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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1595/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ROLLO Parte_1
MONICA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 30.6.2022 presentava domanda per essere sottoposta ad accertamento sanitario volto al riconoscimento dell'invalidità civile. A seguito della visita del 21.7.2022 la Commissione
Invalidi Civili di Galatina, la riconosceva quale invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Dato l'esito non soddisfacente della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n. 13434/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu concludeva per una attribuzione percentuale di invalidità pari al 69%.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
La Sig.ra dal 2005, in quanto affetta da una sintomatologia dolorosa a livello del Parte_1 rachide lombare con irradiazioni agli arti inferiori e segni di sofferenza radicolare, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi dinamica. Nonostante il trattamento eseguito la Sig.ra Parte_1 ha continuato ad accusare una sintomatologia dolorosa al rachide lombare con irradiazione agli arti, per tale motivo ha eseguito vari accertamenti specialistici, esami strumentali quali tac, risonanza ed ha praticato terapia riabilitativa. Nonostante la terapia praticata per aggravamento della sintomatologia lombosciatalgica veniva sottoposta a intervento chirurgico in quanto affetta oltre che da numerose discopatie anche da una stenosi vertebrale. Tale intervento è consistito in artrodesi e laminectomia del tratto lombare.
La visita peritale ha rilevato a livello del tratto lombare tale artrodesi, oltre a segni di un significativo danno nervoso che ha interessato l'arto inferiore destro e che interessa il sinistro, di conseguenza vi è una significativa riduzione funzionale del rachide.
Dall'esame della documentazione presente in atti si rileva che la Sig.ra è affetta da una Parte_1 ipertensione arteriosa e insufficienza venosa degli arti inferiori. Gli accertamenti cardiologici presenti in atti dimostrano la presenza di una cardiopatia ipertensiva l'esame obiettivo ha rilevato, a livello degli arti inferiori i segni di una significativa insufficienza circolatoria. Dall'esame della documentazione clinica in atti si rileva che la Sig.ra è affetta da una sindrome ansiosa depressiva reattiva. Tale Parte_1 patologia è di origine psicogena ed è una reazione a situazioni spiacevoli più marcata e prolungata rispetto ad una reazione normale che il soggetto non riesce a superare con le proprie forze. I sintomi sono: diminuzione di attività, minore senso di fiducia in sé, apprensione, limitazione degli interessi, perdita in generale di iniziativa. Nel caso in esame l'esame psichico eseguito durante la visita peritale e l'esame della documentazione clinica in atti hanno rilevato i sintomi dei quadri di media entità.
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro generica si può affermare che per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura significativa la funzione di vari apparati.
2 Tali apparati organo funzionali patologicamente interessati sono coinvolti direttamente nell'espletamento lavorativo generico mostrando scarsa riserva funzionale.
CONCLUSIONI
Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro della Sig.ra in misura pari al 75%. Tale percentuale invalidante Parte_1 si può far risalire al maggio del 2023 per l'aggravamento della patologia vertebrale che ha richiesto un nuovo intervento chirurgico di artrodesi.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente e analiticamente lo stato sanitario della ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta in corso di giudizio che ha evidenziato un peggioramento del quadro clinico nel tempo, specie con particolare riferimento alla patologia vertebrale per la quale si è reso necessario un nuovo intervento chirurgico di artrodesi nel maggio 2023, determinante altresì, ai fini della decorrenza della prestazione.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (maggio 2023). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca
3 anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1595/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da maggio
2023; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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