Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario. (Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un impeto di gelosia, è stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima,atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, specie in considerazione del movente delittuoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 12083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12083 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI SILVESTRI Presidente del 06/10/2000
1. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. UMBERTO GIORDANO " N. 850
3. Dott. EMILIO GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALBERTO MACCHIA " N. 16390/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AL TT, nato EN (MAROCCO) il 13/10/1970;
Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 14/02/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere RIGGIO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Italo GALLIGANI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
KH AR veniva tratto a giudizio per rispondere di omicidio continuato pluriaggravato nelle persone di LL Fabiola e HI Rina e porto ingiustificato di coltello.
Risultava in punto di fatto che nelle prime ore del 24 maggio 1998 in Castiglione Garfagnana il KH, legato sentimentalmente alla LL, in un impeto di gelosia, determinato dal comportamento della donna, che era uscita in compagnia di amici senza informarlo, dopo averla attesa nei pressi della sua abitazione, la aveva aggredita con numerosi colpi di coltello in varie parti del corpo, mentre un solo colpo aveva inferto alla HI, intervenuta in difesa della figlia.
Il KH aveva, quindi, avvertito per telefono i Carabinieri, ai quali si era consegnato, ammettendo i fatti dei quali si era reso responsabile.
La Corte di Assise di Lucca, con sentenza del 15 marzo 1999, dichiarava l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione ed, escluse le circostanze aggravanti della premeditazione e di avere agito per motivi futili, ferme restando le aggravanti di avere agito con crudeltà ed in condizioni di minorata difesa per le vittime, lo condannava alla pena dell'ergastolo.
La decisione veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, che, sulla impugnazione proposta dall'imputato, con sentenza del 14 febbraio 2000, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n. 4 c.p. e concesse le attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con la residua aggravante, rideterminava la pena in anni venti quattro di reclusione.
Secondo la Corte distrettuale, l'azione delittuosa posta in essere dal KH non aveva caratteristiche di crudeltà, in quanto la reiterazione dei colpi inferti alla LL rivelava la intensità della volontà omicida, mentre la HI era stata attinta da un solo colpo. La concessione delle attenuanti generiche, d'altra parte, era giustificata dall'immediata costituzione e confessione dell'imputato e dalla sua vita anteatta. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale, deducendo vizio di motivazione della sentenza, che ingiustificatamente ha escluso, con riferimento all'omicidio della LL, la volontà dell'imputato di infierire inutilmente sulla vittima, mentre del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 C.P., doveva considerarsi il fatto che la donna era deceduta dopo pochi minuti.
Sostiene, inoltre, il ricorrente che è ugualmente inadeguata la motivazione a sostegno della concessione delle attenuanti generiche, poiché mentre la costituzione ai Carabinieri e la confessione dell'imputato erano necessitate, in quanto lo stesso era stato visto da un teste allontanarsi dalla casa delle vittime, non si è tenuto conto del carattere del reo, incline alla violenza e scevro da qualsiasi manifestazione di rimorso per il gesto criminoso compiuto. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo dei motivi dedotti, si osserva che la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento; occorre, cioè, un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e la insensibilità ad ogni richiamo umanitario. Tali estremi non sono ravvisabili nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, che, connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale, e non trasmoda, dunque, in una manifestazione di efferatezza, tanto più che l'azione dell'imputato è stata determinata da un incontrollata esplosione di gelosia. In ordine al secondo motivo di impugnazione, rileva la Corte che non si presta a censure di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito, che, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nei limiti della ragionevolezza, ha determinato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, dando conto della concessione delle attenuanti generiche con argomentazione logicamente corretta e non difforme dai criteri enunciati dall'art. 133 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000