è rappresentato dal fatto che di fatto, al di là delle lunghe chiacchierate fatte con , la posizione non ha mai formalizzato un piano di rientro o se CP_4 vogliamo di sistemazione, dettagliato di questi anticipi scaduti…. sappiamo bene chi
è seduto intorno a questo tavolo, che la aveva problemi ben prima del Parte_1
Covid. I problemi della erano cominciati ben prima del Covid. Il Covid certo Parte_1 ha peggiorato una situazione tra virgolette critica o comunque non positiva ma il tema dell'andamento non regolare della con tutto quello che ne Parte_1 comportava, era in atto ben prima, ecco perché 2019, giro intorno al 2019, volevo dire che ci hai cominciato a girare prima che arrivassero gli effetti poi 2019, 2018 conta poco, ma prima che incombessero gli effetti negativi del Covid (…) la Parte_1 si era qui a discutere a fine 2019-2020 perché c'erano gli anticipi scaduti” (doc. 24, pag. 26 fasc. attoreo).
Quanto all'altro profilo che assume rilevanza ai fini del decidere, ossia il merito creditizio e la sostenibilità da parte dell'impresa dell'indebitamento richiesto, si osservano ulteriori criticità.
In primo luogo è da rilevare come al 31.12.2018 dei 15,5 milioni di euro di crediti vantati da verso i clienti si è scoperto che ben 9,335 milioni erano Parte_1 riconducibili a società estere facenti capo alla famiglia Kaiser cui appartiene l'Ing. amministratore unico della (doc. 4 fasc. convenuta). CP_5 Parte_1 Inoltre, al fine di determinarsi in ordine alla concessione degli aiuti di stato, la procedeva correttamente anche a una ricognizione dei crediti ceduti e, in tal CP_2 senso, provvedeva a notificare le avvenute cessioni ai debitori ceduti ricavandone quanto segue:
(i) con pec del 22.9.2020 la società Silver s.r.l. (Valle Verde) replicava che non avrebbe fatto seguito alla comunicazione ricevuta in quanto “il credito è inesistente come da documenti allegati: la fattura n. 2978/A fu erroneamente emessa dalla
[...]
per materiale mai consegnato e alla quale ha fatto seguito immediata Pt_1 emissione di relativa nota di credito n. 82 del 04/02/2020 di pari importo a storno totale” (doc. 11 fasc. convenuta);
(ii) con pec del 29.9.2020 la società comunicava che la Controparte_6 ditta “non vanta il credito portato dalla fattura n. 2977 A del Parte_1
04.12.2019 di E 39.622,43 giusta nota di credito emessa in data 04/02/2020” (doc.
12 fasc. convenuta);
(iii) ancora, dopo aver acceso in data 15.1.2020 un anticipo su fatture a carico della società Compar s.p.a. (Gruppo Bata) per un totale di € 267.388,47 (di cui €
213.910,77 anticipate), stante la mancata ricezione degli introiti alla scadenza prevista del 30.6.2020, era comunicata l'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto il quale tuttavia rispondeva che “tutte le fatture cedute, erano state stornate con relativa nota di credito di pari importo e, pertanto, il credito risultava inesistente” (doc. 15 fasc. convenuta).
E, fatto ancor più grave, alle richieste di chiarimenti avanzate dall'istituto bancario una volta rilevate le incongruenze sopra riportate, non risulta aver Parte_1 fornito delucidazioni (docc. 10, 16-17 fasc. convenuta), né lo ha fatto nel presente giudizio.
L'elevato livello di indebitamento poi, come già illustrato in precedenza dalle difficoltà della società attrice di rientrare alle scadenze prefissate o dagli episodi di sconfinamento rispetto ai fidi accordati, episodi tutt'altro che sporadici e dunque tali da far ritenere - secondo un giudizio prognostico - altamente improbabile il rimborso non solo dei nuovi finanziamenti ma anche di quelli preesistenti, emerge anche nella perizia svolta dal consulente di parte attrice che quantifica l'indice
Debiti gravati da interessi/EBITDA in 16,82, avendo cura di precisare tuttavia come tale indice non sia fra i peggiori (doc. 22, pagg. 11-14 fasc. attoreo). Sul punto occorre rilevare come le valutazioni rese dal perito di parte non abbiano riguardo alla situazione economico-finanziaria della in sé e per sé Parte_1 considerata, ma siano poste in relazione con la media delle altre realtà imprenditoriali del settore: pertanto, la (comunque, non rassicurante) conclusione secondo cui non si presentava in una delle condizioni peggiori Parte_1 all'interno del panorama nazionale non esclude che tale dato sia pur sempre sintomatico di una forte difficoltà dell'impresa a far fronte agli impegni assunti, considerato tutto quanto sin qui osservato e argomentato.
Senza contare in ultimo, ma non per importanza, che i dati economico-finanziari al
31.12.2019 allegati da alla domanda di aiuti, dati da considerarsi Parte_1 definitivi - in quanto se è vero che il bilancio 2019 alla data della domanda di concessione degli aiuti di Stato non era stato ancora depositato, è pur vero che lo stesso era già stato approvato dall'Assemblea ordinaria (doc. 7 fasc. attoreo) - non sono risultati veritieri visto che dal bilancio definitivo depositato in Camera di
Commercio in data 19.8.2020 (doc. 25 fasc. convenuta) figura un minor attivo rispetto a quello dichiarato nella domanda di finanziamento per euro 4.635.595,86
e lo stesso dicasi per le passività ove la voce debiti verso i fornitori è passata da euro 7.868.883,89 indicata nella domanda di finanziamento ad euro 3.723.283,00 indicata nel bilancio depositato.
