Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
È escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo "sub specie" di circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 12680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12680 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U RA TA
126 80 70 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI UDIENZA PUBBLICA G.MA.G.M. G.P. D.O. A.A.
ALTRI DASYIDENTIFICATIVI DI D.M.T.G.F. D.T. DEL 29/01/2008 (Art. 52 comma 5 D.L.vo 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali) TEATTASI DIRINORE CELLIERE Aroma Pani SENTENZA
104 ,03 N.
Composta dagli Ill.mmi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SILVESTRJ GIOVANNI CONSIGLIERE VI N. 022424/2007 2.Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI Ti
4. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL (omissis) 1) G.G.
avverso SENTENZA del 20/09/2006
CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
"dito & Procuratore Severale in persoric del Dott. Giovanni Pelombapat. Sіольший CORRADINI GRAZIA
perti auli, l'ou. Sandro Coccole nell' interene a the the concluso per il rigetto del ricorn igetto del ricorso / M R e, anche well's Uditi per le JUNLUS, un sistitis D.M.T.G.F. G.P. e che havew com Dell our Euro UC nouche l'ou PP FO n dello anocasione (omissis) per la ammissibilité del ricorso dell we put ate;
we the subse rense
Uditi, well marine dell' imputato, i difensori TT Giancarli terene di A.A. D.O. місили Quico Cro wn the have concluso per to me it rigetto;
glimiento dei motivi di appello,
12
DEL PROCESSO
La bambina G.M. dell'età di due anni e mezzo, veniva condotta intorno alle ore 13
del (omissis) al pronto soccorso dell'ospedale di (omissis) da G.G. dell'età di (omissis) che la consegnava ad una infermiera, qualificandosi come datore di lavoro del padre e limitandosi a dire che la piccola aveva vomitato ed in seguito aggiungendo che aveva vomitato mentre dormiva sul sedile posteriore della sua macchina, per cui, spaventato, la aveva portata in ospedale. Sulla macchina del G. non veniva però trovato segno di vomito, per cui il G. mutava versione sostenendo che la bambina gli aveva vomitato addosso e quindi una terza versione per cui la bambina avrebbe vomitato per terra mentre giocava in un parco.
Già dal primo sommario esame il personale sanitario rilevava peraltro che il corpo della piccola presentava un allarmante quadro di lesioni interessanti gli arti inferiori, la parte addominale, che era segnata da plurime ecchimosi e la testa che era interessata da un ematoma alla regione posteriore del cranio. Nello slacciare il pannolino della bambina veniva poi notata la presenza di materiale organico che veniva definito “lavatura di carne e che alla infermiera A. evocava frammenti di mucosa del retto. Si delineava rapidamente anche la presenza di lesioni intestinali richiedenti un immediato trattamento chirurgico, ma prima ancora che la bambina venisse sottoposta all'intervento, il Dott. S. rilevava un interessamento della zona perianale ed in particolare veniva constatato che lo sfintere anale era privo di tono con l'orifizio anale beante e una specie di alone, di ecchimosi, di un paio di centimetri, interessante tutta la circonferenza dell'orifizio stesso. Il dott. S. onde quantificare l'entità della perdita di tono dello sfintere, compiva una piccola esplorazione rettale potendo così constatare che, nell'ano dilatato della bambina, entrava senza forzatura l'inizio di due dita della mano mentre dalla esplorazione fuoriusciva del materiale siero ematico. La immediata visita ginecologica constatava che i genitali esterni si presentavano nella norma, mentre vi era fuoriuscita di sangue dal retto con lesioni della mucosa.
Essendo insorto il sospetto del compimento di abuso sessuale il P.M. nominava un consulente tecnico, mentre il G. |veniva sottoposto a fermo poi trasformato in ordine di custodia in carcere per omicidio aggravato e violenza sessuale poiché la piccola G.M. mai ripresasi dal coma, decedeva per arresto cardio - circolatorio alle ore 22,30 del (omissis)
A seguito del giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, il G. veniva ritenuto responsabile dei reati di omicidio aggravato dai motivi abietti ( collegati alla attività di abuso sessuale ), dalla crudeltà e dall'abuso delle condizioni di affidamento temporaneo della minore, nonché del reato continuato di violenza sessuale nel periodo compreso fra il missi
1
a O S C U RATA
alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Telefono (omissis) Onlus,
G.MA. padre della minore, e D.O. A.A. G.P. e
rispettivamente nonni materni e paterni della stessa. D.M.T.G.F.
La sentenza veniva appellata dalla difesa dell'imputato e la Corte di Assise di Appello, all'esito del giudizio di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del GUP, esclusa la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 e qualificato il fatto come omicidio ai sensi degli artt. 575,
576 n. 5, 577 e 61 n. 4 C.P., con l'assorbimento in esso, oltre che della aggravante dei motivi abietti, anche della condotta di violenza sessuale aggravata relativa al giorno (omissis) tenuto conto della continuazione con i restanti episodi di violenza sessuale aggravata, previa riduzione a sei mesi del periodo di isolamento aggiuntivo all'ergastolo, confermata la riduzione per la scelta del rito, ha confermato altresì la pena dell'ergastolo già inflitta in primo grado.
Le indagini avevano consentito di accertare che la mattina del (omissis) così come avvenuto in altre occasioni, la bambina era stata affidata al G. dalla madre D.T.
moglie di un dipendente del G. la quale, secondo le dichiarazioni dell'uomo, intratteneva con lui una relazione sentimentale con la speranza di una futura convivenza che comprendesse anche la bambina e per questo lo esortava a prendere con sé la piccola affinché si instaurasse un rapporto padre - figlia. Inizialmente il G. aveva negato che la bambina, mentre stava con lui, avesse subito dei traumi anche accidentali, ma in seguito a continui aggiustamenti che si adeguavano alle emergenze processuali, aveva reso una parziale ammissione di responsabilità sostenendo che aveva portato la bambina nell'appartamento di via (omissis) |di| (omissis) di cui aveva la disponibilità e che usava per incontri sessuali con la sua compagna, onde cambiarle il pannolino, più tardi al parco omissis Sul (omissis) e quindi, dopo che la madre aveva rifiutato di riprenderla con sé, di nuovo nell'appartamento dove, poiché la bambina non collaborava per il cambio del pannolino, l'aveva colpita con la mano destra due o tre volte alla pancia lasciandola quindi cadere a terra, dove aveva sbattuto la testa, da un'altezza inferiore al metro, negando comunque decisamente di avere abusato sessualmente della piccola.
I giudici di merito, sulla base delle testimonianze acquisite e dei reperti rinvenuti nell'appartamento di via (omissis) fra cui le scarpine della bambina, un fallo in gomma, ciuffi di capelli della bambina, un lenzuolo sporco di vomito riconducibile a M. con vicino un asciugamano con tracce di liquido seminale del G. ed un secondo asciugamano con numerose formazioni pilifere di M. prive di radice, altro asciugamano ed uno straccio con
2
a O S C U R A T A
-iaditi eseguiti verosimilmente dalla bambina, quattro yogurt due dei quali consumati e due gettati via interi con scadenza del 18 marzo ed infine, sul fondo di un sacco contenente biancheria sporca, un piumone sul quale erano presenti tracce di sangue riconducibili a M. ma anche, nella stessa zona, tracce di liquido seminale del G. hanno invece ritenuto che l'imputato avesse portato M. in quell'appartamento più volte per abusarne sessualmente e che ciò fosse avvenuto anche il miss
(omissis) allorché la bambina aveva vomitato lasciando tracce sull'asciugamano trovato vicino a quello che il G. aveva usato per pulirsi dal liquido seminale;
e che nelle stesse circostanze il G. vesse leccato i genitali della bambina, come emerso attraverso il rinvenimento della sua saliva “spalmata” nella zona anale del pannolino mista a feci, per soddisfacimento sessuale e per facilitare la penetrazione ed avesse quindi maltrattato la bambina, come rilevato dalla presenza di tanti capelli nei sacchi di biancheria sporca e dalle ecchimosi che anche in altre circostanze la bambina aveva presentato;
attuando peraltro, il (omissis) un rapporto estremamente violento, come ricostruito attraverso lo strappo degli indumenti che la bambina indossava ( i bottoni del maglioncino erano stati trovati per terra con ancora attaccato un pezzo di filo) e le lesioni prese in esame dalle perizie medico legali fra cui quelle sui glutei, conseguenti a manovre dirette e divaricarli al fine di favorire la penetrazione, abusandone con una penetrazione genito - anale ed esercitando con il proprio corpo una compressione sulla bambina talmente forte da provocarle lo scoppio dell'ansa ileale, fino a giungere alla manovra di Shaking, realizzata con l'afferramento dei capelli - trovati abbondanti nell'appartamento e che aveva pure determinato lo scalpo conseguente allo strappo dei capelli sulla nuca della bambina e la soccussione che la aveva poi portata a morte. Ad avviso dei giudici di merito "
anche tale manovra era inquadrabile nell'ambito della soddisfazione sessuale posto che il G. presentava una netta propensione per i rapporti orali e che anche una maestra della bambina aveva riferito che, quando alla piccola veniva chiesto di aprire le gambe per cambiarle il pannolino, apriva invece stranamente la bocca.
Sempre secondo i giudici di merito tali comportamenti erano collocabili nella prima parte della mattinata, prima che il G. conducesse la bambina al parco - dove aveva incontrata la mamma della piccola che però aveva rifiutato di riprenderla con sé - come dimostrato dal fatto che la piccola mentre era al parco era già spossata, completamente abbandonata ed aveva poi ripetutamente evacuato, trovandosi anzi in una condizione tanto grave da impedire che venisse riportata a casa perché il padre si sarebbe accorto dell'accaduto, mentre i periti avevano collocato tale manovra fra le 8 e le 13 ritenendo il quadro rilevato in ospedale
3
и O S C U RATA
to fosse avvenuto poco prima dell'arrivo in ospedale sia con quella che fosse avvenuto qualche ora prima.
La Corte di Assise di Appello, nel rispondere ai motivi di appello dell'imputato, per quanto ancora interessa, ha confermato la sussistenza del dolo diretto, pur se non intenzionale, desunto dalla violenza delle condotte poste in essere dall'imputato su un corpicino tanto fragile, come di ordinaria conoscenza, che era stato schiacciato, penetrato e brutalmente scosso anche con asportazione di intere ciocche di capelli dalla nuca ( come documentato dall'effetto scalpo in sede autoptica ), con la perfetta percezione, quindi, da parte dell'autore di tali condotte, nel momento stesso in cui le poneva in essere, della loro portata letale, costituendo la morte della piccola, in un simile contesto, un evento, non solo non straordinario, bensì di elevata probabilità; il che comportava la accettazione dell'evento e non solo del suo rischio. Non rilevava poi la circostanza che l'imputato conoscesse o meno gli effetti della manovra di Shaking poiché tale manovra si innestava in una sequenza di tali violenze, tra cui anche quella da schiacciamento, che avevano indotto l'imputato a percepire la probabilità dell'evento morte, indipendentemente dalla conoscenza pregressa delle modalità con cui l'evento mortale si sarebbe realizzato;
e comunque sarebbe stato quanto meno necessariamente ravvisabile il dolo eventuale.
La Corte ha nel contempo escluso la ravvisabilità dell'omicidio preterintenzionale, prospettato dall'appellante sotto il profilo che la manovra di shaking sarebbe stata collocabile nella seconda parte della mattinata, poco prima del ricovero, alla stregua della perizia medico legale e non poteva essere stata coscientemente usata per uccidere da un profano della materia medica;
a tale proposito la Corte ha rilevato che tale ipotesi si collegava alla menzognera versione dei fatti offerta dall'imputato per cui si sarebbe limitato a dare due schiaffi sul ventre alla bambina, mentre nel caso in esame, alla stregua della molteplicità, qualità e gravità delle lesioni riscontrate sulla piccola, vi era la prova della volontà dell'evento letale o quanto meno della accettazione del suo rischio.
La Corte ha invece ritenuto di riqualificare il fatto del 5 aprile come omicidio aggravato ai sensi dell'art 576, comma 1, n. 5, C.P., con riconduzione delle due ipotesi criminose ad un'unica ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 C.P., come fra l'altro richiesto in via subordinata dall'appellante con i motivi di appello, pur se poi contestato in sede di discussione, sulla base del rilievo che i fatti risultavano dalla contestazione nella sua globalità
e le condotte violente erano state al tempo stesso esecutive sia della violenza sessuale che dell'omicidio, posto che quest'ultimo non era altro che il risultato di comportamenti particolarmente violenti posti in essere in un brutale contesto volto al soddisfacimento
и O S C U R ATA
e dell'aggravante dei motivi abietti, mentre permaneva in via autonoma la aggravante della crudeltà consistente nell'avere inflitto alla bambina sofferenze ulteriori e del tutto gratuite, rispondenti al crudele gratificarsi per il tramite del dolore altrui, rispetto a quelle, già devastanti, subite per effetto della violenza sessuale e della manovra di Shaking.
Quanto infine alla dosimetria della pena la Corte di merito ha confermato la esclusione delle attenuanti generiche, in presenza di condotte gravissime protrattesi nel tempo e del comportamento processuale dell'imputato, che aveva sempre mentito e non aveva neppure risarcito il danno, ritenendo nel contempo che la condizione di incensuratezza non fosse indicativa di un profilo positivo della sua personalità e che neppure la conduzione della bambina in ospedale fosse indicativa di pentimento, bensì connotata da utilitarismo al fine di impedire che la bambina morisse nel suo equivoco appartamento, oppure in macchina, quando sia la madre che altre persone sapevano che era con lui. Ed ha confermato pure la pena dell'ergastolo poiché imposta dalla legge per l'omicidio pluriaggravato ritenuto in sentenza.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso con due distinti atti i difensori dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore dell'imputato, Avvocato Viti, ha dedotto con otto separati motivi:
1- Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di qualificare il reato di cui al capo A come omicidio volontario anziché come omicidio preterintenzionale: Premesso che la Corte di merito aveva ritenuto che il G. avesse preso in consegna quella mattina la bambina non già per privarla della vita bensì per il soddisfacimento dei suoi desideri sessuali, la stessa Corte aveva poi desunto la sussistenza del dolo diretto o quanto meno del dolo eventuale dalle lesioni rilevate sul corpo della piccola, ritenute contestuali alla letale manovra di Shaking, che facevano ritenere che l'imputato si fosse rappresentato l'evento morte come probabile ovvero ne avesse accettato il rischio, mentre, alla stregua della diversa ipotesi, ben più plausibile, per cui le lesioni non letali, contemporanee alla violenza sessuale, sarebbero state collocate nella prima parte della mattina ed invece la manovra di Shaking nella seconda parte, come ritenuto dal perito Dott.ssa A. e quindi al di fuori della violenza sessuale, appariva arduo sostenere che l'imputato avesse voluto la morte in occasione della successiva e separata manovra di Shaking;
la Corte di merito aveva comunque immotivatamente collocato la manovra di Shaking nella prima parte della mattinata e quindi in contemporanea con la violenza sessuale senza spiegare per quale motivo non fosse più O S C U RATA
tata posta in essere nella seconda parte della mattinata, immediatamente prima del ricovero ospedaliero della bambina;
2 -In via subordinata ed in relazione al trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 43 del C.P. e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto il dolo diretto e non invece il dolo eventuale, apparendo illogico che un soggetto, sotto la spinta del movente sessuale, si fosse rappresentato come probabile la morte della vittima;
3-Violazione dell'art. 192 C.P.P. e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto conseguita la prova del reato sessuale: Anche in tal caso la sentenza impugnata non aveva dato risposta agli specifici rilievi difensivi rappresentati con l'atto di appello e con memoria difensiva depositata il 17.5.2006 con riguardo agli esiti della ispezione eseguita il 6.4.2004 sulla persona dell'imputato, che aveva consentito di escludere la sussistenza di lesioni sui genitali esterni e tracce di materiale biologico utile per le indagini su tale organo e sullo slip indossato dall'imputato, così come aveva dato esito negativo la ricerca di spermatozoi sul materiale biologico appartenente alla vittima, il che consentiva pure di escludere la ipotesi della violenza sessuale per via anale che avrebbe addirittura destrutturato lo sfintere della vittima secondo la errata ricostruzione della Corte di merito;
L'assenza di lacerazione della mucosa anale della vittima, alla stregua delle dichiarazioni del perito Dott.ssa G. confermava gli altri risultati ed aveva valore dirimente per escludere la violenza sessuale di fronte al rilevo peritale che nell'80% dei casi dei casi di abuso le lacerazioni erano invece presenti;
Era stato sottovalutato il fatto che lo stato di coma giustificava una dilatazione anale come quella rilevata dai medici dopo il ricovero della bambina, specie se si considerava che doveva ritenersi che il Dott. S. avesse introdotto un solo dito nell'ano della bambina,
così rilevando una dilatazione di 2 cm.; le tracce di saliva sul body della bambina erano giustificate dal cambio di pannolini da parte dell'imputato; Esistevano ipotesi giustificative dello scoppio dell'ansa intestinale della vittima diverse da quelle del trauma da compressione nel corso di una penetrazione sessuale di cui la Corte di merito non aveva tenuto conto ed anche la ipotesi di un violento coito orale era contraddetta dalla mancanza di segni sul cavo orale della bambina, mentre le dichiarazioni della maestra N. e della con riguardo alla ipotesi del coito orale apparivano M.
irrilevanti;
4-Violazione dell'art. 192 C.P.P. e vizio della motivazione anche nella parte in cui la cui la Corte di merito aveva ritenuto la sussistenza di pregresse condotte di abuso sessuale, O S C U RATA
ed il padre della bambina non avevano mai notato tracce di tale presunto abuso;
5-Violazione di legge ed inosservanza degli artt. 521, 522 e 604 C.P.P. nella parte in cui la
Corte di merito aveva applicato la aggravante di cui all'art. 576 n. 5 C.P.P., pur se non contestata. Era stato in tal modo ritenuto in sentenza non già un fatto diverso da quello contestato, bensì un fatto diversamente circostanziato che avrebbe imposto la declaratoria di nullità della sentenza e la restituzione degli atti al primo giudice;
6- Violazione di legge sul punto attinente il riconoscimento della aggravante della crudeltà: Dovendosi scindere le lesioni non mortali rinvenute sul corpo della vittima da quelle conseguenti alla manovra di Shaking che aveva provocato la morte, le prime erano ininfluenti sull'evento morte e risultavano quindi irrilevanti ai fini della aggravante contestata;
La stessa ricostruzione operata dalla Corte di merito, per cui le lesioni sarebbero state conseguenza delle brame sessuali e quindi strumentali alla penetrazione sessuale consentivano comunque di escludere la aggravante;
7-Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena che non aveva tenuto conto della vita anteatta dell'imputato, della circostanza che aveva accompagnato la bambina al pronto soccorso ed atteso l'arrivo della polizia e della situazione di discontrollo in cui si era venuto a trovare allorché aveva agito;
8- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza dell'imputato ed il prestato soccorso alla vittima, erroneamente interpretato come cinico calcolo.
Il difensore Avvocato Viti ha altresì impugnato la ordinanza in data 24.5.2006 con cui la
Corte di Assise di Appello aveva, sostanzialmente senza motivazione, rigettato la richiesta di disporre una nuova perizia medico legale in relazione ai fatti di violenza sessuale pur in presenza di contrasti fra i vari consulenti tecnici e le dichiarazioni rese dal personale medico e paramedico.
Il difensore Avvocato Aricò ha invece lamentato con due separati motivi subordinati:
1- Erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento psicologico del reato di omicidio: La equazione operata dalla Corte di merito, per cui una condotta tanto violenza da rendere oggettivamente prevedibile l'evento morte sarebbe stata equivalente alla volontà della morte, era erronea, poiché doveva essere "aliunde" prima provata la rappresentazione soggettiva di tale prevedibilità non nell'animo di qualsiasi soggetto, bensì nell'animo del soggetto agente;
O S C U RATA
e mancanza grafica di motivazione sul punto:
La Corte di merito aveva il dovere di esaminare tutte le possibili qualificazioni del fatto ritenuto e, poiché la morte non costituisce una progressione abituale dell'abuso sessuale, che, anche quando consumato con la violenza, non è di per se stesso diretto ad attentare alla incolumità fisica, l'intenzione omicidiaria e la strumentalizzazione dell'omicidio dovevano essere dimostrate "aliunde", non potendo invece essere desunte dal fatto di avere tenuto una condotta idonea a provocare la morte e nell'averla oggettivamente dimostrata, poiché in tal modo si risolveva la causalità psicologica in quella solamente materiale.
La difesa di G.P. e di D.M.T.G.F. già costituiti parti civili nel giudizio di merito, ha presentato due distinte memorie in data 6.11.2007 contestando i singoli motivi dei due ricorsi di cui ha chiesto in via principale la inammissibilità ed in subordine il rigetto.
Quindi, all'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare preliminare l'esame del quinto motivo del ricorso presentato dall'Avvocato Viti in quanto idoneo, se accolto, a determinare la regressione del giudizio al primo grado.
La difesa dell'imputato assume, in proposito, che la diversa qualificazione del fatto da parte del giudice di appello, che aveva ritenuto trattarsi di omicidio aggravato ai sensi degli artt.
575 e 576, comma 1, n. 5, C.P. in quanto commesso nell'atto di porre in essere la violenza sessuale, invece che dei due diversi reati di omicidio per motivi abietti - collegati alla attività di abuso sessuale - (artt. 575 e 576, comma 1, n. 1, C.P.) e di violenza sessuale, come contestato nel capo di imputazione e come ritenuto dal primo giudice, avrebbe comportato la nullità della sentenza, essendo stato ritenuto non già un fatto diverso, bensì un fatto diversamente circostanziato, il che rendeva non applicabile il disposto di cui all'art. 597 n. 3
C.P.P., richiamato nella sentenza impugnata, che si riferiva soltanto al caso di fatto ritenuto diverso e non invece al caso di fatto ritenuto uguale ma diversamente circostanziato.
Occorre premettere che, posto che la pena non è stata aumentata, bensì diminuita, nella specie non vi è stata sicuramente violazione del divieto del principio di reformatio in peius nel caso di impugnazione del solo imputato, ai sensi dell'art. 597, comma 3, C.P.P., che si riferisce alla
"pena", come entità complessiva, anche con riguardo a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione ( v. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2005, Morales ), ma non anche alla “definizione" giuridica del fatto ( secondo le parole testuali della disposizione di cui si tratta) che può essere ritenuta più grave.
8
и O S C U R ATA
, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato e ferma restando la pena irrogata, quello di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal primo giudice, ovviamente sulla base delle circostanze di fatto già contenute nella sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, sempre che il reato ritenuto nella sentenza di appello non superi la competenza del giudice di primo grado ( v. per tutte Cass. 16.11.1994, Bagno, rv. 201042 ); questione, quest'ultima, che peraltro non viene in considerazione nel caso in esame.
Anche la Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice del diritto, può attribuire al fatto una definizione giuridica addirittura più grave di quella ritenuta dal giudice di merito, salvo il limite del divieto di reformatio in peius, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero ( v. Cass. 16.4.1991, Parente ); e quindi, nel limite del fatto così come ricostruito dal giudice di merito, può anche d'ufficio mutare in senso più grave la qualificazione del fatto.
A tale stregua la tesi del ricorrente per cui la definizione giuridica più grave, consentita dall'art. 597, comma 3, C.P.P., riguarderebbe soltanto una ipotesi autonoma di reato e non anche una diversa definizione del fatto per effetto di un fatto diversamente circostanziato non solo non trova alcun riscontro normativo, ma appare anche illogica ed incongrua, poiché, fermo restando il divieto di aumentare la pena, è certamente meno grave, nell'ambito della contestazione fattuale, ritenere un secondo reato assorbito in una circostanza aggravante, piuttosto che ritenere un reato più grave ovvero ritenere doloso un reato contestato come colposo o mutare in senso maggiormente punitivo il tipo di dolo ritenuto in primo grado, come la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene pacificamente consentito senza violazione del principio di reformatio in peius ( v. Cass. 28.2.2000, Baj, rv. 216009; Cass.
9.6.2000, Disnan, rv. 217726).
Non vi è stata quindi, nella specie, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, ma neppure una nullità per violazione dell'art. 604, comma 1, C.P.P., poiché tale disposizione presuppone la condanna in appello per un fatto diverso o diversamente circostanziato, mentre nel caso in esame si tratta di una diversa qualificazione dei fatti oggetto della sentenza di primo grado, che sono rimasti uguali a quelli descritti nel capo di imputazione ( avere cagionato la morte di mediante percosse e sevizie collegate alla attività di abuso G.M.
ed avere costretto G.M. a subire atti sessuali interessanti la regione sessuale - capo a
-
anale, vulvare ed orale sottoposte a toccamenti e penetrazioni - capo b - ), pur se ritenuti integranti un reato complesso, a norma dell'art. 84 C.P., invece che due reati separati;
per cui il giudice di appello mai avrebbe potuto, in tal caso, annullare la sentenza di primo grado,
9 се O S C U RATA
cui era intervenuta condanna in primo grado fossero risultati nel giudizio diversi da quelli descritti nel decreto di citazione (v. per tutte
Cass. 21.10.1994, Pasqualotto, rv. 199773 );e non invece in caso di diversa qualificazione o
“definizione" che dir si voglia, secondo la parola testuale usata dal legislatore, come accade anche nel reato complesso in cui due reati inizialmente contestati come singoli vengono unificati, per effetto della diversa definizione giuridica, in un unico reato, di cui il secondo
(nella specie la violenza sessuale) viene considerato circostanza aggravante, fermi restando i fatti sottostanti.
Il giudice di appello si è sul punto limitato a fare applicazione di quella giurisprudenza, del tutto condivisibile, per cui, qualora il delitto di omicidio sia commesso contestualmente alla violenza sessuale, deve escludersi il concorso formale fra l'omicidio ed il reato sessuale, rimanendo quest'ultimo assorbito, sotto specie dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5, C.P., nel primo, senza neppure che sia richiesta alcuna connessione, di tipo finalistico,fra i due reati (v. Cass. Sez. 1 n. 4690 del 15.4.1992, rv. 189872 ), così operando una chiara operazione di qualificazione dei fatti in applicazione del principio che disciplina il reato complesso, che è consentita in qualsiasi stato e grado del giudizio, ovviamente nei limiti del divieto di reformatio in peius, che peraltro non viene in considerazione poiché nella specie la applicazione della ipotesi di reato complesso ha comportato addirittura una diminuzione della pena.
Per completezza appare opportuno ribadire che era stato lo stesso imputato, con l'atto di appello, a prospettare e richiedere la diversa qualificazione del fatto, così come poi correttamente operata dal giudice di appello, in base al rilievo che il fatto storico addebitato rimaneva identico con riferimento ai suoi elementi essenziali, sui quali l'imputato si era trovato nella condizione di difendersi e si era concretamente difeso ( v. Cass. Sez. Un.
19.6.1996, Di Francesco ), senza alcuna violazione, quindi, dell'art. 521 del C.P.P. Con la ulteriore conseguenza che di ciò il ricorrente non si potrebbe comunque lamentare, neppure qualora si fosse trattato di un fatto diverso, una volta che la diversa qualificazione era stata prospettata dallo stesso imputato che si era fatto carico del suo assunto e si era difeso in relazione al diverso fatto ( v. Cass. 21.2.1995, Sica, rv. 201673; Cass. 15.3.2000, Imbimbo;
Cass. 15.7.1997, Serafini, rv. 209363 ),
Tale motivo di ricorso è quindi infondato.
Possono ora essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione, i primi due motivi del ricorso presentato dall'Avv. Viti ed il primo dei motivi del ricorso presentato
10
и O S C U R ATA
identificazione dell'elemento psicologico che ha investito la azione dell'imputato.
Si lamenta con tali motivi che sia stato ritenuto il dolo diretto di omicidio benché non fosse stata provata la rappresentazione soggettiva nell'animo dell'agente dell'evento morte come conseguenza dell'atto sessuale, non potendo ciò essere insito nella sola violenza della condotta di carattere sessuale, specie se si considerava che la manovra di Shaking, che era stata la causa della morte e che un profano non poteva ritenere tale, era stata collocata dal perito Dott.ssa A. nella seconda parte della mattinata e quindi quando le condotte sessuali violente erano già state commesse. In ogni caso, la Corte di merito non avrebbe spiegato per quale motivo era stato ritenuto il dolo diretto e non invece quello eventuale, apparendo illogico che un soggetto, sotto la spinta del movente sessuale, si fosse rappresentata come certa o altamente probabile la morte della vittima che aveva invece interesse a mantenere in vita in vista di futuri soddisfacimenti sessuali.
I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che l'elemento psicologico che assisteva la condotta del G. fosse quello doloso ed in particolare che si trattasse di dolo diretto, pur se non intenzionale, poiché, avendo posto in essere nel corso della mattinata del fatto numerose condotte violente sul corpicino fragilissimo di una bambina di soli due anni che era stato martoriato (come risultante dalle ecchimosi e dagli ematomi rilevato già al momento dell'arrivo al pronto soccorso ), schiacciato e brutalizzato (tanto da provocare lo scoppio dell'intestino), fino allo strappo di intere ciocche di capelli sulla nuca ( come dimostrato dall'effetto scalpo in sede autoptica), aveva chiaramente agito con la consapevolezza che tale comportamento avrebbe causato con rilevante probabilità la morte ed aveva quindi voluto la morte, dovendo perciò rispondere di omicidio volontario indipendentemente dal fatto che conoscesse o meno gli effetti deleteri della manovra di Shaking.
Tale ragionamento è stato ancorato ad elementi fattuali specificamente indicati quali: la particolare violenza delle attività poste in essere dell'imputato il [ (omissis) di cui vi era la traccia iniziale nello strappo dei bottoni del maglioncino della bambina al fine di denudarla, negli ematomi e nelle ecchimosi provocati quel giorno in varie parti del corpo della piccola ed in particolare sui glutei, addebitate a manovre dirette a divaricarli al fine di favorire la penetrazione, nello scoppio da schiacciamento dell'ansa ileale, nello strappo di intere ciocche di capelli dalla nuca, nel vomito indotto nella bambina, di cui era stata trovata traccia sul lenzuolo trovato nella casa dell'imputato vicino all'asciugamano con tracce di liquido seminale dello stesso;
la circostanza che allorché la bambina era stata condotta al parco per essere riconsegnata alla madre e quindi ben prima che il G. la riconducesse nel suo
11 O S C U R A T A
altamente defedata ( giaceva completamente inerte con la testa appoggiata sulla spalla del G. ) e stava veramente male, tanto che la madre non aveva voluto riprenderla con sé poiché, se la avesse ricondotta a casa in quelle condizioni, il padre si sarebbe accorto dell'accaduto; la ulteriore circostanza che, nonostante la situazione gravissima della bambina, l'imputato aveva ritardato nel condurla all'ospedale così aggravando la situazione in atto e che era già evidente anche soltanto con riguardo alla lesione all'intestino evidenziata dalla fuoriuscita di materiale siero - ematico dall'ano; il fatto che era di comune esperienza che il corpo di una bambina di due anni è estremamente fragile per cui una violenza anche modesta in assoluto ( ma tale non era stata neppure in assoluto quella posta in essere quel giorno dall'imputato ) può provocare effetti mortali, indipendentemente da particolari conoscenze mediche.
Orbene, alla stregua di tali elementi, i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei principi normativi e giurisprudenziali in punto di dolo laddove hanno ritenuto che il dolo diretto, attribuito all'imputato, consistesse nella accettazione del rischio dell'evento morte, considerato come certo o altamente probabile, il che integrava la accettazione dell'evento e quindi la volontà dell'evento.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte affrontato la questione, anche a sezioni unite,e la ha sempre risolta nel senso che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento si richiede all'autore una adesione di volontà maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità della verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo,
l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va poi qualificato come eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio di 66
un evento, non voluto ed anzi escluso, conseguente ad una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità di verificarsi di ulteriori conseguenze, mentre negli altri casi in dolo va qualificato come “diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale ( v. Cass. Sez. Un. n. 784 del
1993, rv. 195804; Cass. Sez. Un. n. 3571 del 1996, rv. 204167).
In sostanza il crescente livello della volontà dolosa va dal dolo eventuale fino a quello intenzionale passando per il dolo diretto;
quest'ultimo sussiste quando si entra nel campo
12
се O S C U R ATA
- dell'evento si presenti all'autore del fatto quanto meno come altamente probabile, talchè il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento - visto nella rappresentazione psichica dell'agente come una delle possibili conseguenze della condotta, ma non voluto, in concreto, come avviene nel dolo eventuale -
bensì accettando l'evento, già rappresentato come altamente probabile, lo vuole, nell'ambito di una effettiva previsione dell'evento mortale, anche se non integra lo scopo finale della sua azione.
E' evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell'uomo - onde verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione e che si deve quindi attenere ad una indagine
-
sintomatica e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà. Ma ciò è quanto hanno correttamente fatto nel caso in esame i giudici di merito, i quali hanno desunto dalle circostanze di fatto sopra elencate, coordinate logicamente nell'ambito di un ragionamento indiziario ineccepibile, che l'imputato, il quale voleva raggiungere la soddisfazione sessuale e per farlo aveva necessità, a causa di caratteristiche della sua sessualità, di pratiche particolari, quali ad esempio il coito orale che praticava con la sua compagna, si fosse rappresentato come altamente probabile la morte della vittima in conseguenza delle pratiche estremamente violente poste in essere quel giorno sul piccolo corpo di una bambina di due anni;
ed avesse quindi accettato tale evento con dolo diretto, pur se la sua volontà era intenzionalmente diretta alla soddisfazione sessuale, per raggiungere la quale aveva peraltro posto in essere manovre d'impeto - come è tipico dell'atto sessuale - di particolare intensità e violenza.
La tesi del ricorrente per cui non aveva alcun interesse ad uccidere l'oggetto delle sue attenzioni sessuali resta in tale ambito priva di rilievo poiché il dolo, da un lato, non è stato ritenuto intenzionale, e, da altro lato, nell'uso dell'oggetto sessuale, stante l'impeto che sorregge tali comportamenti, non sempre possono essere dosate le azioni che, peraltro, nonostante ciò, restano volontarie, in quanto strumentali all'ottenimento della soddisfazione sessuale anche attraverso la violenza.
Quanto poi alla circostanza, addotta dal ricorrente, per cui il dolo avrebbe sorretto soltanto le prime attività sessuali violente, di per sé non mortali, e non anche la manovra di shaking, causa finale della morte - che sarebbe stata posta in essere al di fuori delle manovre sessuali, in occasione del cambio del pannolino della bambina, prima della conduzione della stessa all'ospedale, come ipotizzato da uno dei consulenti tecnici, cosicché l'evento mortale non sarebbe stato assistito da dolo bensì al massimo da colpa -, pur non potendosi in effetti collocare con precisione, nell'ambito temporale della intera mattinata, la manovra di Shaking,
13 O S C U RATA
o. La giustificazione del ricorrente per cui la manovra di Shaking sarebbe consistita in due schiaffi al ventre della bambina, poco prima della sua conduzione in ospedale, poiché non collaborava al cambio del pannolino, quando già evacuava in continuazione in conseguenza della lesione intestinale, è infatti inconciliabile, come rilevato dai giudici di merito, con la versione dallo stesso resa ( per cui la bambina sarebbe caduta a terra, da una altezza inferiore al metro a seguito di due schiaffi al ventre) e comunque è rimasta innestata nell'ambito di una serie continua di violenze, fra cui quella da scoppio dell'ansa ileale, rappresentative della soddisfazione sessuale che l'imputato ricavava da esse e che vedevano nello scuotimento della bambina, tenuta per la testa o meglio per i capelli, una modalità ordinaria della violenza sessuale compiuta dall'imputato sulla stessa, come dimostrato dal numero impressionante di ciocche di capelli trovate nella casa e negli asciugamani e negli stracci utilizzati per ripulire in occasione di altre violenze sessuali, per arrivare allo scalpo in occasione dell'ultima violenza, posta in essere con le stesse modalità, ma chiaramente più violenta delle altre.
Non può quindi sostenersi che la manovra costituente la causa finale della morte non fosse assistita da dolo poiché è rimasta assistita da dolo la intera e continua azione violenta che ha portato a morte la bambina nell'ambito di una sequenza temporale che si è snodata nell'arco della mattinata in cui il G. ha avuto la disponibilità della piccola, ma sicuramente prima che la piccola venisse da lui condotta al parco dove la mamma aveva rifiutato di riprenderla e dove era giunta già altamente compromessa. A tal fine non interessa che non si sia potuta stabilire l'ora esatta in cui è stata posta in essere la manovra di Shaking poiché è comunque collocabile nell'arco temporale durante il quale l'imputato ha avuto in via esclusiva la disponibilità della piccola ed è certamente a lui ascrivibile.
Il complesso motivo di ricorso come sopra individuato è quindi infondato, mentre il fatto che sia stato correttamente ritenuto il dolo diretto consente di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso dell'Avocato Viti che attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla prospettazione della ipotesi del dolo eventuale.
E' poi infondato anche il secondo motivo del ricorso depositato dall'Avvocato Aricò, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine alla opzione ex art. 586 C.P., che il giudice avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, anche alla luce del rilievo che, non costituendo la morte una progressione abituale dell'abuso sessuale, la intenzione omicidiaria non poteva essere desunta soltanto dal fatto che l'imputato aveva tenuto una condotta idonea a provocare la morte, dovendosi invece dimostrare la componente psicologica. O S C U RA TA
micidio doloso, il giudice di merito non aveva infatti alcun obbligo di rispondere alle doglianze concernenti ipotesi inconciliabili con la scelta operata. Peraltro il giudice ha risposto, ed anche in tal caso con argomentazioni ineccepibili, escludendo sia la ipotesi colposa che quella di cui all'art. 586 C.P. in base al rilievo che l'evento era voluto e quindi il titolo di imputazione dell'evento non poteva essere colposo.
Indipendentemente dalla teoria dottrinaria cui si voglia aderire in tema di reato preterintenzionale ed anche aderendo alla teoria più garantista e maggiormente accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui la responsabilità per l'evento morte è subordinata alla effettiva ricorrenza di una imprudenza o negligenza, tutte le teorie invero concordano sul fatto che la possibile verificazione della morte non deve essere prevista ed accettata dal soggetto che altrimenti ne risponderà a titolo di dolo;
non deve quindi sussistere la volontà dell'evento morte neppure nella forma del dolo eventuale, dovendo al contrario la morte onde aversi la integrazione del reato di cui all'art. 586 C.P. - essere conseguenza non presente nella cosciente determinazione del reo, neanche a livello di mera possibilità, bensì soltanto essere conseguenza prevedibile, ma non prevista concretamente, del reato base (v. Cass. sez. 5
n. 1795 del 2006, rv. 236298; Cass. sez. 5 n. 14302 del 1006, rv. 234584; Cass. sez. 1 n. 2587
del 1997, rv. 210075 ). Ne discende che quindi, nel caso in esame, in cui l'evento era stato previsto come certo o quanto meno come altamente probabile e quindi anche voluto, non può prospettarsi la ipotesi cui all'art. 586 C.P.
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell'Avvocato Viti attengono ai criteri di valutazione degli indizi con riguardo alla violenza sessuale del (omissis) ed a quelle pregresse.
Il ricorrente assume che non vi erano prove dell'abuso sessuale in assenza di segni di coito orale o anale, mai riscontrati neppure dal padre e dalle maestre della bambina ed in presenza, al contrario, di elementi che contraddicevano la ipotesi accusatoria riportati con memoria difensiva del 17.5.2006, cui la sentenza di merito non aveva dato risposto, alla stregua della assenza di segni di lesioni o di materiale biologico sulla persona del G. all'esito della ispezione eseguita il (omissis) ben potendo gli elementi indiziari indicati dai giudici di merito, nel contempo, avere una giustificazione alternativa.
Orbene, i giudici di merito hanno, a tale proposito, elencato un quadro probatorio ampio, dettagliato, convergente, decisivo, come riportato nella parte espositiva della presente sentenza, che è stato poi adeguatamente valutato attraverso la applicazione di corretti parametri normativi e di un giudizio logico ineccepibile che ha portato entrambe le sentenze
15
И O S C U RA T A
›lezza dell'imputato in ordine alle violenze sessuali.
I giudici di merito hanno poi correttamente valutato anche gli elementi offerti dall'imputato a discarico, ritenendoli irrilevanti. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi offerti dalla difesa, quando li ritiene assorbiti in altri già esaminati oppure palesemente incongruenti, come nel caso degli esiti della ispezione sul corpo del
G. eseguita il giorno dopo il fatto, quando l'imputato si era già pulito dallo sperma, come rilevato attraverso l'asciugano trovato vicino al lenzuolo sporco del vomito della bambina.
Anche le ipotesi alternative affacciate dalla difesa restano irrilevanti nel giudizio di legittimità poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( v. Cass. Sez. Un.
24.11.1999, IN ).
Neppure la modifica legislativa della lettera e ) dell'art. 606 del C.P.P., introdotta con legge
20.2.2006 n. 46, viene qui in considerazione,in quanto non vi è stato travisamento della prova, tra l'altro neppure specificamente dedotto dal ricorrente, che si è limitato a contestare la concludenza degli elementi accusatori valutati dai giudici di merito, pur trattandosi di conclusioni logicamente inattaccabili e come tali non sindacabili in questa sede, perché aderenti ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria ed inoltre sorrette da logica e puntuale motivazione saldamente ancorata al quadro probatorio e che ha dato ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali invece che ad altri, senza contraddizioni o salti logici.
A tal fine non può essere accolta neppure la impugnazione della ordinanza in data 24.5.2006 con cui la Corte di Assise di Appello aveva rigettato la richiesta di disporre perizia medico- legale in relazione ai fatti di violenza sessuale, pur in presenza di contrasti fra i vari consulenti medici e le dichiarazioni rese dai medici e dal personale paramedico che aveva assistito la bambina al momento dell'arrivo in ospedale.
Le divergenze fra le varie consulenze e testimonianze avrebbero determinato, secondo il ricorrente, l'obbligo, da parte della Corte di merito, di disporre una perizia o quanto meno di motivare specificamente perché non riteneva ciò rilevante.
Sotto tale profilo occorre premettere che, anche in base alla nuova formulazione dell'art. 606 lett. d) C.P.P., derivante dalla modifica legislativa introdotta con la legge 20.2.2006 n. 46, la mancata assunzione di una prova può essere dedotta in cassazione come vizio della sentenza soltanto quando si tratti di una prova decisiva e limitatamente ai casi previsti dall'art. 495,
16 се O S C U RATA
ndicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, in relazione ai provvedimenti del giudice in ordine alla ammissione della prova e della controprova, diretti ad assicurare la parità delle parti processuali ed a garantire che, se una parte chiede la ammissione di una certa prova, la controparte possa espletare i contrapposti diritti difensivi.
A tale proposito è del tutto pacifico, in base ad una giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata, che la perizia è un mezzo di prova cd." neutro" cosicché la sua mancata ammissione o disposizione non può essere denunciata come vizio della sentenza in sede di legittimità. In ogni caso la Corte di merito ha rilevato anche che la prova dedotta non era assolutamente necessaria sulla base del materiale probatorio presente nel fascicolo ed in effetti tale non era, sia perché si sarebbe trattato di una mera perizia sugli atti, sia perché, di fronte a tutte le perizie, consulenze tecniche e testimonianze presenti agli atti, spettava ormai soltanto al giudice, quale peritus peritorum, una valutazione globale dell'ampio materiale tecnico già acquisito.
Anche il sesto motivo di ricorso, che attiene alla aggravante della crudeltà, è infondato.
Lo stesso parte, sotto un primo profilo, dal presupposto che le violenze commesse sulla piccola vittima sarebbero irrilevanti ai fini della aggravante della crudeltà poiché la stessa sarebbe morta non già in conseguenza delle violenze bensì dalla autonoma e successiva manovra di Shaking di cui l'imputato non aveva colto la micidialità. Tale presupposto è però già stato ritenuto erroneo, per cui tale prospettazione resta irrilevante.
Sotto un secondo profilo il ricorrente censura poi la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata poiché, essendo state ritenute le violenze come strumentali alla perpetrazione della violenza sessuale, non potrebbero porsi come dimostrative della volontà di provocare gratuiti patimenti e quindi tali da integrare quel quidi pluris, rispetto alla violenza propria della causa dell'omicidio, richiesto dall'art. 61 n. 4 C.P.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di aggravante della crudeltà verso le persone, è nel senso che la circostanza di cui all'art. 61 n. 4 C.P. ricorre quando vengono inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre la causazione di un quid pluris rispetto alla esplicazione ordinaria della attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo rivelandone l'indole malvagia e la insensibilità ad ogni richiamo umanitario ( v., per tutte, Cass. sez. 1 n. 12083 del 2000, rv,. 217364; Cass. sez. 1 n. 2176 del 1994, rv. 196417).
17 O S C U RATA
a aggravante è cioè necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà poiché essa sussiste non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali sofferenze alla vittima per vederla soffrire, ma anche quando si manifesti assenza completa di ogni sentimento di pietà e di compassione che sono propri dell'uomo civile.
Orbene la sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali criteri in quanto ha rilevato che alla vittima erano state inflitte sofferenze del tutto gratuite, rispondenti al crudele gratificarsi per il tramite del dolore altrui ed ulteriori rispetto a quelle necessarie per realizzare l'evento. E sotto tale profilo non rileva che i patimenti della vittima fossero anche fonte di godimento sessuale per l'imputato, poiché proprio in ciò consiste la crudeltà e cioè nell'ansia incontenibile dell'agente di appagare la propria istintività, anche in ipotesi sessuale, nell'arrecare dolore.
D'altronde la finalità di arrecare inutili sofferenze non è connaturata alla aggravante di cui si tratta, per la cui sussistenza è sufficiente la coscienza e volontarietà degli atti posti in essere qualora essi oltrepassino i limiti di normale causalità nella produzione dell'evento (v. per tutte
Cass. Cass. Sez. 1 n. 2553 del 1996, rv. 204071), come è avvenuto nel caso in esame in cui le lesività sono state molteplici, protratte nel tempo, estremamente dolorose per la piccola e sono giunte fino a scalpare la testa della bambina, il che integra la aggravante contestata alla stregua della giurisprudenza sopra indicata;
tanto è vero che la aggravante suddetta è compatibile con il dolo d'impeto ed anche con quello eventuale, poiché attiene al modo di manifestarsi della condotta, con conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità od efferatezza, e non si riferisce invece all'evento ( v.
Cass. Sez. 1 n. 9699 del 1980, rv. 14043 ).
Restano da esaminare le doglianze che attengono alla dosimetria della pena anche per effetto della mancata concessione delle attenuanti generiche (motivi 7 e 8 del ricorso dell'Avvocato
Viti ).
Si tratta in tal caso di doglianze inammissibili,in quanto si limitano a riprodurre gli speculari motivi di appello cui ha già dato risposta la Corte territoriale sia con riguardo alla mancanza di precedenti penali che con riferimento alla circostanza che l'imputato aveva accompagnato la bambina all'ospedale aspettando poi gli eventi che lo avevano colpito;
rilevando che non si trattava di elementi di segno positivo che potessero, nell'ambito di un quadro generale altamente sfavorevole, giustificare una pena minore rispetto a quella inflitta sotto il profilo della gravità del fatto, che si era protratto nel tempo senza alcun sentimento di pietà per una bambina di soli due anni e della personalità dell'imputato che aveva sempre mentito. E, di fronte a tale motivazione, ampia ed ineccepibile, appare del tutto aspecifica la doglianza della
18 се O S C U R A TA
nuncia sulla riduzione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche, pronuncia che invece vi è stata e che è stata anche ineccepibile. La Corte di merito ha infatti soltanto l'obbligo di motivare l'esercizio del proprio potere in relazione alla dosimetria della pena, ma una volta che abbia indicato i criteri fattuali e giuridici cui ha informato la propria valutazione in punto di determinazione della pena in concreto e di contemporanea esclusione delle attenuanti generiche, ai sensi degli artt.
62 bis, 132 e 133 C.P., come è avvenuto nel caso in esame, non è possibile in sede di legittimità contestare l'esercizio del relativo potere che è discrezionale e riservato al giudice del merito.
Non sussiste poi l'obbligo del giudice di esaminare tutte le circostanze indicate dall'art. 133
C.P., essendo invece sufficiente che indichi anche un solo elemento quando lo ritiene particolarmente rilevante e tale da fare ritenere superfluo procedere all'esame degli altri, ritenuti di scarsa rilevanza ( v. per tutte Cass. Sez. 3, N. 15811 del 1990, rv. 185876; Cass.
Sez. 2, N. 2889 del 1997, rv. 207560 ).
G. deve essere in definitiva respinta perchéLa impugnazione dei due difensori del totalmente infondata sotto tutti i profili addotti.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 C.P.P., nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che hanno esplicato anche nel presente giudizio una attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (art. 541 C.P.P., v. Cass. Sez Un. 28 gennaio 2004, Gallo), secondo le statuizioni indicate nel dispositivo.
Posto che La Onlus (omissis) e D.M.T. e G.P. sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dei compensi liquidati per la difesa dei suddetti deve essere posto in via anticipata a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Lo condanna altresì alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida: quanto a D.O. e A.A. in complessivi euro 2.670, onorari compresi, oltre agli accessori di legge;
quanto a D.M.T. e in G.P. complessivi euro 3.000, onorari compresi, oltre agli accessori di legge, il cui pagamento pone in via anticipata a carico dell'Erario; quanto a (omissis) Onlus in complessivi euro
2.500, onorari compresi, oltre agli accessori di legge il cui pagamento pone in via anticipata a carico dell'Erario.
19
a O S C U R A T A
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Piero Mocali faro devi
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
25 MAR 2008
IL CANCELLIERE
Rosanna P
2
020 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 се
6 се
7 се 14 и