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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice CO IV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1003/2025 del ruolo Volontaria Giurisdizione vertente
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 CodiceFiscale_1
Sammartano
Ricorrente
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola GALEANO (c.f. ) e Flora
[...] CodiceFiscale_2
VA (c.f. ) CodiceFiscale_3
Resistente
Oggetto: Riduzione di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.8.2025, dopo aver rappresentato di essere debitrice Parte_1 nei confronti della (già della somma di € 12.969,00, oltre interessi moratori dal Controparte_1 CP_3
13/09/2018 fino al soddisfo e spese legali, in virtù dei seguenti provvedimenti giudiziali - sentenza n. 721 emessa dal giudice unico presso il Tribunale di Milano - sezione quinta civile, in data 27/01/2022, pubblicata il 28/01/2022; sentenza n. 20 emessa dalla Corte di Appello di Milano - sezione terza civile, in data 18/12/2023, pubblicata il 04/01/2024; decreto n. 10244 della Corte Suprema di Cassazione - sezione seconda civile, in data 16/04/2025, pubblicata il 18/04/2025 – ha spiegato che, sulla base di tale titolo, parte creditrice ha iscritto due ipoteche giudiziali per un montante ipotecario di € 22.000, sui seguenti beni immobili:
a) fabbricato rurale sito in Erice, via Milano n. 284/286, distinto in catasto al foglio 262, particella 153 sub. 2;
b) terreno sito in Erice, distinto in catasto al foglio 262, particella 56;
c) tre distinti lotti di terreno siti in Erice, distinti in catasto al foglio 262, particelle 746, 747 e 748; d) abitazione di tipo economico sita in Bollate (MI) nella via R. Sanzio n. 5 (già civico 41), distinta in catasto al foglio 8, particella 43 sub.
3. ha dunque iniziato il presente procedimento al fine di chiedere al Tribunale di “Ritenere e dichiarare Pt_1 che i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi;
ordinare, conseguentemente, la restrizione dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni, ossia, mantenendo l'iscrizione soltanto sul bene indicato alla lettera d), idoneo a garantire il credito, liberando quelli indicati alle lettere a), b) e c); nulla sulle spese, salvo che venga ordinata con sentenza e, in questo caso, verranno poste a carico del soccombente”.
Provocato il contradditorio e costituitasi in giudizio, la parte creditrice/resistente a Controparte_1 anzitutto eccepito di essere creditrice nei confronti della di somme superiori ad euro 43.174,91, Pt_1 come attestato dagli esiti di ulteriori pendenze giudiziarie tra le parti.
Dopo aver contestato l'abuso del diritto di garanzia in cui sarebbe incorsa, parte resistente ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2875 c.c. da parte della in particolare, non Pt_1 avrebbe fornito dati utili ai fini della quantificazione del valore del bene immobile su cui si è chiesto di restringere l'ipoteca, non ritendo a tal fine sufficiente il mero richiamo al valore di acquisto di ½ della proprietà de quo.
Inoltre, la resistente ha obiettato che gli immobili della potrebbero essere gravati di ipoteche di Pt_1 ulteriori terzi creditori, nulla avendo indicato sul punto la ricorrente. Pertanto, ha chiesto al Tribunale
“nel merito ed in via principale: voglia rigettare integralmente il ricorso proposto da , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
***
Com'è noto, agli artt. 2872 e ss. c.c., il legislatore ha previsto due ipotesi di riduzione dell'ipoteca: la prima si esegue riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione, la seconda restringendo l'iscrizione ad una parte soltanto dei beni colpiti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la seconda forma di riduzione, restringendo l'ipoteca al solo immobile di cui alla lettera d) del ricorso, dalla stessa goduto in piena proprietà.
È pacifico tra le parti che, in forza delle suesposte pronunce giurisdizionali, a iscritto Controparte_1 due distinte ipoteche (la prima in data 30.11.2020, la seconda il 16.12.2020) sui seguenti beni immobili della abitazione di tipo economico sita in Bollate (MI) nella via R. Sanzio n. 5 (già civico 41), Pt_1 distinta in catasto al foglio 8, particella 43 sub. 3 (iscrizione del 30.11.2020); fabbricato rurale sito in Erice, via Milano n. 284/286, distinto in catasto al foglio 262, particella 153 sub. 2; terreno sito in Erice, distinto in catasto al foglio 262, particella 56; tre distinti lotti di terreno siti in Erice, distinti in catasto al foglio
262, particelle 746, 747 e 748 (iscrizione ipotecaria del 16.12.2020).
Priva di pregio, e dunque non meritevole di accoglimento, è l'eccezione del creditore resistente relativa alla sussistenza di ulteriori crediti vantati nei confronti della fuoco dell'odierno giudizio è il titolo Pt_1 sulla cui base sono state iscritte le ipoteche, non potendo venire in rilievo diverse pretese creditorie, certamente non assistite da suddetta forma di garanzia. Tali ulteriori crediti, dunque, non possono in alcun modo concorrere ad incrementare il montante ipotecario di 22.000 €.
Ciò precisato, ritiene il Tribunale che non sia stata fornita debita ed oggettiva prova della ricorrenza dei presupposti per la richiesta applicazione degli artt. 2874 e 2875 cod. civ. in relazione all'ipoteca giudiziale iscritta da parte resistente.
Infatti, deve darsi atto che parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine al valore degli immobili di cui alle lettere a), b), c), oggetto di iscrizione ipotecaria del 16.12.2020. Quanto al valore dell'immobile sito in Bollate (MI) nella via R. Sanzio n. 5 (già civico 41), distinta in catasto al foglio 8, particella 43 sub. 3, di cui all'iscrizione del 30.11.2020, la non ha versato in atti alcuna perizia di Pt_1 stima, né hanno chiesto al giudice di provvedervi d'ufficio, limitandosi a produrre copia dell'atto di acquisto di ½ della proprietà, acquistata per l'importo di € 61.674,60 nel 2008.
A fronte di tale scarno e vetusto dato, del tutto scollegato da qualsivoglia ancoraggio a valori di mercato oggettivi e attuali, la non ha fornito ulteriori elementi indizianti dai quali inferire un valore Pt_1 superiore rispetto al montante ipotecario di cui alle due iscrizioni.
Nulla, invece, è stato offerto alla cognizione del Tribunale in merito al valore dei restanti cinque immobili
– di cui la è proprietaria per 1/5 – pure oggetto di iscrizione ipotecaria. Pt_1
Non vi sono, dunque, argomenti in forza dei quali ritenere che sussistano le condizioni di cui all'art. 2875
c.c.
A fronte di tale lacunosa allegazione, deve altresì segnalarsi che dalle note di iscrizione prodotte non è in alcun modo possibile ricostruire l'esistenza di ulteriori vincoli sugli immobili oggetto di garanzia in favore della creditrice/resistente: in particolare, come contestato dalla ben potrebbero Controparte_1 insistere sugli immobili pregresse ipoteche in grado di mortificare gravemente le ragioni creditorie.
Pertanto, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2872 e ss. c.c., deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite di parte resistente, liquidate in € Parte_1
2.540, oltre iva e cpa come per legge.
Trapani, 4.12.2025
Il Giudice
CO IV