Articolo 207 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 206Articolo 208
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19 aprile 1942
Art. 207.

Non e' necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio e' receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome e' stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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