Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7672 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
Domenico Forlano, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia alla via Mazzini, 176
OPPONENTE
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Marotta, presso il cui studio domicilia alla p.zza Magliani, 3 in Laurino (SA)
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
del legale rappresentante p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 2003/2020, reso dal
Tribunale di Salerno (procedimento rg 6412/2020) in data 17 settembre 2020 dal Giudice dott.
Corrado D'Ambrosio, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società CP_2 della somma di €. 5.978,00, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di importo dovuto per la fornitura di piastrelle di cui alla fattura n. 22/A del 20.03.2020.
L'opponente eccepiva l'errore commesso dalla società opposta nella fornitura delle mattonelle ad essa commissionate, contestando il tipo del prodotto oggetto di fornitura. Infatti, a suo dire
-a fronte dell'ordine di mq 600 di piastrelle verde Ischia cod. 105695 - erano state consegnate, per un errore di magazzino, mattonelle di colore verde Maiori cod. 105660.
Con propria comparsa si costituiva la società “ CP 2 – in persona del legale rapp.te p.t. -, 66
la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e depositate le memorie x art. 183 cpc, la causa veniva assegnata a questo giudice con ordinanza del 19.06.23.
Con ordinanza del 14.02.25, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
L'opposta società, ricorrente nel giudizio monitorio, quale società fornitrice di merce espone di vantare, nei confronti della un credito di €. 5.978,00; importo fondatoParte 1 sulla fattura n. 22/A del 24.03.2020, per la fornitura delle merci analiticamente descritte nella
Persona 1 15X15 1^ TONO 49G CAL.3”. Materiale ritualmentesuddetta fattura"Mq 600 consegnato e ritirato.
E' pacifico che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
L'opponente, nel caso in esame, non contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di mattonelle, bensì il tipo di fornitura.
In tal caso, e cioè quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, la fattura, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del
rapporto.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, viene confermato non solo dalle parti in causa ma anche dalla documentazione depositata agli atti. Pertanto, la fattura diventa un elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite.
Risulta, dunque, incontestato l'intercorso rapporto tra le parti;
ed infatti, l'opponente ha confermato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, ricevendo la fornitura per la quale l'opposta agisce fornendo la fattura di cui al monitorio.
Tuttavia, la fornitura eseguita, secondo quanto lamentato dall'opponente, sarebbe consistita in merce differente da quella ordinata.
Si rileva dalla documentazione depositata, che la fornitura consegnata in data 18.03.20, riguarderebbe mq 600 art. 105660 Persona 1 15x15, di cui al ddt n. 41, regolarmente firmato dal destinatario, oltre che dal trasportatore. Il suddetto ddt e la fattura in oggetto, riportano la descrizione" Persona 1 , il formato 15x15 e la quantità di mq 600. Inoltre, in calce ad entrambi i documenti è riportato l'invito rivolto al cliente di controllare la merce al momento dello scarico con esclusione di qualsiasi contestazione relativa alla merce posta in opera. Alla luce di questa missiva appare priva di fondamento probatorio quanto asserito dall'opponente in ordine alla consegna della merce, oggetto di causa, effettuata in maniera errata da parte dell'opposta. In altre parole, non si evince da alcun documento che l'ordine di merce effettuato dall'opponente riguardasse una fornitura di mattonelle con caratteristiche diverse da quelle effettivamente fornite dalla società opposta.
Si osserva che l'opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, producendo l'estratto registro fatture 2020, il documento di trasporto n. 41del 18.03.20 e l'inadempimento dell'acquirente - opponente nel presente giudizio. Anche le dichiarazioni rese dal teste Testimone 1 addetto alle confermano che l'ordine commissionato riguardava 600 mq divendite della società CP_2 piastrelle Verde maiori 15x15 1° Tono 49G CAL. 3.
L'opponente, di contro, ha solo contestato la non conformità delle mattonelle consegnate dall'opposta società rispetto a quelle ordinate, evidenziandone la totale difformità dal campione scelto, oltre alla presenza di difetti che le renderebbero inutilizzabili allo scopo. Tali contestazioni, però, non sono supportate da valide prove.
Pertanto, le sollevate contestazioni dell'opponente difettano di assoluta genericità, poiché non risulta esserci alcun riferimento preciso a quella che sarebbe stata la merce da loro ordinata.
L'opponente avrebbe dovuto fornire la prova documentale di tempestive contestazioni della qualità della merce fatturata e delle relative specifiche ragioni. Tale prova non è stata data né è stato provato il pagamento della merce. Invero, è risultato che la merce è stata consegnata all'opponente senza che questa ebbe a denunciare i vizi o la difformità dall'ordine effettuato immediatamente alla consegna o, comunque, nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 cc. Non può che concludersi per la mancata produzione di prova certa da parte dell'opponente.
La documentazione prodotta, nonché le risultanze probatorie sono sufficienti a provare il credito dell'opposta, la quale avrà diritto ad ottenere il pagamento di cui al decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento la richiesta dell'opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
A tal proposito è importante sottolineare che, affinchè la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate e infondate. Pertanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere 66
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. n.
19948/23). Per tali motivi, si esclude una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
Per le motivazioni esposte, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
-
respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 2003/20 emesso dal Tribunale di
Salerno;
2) Rigetta la richiesta dell'opposta di risarcimento danni ex art. 96 cpc;
3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.700,00, di cui €. 150,00 per spese ed €. 2.550,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 9.05.2025
il gop dott.ssa Paola Corabi