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Sentenza breve 24 gennaio 2026
Sentenza breve 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 24/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00278/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 278 del 2025, proposto da CA CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara
Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'esecuzione
della sentenza n. 638/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.05.2024. N. 00278/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza in epigrafe definitivamente pronunziando ha dichiarato il diritto di CA CA a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale, accreditandogli l'importo complessivo di € 2.500,00: per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente, compensando integralmente le spese di lite; che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”; N. 00278/2025 REG.RIC.
che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l'Amministrazione resistente non risulta – diversamente da un crescente numero di casi analoghi - avervi prestato osservanza, sicché se ne è chiesta innanzi a questo
Giudice l'esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.; che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto, anche parzialmente, è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione,
o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza per le annualità riconosciute, con gli interessi legali dalla formazione del giudicato in relazione al capo di sentenza avente ad oggetto la statuizione di condanna del Ministero al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta; che il commissario ad acta così nominato darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso N. 00278/2025 REG.RIC.
– in specie – l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente; che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente, oltre al contributo unificato, se versato, le spese del presente giudizio, che liquida in euro
600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore ai difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. N. 00278/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo RI, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00278/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 278 del 2025, proposto da CA CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara
Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'esecuzione
della sentenza n. 638/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.05.2024. N. 00278/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza in epigrafe definitivamente pronunziando ha dichiarato il diritto di CA CA a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale, accreditandogli l'importo complessivo di € 2.500,00: per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente, compensando integralmente le spese di lite; che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”; N. 00278/2025 REG.RIC.
che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l'Amministrazione resistente non risulta – diversamente da un crescente numero di casi analoghi - avervi prestato osservanza, sicché se ne è chiesta innanzi a questo
Giudice l'esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.; che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto, anche parzialmente, è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione,
o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza per le annualità riconosciute, con gli interessi legali dalla formazione del giudicato in relazione al capo di sentenza avente ad oggetto la statuizione di condanna del Ministero al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta; che il commissario ad acta così nominato darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso N. 00278/2025 REG.RIC.
– in specie – l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente; che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente, oltre al contributo unificato, se versato, le spese del presente giudizio, che liquida in euro
600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore ai difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. N. 00278/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo RI, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO