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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza del 10 gennaio 2025
Alle ore 10:26 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi per l'attore Parte_1
, presente personalmente in collegamento, l'Avv. MICHELA NICOLETTI e per la
[...] convenuta l'Avv. ALESSANDRO FRANCESCONI in sostituzione degli Avv.ti CP_1
GIACOMO CARELLA e MARCO SERAFINI.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 7.11.2024 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:30 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, DE procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753/2022 R.G. tra le seguenti parti:
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Seravezza (LU) presso lo studio degli Avv.ti Massimo Corrotti e Michela Nicoletti, che lo
1 rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale attore contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Pietrasanta CP_1 CodiceFiscale_2
(LU) presso lo studio degli Avv.ti Marco Serafini e Giacomo Carella, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegata alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuta
* * * * * *
Posizione delle parti
ha citato in giudizio affinché questo Tribunale voglia: Parte_1 CP_1
“accertare la responsabilità della signora quale proprietaria del cane che ha CP_1
dato origine al sinistro occorso al comparente come descritto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento DE danni, tutti, subiti dal signor
come meglio ut supra individuati e quantificati. Voglia pertanto la Parte_1
S.V.Ill.ma condannare la signora al pagamento, in favore del comparente, della CP_1 somma di €. 42.856,75 per le lesioni all'integrità psicofisica subite dal signor Parte_1
come quantificate nell'elaborato peritale in atti, nonché €. 5.768,00 per i danni
[...] materiali da quest'ultimo subiti e comunque per quelle diverse somme, maggiori e/o minori, che risulteranno all'esito della svolta istruttoria. Voglia altresì condannare la signora
al risarcimento, in favore del comparente, di tutti quei danni che emergeranno CP_1
dalla svolta istruttoria come conseguenti ai fatti di causa. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per Legge. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto in fatto che:
- il giorno 12.9.2020, verso le 11,30, in Stazzema percorreva in sella alla propria bicicletta la
Via Provinciale d'Arni S.P. 10 con direzione monti-mare, allorquando, giunto nei pressi del ristorante “La Pollaccia”, cadeva a terra a causa dell'urto con un cane, il quale “dopo essere improvvisamente comparso sul ciglio sinistro della carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungevano il comparente e i suoi amici, con una mossa improvvisa e fulminea iniziava a correre verso l'opposta corsia sulla quale stavano procedendo i ciclisti e, tagliando loro la strada, andava a colpire la bicicletta condotta dal signor che stava al Pt_1 momento percorrendo il tratto di strada nel proprio senso di marcia”;
2 - sul luogo del sinistro interveniva per i rilievi la Polizia di TE DE MI, la quale, oltre a ricostruire la dinamica del sinistro come sopra rappresentata, accertava che il cane era di proprietà di;
CP_1
- a causa del sinistro subiva lesioni personali per le quali riportava un periodo di inabilità temporanea e un danno biologico permanente indicati nella relazione peritale del dr. Per_1
- in conseguenza di quanto sopra subiva anche danni patrimoniali per spese mediche pari ad €
561,00, nonché per danni ai propri oggetti personali andati distrutti nella caduta pari a complessivi € 1.038,00 e per danni al telaio della bicicletta modello Look 695 pari ad €
4.730,00.
Riguardo alla responsabilità della convenuta, il ha dedotto che la medesima deve Pt_1
ritenersi responsabile, ex art. 2052 c.c., quale proprietaria del cane che ha provocato la caduta dell'attore.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, sull'an della pretesa la convenuta assume la responsabilità esclusiva dell'attore nella determinazione del sinistro, in quanto ha tenuto una condotta negligente ed imperita, dovuta al fatto che questi percorreva la carreggiata in sella alla propria bicicletta tenendo una velocità di 38,8 km/h, da ritenersi eccessiva e non adeguata al luogo, costituito da una strada in discesa caratterizzata dalla presenza di molte curve e da corsie strette.
La ha altresì contestato che il cane asseritamente responsabile della caduta dell'attore CP_1
sia di sua proprietà, non essendo stato provato alcunché al riguardo, ma anzi ciò dovendosi escludere poiché il proprio cane a distanza di due giorni dal sinistro “non presentava alcun segno riferibile a traumatismi riportati negli ultimi sette giorni”, come da certificato del veterinario dott. in data 14.9.2020. Persona_2
La convenuta ha contestato anche il quantum debeatur, assumendo l'infondatezza sia delle risultanze della perizia medico-legale di parte relativamente alle lesioni personali riportate dall'attore, sia delle richieste in ordine ai danni patrimoniali lamentati da quest'ultimo.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, nel confermare le proprie domande in punto di an debeatur, sul quantum ha rideterminato, in esito alle risultanze delle CC.TT.UU., nelle minori somme di € 35.013,75 il danno non patrimoniale e di € 5.664,00 il danno patrimoniale.
Parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
Motivi della decisione
§ 1. - Sull'an delle pretese risarcitorie
3 Preliminarmente, attese le conclusioni in via istruttoria di parte convenuta, va confermata ogni statuizione contenuta nell'ordinanza interinale emessa dal precedente istruttore in data
13.1.2023, in quanto inammissibili, per le ragioni già espresse nel richiamato provvedimento, le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta. Infatti, i capitoli di prova formulati dalla parte convenuta sono valutativi e perciò irrilevanti, atteso che la dinamica del sinistro riguarda l'urto del cane alla bicicletta e non (anche) l'investimento del cane da parte della bicicletta, tant'è che l'animale, come vedremo infra, subito dopo l'urto si è diretto verso una stradina posta a destra rispetto alla direzione di marcia DE ciclisti.
§ 1.1
Ciò premesso, la ricostruzione del fatto storico dedotta dall'attore ha trovato puntuale riscontro nell'espletata istruttoria (cfr. testimonianze e , Testimone_1 Testimone_2
nonché verbale di sinistro della Polizia di TE DE MI in atti), dalla quale emerge che il giorno 12.9.2020, verso le 11,30, , e Parte_1 Testimone_2 Testimone_1 percorrevano in sella alle proprie biciclette da corsa, stando in fila indiana, la Via Provinciale
d'Arni S.P. 10 di Stazzema con direzione monti-mare, allorquando, giunti nei pressi del ristorante “La Pollaccia”, un cane di taglia media e di razza meticcia, risultato poi essere di proprietà di , sopraggiungeva sulla corsia di percorrenza opposta a quella DE CP_1
ciclisti ed improvvisamente si dirigeva verso di loro, andando ad impattare con la bicicletta dell'attore, che procedeva a velocità inferiore a quella consentita in una strada provinciale, senza dargli il tempo di poter frenare.
Più precisamente, la ricostruzione della dinamica è desumibile dalle chiare, univoche e concordanti dichiarazioni DE testi e i quali, dopo avere deposto innanzi al Tes_2 Tes_1 precedente istruttore all'udienza del 29.3.2023, fornendo una precisa descrizione dell'evento come sopra indicato, sono stati nuovamente escussi da questo giudice ai fini del riconoscimento del cane raffigurato nelle foto allegate nel verbale della Polizia di TE DE
MI, fornendo in tale sede una descrizione ancor più dettagliata del sinistro.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Sono ciclista e al momento del sinistro stavamo Tes_2
scendendo dalla galleria del Cipollaio, Provinciale 10. Io mi trovavo davanti al Sig. Pt_1
e al Sig. Tutti quanti stavamo percorrendo la strada Provinciale 10 in sella alle Tes_1
nostre biciclette. […] Avvenne che mentre con il e il si percorreva la Pt_1 Tes_1
Provinciale 10, il cane raffigurato nella foto mostratami percorreva la stessa strada, ma con direzione di marcia opposta alla nostra. All'improvviso vidi il cane cambiare direzione e con la coda dell'occhio lo vidi “puntare” verso noi ciclisti. Sentii il frastuono della caduta del
mi fermai e tornai subito indietro. La mia attenzione fu rivolta al e non Pt_1 Pt_1
4 guardai dove si trovasse il cane, cioè non prestai attenzione a dove fosse andato il cane dopo il sinistro”.
Il teste che si trovava dietro l'attore e ha avuto una completa visuale del sinistro, ha Tes_1 fornito una descrizione particolareggiata della dinamica, dichiarando: “Sono ciclista e al momento del sinistro stavo percorrendo in sella alla mia bicicletta la strada Provinciale 10 con direzione Querceta-Seravezza. Ero in compagnia del Sig. e di Io Pt_1 Testimone_2
mi trovavo qualche metro indietro al […] Ricordo che io, il e il Pt_1 Tes_2 Pt_1
stavamo scendendo, a velocità normale, la strada Provinciale 10 e nel mentre vidi che sulla strada, ma sulla corsia di marcia opposta alla nostra e cioè sulla sinistra, stava sopraggiungendo verso di noi un cane, quello cioè raffigurato nella foto mostratami prima. Il cane era sulla corsia di percorrenza opposta alla nostra, ma a un certo punto è venuto verso di noi e ho visto che il per evitare il cane, ha fatto uno “scarto” con la bicicletta, Tes_2
mentre il che si trovava davanti a me e subito dietro al si è trovato il cane Pt_1 Tes_2
innanzi alla sua percorrenza e non ha potuto evitarlo. Il cane è stato colpito dalla bicicletta del sul fianco destro. Io mi trovavo qualche metro indietro al e ho fatto in Pt_1 Pt_1 tempo a frenare per evitare di cadere a mia volta. Subito dopo l'impatto, ho visto con la coda dell'occhio il cane che si è rialzato ed è sceso su una stradina che si trovava sulla destra rispetto alla nostra direzione di marcia”.
Riguardo alla velocità tenuta dal ciclista, parte convenuta – e parte attrice non lo contesta – ha allegato che si trattasse di 38,8 km/h, circostanza questa che indica che l'attore teneva una velocità moderata e adeguata al luogo, sia perché il limite di velocità consentito era (ed è) superiore, sia perché si tratta di strada a due corsie avente conformazione rettilinea nel punto in cui si è verificato il sinistro, nonché avente asfalto asciutto e ottima visibilità al momento dell'evento, come accertato dalla Polizia di TE DE MI (v. verbale di sinistro in atti).
Quanto poi all'accertamento della proprietà del cane, i testi e Testimone_3 Tes_4
, agenti della Polizia di TE DE MI intervenuti sul luogo del sinistro, hanno
[...] dichiarato di avere percorso, dopo i rilievi del sinistro, la strada indicata dai ciclisti dove avevano visto dirigersi il cane (una stradina posta a destra per chi viene in discesa) e di essere giunti ad una abitazione presso la quale furono quasi aggrediti da due cani, messi poi in sicurezza da , padre dell'attrice, che nella circostanza disse loro di essere a Persona_3 conoscenza del “probabile motivo per cui [erano] andati lì”, atteso che il cane che aveva provocato la caduta era di proprietà della figlia, in quanto non era legato ed era uscito da casa.
Lo stesso in sede testimoniale ha dichiarato: “In quella circostanza vidi che Persona_3 erano presenti davanti a casa mia degli agenti, ai quali dissi che “sicurante era stato lui a
5 creare l'incidente”, riferendomi al cane meticcio di proprietà di mia figlia. Noi abbiamo due cani che sono liberi di circolare per la proprietà, che non è delimitata da recinzioni e il cane meticcio è quello DE due più vivace. Per tale ragione, pur non essendo stato presente al momento del sinistro, dissi agli agenti che sicuramente era stato lui. Era la prima volta che qualcuno veniva a chiedermi se il cane avesse provocato un sinistro. Preciso che non è vero che io, quando sono venuti gli agenti, ho messo in sicurezza i cani e li ho chiusi, in quanto non sono aggressivi e quindi sono rimasti liberi di circolare nella corte”.
Il cane raffigurato nelle foto scattate dagli agenti della Polizia di TE DE MI (allegate al verbale di sinistro in atti) è stato, altresì, riconosciuto dai testi e essere quello Tes_2 Tes_1 che ha causato la caduta dell'attore dalla bicicletta.
Pertanto, sul cane che ha provocato il sinistro sussistono plurimi indizi gravi, precisi e convergenti di appartenenza del medesimo alla convenuta , dovendosi ritenere CP_1
raggiunta idonea prova al riguardo.
Alla luce delle su esposte evidenze deve conclusivamente affermarsi che il sinistro è stato provocato esclusivamente dal cane, non essendo ravvisabile nella condotta dell'attore alcuna efficienza causale nella determinazione dell'urto della bicicletta con l'animale e della conseguente caduta a terra del ciclista.
§ 1.2
Delineato dunque il fatto storico, quanto al profilo giuridico la responsabilità della convenuta deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 c.c., in base al quale il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile DE danni dallo stesso cagionati.
Al riguardo appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di danno cagionato da animali, secondo cui il proprietario risponde sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso;
tale nesso può essere interrotto dal caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno. Pertanto, grava sul soggetto che lamenta il danno l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre sulla parte convenuta grava l'onere di fornire la prova del fortuito. In assenza di prova liberatoria, la responsabilità per il danno derivante dalle lesioni provocate dall'animale deve essere attribuita al proprietario dello stesso.
Inoltre, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un veicolo e un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente, ex art. 2054 c.c., concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché,
6 se uno DE soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro (cfr., ex plurimis, Cass. 10/11/2023, n. 31335).
Nel caso di specie, l'attore ha superato la presunzione di colpa posta a suo carico, emergendo dalle evidenze di causa che il sinistro, per i su esposti motivi, risulta causato unicamente dalla condotta del cane.
Diversamente, nulla ha provato la convenuta, essendo anzi emerso dall'istruttoria che, in assenza di recinzioni, l'animale circolava libero ed era uscito di casa.
Ne discende, pertanto, la responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c., quale proprietaria dell'animale.
§ 2. - Sul quantum debeatur
§ 2.1
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, occorre premettere che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con le note sentenze n. 26972/2008 e n. 26973/2008 hanno ritenuto che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. I giudici di legittimità hanno affermato che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Ne consegue che deve procedersi ad un'adeguata, congiunta liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Recentemente, la Suprema Corte con sentenza n. 25164 del 10.11.2020 è tornata ad affrontare il delicato tema del risarcimento del danno morale, ritenendo trattarsi di un pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico legale, perciò distinto dal danno alla salute e dal relativo sistema di personalizzazione.
In particolare, la Cassazione ha affermato che la voce del danno morale è autonoma e non assimilabile al danno biologico, in quanto sofferenza interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. n. 910/2018, Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
I giudici di legittimità descrivono, inoltre, il corretto iter da seguire nel riconoscere e liquidare il danno morale, subordinandolo alla previa liquidazione del danno biologico eventualmente
7 personalizzato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
Più precisamente, rientra nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica
(art. 138 Codice Assicurazioni private, punto 2, lett. a) ed e). Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Voce estranea a detto schema è quella del danno morale, il quale non è suscettibile di valutazione medico legale e non attiene all'ambito della capacità dinamico relazionale dell'individuo.
La Suprema Corte, sulla scorta degli enunciati principi, sintetizza infine i possibili esiti che la valutazione della casistica può produrre, affermando che: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento DE presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (Cass. civ., sez. III, 10.11.2020, n. 25164; v. da ultimo
Cass. civ., sez. III, Ord., 17 maggio 2022, n. 15733).
Sulla scia di tale innovativo orientamento, si è nuovamente espressa la Suprema Corte con sentenza n. 7126 del 12.03.2021, affermando che, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal
8 momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione DE postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.
Ritiene questo giudice condivisibile il recente orientamento della Suprema Corte, poiché il danno morale, da intendersi come “sofferenza soggettiva”, costituisce un pregiudizio che, pur essendo enucleabile nel danno non patrimoniale, non è suscettibile di accertamento medico- legale, in quanto è distinto dal danno alla salute e dalla compromissione degli aspetti dinamico-relazionali afferenti alla persona, da cui discende il sistema di personalizzazione.
§ 2.2
Venendo alla quantificazione DE danni risarcibili, deve premettersi che il C.T.U., dott.
ha accertato la sussistenza di un danno biologico di natura temporanea e Persona_4 permanente sulla persona di , ritenendolo conseguente “alle lesioni iniziali Parte_1 realizzatesi a seguito della caduta in bicicletta occorsa il 12.9.'20 nell'occasione in atti rappresentata”.
In particolare, il consulente all'esito di accurate e approfondite indagini ha accertato che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali da cui è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 20 giorni, parziale al 75% di 10 giorni, parziale al 50% di 5 giorni e parziale al 25% di 5 giorni, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 10%.
Le conclusioni del C.T.U. sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene il giudice non doversene discostare.
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica questo Tribunale adotta la Tabella redatta dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, la quale, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce parametro guida di riferimento, fatta salva la necessaria modulazione a seconda del caso concreto, onde procedere alla liquidazione
9 equitativa di cui all'art. 1226 c.c. del danno alla persona (Cass. n. 14402/2011; Cass.
12408/2011).
La Tabella redatta dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, recependo i punti cardine fissati dalle Sezioni unite (sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008) e proponendosi di liquidare unitariamente il danno biologico conseguente alla
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, nonché il danno morale, inteso nei termini di dolore interiore e sofferenza soggettiva, ha determinato il valore del punto conglobando nel valore tradizionale delle Tabelle precedenti un aumento di una percentuale ponderata onde tenere conto della sofferenza soggettiva.
Tuttavia, a seguito DE recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, l'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano ha dato luogo ad una rivisitazione grafica della Tabella, esplicitando gli addendi monetari delle singole componenti del danno patrimoniale, sia con riferimento al danno per l'invalidità permanente, sia riguardo al danno per invalidità temporanea.
Sulla base delle richiamate tabelle del Tribunale di Milano (del 5.6.2024), tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (66 anni), il danno per l'invalidità permanente va quantificato in € 17.634,00.
La liquidazione del danno dinamico-relazione (biologico) avviene senza ulteriore personalizzazione, non essendo state allegate e provate specifiche menomazioni dinamico- relazionali perduranti nel tempo.
Non sussistono neppure i presupposti per procedere ad un aumento personalizzato della liquidazione pro die del danno non patrimoniale da inabilità assoluta (100%), non essendo stati provati pregiudizi ulteriori e diversi da quelli in esame (tale non essendo il doversi sottoporre a ad interventi chirurgici, visite, esami e cicli riabilitativi, che costituisce il nucleo del danno in questione), di talché, in applicazione delle richiamate tabelle del Tribunale di
Milano va liquidato per ciascun giorno di invalidità assoluta un importo di € 84,00, in disparte restando la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva interiore, che esamineremo di seguito.
Conseguentemente, il danno per l'invalidità temporanea viene quantificato come segue:
- inabilità temporanea assoluta € 1.680,00 (€ 84,00 x 20 gg.).
- inabilità temporanea parziale al 75% € 630,00 (€ 63,00 x 10 gg.);
- inabilità temporanea parziale al 50% € 210,00 (€ 42,00 x 5 gg.);
- inabilità temporanea parziale al 25% € 105,00 (€ 21,00 x 5 gg.).
10 A titolo di invalidità temporanea assoluta e parziale va, pertanto, liquidata la somma di €
2.625,00.
§ 2.3
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per liquidare anche il danno morale, da ritenersi desumibile, in via presuntiva, quale implicita conseguenza, sia delle lesioni permanenti dell'integrità psicofisica e del periodo di inabilità temporanea riportati dall'attore, sia delle cure, terapie ed intervento cui si è dovuto sottoporre quest'ultimo, circostanze tutte che hanno comportato una sofferenza interiore per il medesimo.
Per la componente della sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale), da determinarsi in via equitativa, risultano congrui l'importo di € 31,00 pro die per l'inabilità temporanea assoluta e il 26% del danno biologico riferito ad una invalidità permanente pari al 10%, indicati nelle citate tabelle del Tribunale di Milano.
Pertanto, il danno morale va quantificato in € 5.552,75 (26% di 17.634,00 = 4.584,00; 31,00 x
20 gg. = 620,00; 31,00 x 75% x 10 gg. = 232,50; 31,00 x 50% x 5 gg. = 77,50; 31,00 x 25% x
5 gg. = 38,75).
§ 2.4
Riguardo al danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute dall'attore, il C.T.U. ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche allegate in atti, pari a complessivi € 561,00.
§ 2.5
Quanto poi all'ulteriore danno patrimoniale lamentato dall'attore, dall'espletata istruttoria risulta provato che la bicicletta dell'attore in conseguenza del sinistro ha riportato la rottura del telaio, della ruota anteriore e del ciclo-computer, così come risulta provato che a causa della caduta sono andati danneggiati il casco protettivo, gli occhiali protettivi, la salopette e la maglietta dell'attore (v. testimonianze e nonché verbale di sinistro della Tes_2 Tes_1
Polizia di TE DE MI in atti).
Ai fini della quantificazione di tali danni è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio affidata al P.I. il quale all'esito di approfondite indagini ha ritenuto congrua Persona_5 la somma di € 4.730,00 per l'acquisto di un nuovo telaio della bicicletta, andato irreparabilmente distrutto, ma ha stimato in € 2.800,00 il valore ante-sinistro della biciletta, trattandosi nel caso di specie di riparazione antieconomica;
ha inoltre stimato in complessivi €
934,00 i danni relativi agli oggetti in dotazione dell'attore al momento del sinistro, risultanti irreparabilmente danneggiati.
Il danno patrimoniale de quo ammonta quindi ad € 3.734,00.
11 § 2.6
Conclusivamente, il danno subito dall'attore ammonta a complessivi € 30.106,75 (17.634,00
+ 2.625,00 + € 5.552,75 + 561,00 + 3.734,00).
Sul debito di valore (€ 25.811,75) spettano sino alla data del pagamento gli interessi legali sulla somma capitale devalutata all'epoca del fatto e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
sul debito di valuta (€ 4.295,00) spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali annui dal fatto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31 dicembre di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi legali sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n. 1712/1995).
§ 3.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni è palesemente infondata, posto che la domanda attorea è stata accolta nel quantum per somme inferiori a quelle richieste sia in atto di citazione, che in sede di precisazione delle conclusioni, di talché deve escludersi in radice che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave.
§ 4.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui tenuto conto della misura in cui la domanda attorea è stata accolta, vanno poste a carico della convenuta nella misura di
3/4 e compensate per il resto.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione DE criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale media in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), tenuto conto dell'opera prestata e della media complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Per lo stesso principio, le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio vanno definitamente poste a carico della convenuta per 3/4, gravando la restante quota di 1/4 sull'attore, al quale dovranno essere rimborsate le somme da questi versate in eccedenza in via anticipatoria.
Parimenti, va posto a carico della convenuta anche il rimborso, nella misura di 3/4, delle spese sostenute dall'attore per il consulente medico-legale di parte che lo ha assistito nel giudizio, quota pari ad € 549,00 (v. prenotula dott. e bonifico di pagamento prodotti in atti). Per_1
P.Q.M.
12 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore , a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 30.106,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 549,00 a titolo di rimborso delle spese relative al consulente medico-legale di parte;
3) condanna la convenuta a rimborsare all'attore 3/4 delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 7.015,31, di cui € 5.712,00 per compenso, € 856,80 per rimborso spese generali ed € 446,51 per spese vive, oltre CAP e IVA come per legge;
4) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della convenuta per la quota di 3/4 e dell'attore per la quota di 1/4, con obbligo di rimborso in favore dell'attore delle somme da questi versate in eccedenza in via anticipatoria.
Lucca, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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