Né tanto meno è possibile ravvisare, come tenta di fare parte attrice, un merito creditizio vuoi nell'attribuzione da parte della banca a del rating Parte_1
“M” atteso che il livello di raiting non costituisce un lasciapassare per accedere incondizionatamente al credito, tanto più nella misura desiderata, vuoi nella deliberata concessione da parte di di un mutuo CP_2 Controparte_1 ipotecario per 2 milioni di euro, a cui la banca si era determinata solo a seguito dell'apporto di capitali propri della società e della “disponibilità manifestata da
[...]
ad un possibile allargamento dell'assetto proprietario ricorrendo all'emissione Pt_1 di un prestito obbligazionario convertibile di importo non inferiore ad 1 mln di euro
a favore di un ristretto club-deal di soggetto interessato ad un'operazione di investimento con risvolti e conseguenze tipicamente assimilabili alle attività tipiche del private equity” (doc. 27 fasc. convenuta). Accertata dunque la legittimità del diniego opposto da Parte_3 alla richiesta di concessione degli aiuti, la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice risulta destituita di fondamento rendendosi così superflua la richiesta di c.t.u..
A ben vedere, non è dato neppure capire quale danno, anche nell'ipotesi in cui il diniego opposto dalla banca si fosse rivelato illegittimo all'esito del presente giudizio, ne sarebbe potuto derivare a atteso che è pacifico che la Parte_1 stessa ha beneficiato in piena pandemia oltre che della sospensione da parte della banca convenuta delle rate quota capitale e interessi per ciascuno dei finanziamenti MLT/Leasing in essere (docc. 20-22 fasc. convenuta) - dato sintomatico di una condotta tenuta dall'istituto di credito tutt'altro che ostruzionistica secondo la narrazione operata in citazione - anche di finanziamenti concessi già a fine del 2020 da parte di altre banche (docc.
9-11 fasc. attoreo) assistiti da garanzie dello Stato per complessivi € 4.727.329,50 su un totale
“garantito” di 5 milioni di euro.
Sul punto si rileva come l'ulteriore contestazione attorea secondo cui l'importo limite di finanziamento concedibile non ammonta a 5 milioni di euro di euro in quanto lo stesso decreto “Liquidità” lo commisura, tra le altre, al “2) doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio” è il frutto di una lettura distorta del dato normativo di riferimento.
Infatti il Decreto Legge cd. “Liquidità” n. 23 del 8 aprile 2020, così come convertito con legge n. 40 del 5 giugno 2020, reso operativo dalla Circolare MCC 11- 2020
(doc. 29 fasc. convenuta) prevede che:
“- l'importo massimo garantito per singola impresa (plafond) fosse elevato a € 5 mln;
- nei limiti del suddetto plafond di € 5 mln, l'importo totale delle operazioni finanziarie assistite da garanzia pubblica, non potesse superare, alternativamente: i) il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale;
ii) il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario del 2019”.
Dunque, il limite concreto che per ciascuna impresa poteva essere erogato (come detto non superiore al doppio della spesa del personale o al 25% del fatturato) deve pur sempre essere contenuto entro il limite generale massimo fissato dal legislatore in 5 milioni di euro che in ogni caso non può essere superato. Appurato quindi come il plafond di aiuti garantiti concedibili a era Parte_1 stato praticamente esaurito dagli aiuti concessi dalle altre banche, residuando una cifra di circa 200.000,00 euro su un totale di 5 milioni, risulta di per sé evidente come non possa essere stato il mancato incasso di tale cifra a portare all'attuale situazione economico-finanziaria dell'attrice che seguendo un trend avviato ormai da molti anni ha visto chiudere il 2022, come da bilancio provvisorio allegato alla Per_ perizia del dott. (doc. 22 fasc. attoreo), con “ricavi per la vendita di appena
2.800.000,00 con crollo dell'88% dei ricavi 2018 e dell'87% dei ricavi 2019, l'esercizio
2022 chiude con una perdita di 6.700.000,00 euro esponendo un totale di debiti di 21 milioni, finanziari di 16 milioni e un patrimonio netto di euro 900.000,00. I dati al giugno 2023 della CR espongono sconfinamento per 7.361.000,00 euro quindi 2 milioni circa non sono di ma di altri istituti bancari, e questo non è solo il dato CP_1 al giugno 2023 ma già a maggio 2022 (doc. 7) lo sconfinamento era di 1.500.000,00 di cui 527.000,00 di e a agosto 2022 (doc. 9) gli sconfinamenti sono di CP_1
1.800.000,00 di cui 600.000,00 di ” e con l' inevitabile conseguenza della CP_1 segnalazione del nominativo della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte attrice soccombente per quanto attiene sia al giudizio di merito, sia al sub-procedimento cautelare e conseguente fase di reclamo.
La liquidazione delle spese viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (euro 11.848.287,00 per il giudizio di merito;
indeterminabile di media complessità per il sub-procedimento cautelare e connesso procedimento di reclamo) e applicati i parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria del giudizio di merito siccome limitata al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed esclusione dei compensi per tale fase relativamente al sub-procedimento cautelare e successivo reclamo trattandosi in quanto non tenutasi, stante la natura documentale di tali procedure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 64.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del procedimento cautelare che liquida nell'importo di euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge nonché delle spese del procedimento di reclamo che liquida nell'importo di euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 31.7.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini